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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1832 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] .F. ) con Parte_1 C.F._1
I EN (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] ) Parte_2 C.F._3
AL NZ ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti delle loro figlie e nate a Rimini (RN), Per_1 Per_2 Pers
rispettivamente il 19.02.2008, 16.11.2010 e 14.01.2013 e e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle minori:
1. l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. la casa familiare sita in IO AN (RN), via Roma, n. 60 rimarrà al padre Sig. Parte_2
, impegnandosi la madre Sig.ra a reperire un alloggio in locazione e ad ivi
[...] Parte_1
trasferirsi, unitamente alle figlie, entro il termine di un anno e mezzo dalla pronuncia della provvedimento definitorio del presente giudizio;
qualora, allo spirare del citato periodo, il suddetto nuovo alloggio non sia stato individuato per cause non imputabili alla Sig.ra i ricorrenti si Parte_1
impegneranno a rivalutare congiuntamente i termini di rilascio dell'abitazione. Nel frattempo, entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso il Sig. si trasferirà nella pertinenza dell'abitazione sita Pt_2
in IO AN (RN), via Roma, n. 60;
3. Fino a quando il padre vivrà nella pertinenza dell'abitazione occupata dalla madre e dalle figlie, le visite saranno regolate dai genitori secondo modalità concordate e previste nel piano genitoriale qui allegato (Doc. 15); in tale periodo il padre si impegna a stare con le figlie e , a fine Per_1 Pers Per_2
settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle 10.00 della domenica o, in alternativa, dalle
18.00 del sabato sino al lunedì mattina (quando il padre le accompagnerà a scuola), qualora ciò dovesse essere utile per esigenze di lavoro della madre. A partire dal trasferimento della madre e delle figlie dall'abitazione di cui al punto 2, il diritto di visita del padre sarà regolato con due ulteriori visite infrasettimanali, dalle ore 17.30 sino alle 21.30 con facoltà anche di pernotto (nel cui caso le figlie saranno condotte a scuola dal padre il giorno seguente). I genitori si impegnano a tenere in debito conto i desiderata delle figlie, i loro impegni anche extra scolastici e ad evitare, considerata anche l'età delle stesse, ogni forma di costrizione nell'esercizio del diritto di visita.
I genitori, inoltre, ove intraprendano nuove relazioni si impegnano ad informare l'altro genitore, prima di darne notizia alle figlie;
informando altresì l'altro genitore delle strette generalità del/la nuovo/a compagno/a, ove lo/a stesso/a frequenti le figlie;
4. il padre si impegna, fin d'ora, ove ciò sia utile alla stipula di un contratto di locazione, a rilasciare la propria garanzia a favore del futuro locatore nel contratto sottoscritto dalla madre, ovvero a cointestare il contratto di locazione, a condizione che il predetto contratto sia relativo ad immobile destinato ad pagina 2 di 5 ospitare stabilmente la madre e le figlie. Anche nel caso di cointestazione del contratto, nei rapporti tra i genitori la sottoscrizione del Sig. dovrà intendersi come firma di garanzia, salvi Parte_2
i diritti dunque del garante per come disciplinati dal codice civile, non rappresentando mai tale impegno un obbligo al pagamento dei canoni di locazione futuri da parte del padre. Anche nell'ipotesi in cui sia sottoscritta una fideiussione di entrambi i genitori a favore del locatore, dovrà intendersi che l'effettivo impegno verso l'Istituto garante sia assunto dalla sola Sig.ra la quale sarà dunque Parte_1
tenuta a versare quanto dal medesimo eventualmente richiesto, ove la stessa sia escussa dal locatore.
