CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2024, n. 19984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19984 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER CR nato a [...]( ITALIA) il 20/01/2002 SU ZI nato a [...]( ALBANIA) il 25/05/1982 ER ST nato a [...]( ITALIA) il 15/12/1968 avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19984 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 15.09. 2023, la Corte di appello di Torino, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di EF CE, HA IS e RI CE, rispettivamente proposto e terzi interessati — ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città — Sezione di misure di prevenzione - emesso in data 18.10.2022, che aveva ordinato la confisca ex art. 24 D.Igs. n. 159/2011 dei beni, indicati nel decreto, nella disponibilità del proposto e dei terzi interessati suindicati. 2. Avverso il suddetto decreto, ricorrono per cassazione, EF CE e HA IS, per il tramite del comune difensore di fiducia, anche procuratore speciale per la terza interessata IS, Avv, Francesco Marenghi, articolando due motivi. In premessa, la difesa illustra come il ricorso si riferisce al capo del decreto impugnato relativo alla confisca dei beni di proprietà del proposto, nel punto relativo alla ritenuta sussistenza dì una rilevante sproporzione tra i beni nella sua disponibilità e i redditi leciti, nonché al capo del decreto relativo ai beni dì proprietà della terza interessata. Si rappresenta che tema comune ad entrambi i ricorsi è quello che stigmatizza il modus procedendi di valutazione della sproporzione che fa impropriamente riferimento a tutte le spese della famiglia, indiscriminatamente considerate, e alle sole entrate provenienti da redditi che risultano dalle dichiarazioni dei familiari, in tal modo alludendo ad una generica e onnicomprensiva "situazione di sproporzione", realizzata per masse, laddove la valutazione della sproporzione va effettuata con riguardo a ciascuno dei beni e del rispettivo acquisto. 2.1. Il primo motivo, riguardante la posizione del proposto CE, lamenta violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della sproporzione tra i beni confiscati e i redditi leciti, nonché la mancanza assoluta di motivazione sul punto, in violazione dell'obbligo del giudice di merito di provvedere con decreto motivato. In particolare, si evidenzia come la disposta confisca di prevenzione dì cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, abbia ad oggetto principalmente beni di proprietà di terzi, ma per minima parte, riguarda anche il saldo del conto corrente e alcune partecipazioni sociali di proprietà del CE. Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dedicato alcuna attenzione ai beni confiscati ai ricorrente, nonostante fossero elencati nel dispositivo del primo decreto applicativo. Da ciò consegue che rispetto a tali beni, il modus operandi prescelto dal decreto impugnato, consistente nella preliminare valutazione della sproporzione "per masse", si è tradotto in una conseguente illegittima confisca "per masse" e dunque nell'illegittima e indiscriminata apprensione dei beni suindicati, dei quali il proposto risultava titolare al momento della proposta, in difetto di alcuna motivazione circa la derivazione illecita di tali specifiche poste attive del suo patrimonio. 2 Venendo all'analisi dei diversi profili di violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, la difesa anzitutto lamenta come la prima di tali violazioni consista nell'avere la Corte territoriale, disattendendo i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale in ordine all'unica interpretazione possibile della presunzione relativa di acquisto illecito dei beni compatibile con il testo costituzionale, omesso di verificare se le condotte criminose commesse dal proposto siano state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni confiscati. Il requisito della sproporzione nei casi di pericolosità generica postula un intrinseco rapporto di proporzione tra i profitti asseritamente ricavati dell'attività illecita e l'oggetto della misura ablatoria (sicché solo ove i beni risultino effettivamente riconducibili ad attività effettivamente idonee a produrre proventi illeciti congrui rispetto ai loro acquisti, essi saranno confiscabili). Sì precisa, inoltre, che anche laddove la violazione dei presupposti della confisca di prevenzione non costituisse autonomo vizio di legittimità della misura stessa, rappresenterebbe comunque un chiaro indizio della natura indiscriminata e immotivata della misura applicata al proposto, nonché ai terzi. Invero, l'applicazione di tale misura a carico del CE si è trasformata in uno strumento per l'indiscriminata abiezione di ogni bene del quale l'intero nucleo familiare, e le relative società, risultassero titolari, senza alcun rapporto di reale proporzione e strumentalità con le attività illecite riferite al proposto. Addirittura, nel caso di specie il complessivo valore dei beni è superiore rispetto agli stessi profitti illeciti asseritamente conseguiti dal CE e posti a fondamento della valutazione di pericolosità generica. Sì rappresenta, infine, che non possono farsi certo rientrare nella valutazione di sproporzione indiscriminatamente tutte le uscite e financo l'ammontare dei mutui contratti (da terzi) che non corrispondono ad alcuna fuoriuscita patrimoniale. 2.2. Il secondo motivo, concernente la posizione della terza interessata Isufì, contesta violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione, in relazione all'erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della fittizia intestazione e della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati alla terza interessata, nonché alla sproporzione tra gli acquisti effettuati e la capacità economica della medesima. Inoltre, si evidenzia come il decreto impugnato fondi la confisca di tutti i beni di proprietà dei due ricorrenti, oltre che sulla valutazione di pericolosità generica del proposto, anche sulla considerazione che gli acquisti di beni immobili da parte della terza interessata, effettuati tra l'anno 2013 e l'anno 2019, fossero da ritenere riconducibili al marito, in assenza di un'effettiva e sufficiente capacità economica della medesima. In particolare, si rileva come nel provvedimento impugnato manchi qualsivoglia considerazione dei beni confiscati alla terza interessata diversi dagli immobili, nonostante essi siano indicati nel dispositivo del primo decreto applicativo e siano stati oggetto di specifica doglianza nell'appello proposto. Invero, la già citata modalità di valutazione della sproporzione per masse indicata per il proposto ha determinato anche l'illegittima, ed indiscriminata, 3 apprensione dei beni dei quali HA IS risultava titolare al momento della proposta, in difetto di alcuna motivazione circa la derivazione illecita (perché sproporzionata rispetto ai redditi leciti) di tali specifiche poste attive del suo patrimonio. Inoltre, si sottolinea come relativamente ai beni immobili confiscati, la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulti comunque apparente nella misura in cui ha affermato che tali beni debbano ritenersi fittiziamente intestati alla ricorrente, in un periodo di "pericolosità sociale del CE, in una situazione di sproporzione", sul presupposto che essi asseritamente "collaboravano per una serie di attività". Invero, di tale asserita collaborazione - afferma la difesa - non vi è alcuna traccia negli atti del presente procedimento. Si lamenta, dunque, l'assoluta mancanza di motivazione sia relativamente ai presupposti che consentirebbero di riferire al proposto la disponibilità dei beni di proprietà dei terzi familiari, sia in ordine al preteso rapporto di sproporzione di ogni singolo acquisto rispetto alla capacità economica del soggetto che l'ha effettuato. Contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato a pag.12, si ritiene che i beni dei terzi possono essere confiscati a condizione che il preposto ne abbia la sostanziale disponibilità e non sulla base della mera presunzione che da tale rapporto di parentela discenderebbe che i beni siano loro fittiziamente intestati. In sostanza, dunque, il decreto è viziato nella misura in cui ritiene, da una parte, di poter pretermettere la dimostrazione del requisito della disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto - quale presupposto della fittizia intestazione e della confisca - sul presupposto che, trattandosi del nucleo familiare, basterebbe dimostrare la mancanza di capacità economica in capo al terzo per l'acquisto del bene, e dall'altra, di poter porre nel nulla la dimostrata capacità economica di AZ IS, proporzionata agli acquisti effettuati, dilatando in maniera indiscriminata l'onere probatorio ricadente sul terzo. Si censura, inoltre, la parte del provvedimento impugnato nella parte in cui non premette alle statuizioni di confisca dei beni di proprietà della terza interessata alcuna considerazione relativa alla sussistenza del rapporto di sproporzione, da effettuarsi con riferimento ai singoli acquisti: il decreto, dunque, considera indistintamente "sproporzionati" anche quegli acquisti avvenuti senza movimentazione di denaro, ma provenienti, ad esempio, dall'accollo di mutui, ovvero finanziati pacificamente da terzi;
