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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34376 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'RG MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 29/04/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Danilo Iacobacci, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Avellino, giudicando in sede di rinvio - dopo l'annullamento, con sentenza n. 8532 emessa dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, in data 17/02/2025, della precedente ordinanza del 24/06/2021 - ha nuovamente rigettato l'opposizione, proposta da D'AR MA, avverso il provvedimento in data 09/12/2020, con cui il G.i.p. del Tribunale di Avellino aveva revocato il decreto ammissivo del D'RG al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 20/02/2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34376 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/09/2025 2. Anche avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il D'RG, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Si censura la totale pretermissione del principio, affermato in sede rescindente, che richiedeva la necessità di non limitarsi a considerazioni presuntive, e di procedere ad accertamenti specifici e puntuali circa il superamento del limite reddituale: laddove invece il G.i.p. aveva richiamato solo una condanna definitiva ed un procedimento non ancora definito irrevocabilmente, senza aggiungere elementi concretamente indicativi del superamento del limite di reddito per il 2020: e ciò nonostante il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di redditi da condotta illecita deve essere provata con presunzioni connotate da gravità, precisione e concordanza. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla presunzione di innocenza, alla tassatività del requisito reddituale, alle disposizioni in tema di presunzioni (non essendovi stato alcun tentativo motivazionale di stimare un reddito annuo da illecito riferibile all'interessato). Si censura altresì, in tale prospettiva, l'omesso esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002, e la valorizzazione di condanne successive per desumere violazioni reddituali preg resse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'annullare il precedente provvedimento di revoca dell'ammissione del D'RG al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza rescindente aveva evidenziato che il giudicante non si era attenuto a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte. In particolare, da un lato, la Quarta Sezione aveva richiamato l'insegnamento secondo cui - pur essendo possibile tener conto, ai fini della revoca del patrocinio, di redditi da attività illecite valorizzando, sulla base di presunzioni semplici, le risultanze del casellario giudiziale - è tuttavia «illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il vulnus della presunzione di innocenza» (Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228 - 01). D'altro lato, la Quarta Sezione aveva altresì fatto leva sul consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il 2 patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali» (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 278867 - 01). Nel provvedimento annullato, infatti, non solo non erano state indicate condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio, ma neppure erano stati presi in considerazione altri elementi idonei a far desumere il superamento del limite reddituale: dando così luogo ad una motivazione "apodittica in quanto priva di quell'imprescindibile anello logico che collega la commissione di reati contro il patrimonio alle reali condizioni reddituali della persona ammessa al beneficio" (cfr. pag. 5 della sentenza rescindente). 3. Il G.i.p. del Tribunale di Avellino non si è attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente. Al di là del fatto che anche graficamente non risulta alcun richiamo, nell'ordinanza impugnata, alla decisione di annullamento con rinvio, deve osservarsi che il provvedimento impugnato fa leva su una condanna (anteriore al primo provvedimento annullato, ma divenuta irrevocabile successivamente) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e a due ulteriori procedimenti per la violazione della disciplina sugli stupefacenti, originati dall'arresto in flagranza del ricorrente ma non ancora definiti con sentenza definitiva: in un caso (arresto del 05/06/2020), il D'RG aveva riportato una condanna in primo grado per la detenzione di gr. 30 di cocaina unitamente alla somma di Euro 1.990; nell'altro (arresto del 11/09/2020), era stato accertato il possesso in capo al ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, di 71 bustine di cocaina, una delle quali appena venduta al prezzo di Euro 100. Tanto premesso, il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'ammissione per il superamento dei limiti reddituali per il 2020, osservando che "il rilevante importo di denaro e la significativa quantità di sostanza stupefacente di cui l'indagato è stato trovato in possesso, anche quando si trovava ristretto agli arresti domiciliari, costituisce l'indice di una notevole capacità di procurarsi stupefacente da immettere sul mercato e di uno stabile e duraturo inserimento nei canali di distribuzione della droga". 4. La motivazione del provvedimento impugnato non resiste ai rilievi difensivi. È invero agevole osservare che il G.i.p. ha valorizzato, oltre alla condanna divenuta irrevocabile, altri due procedimenti non ancora conclusi con sentenza definitiva, ed ha tratto solo da questi ultimi elementi ritenuti idonei a supportare la decisione di revoca (quantità di stupefacente detenuta, rilevante importo del 3 Così deciso il 26 settembre 2025 Il Presidente Il Consig estensore danaro, commissione del fatto durante la restrizione agli arresti domiciliari): con ciò evidentemente violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Solo per completezza, si evidenzia che anche le ulteriori censure difensive sarebbero risultate meritevoli di accoglimento, essendosi il G.i.p. limitato a valorizzare gli elementi qui appena richiamati, senza corredare la decisione di revoca di ulteriori passaggi argomentativi volti a quantificare, almeno approssimativamente, il reddito annuo ricavato dal D'RG grazie alla condotta illecita, e senza - tanto meno - avvalersi dei poteri istruttori riconosciuti dal d.P.R. n. 115 del 2002. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Danilo Iacobacci, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Avellino, giudicando in sede di rinvio - dopo l'annullamento, con sentenza n. 8532 emessa dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, in data 17/02/2025, della precedente ordinanza del 24/06/2021 - ha nuovamente rigettato l'opposizione, proposta da D'AR MA, avverso il provvedimento in data 09/12/2020, con cui il G.i.p. del Tribunale di Avellino aveva revocato il decreto ammissivo del D'RG al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 20/02/2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34376 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/09/2025 2. Anche avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il D'RG, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Si censura la totale pretermissione del principio, affermato in sede rescindente, che richiedeva la necessità di non limitarsi a considerazioni presuntive, e di procedere ad accertamenti specifici e puntuali circa il superamento del limite reddituale: laddove invece il G.i.p. aveva richiamato solo una condanna definitiva ed un procedimento non ancora definito irrevocabilmente, senza aggiungere elementi concretamente indicativi del superamento del limite di reddito per il 2020: e ciò nonostante il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di redditi da condotta illecita deve essere provata con presunzioni connotate da gravità, precisione e concordanza. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla presunzione di innocenza, alla tassatività del requisito reddituale, alle disposizioni in tema di presunzioni (non essendovi stato alcun tentativo motivazionale di stimare un reddito annuo da illecito riferibile all'interessato). Si censura altresì, in tale prospettiva, l'omesso esercizio dei poteri istruttori previsti dagli artt. 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002, e la valorizzazione di condanne successive per desumere violazioni reddituali preg resse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'annullare il precedente provvedimento di revoca dell'ammissione del D'RG al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza rescindente aveva evidenziato che il giudicante non si era attenuto a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte. In particolare, da un lato, la Quarta Sezione aveva richiamato l'insegnamento secondo cui - pur essendo possibile tener conto, ai fini della revoca del patrocinio, di redditi da attività illecite valorizzando, sulla base di presunzioni semplici, le risultanze del casellario giudiziale - è tuttavia «illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il vulnus della presunzione di innocenza» (Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228 - 01). D'altro lato, la Quarta Sezione aveva altresì fatto leva sul consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il 2 patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali» (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 278867 - 01). Nel provvedimento annullato, infatti, non solo non erano state indicate condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio, ma neppure erano stati presi in considerazione altri elementi idonei a far desumere il superamento del limite reddituale: dando così luogo ad una motivazione "apodittica in quanto priva di quell'imprescindibile anello logico che collega la commissione di reati contro il patrimonio alle reali condizioni reddituali della persona ammessa al beneficio" (cfr. pag. 5 della sentenza rescindente). 3. Il G.i.p. del Tribunale di Avellino non si è attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente. Al di là del fatto che anche graficamente non risulta alcun richiamo, nell'ordinanza impugnata, alla decisione di annullamento con rinvio, deve osservarsi che il provvedimento impugnato fa leva su una condanna (anteriore al primo provvedimento annullato, ma divenuta irrevocabile successivamente) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e a due ulteriori procedimenti per la violazione della disciplina sugli stupefacenti, originati dall'arresto in flagranza del ricorrente ma non ancora definiti con sentenza definitiva: in un caso (arresto del 05/06/2020), il D'RG aveva riportato una condanna in primo grado per la detenzione di gr. 30 di cocaina unitamente alla somma di Euro 1.990; nell'altro (arresto del 11/09/2020), era stato accertato il possesso in capo al ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, di 71 bustine di cocaina, una delle quali appena venduta al prezzo di Euro 100. Tanto premesso, il G.i.p. ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'ammissione per il superamento dei limiti reddituali per il 2020, osservando che "il rilevante importo di denaro e la significativa quantità di sostanza stupefacente di cui l'indagato è stato trovato in possesso, anche quando si trovava ristretto agli arresti domiciliari, costituisce l'indice di una notevole capacità di procurarsi stupefacente da immettere sul mercato e di uno stabile e duraturo inserimento nei canali di distribuzione della droga". 4. La motivazione del provvedimento impugnato non resiste ai rilievi difensivi. È invero agevole osservare che il G.i.p. ha valorizzato, oltre alla condanna divenuta irrevocabile, altri due procedimenti non ancora conclusi con sentenza definitiva, ed ha tratto solo da questi ultimi elementi ritenuti idonei a supportare la decisione di revoca (quantità di stupefacente detenuta, rilevante importo del 3 Così deciso il 26 settembre 2025 Il Presidente Il Consig estensore danaro, commissione del fatto durante la restrizione agli arresti domiciliari): con ciò evidentemente violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Solo per completezza, si evidenzia che anche le ulteriori censure difensive sarebbero risultate meritevoli di accoglimento, essendosi il G.i.p. limitato a valorizzare gli elementi qui appena richiamati, senza corredare la decisione di revoca di ulteriori passaggi argomentativi volti a quantificare, almeno approssimativamente, il reddito annuo ricavato dal D'RG grazie alla condotta illecita, e senza - tanto meno - avvalersi dei poteri istruttori riconosciuti dal d.P.R. n. 115 del 2002. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.