5. La quota di ½ della proprietà dell'immobile sito in IO AN (RN), via Roma, n. 60, sopra meglio identificato, verrà trasferita al Sig. , che ne diverrà dunque l'unico proprietario. Tale atto Pt_2
di trasferimento sarà stipulato entro e non oltre il termine di mesi tre dalla pronuncia del provvedimento definitorio del presente giudizio, con oneri notarili e spese a suo esclusivo carico. A fronte di ciò, e dunque dalla data di trasferimento della proprietà di cui sopra o, qualora la Sig.ra si fosse Parte_1
già trasferita con le figlie in altro immobile in locazione prima di detto termine, dalla data di inizio del contratto di locazione, il Sig. si accollerà il residuo del mutuo ipotecario acceso presso l'Istituto Pt_2
BCC RomagnaBanca filiale di Santarcangelo di Romagna, con impegno al pagamento delle rate a scadere in via esclusiva;
inoltre riconoscerà a titolo di ulteriore prezzo alla Sig.ra la somma Parte_1
di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), corrispondente in via approssimativa all'importo per le rate del mutuo ipotecario versate a suo tempo dalla medesima;
tale somma verrà corrisposta, a partire dal mese di settembre 2027 in rate mensili di € 250,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie Iban: [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
L'importo delle rate sopra menzionate verrà rivalutato al rialzo, mediante successivo accordo scritto tra i ricorrenti, nell'ipotesi in cui le condizioni economiche del Sig. dovesse mutare in melius;
in Pt_2
ogni caso, nell'ipotesi in cui l'immobile sia ceduto a terzi, la residua somma dovrà essere corrisposta alla Sig.ra in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta cessione. Parte_1
Le condizioni di cui al presente punto costituiscono vincolo preliminare regolato dalle norme applicabili di Legge;
6. a titolo di mantenimento ordinario alle figlie, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
a partire dal mese di settembre 2024, la somma mensile di € 250,00 per ciascuna, per un Parte_1
totale di € 750,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban
[...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e a lasciare alla Sig.ra il totale importo dell'assegno familiare unico (oggi stimato in € 200,00 circa); il predetto Parte_1
importo seguirà l'aggiornamento ISTAT previsto da legge, a partire dal secondo anno di decorrenza. Si
pagina 3 di 5 precisa che il quantum del contributo al mantenimento paterno è stato determinato tenuto conto del fatto che la Sig.ra ha piena capacità lavorativa e a breve intraprenderà una nuova Parte_1
occupazione, sicché non sarà soggetto a variazioni al ribasso per effetto della nuova occupazione della madre;
7. le spese straordinarie riguardanti le tre figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Rimini, che i genitori dichiarano di conoscere e che viene allegato in copia al presente atto (Doc. 16);
8. i due cani di famiglia saranno lasciati al Sig. che se ne occuperà e ne curerà il relativo Pt_2
trasferimento di proprietà a proprio nome;
9. l'automobile Volkswagen T-Cross, tg. GF539NS rimarrà alla Sig.ra che si accollerà, fin Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, il finanziamento di acquisto con le relative rate, oggi intestato al Sig. ; Pt_2
10. gli arredi acquistati in comune dalle parti ed utilizzati per e dalle figlie, verranno ceduti alla madre, mentre il padre (a prescindere da chi avrà sostenuto la relativa spesa) terrà gli arredi residui
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per le figlie a meri scopi turistici, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le stesse nel proprio passaporto;
12. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
13. le spese relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e nate dall'unione a Rimini (RN) il Per_1 Per_2 Pers
19.02.2008, 16.11.2010 e 14.01.2013, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi pagina 4 di 5 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] .F. ) con Parte_1 C.F._1
I EN (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] ) Parte_2 C.F._3
AL NZ ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti delle loro figlie e nate a Rimini (RN), Per_1 Per_2 Pers
rispettivamente il 19.02.2008, 16.11.2010 e 14.01.2013 e e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle minori:
1. l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. la casa familiare sita in IO AN (RN), via Roma, n. 60 rimarrà al padre Sig. Parte_2
, impegnandosi la madre Sig.ra a reperire un alloggio in locazione e ad ivi
[...] Parte_1
trasferirsi, unitamente alle figlie, entro il termine di un anno e mezzo dalla pronuncia della provvedimento definitorio del presente giudizio;
qualora, allo spirare del citato periodo, il suddetto nuovo alloggio non sia stato individuato per cause non imputabili alla Sig.ra i ricorrenti si Parte_1
impegneranno a rivalutare congiuntamente i termini di rilascio dell'abitazione. Nel frattempo, entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso il Sig. si trasferirà nella pertinenza dell'abitazione sita Pt_2
in IO AN (RN), via Roma, n. 60;
3. Fino a quando il padre vivrà nella pertinenza dell'abitazione occupata dalla madre e dalle figlie, le visite saranno regolate dai genitori secondo modalità concordate e previste nel piano genitoriale qui allegato (Doc. 15); in tale periodo il padre si impegna a stare con le figlie e , a fine Per_1 Pers Per_2
settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì sino alle 10.00 della domenica o, in alternativa, dalle
18.00 del sabato sino al lunedì mattina (quando il padre le accompagnerà a scuola), qualora ciò dovesse essere utile per esigenze di lavoro della madre. A partire dal trasferimento della madre e delle figlie dall'abitazione di cui al punto 2, il diritto di visita del padre sarà regolato con due ulteriori visite infrasettimanali, dalle ore 17.30 sino alle 21.30 con facoltà anche di pernotto (nel cui caso le figlie saranno condotte a scuola dal padre il giorno seguente). I genitori si impegnano a tenere in debito conto i desiderata delle figlie, i loro impegni anche extra scolastici e ad evitare, considerata anche l'età delle stesse, ogni forma di costrizione nell'esercizio del diritto di visita.