e rispetto a questi ultimi non sì può dilatare a dismisura l'onere probandi del terzo interessato che si deve arrestare di fronte alla dimostrazione di una liberalità. Invero, i beni immobili acquistati dalla ricorrente si riducono al numero di tre e per ciascuno di essi, il decreto impugnato, non ha fornito alcuna autonoma motivazione, né in ordine alla pretesa disponibilità di tali beni in capo al proposto, né in ordine alla pretesa sproporzione del denaro utilizzato per acquistarli rispetto alla capacità economica della ricorrente. I tre acquisti effettuati dalla medesima corrispondono, nel loro valore complessivo, ad un ammontare del tutto congruente con le somme delle quali la stessa pacificamente 4 disponeva nel periodo, derivanti da un'assoluta e dimostrata capacità economica, nonché dagli apporti di terzi. Pertanto, ne deriva che la motivazione sottostante alla confisca di tali beni immobili risulta del tutto mancante o apparente, in quanto il decreto non si confronta minimamente con le relative censure difensive, ponendo a fondamento del provvedimento elementi non congruenti con i presupposti legali e non motivando la pretesa fittizia intestazione di tali immobili al proposto, né l'incapienza del patrimonio della medesima ricorrente rispetto ai menzionati tre acquisti, valutati in base all'illegittimo, generico, criterio della sproporzione familiare, senza il necessario approccio individualizzante. A ciò si aggiunge come la Corte territoriale non fornisce alcuna motivazione rispetto alla confisca di altri beni di proprietà della terza interessata, ossia il motoveicolo Honda GRL 125 tg. ER15960, alcuni conti correnti e un conto deposito personali, oltre che per le partecipazioni sociali totalitarie e non totalitarie, ai quali si era già fatto riferimento nell'atto di appello. Si censura, infine, la mancanza di motivazione rispetto alla confisca delle quote sociali di CR, di Doctor House e C &D, nonché dei beni di proprietà delle prime due società. Invero, tale confisca si fonda su un'indebita confusione tra la situazione giuridica soggettiva della ricorrente e la distinta situazione giuridica delle società delle quali la stessa era socia: il decreto impugnato avrebbe potuto disporre la confisca di tali quote sociali a condizione di dimostrare che l'acquisto delle stesse soddisfacesse í requisiti di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, ossia di dimostrare che si trattasse di beni nella sostanziale disponibilità del proposto, perché di valore sproporzionato rispetto alla capacità economica della ricorrente. In sostanza, il decreto impugnato pretenderebbe dì confiscare le quote sociali di CR e Doctor House alla ricorrente in quanto le società medesime, amministrate anche da terzi, avrebbero effettuato acquisti di ammontare non proporzionato ai redditi del nucleo familiare CE IS. Pertanto, laddove il decreto avesse voluto far riferimento alla pretesa fittizia intestazione delle quote sociali, avrebbe dovuto raffrontare í redditi della ricorrente con il denaro impiegato dalla medesima per l'acquisto delle partecipazioni o eventualmente conferito a titolo di finanziamento soci e non con l'ammontare degli acquisti effettuati in proprio dalle società. A ben vedere il decreto, piuttosto, ipotizza la fittizia intestazione di alcuni beni alle società (in particolare dei beni che le società hanno acquisito da CE nella veste di venditore), ma anche il rapporto di sproporzione tra acquisti e redditi leciti interno alla società si fonda, nel decreto impugnato, su un'erronea selezione delle grandezze giuridicamente rilevanti: si intende chiarire tale profilo al fine di confutare ulteriormente la sussistenza di quella situazione di sproporzione che il decreto attribuisce soggettivamente all'odierna ricorrente anche mediante l'erronea considerazione degli acquisti della società tra le uscite riferibili al nucleo familiare e l'erronea svalutazione dell'autonoma capacità economica degli enti in questione. Si era tra l'altro evidenziato, richiamando gli esiti della consulenza del dottor Nigro, come risultasse peraltro contabilmente dimostrato che le società (in particolare la 5 CR) disponessero di un rilevante cash tlow in grado di generare finanza, la quale a proprio volta consentiva alla società medesima di sostenere i costi dei mutui, con la messa a reddito degli immobili via via acquistati. In conclusione, si segnala che il decreto impugnato riferisce la valutazione della sproporzione a soggetti non pericolosi diversi dal proposto — la moglie, in regime di separazione legale dal 2022, nonché le società delle quali la stessa è socia, che, peraltro, avrebbero dovuto essere, anch'esse, citate — così trasformando la misura di prevenzione a carico del preposto in uno strumento di preteso riequilibro tra reddito lecito e patrimonio a carico di soggetti terzi non pericolosi, con l'effetto di recidere quel legame implicito tra pericolosità e sproporzione, che giustifica la stessa previsione normativa di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011. 3. Avverso il suddetto decreto ricorre, altresì, per cassazione, RI CE, per mezzo del difensore di fiducia, procuratore speciale, avv. Gìanluca Bona, che, con l'unico motivo articolato, deduce la violazione degli artt. 19, 24 e 26 D. Lgs 159/11, in relazione alla erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della fittizia intestazione e della disponibilità in capo al proposto del bene confiscato a RI CE, nonché la mancanza assoluta di motivazione. Si assume in particolare che la disposta confisca di prevenzione violi i presupposti applicativi delineati dall'articolo 24 nonché dagli articoli 19 e 26 perché la confisca stessa possa estendersi su un bene di proprietà di un familiare del proposto, difettando ogni motivazione in ordine alla riconducibilità dell'immobile confiscato alla sostanziale disponibilità del proposto. Facendo il decreto, al riguardo, riferimento all'orientamento di legittimità secondo cui il rapporto di parentela tra il proposto e il terzo proprietario può ritenersi una circostanza significativa della fittizia intestazione dei beni formalmente appartenenti al terzo qualora quest'ultimo risulti pure sprovvisto di effettiva capacità economica, dato che, in assenza dì provviste alternative, potrebbe presumersi che l'acquisto sia stato alimentato dai proventi illeciti del proposto. Al riguardo tuttavia è lo stesso decreto impugnato a dar conto di come il bene immobile sia stato acquistato con fondi nella disponibilità dello stesso RI CE il cui conto era alimentato dal conto di AV e UF HA. Pacificamente dunque risulta documentalmente provato che le provviste utilizzate per l'acquisto dell'immobile non provengono dal proposto;
ciò nonostante il decreto reputa legittima la statuizione di confisca, anzitutto sul presupposto che non risulti a monte dimostrata l'origine dei versamenti sul conto cointestato AV-IS, dal quale sono state successivamente restituite le rate del mutuo. L'obbligo di dimostrare la legittima provenienza del bene viene fatto dunque illegittimamente 'retroagire' addirittura alla dimostrata fonte lecita dell'acquisto, senza che tale ulteriore requisito negativo per escludere la fìttìzia intestazione del bene sia previsto da alcuna disposizione del decreto legislativo 159/2011; né la legge esclude che possa avere rilievo, per superare la presunzione, la liberalità di un terzo. Per altro verso, laddove il decreto nega la rilevanza del dimostrato apporto finanziario di AV, terzo rispetto al nucleo familiare, per 6 l'acquisto dell'immobile, esso finisce per dilatare illegittimamente la stessa nozione giuridica della legittima provenienza, ancorando tale requisito, in violazione dell'art. 24 citato, all'ulteriore presupposto che le modalità di reperimento della provvista siano non soltanto dimostrate sul piano dei flussi di danaro ma siano ulteriormente giustificate da una sorta di 'causa' giuridico-economica diversa dalla liberalità. Così ragionando il decreto si pone in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte in ordine al riparto dell'onus probandi tra l'accusa e il terzo interessato, incombendo sull'accusa l'onere di dimostrare che l'utilità da ablare rientri tra quelle riferibili alla disponibilità sostanziale del proposto perché acquisita con provvista allo stesso ascrivibile, potendosi a tal fine avvalere delle presunzioni probatorie di cui allo stesso decreto legislativo 159/2011 ma dovendo tuttavia sostanziare la richiesta con gravi indizi, precisi e concordanti;
diversamente ai terzo inciso dall'iniziativa di prevenzione spetta un onere meramente giustificativo, di allegazione contraria, che non può certo ritenersi calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale modulato su quello vigente in materia petitoria, che assurgerebbe altrimenti al rango di probatio diabolica. Sicché, nel caso di specie, è dimostrata l'effettiva capacità economica del terzo di acquistare il bene con provviste lecite, e tale capacità economica non può dunque essere a propria volta valutata negli stessi termini nei quali si realizza la valutazione della capacità reddituale del proposto, trattandosi di terzo non pericoloso. Il decreto, in ogni caso, nemmeno ipotizza un rilevante legame tra il reperimento dei fondi per l'acquisto dell'immobile e le provviste illecite nella pretesa disponibilità del proposto;
il decreto pretende allora di ricollegare il bene immobile al proposto sull'illegittimo presupposto che questi ulteriori soggetti terzi finanziatori (AV in particolare ma anche UF) dovessero a propria volta dimostrare la lecita provenienza delle somme utilizzate per rimborsare le rate del mutuo, dovendosi altrimenti presumere (come pare implicito della motivazione del decreto) che pure tali fondi derivassero dal proposto. Il legame tra il bene e il proposto diviene allora meramente ipotetico e doppiamente presunto al di fuori delle presunzioni di legge. 1.I1 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1.Prima di addentrarsi nell'esame di ciascuno di essi s'impongono delle preliminari precisazioni, comuni, riguardo ai vizi denunciati e ad alcuni dei temi sollevati. Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; e che, 7 inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di appello, con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Sicché i ricorsi, nella parte in cui propongono censure meramente reiterative di questioni, puntualmente, già vagliate nei provvedimenti di merito — nel caso di specie, in particolare, nel provvedimento del Tribunale rispetto al quale i motivi di appello proponevano questioni già esaurientemente in esso affrontate - solo formalmente denunciano l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni difensive, in realtà, deducono vizi di motivazione. Per altro verso, va in premessa altresì precisato che, nel caso di specie, la valutazione dei giudici di merito non è frutto della denunciata inversione dell'onere della prova in cui, secondo la difesa, sarebbero incorsi i giudici di merito. Ed invero, la valutazione di questi ultimi non è censurabile alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi dì attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, AL e altri, Rv. 273388 in cui si è precisato che l'acquisto dì un immobile mediante l'accensione dì un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti, in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi;
