Articolo 21 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 20Articolo 22
Versione
31 marzo 1981
Art. 21.

Il settimo e l' ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
Il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall' articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ".
Entrata in vigore il 31 marzo 1981