Art. 21. Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349 1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati » sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »; b) l'articolo 81 e' abrogato. Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari). - 1. I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.»
a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati » sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »; b) l'articolo 81 e' abrogato. Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari). - 1. I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.»