nella stessa linea Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). Non è, dunque, innanzitutto, sufficiente allegare l'accensione dì un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili. Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc. Valle, Rv. 271217). E' anche il caso, in premessa, di precisare, che devono ritenersi generici i motivi che, come nella specie, a fronte della notevole sperequazione registrata, sia con valutazione 8 complessiva che relativa alle singole annualità, non superata da idonea documentazione o da giustificazioni credibili circa la provenienza della provvista utilizzata per gli investimenti, si appuntano su argomenti astratti tendenti ad inficiare il metodo ricostruttivo adoperato senza un effettivo confronto con la ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado (in particolare nel provvedimento del Tribunale, che ha espressamente affrontato il tema qui riproposto, rispetto al quale peraltro negli atti di appello, non immuni anch'essi da genericità, nulla di specifico veniva
contro
-dedotto, sicché il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a quello di primo grado, in parte qua, si è risolto in una risposta adeguata, tenuto conto della complessiva ricostruzione fatta propria dalla Corte di appello, senza che ciò si sia tradotto in un'acritica adesione). 2.11 ricorso nell'interesse di RI CE. L'unico motivo articolato è - oltre che meramente reiterativo di questione già svolta, peraltro, genericamente in appello - nel suo complesso aspecifico, non confrontandosi con le ragioni argomentative poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione, e, in ogni caso, nessuna delle deduzioni che esso indica integra una violazione di legge, avendo in buona sostanza i giudici di merito dato conto, con motivazione non affatto apparente, delle ragioni per le quali dovesse ritenersi fittizia l'intestazione del bene in capo a tale terzo interessato, figlio adottivo del proposto. Innanzitutto, tenuto conto che le doglianze difensive ruotano intorno all'argomento della corretta ripartizione degli oneri probatori tra accusa e difesa, è il caso di precisare che il provvedimento impugnato non ha rigettato l'appello sul presupposto che il terzo interessato, Crísten CE, non avesse adempiuto all'onere di allegazione riguardo alla natura delle somme che sarebbero confluite sul suo conto corrente, ma ha piuttosto valorizzato quanto ha costituito il frutto dell'accertamento svolto dal proponente, evidenziando come questi, attraverso le verifiche operate, fosse giunto alla conclusione che il denaro era comunque da ricondurre a soggetti privi dì redditi idonei a giustificare le somme elargite;
e a fronte di tali, certi, esiti di indagine, il ricorrente non ha
contro
-dedotto alcunché di specifico, nè ha allegato, quanto meno prospettandoli, aspetti specifici idonei a configurare un'ipotesi alternativa dì reddito da parte degli assunti terzi finanziatori. Il ricorrente si limita piuttosto a contestare come eccessivo l'onere probatorio imposto al terzo interessato assumendo che sullo stesso non incombesse nient'altro se non l'allegazione di somme rivenienti da soggetti terzi e non dal proposto;
tuttavia, nel momento in cui l'accusa ha dimostrato che quelle somme non trovano giustificazione nei redditi dì coloro che ebbero a conferirle al terzo interessato in questione, questi avrebbe dovuto procedere ad ulteriori allegazioni e non limitarsi ad assumere di avere già esaurito il proprio onere di adempimento;
in mancanza di ciò, si è quindi, in buona sostanza, ritenuto, con motivazione nel suo complesso non affatto apparente, che l'acquisto del bene, stante il rapporto di parentela dì RI col proposto e l'assenza, d'altro canto, dì alcun legame, invece, col presunto terzo finanziatore, AV, fosse stato foraggiato dal 9 proposto, l'unico ad avere disponibilità economica adeguata - in considerazione delle sue attività illecite - a coprine il costo. Una siffatta impostazione da parte del proponente, accolta dai giudici di merito, non può ritenersi in violazione di legge dal momento che affinché possa considerarsi il contributo del terzo finanziatore idoneo a spiegare la diversa natura della provvista dell'acquisto del terzo interessato, parente del proposto, è necessario che il terzo interessato, ove non dotato di redditi propri, alleghi una provvista idonea a giustificare l'apporto e ciò vieppiù allorquando, come nel caso di specie, il legame intercorre non col soggetto che avrebbe elargito, sine causa, il contributo (circostanza che rende già di per sé sospetta l'elargizione ove non supportata da adeguata indicazione della ragione giustificatrice della presunta donazione), ma appunto col proposto. Lo stesso ricorso, invero, parla di un'attribuzione a titolo di donazione ed assume che una siffatta imputazione dia adeguatamente conto della natura della provvista e della sua derivazione, laddove, come detto, è proprio l'origine di quei contributi a non trovare adeguata giustificazione secondo gli accertamenti svolti dall'accusa, non oggetto di specifica contestazione;
e da ciò è derivata la conseguente svalutazione di quegli apporti ritenuti in definitiva non dimostrativi di alcunché. Sicché, per altro verso, si deve osservare che non è stata quindi la mancata dimostrazione del possesso di redditi leciti, da parte dei terzi finanziatori, ad indurre a ravvisare la intestazione fittizia in capo a RI, quanto piuttosto la mancata allegazione da parte di questi, terzo interessato privo di redditi propri, di elementi idonei a suffragare la copertura dell'acquisto con mezzi diversi da quelli riconducibili agli introiti illeciti del proposto. In altri termini, l'allegazione di donazioni da parte di chi non era in grado di effettuarla, è stata, con argomenti congrui e non affatto in contrasto con lo spirito delle norme di cui si è denunciata la violazione, ritenuta ragione non idonea a superare la presunzione dell'intestazione fittizia del bene al figlio convivente del proposto non provvisto di mezzi propri (e ciò senza considerare che i giudici di merito hanno rilevato anche la genericità delle indicazioni/allegazioni relative alla entità delle somme oggetto di donazione). Tale impostazione non può ritenersi in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella pronuncia 4 Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 19/01/2022, Rv. 283979 - 02 (che ha affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché il primo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarltà formale del bene e impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa, che afferisce il caso del terzo interessato non familiare convivente del proposto, ed avendo in ogni caso, l'accusa, nella specie, indicato gli elementi che depongono per la inidoneità della giustificazione offerta a fronte della presunzione di legge esistente per I terzo familiare). 10 Il motivo è dunque nel suo complesso, oltre che meramente reiterativo e generico, manifestamente infondato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse dì CE EF e IS HA. 3.1.Quanto al primo motivo - di là dei profili di novità che esso presenta rispetto alle pur generiche deduzioni dell'appello che si appuntavano, comunque, sull'accertamento della pericolosità del proposto (qui non ulteriormente contestata) e non sui rilievi formulati in ricorso - si osserva che .ai fini della confisca di prevenzione ciò che occorre accertare - ed è stato nel caso di specie oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito nei conformi provvedimenti di primo e secondo grado - è la riferibilità al proposto - CE EF - di reati lucrogenetici che hanno prodotto, secondo quanto si riporta nel decreto impugnato, ingenti profitti, non essendo, invece, necessario stabilire uno specifico collegamento tra profitto illecito e singolo acquisto, perché ciò che rileva è, piuttosto, la sproporzione esistente tra quanto acquistato e quanto introitato lecitamente;
sicché è proprio quel divario esorbitante a cui fa riferimento il ricorso ad essere più che sufficiente per presumere che si siano fronteggiati gli acquisiti con proventi illeciti, rilevando la sproporzione di per sé e non in rapporto alla entità delle entrate illecite, non trattandosi di tracciare il reinvestimento del profitto illecito, ma di stabilire se, a fronte di accertata pericolosità generica, gli acquisti trovino una ragionevole giustificazione o rimangano in tutto o in parte privi di copertura lecita (d'altronde, la misura di prevenzione della confisca si applica - e nel caso di specie in tal senso è stata applicata - a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con í proventi di attività delittuose. Ed invero, si è al riguardo affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito, Sez. 1, Sentenza n. 13375 del 20/09/2017, dep. 22/03/2018, Rv. 272702 - 01, non altro). Nel caso di specie, a fronte della accertata pericolosità del proposto - si ripete, non messa in discussione in ricorso - , è proprio il notevole divario riscontrato tra entrate lecite e il valore dei beni che ha indotto a ritenere la provvista utilizzata per glì investimenti di matrice illecita;