I genitori, inoltre, ove intraprendano nuove relazioni si impegnano ad informare l'altro genitore, prima di darne notizia alle figlie;
informando altresì l'altro genitore delle strette generalità del/la nuovo/a compagno/a, ove lo/a stesso/a frequenti le figlie;
4. il padre si impegna, fin d'ora, ove ciò sia utile alla stipula di un contratto di locazione, a rilasciare la propria garanzia a favore del futuro locatore nel contratto sottoscritto dalla madre, ovvero a cointestare il contratto di locazione, a condizione che il predetto contratto sia relativo ad immobile destinato ad pagina 2 di 5 ospitare stabilmente la madre e le figlie. Anche nel caso di cointestazione del contratto, nei rapporti tra i genitori la sottoscrizione del Sig. dovrà intendersi come firma di garanzia, salvi Parte_2
i diritti dunque del garante per come disciplinati dal codice civile, non rappresentando mai tale impegno un obbligo al pagamento dei canoni di locazione futuri da parte del padre. Anche nell'ipotesi in cui sia sottoscritta una fideiussione di entrambi i genitori a favore del locatore, dovrà intendersi che l'effettivo impegno verso l'Istituto garante sia assunto dalla sola Sig.ra la quale sarà dunque Parte_1
tenuta a versare quanto dal medesimo eventualmente richiesto, ove la stessa sia escussa dal locatore.
5. La quota di ½ della proprietà dell'immobile sito in IO AN (RN), via Roma, n. 60, sopra meglio identificato, verrà trasferita al Sig. , che ne diverrà dunque l'unico proprietario. Tale atto Pt_2
di trasferimento sarà stipulato entro e non oltre il termine di mesi tre dalla pronuncia del provvedimento definitorio del presente giudizio, con oneri notarili e spese a suo esclusivo carico. A fronte di ciò, e dunque dalla data di trasferimento della proprietà di cui sopra o, qualora la Sig.ra si fosse Parte_1
già trasferita con le figlie in altro immobile in locazione prima di detto termine, dalla data di inizio del contratto di locazione, il Sig. si accollerà il residuo del mutuo ipotecario acceso presso l'Istituto Pt_2
BCC RomagnaBanca filiale di Santarcangelo di Romagna, con impegno al pagamento delle rate a scadere in via esclusiva;
inoltre riconoscerà a titolo di ulteriore prezzo alla Sig.ra la somma Parte_1
di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), corrispondente in via approssimativa all'importo per le rate del mutuo ipotecario versate a suo tempo dalla medesima;
tale somma verrà corrisposta, a partire dal mese di settembre 2027 in rate mensili di € 250,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie Iban: [...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
L'importo delle rate sopra menzionate verrà rivalutato al rialzo, mediante successivo accordo scritto tra i ricorrenti, nell'ipotesi in cui le condizioni economiche del Sig. dovesse mutare in melius;
in Pt_2
ogni caso, nell'ipotesi in cui l'immobile sia ceduto a terzi, la residua somma dovrà essere corrisposta alla Sig.ra in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta cessione. Parte_1
Le condizioni di cui al presente punto costituiscono vincolo preliminare regolato dalle norme applicabili di Legge;
6. a titolo di mantenimento ordinario alle figlie, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
a partire dal mese di settembre 2024, la somma mensile di € 250,00 per ciascuna, per un Parte_1
totale di € 750,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban
[...] entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e a lasciare alla Sig.ra il totale importo dell'assegno familiare unico (oggi stimato in € 200,00 circa); il predetto Parte_1
importo seguirà l'aggiornamento ISTAT previsto da legge, a partire dal secondo anno di decorrenza. Si
pagina 3 di 5 precisa che il quantum del contributo al mantenimento paterno è stato determinato tenuto conto del fatto che la Sig.ra ha piena capacità lavorativa e a breve intraprenderà una nuova Parte_1
occupazione, sicché non sarà soggetto a variazioni al ribasso per effetto della nuova occupazione della madre;
7. le spese straordinarie riguardanti le tre figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Rimini, che i genitori dichiarano di conoscere e che viene allegato in copia al presente atto (Doc. 16);
8. i due cani di famiglia saranno lasciati al Sig. che se ne occuperà e ne curerà il relativo Pt_2
trasferimento di proprietà a proprio nome;
9. l'automobile Volkswagen T-Cross, tg. GF539NS rimarrà alla Sig.ra che si accollerà, fin Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, il finanziamento di acquisto con le relative rate, oggi intestato al Sig. ; Pt_2
10. gli arredi acquistati in comune dalle parti ed utilizzati per e dalle figlie, verranno ceduti alla madre, mentre il padre (a prescindere da chi avrà sostenuto la relativa spesa) terrà gli arredi residui
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per le figlie a meri scopi turistici, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le stesse nel proprio passaporto;
12. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
13. le spese relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e nate dall'unione a Rimini (RN) il Per_1 Per_2 Pers
19.02.2008, 16.11.2010 e 14.01.2013, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi pagina 4 di 5 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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