CASS
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 32517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32517 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CE AN LO GI RA FI - Relatore - SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Gup C/o Tribunale Di Sassari Tribunale Di Sassari ME AI nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 24/04/2024 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Sassari Visti gli atti e udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tamperi, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari;
lette le conclusioni dell’avv. Andrea Zambon che chiede che venga “rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari”. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari il 24 aprile 2024 e dal Tribunale di Sassari il 17 aprile 2025 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2379/22 r.g. gip trib. Sassari – 2021/3066 r.g.n.r. Sassari nei confronti di AI ME.
2. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza dell’11 aprile 2024, rilevato che il decreto che dispone il giudizio e tutta l’udienza preliminare, nonostante i numerosi rinvii, si era svolta senza il difensore di fiducia dell’imputato, ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare e ha disposto trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il Giudice per le Indagini Preliminari, con il provvedimento del 24 aprile 2024, ritenuto che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata regolarmente effettuata in quanto la nomina del difensore di fiducia era sopravvenuta in un momento successivo alla data di emissione del decreto che ha disposto la fissazione dell’udienza, ha evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale sarebbe abnorme e ha sollevato conflitto di competenza e disposto trasmettersi gli atti al Tribunale e alla Corte di cassazione.
4. Il Tribunale di Sassari, preso atto del provvedimento e rilevato che la trasmissione degli atti era stata incompleta, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha evidenziato che la nullità era stata correttamente dichiarata in quanto, pure se la nomina era sopravvenuta rispetto all’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, la stessa nomina del difensore di fiducia Penale Sent. Sez. 1 Num. 32517 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: MO CO IA Data Udienza: 12/06/2025 era comunque antecedente rispetto alla rinuncia al mandato effettuata dal precedente difensore e, dato estremamente rilevante, alla nomina di un difensore d’ufficio, effettuata allorché era già pervenuta la nomina di un difensore di fiducia. Ragioni queste per le quali, rilevato che la notifica deve essere rinnovata dal giudice per le indagini preliminari, che anche deve procedere a celebrare nuovamente l’udienza preliminare, ha integrato il fascicolo e, sollevato il conflitto di competenza nei termini indicati, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte. 5. 15 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari.
6. In data 26 maggio 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. Andrea Zambon chiede che venga “rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La competenza va attribuita al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari.
2. Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto per l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di procedere alla celebrazione del processo.
3. Il caso in esame riguarda il conflitto che è sorto tra il Tribunale di Sassari e il Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale a seguito dei provvedimenti emessi l’11 aprile 2024, in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare, e quello del Giudice delle Indagini Preliminari che, dopo avere ricevuto gli atti, in data 24 aprile 2024, ritenuto che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata regolarmente effettuata e che l’ordinanza del Tribunale fosse abnorme, ha sollevato conflitto di competenza e disposto trasmettersi gli atti al Tribunale e alla Corte di cassazione. Provvedimento quest’ultimo seguito dall’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sassari il 17 aprile 2025 che, preso atto del provvedimento del giudice delle indagini preliminari e rilevato che la trasmissione degli atti era stata incompleta, ha evidenziato le ragioni per le quali la nullità era stata correttamente dichiarata e, integrato il fascicolo, ha sollevato il conflitto di competenza disponendo che gli atti fossero finalmente trasmessi a questa Corte.
3.1. Il presupposto sul quale si fonda la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari è errato. Diversamente da quanto indicato nel provvedimento emesso in data 24 aprile 2024, infatti, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sassari in data 11 aprile 2024 ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi non è qualificabile come atto abnorme. Ciò in quanto, pure volendo per ora prescindere dalla correttezza o meno della soluzione adottata, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dibattimento dichiara, pure erroneamente, la nullità del decreto che dispone il giudizio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero ovvero al giudice dell’udienza preliminare non è abnorme, «trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento», potendo il pubblico ministero ovvero il giudice dell’udienza preliminare disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso e, nel secondo caso, alla celebrazione dell’udienza preliminare senza incorrere 2 nell'adozione di un atto nullo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; più recentemente cfr. Sez. 3, n. 2062 del 05/11/2024, dep. 2025, Leopardi, Rv. 287391 – 01; nel senso che in tali casi è abnorme solo il provvedimento che determina una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento in quanto impone di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile cfr. da ultimo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Pmt, Rv. 283552 - 01).
3.2. Nel caso di specie, d’altro canto, la nullità non risulta essere stata erroneamente dichiarata. Come ampiamente evidenziato nell’ordinanza pronunciata il 17 aprile 2025 che ha ripercorso l’intera sequenza procedimentale, infatti, risulta che all’udienza preliminare ha partecipato un difensore d’ufficio la cui nomina, intervenuta il 2 novembre 2022, era irregolare in quanto in data 31 ottobre 2022 era pervenuta la revoca del solo avv. Maran e non quella dell’avv. Zambon, nominato con atto inviato il 3 ottobre 2022, che non ha mai avuto alcuna notizia della celebrazione del processo, ciò nonostante la prima udienza fissata nel febbraio 2023 sia stata anche rinviata al fine di rinnovare la notifica all’imputato e regolarizzare pertanto il contraddittorio.