divario che peraltro non è stato ritenuto colmato neppure tenendo conto della copertura finanziaria di terzi finanziatori - a loro volta privi di reddito sufficiente - la cui entità è rimasta in ogni caso dubbia e non specificamente indicata. Quanto poi alla doglianza che si appunta sul fatto che si sarebbero fatte rientrare nella valutazione di sproporzione indiscriminatamente tutte le uscite e financo í pagamenti degli oneri tributari, per le deleghe f23 e f24, con somme ricevute dai clienti, la Corte di appello ha offerto puntuale risposta al riguardo osservando che risulta espressamente indicato nella proposta come il calcolo, censurato nei medesimi termini anche in appello, sia stato effettuato 11 tenendo conto delle movimentazioni in uscita dai conti correnti, con espressa esclusione dei pagamenti per le deleghe F23 e F24. Quanto ai residui rilievi, essi attengono precipuamente ai beni formalmente intestati alla moglie del proposto, IS, sicché verranno affrontati nel prosieguo, allorquando si tratterà, qui di seguito, il secondo motivo di ricorso a lei dedicato. 12.11 secondo motivo che, come detto, riguarda specificamente la posizione della IS, si appunta, in premessa, su aspetti della motivazione svolta nel provvedimento impugnato - così, ad esempio, la doglianza che lamenta la mancanza di prova della asserita collaborazione tra il proposto e la terza interessata - che non hanno un rilievo specifico ai fini della ricostruzione su cui si fonda l'impostazione dell'accusa; né il motivo ne indica la specifica rilevanza ai fini di un diverso esito decisorio. Quanto, poi, alle deduzioni che contestano la fittizietà delle intestazioni facendo leva sulla mancanza di prova della disponibilità dei beni da parte del proposto e sulla capacità economica della terza interessata, in considerazione delle liberalità intervenute in suo favore, soccorrono gli argomenti già spesi nell'analizzare il ricorso proposto nell'interesse dell'altro terzo interessato, RI CE, trattandosi anche in tal caso di somme che si assumono erogate a titolo di donazione da parte di terzi finanziatori, risultati privi di redditi adeguati, senza che fossero stati peraltro esattamente, neppure, indicati gli importi che sarebbero nel tempo confluiti nella disponibilità della IS (così in particolare per le somme che sarebbero state elargite da DE in virtù del presunto rapporto sentimentale che lo stesso avrebbe intrattenuto con la moglie del proposto, UF, sin dal 2010, della cui esistenza nei termini indicati dalla difesa i giudici di merito hanno fortemente dubitato, giungendo a ritenere inverosimile la versione offerta che fa risalire la relazione extraconiugale a tempi remoti e che tende a ricondurre, tout court, le elargizioni alla esistenza di tale relazione, a fronte delle cointeressenze di tipo economico, emerse tra i tre, che vedono LÍ piuttosto coinvolto anche nelle società formalmente intestate alla IS e che sono state ritenute di fatto del proposto). Quanto, poi, al profilo dei mutui contratti (anche da terzi), si richiama tutto quanto in premessa osservato al riguardo, alla luce degli orientamenti espressi da questa Corte sul tema, precisando che nel caso di specie non si contesta che le rate siano state poi effettivamente pagate. In ordine alla prova della disponibilità dei beni da parte del proposto, di cui pure si lamenta la mancanza, la ricorrente trascura che la posizione del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto è del tutto distinta da quella degli altri terzi, in quanto nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta, senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/1.1, a differenza dì quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 5, n. 8922/16 dei 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247). 12 Ne discende che la dimostrazione della insufficiente disponibilità economica del terzo finanziatore e la rilevata sproporzione, in negativo, dei redditi della ricorrente, risultante dagli accertamenti in atti come recepiti nei provvedimenti di merito, è stata correttamente ritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione dei beni alla ricorrente, di fatto da ritenere nella disponibilità del proposto in quanto dal medesimo acquistati con proventi illeciti. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è invero la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi non familiari conviventi - privi di risorse economiche proprie - a richiedere che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 6, Sentenza n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608 - 01), laddove per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti. In altri termini, il sequestro e la confisca di prevenzione possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi in tal caso ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari anche al di fuori dei limiti posti dall'art. 26 d. lgs. n. 159/2011 (Sez. 5, n. 8922/16 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, RÌ e altri, Rv. 271222). Tale principio presuppone la convivenza tra il proposto ed i familiari intestatari dei beni e sprovvisti di autonoma capacità economica, che deve essere positivamente dimostrata, ma tale prova ben può essere tratta anche su base logica, purché dotata di idonei fondamenti fattuali;
e nel caso di specie, l'assunta separazione di fatto in epoca risalente contrasta con gli accertamenti svolti i cui esiti sono stati adeguatamente vagliati dai giudici di merito nei conformi provvedimenti di primo e secondo grado che danno conto di come i rapporti, dì convivenza, tra il proposto e sua moglie IS siano continuati nel tempo, di là della presunta relazione sentimentale che la stessa avrebbe intrattenuto con AV LO, risultando peraltro consolidati, in tutto l'arco temporale di interesse, non solo i rapporti personali tra la moglie e il proposto, ma anche quelli di tipo economico ed affaristico, essendo emerso il pieno coinvolgimento di entrambi - oltre che, in parte, dello stesso AV - , a vario titolo, nelle varie vicende societarie e patrimoniali che ebbero a involgere le vite dei predetti intrecciandole anche sotto il profilo degli affari. Sicché, per altro verso, si deve ritenere che alcuna inversione dell'onere della prova si è verificata avendo l'accusa dimostrato, secondo quanto adeguatamente motivato dal Tribunale, prima, e dalla Corte di appello, poi, non solo il rapporto esistente tra il proposto e la moglie, IS, ma anche la natura illecita della provvista adoperata per gli acquisti formalmente riferibili alla predetta, sicché non si può in alcun modo ritenere sussistente il vizio della motivazione apparente dedotto in ricorso (che quindi erroneamente lamenta che i beni del coniuge e dei figli sarebbero stati confiscati per il solo fatto del rapporto di parentela, ovvero dì una presunzione assoluta della loro intestazione fittizia). 13 Ed invero, quanto all'assunto difetto della sproporzione - rispetto al quale il motivo è meramente reiterativo di questioni già indicate nei motivi di appello appello, che facevano anche lì in buona sostanza leva sulla consulenza tecnica del dr. Nigro, già oggetto di puntuali e diffuse valutazioni nei conformi provvedimenti di merito - si deve rilevare che la sproporzione non è stata affatto valutata nei termini generici ed omnicomprensivi che assume la difesa - definita, in ricorso, come mera sproporzione familiare -, avendo i giudici - in particolare quelli di primo grado cui competeva la specifica verifica - considerato anno per anno le varie sproporzioni in relazione agli introiti del proposto e della moglie ed affrontato anche lo specifico punto - qui nuovamente chiamato in causa - della provenienza di somme di denaro da terzi finanziatori, in particolare da AV, che la difesa assume costituire idoneo elemento dimostrativo della liceità della provvista della terza interessata IS, pure in assenza di indicazione specifiche sui relativi importi e pure a fronte dell'accertata inidoneità reddituale del predetto a giustificare le elargizioni indicate. Non si tratta, dunque, come già sopra esposto, di paradossale necessità di dimostrare anche la capacità patrimoniale del terzo finanziatore, dal momento che è l'accusa ad aver dimostrato la mancanza di mezzi da parte dello stesso di far fronte a quegli esborsi in favore della IS e delle società, e a fronte di ciò nulla sia è ulteriormente allegato. In ogni caso, per tutto quanto esposto, non si può affatto ritenere che sussista il vizio della motivazione mancante/apparente - come detto, unico vizio motivazionale azionabile in materia di misura di prevenzione come violazione di legge. Nel resto le doglianze svolte con il motivo in esame costituiscono la mera riproposizione delle censure proposte con il gravame dì merito e debitamente già confutate dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, con motivazione, unitariamente letta, con la quale il ricorrente nemmeno si è debitamente confrontato, ovvero degenerano nel fatto o denunziano meri vizi di motivazione, come detto indeducibili ìn questa sede, ovvero - ancora - denunciano questioni non oggetto di espressa censura in appello (così, ad esempio, per gli ulteriori profili argomentati con riferimento alle società e in particolar modo alla CR). Si può nella presente sede solo precisare che la mancata citazione delle società in quanto tali deriva, verosimilmente, dall'applicazione dell'orientamento di legittimità pacificamente delineatosi nel corso degli anni sul tema, secondo cui, nel caso dì confisca dell'intero capitale sociale di una società e dì beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Amodeo, Rv. 276939). In particolare, si è chiarito che, ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono i beni riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto, sicché, qualora si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche, la procedura di prevenzione riguarda non già le persone giuridiche in quanto tali, ma le persone fisiche che, in quanto terzi apparenti titolari delle quote sociali incise 14 dal provvedimento ablatorio, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto (in tal senso, cfr. già Sez. 1, n. 48882 del 8/10/2013, Rv. 257605). La procedura di prevenzione è strumento con cui si tende a recuperare ì beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto dell'attività 'pericolosa svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche); per questo, evidenzia la sentenza Mancuso, "i contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono .. i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilità immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla 'proiezione' del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca. Gli organi amministrativi delle società sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla società, come quello previsto e regolamentato dal d.lgs. n.231 del 2001)". In conclusione, le doglianze mosse dai ricorrenti — in parte coincidenti nell'impostazione e nei contenuti - avendo finito col sindacare, in assenza di violazioni di legge, la motivazione, azionando un vizio non deducibile in Cassazione allorquando si tratti di misure di prevenzione, sono, come sopra detto, proprio inammissibili. 3. Dalle ragioni esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deì ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto ìmpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/3/2024.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 19984 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 15.09. 2023, la Corte di appello di Torino, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di EF CE, HA IS e RI CE, rispettivamente proposto e terzi interessati — ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città — Sezione di misure di prevenzione - emesso in data 18.10.2022, che aveva ordinato la confisca ex art. 24 D.Igs. n. 159/2011 dei beni, indicati nel decreto, nella disponibilità del proposto e dei terzi interessati suindicati. 2. Avverso il suddetto decreto, ricorrono per cassazione, EF CE e HA IS, per il tramite del comune difensore di fiducia, anche procuratore speciale per la terza interessata IS, Avv, Francesco Marenghi, articolando due motivi. In premessa, la difesa illustra come il ricorso si riferisce al capo del decreto impugnato relativo alla confisca dei beni di proprietà del proposto, nel punto relativo alla ritenuta sussistenza dì una rilevante sproporzione tra i beni nella sua disponibilità e i redditi leciti, nonché al capo del decreto relativo ai beni dì proprietà della terza interessata. Si rappresenta che tema comune ad entrambi i ricorsi è quello che stigmatizza il modus procedendi di valutazione della sproporzione che fa impropriamente riferimento a tutte le spese della famiglia, indiscriminatamente considerate, e alle sole entrate provenienti da redditi che risultano dalle dichiarazioni dei familiari, in tal modo alludendo ad una generica e onnicomprensiva "situazione di sproporzione", realizzata per masse, laddove la valutazione della sproporzione va effettuata con riguardo a ciascuno dei beni e del rispettivo acquisto. 2.1. Il primo motivo, riguardante la posizione del proposto CE, lamenta violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della sproporzione tra i beni confiscati e i redditi leciti, nonché la mancanza assoluta di motivazione sul punto, in violazione dell'obbligo del giudice di merito di provvedere con decreto motivato. In particolare, si evidenzia come la disposta confisca di prevenzione dì cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, abbia ad oggetto principalmente beni di proprietà di terzi, ma per minima parte, riguarda anche il saldo del conto corrente e alcune partecipazioni sociali di proprietà del CE. Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dedicato alcuna attenzione ai beni confiscati ai ricorrente, nonostante fossero elencati nel dispositivo del primo decreto applicativo. Da ciò consegue che rispetto a tali beni, il modus operandi prescelto dal decreto impugnato, consistente nella preliminare valutazione della sproporzione "per masse", si è tradotto in una conseguente illegittima confisca "per masse" e dunque nell'illegittima e indiscriminata apprensione dei beni suindicati, dei quali il proposto risultava titolare al momento della proposta, in difetto di alcuna motivazione circa la derivazione illecita di tali specifiche poste attive del suo patrimonio. 2 Venendo all'analisi dei diversi profili di violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, la difesa anzitutto lamenta come la prima di tali violazioni consista nell'avere la Corte territoriale, disattendendo i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale in ordine all'unica interpretazione possibile della presunzione relativa di acquisto illecito dei beni compatibile con il testo costituzionale, omesso di verificare se le condotte criminose commesse dal proposto siano state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni confiscati. Il requisito della sproporzione nei casi di pericolosità generica postula un intrinseco rapporto di proporzione tra i profitti asseritamente ricavati dell'attività illecita e l'oggetto della misura ablatoria (sicché solo ove i beni risultino effettivamente riconducibili ad attività effettivamente idonee a produrre proventi illeciti congrui rispetto ai loro acquisti, essi saranno confiscabili). Sì precisa, inoltre, che anche laddove la violazione dei presupposti della confisca di prevenzione non costituisse autonomo vizio di legittimità della misura stessa, rappresenterebbe comunque un chiaro indizio della natura indiscriminata e immotivata della misura applicata al proposto, nonché ai terzi. Invero, l'applicazione di tale misura a carico del CE si è trasformata in uno strumento per l'indiscriminata abiezione di ogni bene del quale l'intero nucleo familiare, e le relative società, risultassero titolari, senza alcun rapporto di reale proporzione e strumentalità con le attività illecite riferite al proposto. Addirittura, nel caso di specie il complessivo valore dei beni è superiore rispetto agli stessi profitti illeciti asseritamente conseguiti dal CE e posti a fondamento della valutazione di pericolosità generica. Sì rappresenta, infine, che non possono farsi certo rientrare nella valutazione di sproporzione indiscriminatamente tutte le uscite e financo l'ammontare dei mutui contratti (da terzi) che non corrispondono ad alcuna fuoriuscita patrimoniale. 2.2. Il secondo motivo, concernente la posizione della terza interessata Isufì, contesta violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione, in relazione all'erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della fittizia intestazione e della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati alla terza interessata, nonché alla sproporzione tra gli acquisti effettuati e la capacità economica della medesima. Inoltre, si evidenzia come il decreto impugnato fondi la confisca di tutti i beni di proprietà dei due ricorrenti, oltre che sulla valutazione di pericolosità generica del proposto, anche sulla considerazione che gli acquisti di beni immobili da parte della terza interessata, effettuati tra l'anno 2013 e l'anno 2019, fossero da ritenere riconducibili al marito, in assenza di un'effettiva e sufficiente capacità economica della medesima. In particolare, si rileva come nel provvedimento impugnato manchi qualsivoglia considerazione dei beni confiscati alla terza interessata diversi dagli immobili, nonostante essi siano indicati nel dispositivo del primo decreto applicativo e siano stati oggetto di specifica doglianza nell'appello proposto. Invero, la già citata modalità di valutazione della sproporzione per masse indicata per il proposto ha determinato anche l'illegittima, ed indiscriminata, 3 apprensione dei beni dei quali HA IS risultava titolare al momento della proposta, in difetto di alcuna motivazione circa la derivazione illecita (perché sproporzionata rispetto ai redditi leciti) di tali specifiche poste attive del suo patrimonio. Inoltre, si sottolinea come relativamente ai beni immobili confiscati, la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulti comunque apparente nella misura in cui ha affermato che tali beni debbano ritenersi fittiziamente intestati alla ricorrente, in un periodo di "pericolosità sociale del CE, in una situazione di sproporzione", sul presupposto che essi asseritamente "collaboravano per una serie di attività". Invero, di tale asserita collaborazione - afferma la difesa - non vi è alcuna traccia negli atti del presente procedimento. Si lamenta, dunque, l'assoluta mancanza di motivazione sia relativamente ai presupposti che consentirebbero di riferire al proposto la disponibilità dei beni di proprietà dei terzi familiari, sia in ordine al preteso rapporto di sproporzione di ogni singolo acquisto rispetto alla capacità economica del soggetto che l'ha effettuato. Contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato a pag.12, si ritiene che i beni dei terzi possono essere confiscati a condizione che il preposto ne abbia la sostanziale disponibilità e non sulla base della mera presunzione che da tale rapporto di parentela discenderebbe che i beni siano loro fittiziamente intestati. In sostanza, dunque, il decreto è viziato nella misura in cui ritiene, da una parte, di poter pretermettere la dimostrazione del requisito della disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto - quale presupposto della fittizia intestazione e della confisca - sul presupposto che, trattandosi del nucleo familiare, basterebbe dimostrare la mancanza di capacità economica in capo al terzo per l'acquisto del bene, e dall'altra, di poter porre nel nulla la dimostrata capacità economica di AZ IS, proporzionata agli acquisti effettuati, dilatando in maniera indiscriminata l'onere probatorio ricadente sul terzo. Si censura, inoltre, la parte del provvedimento impugnato nella parte in cui non premette alle statuizioni di confisca dei beni di proprietà della terza interessata alcuna considerazione relativa alla sussistenza del rapporto di sproporzione, da effettuarsi con riferimento ai singoli acquisti: il decreto, dunque, considera indistintamente "sproporzionati" anche quegli acquisti avvenuti senza movimentazione di denaro, ma provenienti, ad esempio, dall'accollo di mutui, ovvero finanziati pacificamente da terzi;