4. A fronte di quanto evidenziato si deve pertanto dichiarare la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, al quale vanno trasmessi gli atti per la rinnovazione delle notifiche e dell’intera udienza preliminare.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IA MO IC BO 3
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tamperi, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari;
lette le conclusioni dell’avv. Andrea Zambon che chiede che venga “rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari”. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari il 24 aprile 2024 e dal Tribunale di Sassari il 17 aprile 2025 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2379/22 r.g. gip trib. Sassari – 2021/3066 r.g.n.r. Sassari nei confronti di AI ME.
2. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza dell’11 aprile 2024, rilevato che il decreto che dispone il giudizio e tutta l’udienza preliminare, nonostante i numerosi rinvii, si era svolta senza il difensore di fiducia dell’imputato, ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare e ha disposto trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il Giudice per le Indagini Preliminari, con il provvedimento del 24 aprile 2024, ritenuto che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata regolarmente effettuata in quanto la nomina del difensore di fiducia era sopravvenuta in un momento successivo alla data di emissione del decreto che ha disposto la fissazione dell’udienza, ha evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale sarebbe abnorme e ha sollevato conflitto di competenza e disposto trasmettersi gli atti al Tribunale e alla Corte di cassazione.
4. Il Tribunale di Sassari, preso atto del provvedimento e rilevato che la trasmissione degli atti era stata incompleta, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha evidenziato che la nullità era stata correttamente dichiarata in quanto, pure se la nomina era sopravvenuta rispetto all’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, la stessa nomina del difensore di fiducia Penale Sent. Sez. 1 Num. 32517 Anno 2025 Presidente: BO IC Relatore: MO CO IA Data Udienza: 12/06/2025 era comunque antecedente rispetto alla rinuncia al mandato effettuata dal precedente difensore e, dato estremamente rilevante, alla nomina di un difensore d’ufficio, effettuata allorché era già pervenuta la nomina di un difensore di fiducia. Ragioni queste per le quali, rilevato che la notifica deve essere rinnovata dal giudice per le indagini preliminari, che anche deve procedere a celebrare nuovamente l’udienza preliminare, ha integrato il fascicolo e, sollevato il conflitto di competenza nei termini indicati, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte. 5. 15 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari.
6. In data 26 maggio 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. Andrea Zambon chiede che venga “rigettato il ricorso del Procuratore generale e confermata l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La competenza va attribuita al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari.
2. Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto per l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di procedere alla celebrazione del processo.
3. Il caso in esame riguarda il conflitto che è sorto tra il Tribunale di Sassari e il Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale a seguito dei provvedimenti emessi l’11 aprile 2024, in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare, e quello del Giudice delle Indagini Preliminari che, dopo avere ricevuto gli atti, in data 24 aprile 2024, ritenuto che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata regolarmente effettuata e che l’ordinanza del Tribunale fosse abnorme, ha sollevato conflitto di competenza e disposto trasmettersi gli atti al Tribunale e alla Corte di cassazione. Provvedimento quest’ultimo seguito dall’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sassari il 17 aprile 2025 che, preso atto del provvedimento del giudice delle indagini preliminari e rilevato che la trasmissione degli atti era stata incompleta, ha evidenziato le ragioni per le quali la nullità era stata correttamente dichiarata e, integrato il fascicolo, ha sollevato il conflitto di competenza disponendo che gli atti fossero finalmente trasmessi a questa Corte.
3.1. Il presupposto sul quale si fonda la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari è errato. Diversamente da quanto indicato nel provvedimento emesso in data 24 aprile 2024, infatti, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sassari in data 11 aprile 2024 ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi non è qualificabile come atto abnorme. Ciò in quanto, pure volendo per ora prescindere dalla correttezza o meno della soluzione adottata, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dibattimento dichiara, pure erroneamente, la nullità del decreto che dispone il giudizio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero ovvero al giudice dell’udienza preliminare non è abnorme, «trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento», potendo il pubblico ministero ovvero il giudice dell’udienza preliminare disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso e, nel secondo caso, alla celebrazione dell’udienza preliminare senza incorrere 2 nell'adozione di un atto nullo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; più recentemente cfr. Sez. 3, n. 2062 del 05/11/2024, dep. 2025, Leopardi, Rv. 287391 – 01; nel senso che in tali casi è abnorme solo il provvedimento che determina una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento in quanto impone di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile cfr. da ultimo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Pmt, Rv. 283552 - 01).
3.2. Nel caso di specie, d’altro canto, la nullità non risulta essere stata erroneamente dichiarata. Come ampiamente evidenziato nell’ordinanza pronunciata il 17 aprile 2025 che ha ripercorso l’intera sequenza procedimentale, infatti, risulta che all’udienza preliminare ha partecipato un difensore d’ufficio la cui nomina, intervenuta il 2 novembre 2022, era irregolare in quanto in data 31 ottobre 2022 era pervenuta la revoca del solo avv. Maran e non quella dell’avv. Zambon, nominato con atto inviato il 3 ottobre 2022, che non ha mai avuto alcuna notizia della celebrazione del processo, ciò nonostante la prima udienza fissata nel febbraio 2023 sia stata anche rinviata al fine di rinnovare la notifica all’imputato e regolarizzare pertanto il contraddittorio.
4. A fronte di quanto evidenziato si deve pertanto dichiarare la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, al quale vanno trasmessi gli atti per la rinnovazione delle notifiche e dell’intera udienza preliminare.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IA MO IC BO 3