e rispetto a questi ultimi non sì può dilatare a dismisura l'onere probandi del terzo interessato che si deve arrestare di fronte alla dimostrazione di una liberalità. Invero, i beni immobili acquistati dalla ricorrente si riducono al numero di tre e per ciascuno di essi, il decreto impugnato, non ha fornito alcuna autonoma motivazione, né in ordine alla pretesa disponibilità di tali beni in capo al proposto, né in ordine alla pretesa sproporzione del denaro utilizzato per acquistarli rispetto alla capacità economica della ricorrente. I tre acquisti effettuati dalla medesima corrispondono, nel loro valore complessivo, ad un ammontare del tutto congruente con le somme delle quali la stessa pacificamente 4 disponeva nel periodo, derivanti da un'assoluta e dimostrata capacità economica, nonché dagli apporti di terzi. Pertanto, ne deriva che la motivazione sottostante alla confisca di tali beni immobili risulta del tutto mancante o apparente, in quanto il decreto non si confronta minimamente con le relative censure difensive, ponendo a fondamento del provvedimento elementi non congruenti con i presupposti legali e non motivando la pretesa fittizia intestazione di tali immobili al proposto, né l'incapienza del patrimonio della medesima ricorrente rispetto ai menzionati tre acquisti, valutati in base all'illegittimo, generico, criterio della sproporzione familiare, senza il necessario approccio individualizzante. A ciò si aggiunge come la Corte territoriale non fornisce alcuna motivazione rispetto alla confisca di altri beni di proprietà della terza interessata, ossia il motoveicolo Honda GRL 125 tg. ER15960, alcuni conti correnti e un conto deposito personali, oltre che per le partecipazioni sociali totalitarie e non totalitarie, ai quali si era già fatto riferimento nell'atto di appello. Si censura, infine, la mancanza di motivazione rispetto alla confisca delle quote sociali di CR, di Doctor House e C &D, nonché dei beni di proprietà delle prime due società. Invero, tale confisca si fonda su un'indebita confusione tra la situazione giuridica soggettiva della ricorrente e la distinta situazione giuridica delle società delle quali la stessa era socia: il decreto impugnato avrebbe potuto disporre la confisca di tali quote sociali a condizione di dimostrare che l'acquisto delle stesse soddisfacesse í requisiti di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, ossia di dimostrare che si trattasse di beni nella sostanziale disponibilità del proposto, perché di valore sproporzionato rispetto alla capacità economica della ricorrente. In sostanza, il decreto impugnato pretenderebbe dì confiscare le quote sociali di CR e Doctor House alla ricorrente in quanto le società medesime, amministrate anche da terzi, avrebbero effettuato acquisti di ammontare non proporzionato ai redditi del nucleo familiare CE IS. Pertanto, laddove il decreto avesse voluto far riferimento alla pretesa fittizia intestazione delle quote sociali, avrebbe dovuto raffrontare í redditi della ricorrente con il denaro impiegato dalla medesima per l'acquisto delle partecipazioni o eventualmente conferito a titolo di finanziamento soci e non con l'ammontare degli acquisti effettuati in proprio dalle società. A ben vedere il decreto, piuttosto, ipotizza la fittizia intestazione di alcuni beni alle società (in particolare dei beni che le società hanno acquisito da CE nella veste di venditore), ma anche il rapporto di sproporzione tra acquisti e redditi leciti interno alla società si fonda, nel decreto impugnato, su un'erronea selezione delle grandezze giuridicamente rilevanti: si intende chiarire tale profilo al fine di confutare ulteriormente la sussistenza di quella situazione di sproporzione che il decreto attribuisce soggettivamente all'odierna ricorrente anche mediante l'erronea considerazione degli acquisti della società tra le uscite riferibili al nucleo familiare e l'erronea svalutazione dell'autonoma capacità economica degli enti in questione. Si era tra l'altro evidenziato, richiamando gli esiti della consulenza del dottor Nigro, come risultasse peraltro contabilmente dimostrato che le società (in particolare la 5 CR) disponessero di un rilevante cash tlow in grado di generare finanza, la quale a proprio volta consentiva alla società medesima di sostenere i costi dei mutui, con la messa a reddito degli immobili via via acquistati. In conclusione, si segnala che il decreto impugnato riferisce la valutazione della sproporzione a soggetti non pericolosi diversi dal proposto — la moglie, in regime di separazione legale dal 2022, nonché le società delle quali la stessa è socia, che, peraltro, avrebbero dovuto essere, anch'esse, citate — così trasformando la misura di prevenzione a carico del preposto in uno strumento di preteso riequilibro tra reddito lecito e patrimonio a carico di soggetti terzi non pericolosi, con l'effetto di recidere quel legame implicito tra pericolosità e sproporzione, che giustifica la stessa previsione normativa di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011. 3. Avverso il suddetto decreto ricorre, altresì, per cassazione, RI CE, per mezzo del difensore di fiducia, procuratore speciale, avv. Gìanluca Bona, che, con l'unico motivo articolato, deduce la violazione degli artt. 19, 24 e 26 D. Lgs 159/11, in relazione alla erronea, ritenuta, sussistenza del requisito della fittizia intestazione e della disponibilità in capo al proposto del bene confiscato a RI CE, nonché la mancanza assoluta di motivazione. Si assume in particolare che la disposta confisca di prevenzione violi i presupposti applicativi delineati dall'articolo 24 nonché dagli articoli 19 e 26 perché la confisca stessa possa estendersi su un bene di proprietà di un familiare del proposto, difettando ogni motivazione in ordine alla riconducibilità dell'immobile confiscato alla sostanziale disponibilità del proposto. Facendo il decreto, al riguardo, riferimento all'orientamento di legittimità secondo cui il rapporto di parentela tra il proposto e il terzo proprietario può ritenersi una circostanza significativa della fittizia intestazione dei beni formalmente appartenenti al terzo qualora quest'ultimo risulti pure sprovvisto di effettiva capacità economica, dato che, in assenza dì provviste alternative, potrebbe presumersi che l'acquisto sia stato alimentato dai proventi illeciti del proposto. Al riguardo tuttavia è lo stesso decreto impugnato a dar conto di come il bene immobile sia stato acquistato con fondi nella disponibilità dello stesso RI CE il cui conto era alimentato dal conto di AV e UF HA. Pacificamente dunque risulta documentalmente provato che le provviste utilizzate per l'acquisto dell'immobile non provengono dal proposto;
ciò nonostante il decreto reputa legittima la statuizione di confisca, anzitutto sul presupposto che non risulti a monte dimostrata l'origine dei versamenti sul conto cointestato AV-IS, dal quale sono state successivamente restituite le rate del mutuo. L'obbligo di dimostrare la legittima provenienza del bene viene fatto dunque illegittimamente 'retroagire' addirittura alla dimostrata fonte lecita dell'acquisto, senza che tale ulteriore requisito negativo per escludere la fìttìzia intestazione del bene sia previsto da alcuna disposizione del decreto legislativo 159/2011; né la legge esclude che possa avere rilievo, per superare la presunzione, la liberalità di un terzo. Per altro verso, laddove il decreto nega la rilevanza del dimostrato apporto finanziario di AV, terzo rispetto al nucleo familiare, per 6 l'acquisto dell'immobile, esso finisce per dilatare illegittimamente la stessa nozione giuridica della legittima provenienza, ancorando tale requisito, in violazione dell'art. 24 citato, all'ulteriore presupposto che le modalità di reperimento della provvista siano non soltanto dimostrate sul piano dei flussi di danaro ma siano ulteriormente giustificate da una sorta di 'causa' giuridico-economica diversa dalla liberalità. Così ragionando il decreto si pone in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte in ordine al riparto dell'onus probandi tra l'accusa e il terzo interessato, incombendo sull'accusa l'onere di dimostrare che l'utilità da ablare rientri tra quelle riferibili alla disponibilità sostanziale del proposto perché acquisita con provvista allo stesso ascrivibile, potendosi a tal fine avvalere delle presunzioni probatorie di cui allo stesso decreto legislativo 159/2011 ma dovendo tuttavia sostanziare la richiesta con gravi indizi, precisi e concordanti;
diversamente ai terzo inciso dall'iniziativa di prevenzione spetta un onere meramente giustificativo, di allegazione contraria, che non può certo ritenersi calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale modulato su quello vigente in materia petitoria, che assurgerebbe altrimenti al rango di probatio diabolica. Sicché, nel caso di specie, è dimostrata l'effettiva capacità economica del terzo di acquistare il bene con provviste lecite, e tale capacità economica non può dunque essere a propria volta valutata negli stessi termini nei quali si realizza la valutazione della capacità reddituale del proposto, trattandosi di terzo non pericoloso. Il decreto, in ogni caso, nemmeno ipotizza un rilevante legame tra il reperimento dei fondi per l'acquisto dell'immobile e le provviste illecite nella pretesa disponibilità del proposto;
il decreto pretende allora di ricollegare il bene immobile al proposto sull'illegittimo presupposto che questi ulteriori soggetti terzi finanziatori (AV in particolare ma anche UF) dovessero a propria volta dimostrare la lecita provenienza delle somme utilizzate per rimborsare le rate del mutuo, dovendosi altrimenti presumere (come pare implicito della motivazione del decreto) che pure tali fondi derivassero dal proposto. Il legame tra il bene e il proposto diviene allora meramente ipotetico e doppiamente presunto al di fuori delle presunzioni di legge. 1.I1 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1.Prima di addentrarsi nell'esame di ciascuno di essi s'impongono delle preliminari precisazioni, comuni, riguardo ai vizi denunciati e ad alcuni dei temi sollevati. Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; e che, 7 inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di appello, con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Sicché i ricorsi, nella parte in cui propongono censure meramente reiterative di questioni, puntualmente, già vagliate nei provvedimenti di merito — nel caso di specie, in particolare, nel provvedimento del Tribunale rispetto al quale i motivi di appello proponevano questioni già esaurientemente in esso affrontate - solo formalmente denunciano l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni difensive, in realtà, deducono vizi di motivazione. Per altro verso, va in premessa altresì precisato che, nel caso di specie, la valutazione dei giudici di merito non è frutto della denunciata inversione dell'onere della prova in cui, secondo la difesa, sarebbero incorsi i giudici di merito. Ed invero, la valutazione di questi ultimi non è censurabile alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi dì attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, AL e altri, Rv. 273388 in cui si è precisato che l'acquisto dì un immobile mediante l'accensione dì un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti, in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi;
nella stessa linea Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). Non è, dunque, innanzitutto, sufficiente allegare l'accensione dì un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili. Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc. Valle, Rv. 271217). E' anche il caso, in premessa, di precisare, che devono ritenersi generici i motivi che, come nella specie, a fronte della notevole sperequazione registrata, sia con valutazione 8 complessiva che relativa alle singole annualità, non superata da idonea documentazione o da giustificazioni credibili circa la provenienza della provvista utilizzata per gli investimenti, si appuntano su argomenti astratti tendenti ad inficiare il metodo ricostruttivo adoperato senza un effettivo confronto con la ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado (in particolare nel provvedimento del Tribunale, che ha espressamente affrontato il tema qui riproposto, rispetto al quale peraltro negli atti di appello, non immuni anch'essi da genericità, nulla di specifico veniva
contro
-dedotto, sicché il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a quello di primo grado, in parte qua, si è risolto in una risposta adeguata, tenuto conto della complessiva ricostruzione fatta propria dalla Corte di appello, senza che ciò si sia tradotto in un'acritica adesione). 2.11 ricorso nell'interesse di RI CE. L'unico motivo articolato è - oltre che meramente reiterativo di questione già svolta, peraltro, genericamente in appello - nel suo complesso aspecifico, non confrontandosi con le ragioni argomentative poste dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione, e, in ogni caso, nessuna delle deduzioni che esso indica integra una violazione di legge, avendo in buona sostanza i giudici di merito dato conto, con motivazione non affatto apparente, delle ragioni per le quali dovesse ritenersi fittizia l'intestazione del bene in capo a tale terzo interessato, figlio adottivo del proposto. Innanzitutto, tenuto conto che le doglianze difensive ruotano intorno all'argomento della corretta ripartizione degli oneri probatori tra accusa e difesa, è il caso di precisare che il provvedimento impugnato non ha rigettato l'appello sul presupposto che il terzo interessato, Crísten CE, non avesse adempiuto all'onere di allegazione riguardo alla natura delle somme che sarebbero confluite sul suo conto corrente, ma ha piuttosto valorizzato quanto ha costituito il frutto dell'accertamento svolto dal proponente, evidenziando come questi, attraverso le verifiche operate, fosse giunto alla conclusione che il denaro era comunque da ricondurre a soggetti privi dì redditi idonei a giustificare le somme elargite;
e a fronte di tali, certi, esiti di indagine, il ricorrente non ha
contro
-dedotto alcunché di specifico, nè ha allegato, quanto meno prospettandoli, aspetti specifici idonei a configurare un'ipotesi alternativa dì reddito da parte degli assunti terzi finanziatori. Il ricorrente si limita piuttosto a contestare come eccessivo l'onere probatorio imposto al terzo interessato assumendo che sullo stesso non incombesse nient'altro se non l'allegazione di somme rivenienti da soggetti terzi e non dal proposto;
tuttavia, nel momento in cui l'accusa ha dimostrato che quelle somme non trovano giustificazione nei redditi dì coloro che ebbero a conferirle al terzo interessato in questione, questi avrebbe dovuto procedere ad ulteriori allegazioni e non limitarsi ad assumere di avere già esaurito il proprio onere di adempimento;
in mancanza di ciò, si è quindi, in buona sostanza, ritenuto, con motivazione nel suo complesso non affatto apparente, che l'acquisto del bene, stante il rapporto di parentela dì RI col proposto e l'assenza, d'altro canto, dì alcun legame, invece, col presunto terzo finanziatore, AV, fosse stato foraggiato dal 9 proposto, l'unico ad avere disponibilità economica adeguata - in considerazione delle sue attività illecite - a coprine il costo. Una siffatta impostazione da parte del proponente, accolta dai giudici di merito, non può ritenersi in violazione di legge dal momento che affinché possa considerarsi il contributo del terzo finanziatore idoneo a spiegare la diversa natura della provvista dell'acquisto del terzo interessato, parente del proposto, è necessario che il terzo interessato, ove non dotato di redditi propri, alleghi una provvista idonea a giustificare l'apporto e ciò vieppiù allorquando, come nel caso di specie, il legame intercorre non col soggetto che avrebbe elargito, sine causa, il contributo (circostanza che rende già di per sé sospetta l'elargizione ove non supportata da adeguata indicazione della ragione giustificatrice della presunta donazione), ma appunto col proposto. Lo stesso ricorso, invero, parla di un'attribuzione a titolo di donazione ed assume che una siffatta imputazione dia adeguatamente conto della natura della provvista e della sua derivazione, laddove, come detto, è proprio l'origine di quei contributi a non trovare adeguata giustificazione secondo gli accertamenti svolti dall'accusa, non oggetto di specifica contestazione;
e da ciò è derivata la conseguente svalutazione di quegli apporti ritenuti in definitiva non dimostrativi di alcunché. Sicché, per altro verso, si deve osservare che non è stata quindi la mancata dimostrazione del possesso di redditi leciti, da parte dei terzi finanziatori, ad indurre a ravvisare la intestazione fittizia in capo a RI, quanto piuttosto la mancata allegazione da parte di questi, terzo interessato privo di redditi propri, di elementi idonei a suffragare la copertura dell'acquisto con mezzi diversi da quelli riconducibili agli introiti illeciti del proposto. In altri termini, l'allegazione di donazioni da parte di chi non era in grado di effettuarla, è stata, con argomenti congrui e non affatto in contrasto con lo spirito delle norme di cui si è denunciata la violazione, ritenuta ragione non idonea a superare la presunzione dell'intestazione fittizia del bene al figlio convivente del proposto non provvisto di mezzi propri (e ciò senza considerare che i giudici di merito hanno rilevato anche la genericità delle indicazioni/allegazioni relative alla entità delle somme oggetto di donazione). Tale impostazione non può ritenersi in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella pronuncia 4 Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 19/01/2022, Rv. 283979 - 02 (che ha affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché il primo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarltà formale del bene e impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa, che afferisce il caso del terzo interessato non familiare convivente del proposto, ed avendo in ogni caso, l'accusa, nella specie, indicato gli elementi che depongono per la inidoneità della giustificazione offerta a fronte della presunzione di legge esistente per I terzo familiare). 10 Il motivo è dunque nel suo complesso, oltre che meramente reiterativo e generico, manifestamente infondato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse dì CE EF e IS HA. 3.1.Quanto al primo motivo - di là dei profili di novità che esso presenta rispetto alle pur generiche deduzioni dell'appello che si appuntavano, comunque, sull'accertamento della pericolosità del proposto (qui non ulteriormente contestata) e non sui rilievi formulati in ricorso - si osserva che .ai fini della confisca di prevenzione ciò che occorre accertare - ed è stato nel caso di specie oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito nei conformi provvedimenti di primo e secondo grado - è la riferibilità al proposto - CE EF - di reati lucrogenetici che hanno prodotto, secondo quanto si riporta nel decreto impugnato, ingenti profitti, non essendo, invece, necessario stabilire uno specifico collegamento tra profitto illecito e singolo acquisto, perché ciò che rileva è, piuttosto, la sproporzione esistente tra quanto acquistato e quanto introitato lecitamente;
sicché è proprio quel divario esorbitante a cui fa riferimento il ricorso ad essere più che sufficiente per presumere che si siano fronteggiati gli acquisiti con proventi illeciti, rilevando la sproporzione di per sé e non in rapporto alla entità delle entrate illecite, non trattandosi di tracciare il reinvestimento del profitto illecito, ma di stabilire se, a fronte di accertata pericolosità generica, gli acquisti trovino una ragionevole giustificazione o rimangano in tutto o in parte privi di copertura lecita (d'altronde, la misura di prevenzione della confisca si applica - e nel caso di specie in tal senso è stata applicata - a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con í proventi di attività delittuose. Ed invero, si è al riguardo affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito, Sez. 1, Sentenza n. 13375 del 20/09/2017, dep. 22/03/2018, Rv. 272702 - 01, non altro). Nel caso di specie, a fronte della accertata pericolosità del proposto - si ripete, non messa in discussione in ricorso - , è proprio il notevole divario riscontrato tra entrate lecite e il valore dei beni che ha indotto a ritenere la provvista utilizzata per glì investimenti di matrice illecita;
divario che peraltro non è stato ritenuto colmato neppure tenendo conto della copertura finanziaria di terzi finanziatori - a loro volta privi di reddito sufficiente - la cui entità è rimasta in ogni caso dubbia e non specificamente indicata. Quanto poi alla doglianza che si appunta sul fatto che si sarebbero fatte rientrare nella valutazione di sproporzione indiscriminatamente tutte le uscite e financo í pagamenti degli oneri tributari, per le deleghe f23 e f24, con somme ricevute dai clienti, la Corte di appello ha offerto puntuale risposta al riguardo osservando che risulta espressamente indicato nella proposta come il calcolo, censurato nei medesimi termini anche in appello, sia stato effettuato 11 tenendo conto delle movimentazioni in uscita dai conti correnti, con espressa esclusione dei pagamenti per le deleghe F23 e F24. Quanto ai residui rilievi, essi attengono precipuamente ai beni formalmente intestati alla moglie del proposto, IS, sicché verranno affrontati nel prosieguo, allorquando si tratterà, qui di seguito, il secondo motivo di ricorso a lei dedicato. 12.11 secondo motivo che, come detto, riguarda specificamente la posizione della IS, si appunta, in premessa, su aspetti della motivazione svolta nel provvedimento impugnato - così, ad esempio, la doglianza che lamenta la mancanza di prova della asserita collaborazione tra il proposto e la terza interessata - che non hanno un rilievo specifico ai fini della ricostruzione su cui si fonda l'impostazione dell'accusa; né il motivo ne indica la specifica rilevanza ai fini di un diverso esito decisorio. Quanto, poi, alle deduzioni che contestano la fittizietà delle intestazioni facendo leva sulla mancanza di prova della disponibilità dei beni da parte del proposto e sulla capacità economica della terza interessata, in considerazione delle liberalità intervenute in suo favore, soccorrono gli argomenti già spesi nell'analizzare il ricorso proposto nell'interesse dell'altro terzo interessato, RI CE, trattandosi anche in tal caso di somme che si assumono erogate a titolo di donazione da parte di terzi finanziatori, risultati privi di redditi adeguati, senza che fossero stati peraltro esattamente, neppure, indicati gli importi che sarebbero nel tempo confluiti nella disponibilità della IS (così in particolare per le somme che sarebbero state elargite da DE in virtù del presunto rapporto sentimentale che lo stesso avrebbe intrattenuto con la moglie del proposto, UF, sin dal 2010, della cui esistenza nei termini indicati dalla difesa i giudici di merito hanno fortemente dubitato, giungendo a ritenere inverosimile la versione offerta che fa risalire la relazione extraconiugale a tempi remoti e che tende a ricondurre, tout court, le elargizioni alla esistenza di tale relazione, a fronte delle cointeressenze di tipo economico, emerse tra i tre, che vedono LÍ piuttosto coinvolto anche nelle società formalmente intestate alla IS e che sono state ritenute di fatto del proposto). Quanto, poi, al profilo dei mutui contratti (anche da terzi), si richiama tutto quanto in premessa osservato al riguardo, alla luce degli orientamenti espressi da questa Corte sul tema, precisando che nel caso di specie non si contesta che le rate siano state poi effettivamente pagate. In ordine alla prova della disponibilità dei beni da parte del proposto, di cui pure si lamenta la mancanza, la ricorrente trascura che la posizione del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto è del tutto distinta da quella degli altri terzi, in quanto nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta, senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/1.1, a differenza dì quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 5, n. 8922/16 dei 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247). 12 Ne discende che la dimostrazione della insufficiente disponibilità economica del terzo finanziatore e la rilevata sproporzione, in negativo, dei redditi della ricorrente, risultante dagli accertamenti in atti come recepiti nei provvedimenti di merito, è stata correttamente ritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione dei beni alla ricorrente, di fatto da ritenere nella disponibilità del proposto in quanto dal medesimo acquistati con proventi illeciti. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è invero la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi non familiari conviventi - privi di risorse economiche proprie - a richiedere che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 6, Sentenza n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608 - 01), laddove per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti. In altri termini, il sequestro e la confisca di prevenzione possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi in tal caso ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari anche al di fuori dei limiti posti dall'art. 26 d. lgs. n. 159/2011 (Sez. 5, n. 8922/16 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, RÌ e altri, Rv. 271222). Tale principio presuppone la convivenza tra il proposto ed i familiari intestatari dei beni e sprovvisti di autonoma capacità economica, che deve essere positivamente dimostrata, ma tale prova ben può essere tratta anche su base logica, purché dotata di idonei fondamenti fattuali;
e nel caso di specie, l'assunta separazione di fatto in epoca risalente contrasta con gli accertamenti svolti i cui esiti sono stati adeguatamente vagliati dai giudici di merito nei conformi provvedimenti di primo e secondo grado che danno conto di come i rapporti, dì convivenza, tra il proposto e sua moglie IS siano continuati nel tempo, di là della presunta relazione sentimentale che la stessa avrebbe intrattenuto con AV LO, risultando peraltro consolidati, in tutto l'arco temporale di interesse, non solo i rapporti personali tra la moglie e il proposto, ma anche quelli di tipo economico ed affaristico, essendo emerso il pieno coinvolgimento di entrambi - oltre che, in parte, dello stesso AV - , a vario titolo, nelle varie vicende societarie e patrimoniali che ebbero a involgere le vite dei predetti intrecciandole anche sotto il profilo degli affari. Sicché, per altro verso, si deve ritenere che alcuna inversione dell'onere della prova si è verificata avendo l'accusa dimostrato, secondo quanto adeguatamente motivato dal Tribunale, prima, e dalla Corte di appello, poi, non solo il rapporto esistente tra il proposto e la moglie, IS, ma anche la natura illecita della provvista adoperata per gli acquisti formalmente riferibili alla predetta, sicché non si può in alcun modo ritenere sussistente il vizio della motivazione apparente dedotto in ricorso (che quindi erroneamente lamenta che i beni del coniuge e dei figli sarebbero stati confiscati per il solo fatto del rapporto di parentela, ovvero dì una presunzione assoluta della loro intestazione fittizia). 13 Ed invero, quanto all'assunto difetto della sproporzione - rispetto al quale il motivo è meramente reiterativo di questioni già indicate nei motivi di appello appello, che facevano anche lì in buona sostanza leva sulla consulenza tecnica del dr. Nigro, già oggetto di puntuali e diffuse valutazioni nei conformi provvedimenti di merito - si deve rilevare che la sproporzione non è stata affatto valutata nei termini generici ed omnicomprensivi che assume la difesa - definita, in ricorso, come mera sproporzione familiare -, avendo i giudici - in particolare quelli di primo grado cui competeva la specifica verifica - considerato anno per anno le varie sproporzioni in relazione agli introiti del proposto e della moglie ed affrontato anche lo specifico punto - qui nuovamente chiamato in causa - della provenienza di somme di denaro da terzi finanziatori, in particolare da AV, che la difesa assume costituire idoneo elemento dimostrativo della liceità della provvista della terza interessata IS, pure in assenza di indicazione specifiche sui relativi importi e pure a fronte dell'accertata inidoneità reddituale del predetto a giustificare le elargizioni indicate. Non si tratta, dunque, come già sopra esposto, di paradossale necessità di dimostrare anche la capacità patrimoniale del terzo finanziatore, dal momento che è l'accusa ad aver dimostrato la mancanza di mezzi da parte dello stesso di far fronte a quegli esborsi in favore della IS e delle società, e a fronte di ciò nulla sia è ulteriormente allegato. In ogni caso, per tutto quanto esposto, non si può affatto ritenere che sussista il vizio della motivazione mancante/apparente - come detto, unico vizio motivazionale azionabile in materia di misura di prevenzione come violazione di legge. Nel resto le doglianze svolte con il motivo in esame costituiscono la mera riproposizione delle censure proposte con il gravame dì merito e debitamente già confutate dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, con motivazione, unitariamente letta, con la quale il ricorrente nemmeno si è debitamente confrontato, ovvero degenerano nel fatto o denunziano meri vizi di motivazione, come detto indeducibili ìn questa sede, ovvero - ancora - denunciano questioni non oggetto di espressa censura in appello (così, ad esempio, per gli ulteriori profili argomentati con riferimento alle società e in particolar modo alla CR). Si può nella presente sede solo precisare che la mancata citazione delle società in quanto tali deriva, verosimilmente, dall'applicazione dell'orientamento di legittimità pacificamente delineatosi nel corso degli anni sul tema, secondo cui, nel caso dì confisca dell'intero capitale sociale di una società e dì beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Amodeo, Rv. 276939). In particolare, si è chiarito che, ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono i beni riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto, sicché, qualora si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche, la procedura di prevenzione riguarda non già le persone giuridiche in quanto tali, ma le persone fisiche che, in quanto terzi apparenti titolari delle quote sociali incise 14 dal provvedimento ablatorio, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto (in tal senso, cfr. già Sez. 1, n. 48882 del 8/10/2013, Rv. 257605). La procedura di prevenzione è strumento con cui si tende a recuperare ì beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto dell'attività 'pericolosa svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche); per questo, evidenzia la sentenza Mancuso, "i contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono .. i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilità immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla 'proiezione' del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca. Gli organi amministrativi delle società sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla società, come quello previsto e regolamentato dal d.lgs. n.231 del 2001)". In conclusione, le doglianze mosse dai ricorrenti — in parte coincidenti nell'impostazione e nei contenuti - avendo finito col sindacare, in assenza di violazioni di legge, la motivazione, azionando un vizio non deducibile in Cassazione allorquando si tratti di misure di prevenzione, sono, come sopra detto, proprio inammissibili. 3. Dalle ragioni esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deì ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto ìmpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/3/2024.