TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 645/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri Pal Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 22.2.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare che la ricorrente IG.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, sempre Parte_1
a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, IG.ra
[...]
dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda amministrativa con Parte_1 interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella
2 richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, il periziando è risultato affetto da”SPONDILODISCOARTROSI CON ROTOSCOLIOSI LOMBARE IN ESITI DI REMOTA (2007) ERNIECTOMIA INTRAFORAMINALE DX IN BRACCIANTE AGRICOLA CON ECCESSO PO (IMC33) IPERTENSIONE ARTERIOSADEPRESSIONE REATTIVA“ Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 55 di professione bracciante agricola, con scolarità media inferiore che presenta un quadro clinico legato essenzialmente alla patologia spondilodiscoartrosica su pregressa (2007) erniectomia microchirurgica,artrodesi del DIAM 10 mm L5-S1. Il quadro è limitato alla regione lombare e si concreatizza per algie lombari senza significative limitazioni funzionali. L'obiettività, infatti, mostra una digitopressione dolorosa delle apofisi spinose lombare con un Lasegue negativo. L'accovacciamento è possibile. I passaggi posturali e la deambulazione avvengono in perfetta autonomia. Il tono ed il trofismo muscolare sono conservati. Il quadro osteoarticolare si inserisce in un eccesso ponderale che, con un IMC di 33 non rientra tra le obesità. L'ipertensione arteriosa non complicata , in buon compenso emodinamico non rientra tra le cardiopatie,né tanto meno è inquadrabile nelle Classi NYHA che sono classi di scompenso per cui il certificato versato in atti, con un ecg normale non puo essere mutuato. Circa la depressione reattiva questa non riveste significato sociale né risvolti lavorativi. L'oggetto della presente vertenza è la L.Art.1 L.222/84 In base all'Art.1 della L.222/84<<si considera invalido,ai fini del conseguimento diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia eed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall l'assicurato cui capacità di lavoro in occupazioni cp_1 confacenti alle sue attitudini,sia ridotta modo permanente a causa delle infermità o difetto fisico mentale meno 1 3>>. L'invalidità viene pertanto ad identificarsi con una riduzione della capacità dell'Assicurato di esprimere una attività professionale confacente alle proprie attitudini, la cui misura è fissata da legislatore in termini superiori a 2/3, per cui il necessario presupposto deve essere una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato,che incida negativamente e significativamente sulla sua validità lavorativa,valutata nell'ambito delle attività consone alle proprie attitudini e capacità tecniche professionali. Essa deve essere conseguente ad una infermità o ad un difetto fisico o mentale,intendendo per infermità i processi morbosi in evoluzione o stabilizzati,mentre per i difetti le menomazioni consolidate,congenite o acquisite,accusate dall'Assicurato. La condizione di invalidità, così come previsto dalla 222/84, presuppone sempre la valutazione medico legale di due componenti quella strettamente biologica,legata allo stato di malattia o al difetto fisico o mentale individuati nell'assicurato e considerato nei loro riflessi prettamente funzionali,e quella professionale in senso stretto,che tiene conto della specifica situazione professionale del lavoratore e sulla base di essa giudica la sua effettiva idoneità psico-fisica ad impiegare le proprie energie individuali in una occupazione produttiva confacenti alle sue
3 attitudini e,allorquando superi i 2/3 vengono soddisfatti i requisiti,. E' doveroso precisare che, tra i fattori intrinseci che formano il giudizio di invalidità in riferimento al parametro della ridotta capacità lavorativa,occorre sicuramente considerare l'età dell'assicurato,in quanto con l'avanzare di essa vengono progressivamente meno le possibilità di apprendimento,di adattamento psico-fisico,di riqualificazione e, conseguentemente,anche di reinserimento lavorativo. Infine circa le <> queste sono da ritenere “tutte quelle occupazioni che l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa,nell'arco della sua vita lavorativa e le occupazioni a queste affini per impegno fisico ed intellettuale e per qualità attitudinali richieste” per cui non vanno intesi solo quelle appartenenti ad una stessa categoria lavorativa,ma anche quelle che comportano un analogo grado di apprendimento ed impegno fisico ed intellettuale. Da quanto esposto, ne deriva una indubbia “personalizzazione” del giudizio di invalidità:l'accertamento medico-legale deve,infatti, tradurre il rilievo delle menomazioni biologiche in una valutazione che tenga conto da un lato delle specifiche mansioni lavorative dell'assicurato e, dall'altro,di quelle consone alla sua preparazione,capacità ed esperienza, in un rapporto di fattori soggettivi (età,sesso,grado di istruzione,ecc.) prescindendo,viceversa,dalla considerazione di fattori socio-economici estrinseci alla personalità del lavoratore e conseguentemente anche estranei all'apprezzamento delle occupazioni confacenti alle sue attitudini. Da quanto esposto si evince che la Perizianda presenta si un quadro invalidante,tuttavia questo non rispetta i requisiti previsti dall.'Art. 1, L.222/84 In definitiva detto quadro NON riduce a meno di un terzo le capacità di lavoro. OSSERVAZIONI In data 29.12.23 la convenuta tramite la Dr.ssa Anna Ammarino faceva pervenire parere CP_1 concorde CONCLUSIONI
è affetto da:” SPONDILODISCOARTROSI CON ROTOSCOLIOSI LOMBARE IN Parte_1
ESITI DI REMOTA (2007) ERNIECTOMIA INTRAFORAMINALE DX IN BRACCIANTE AGRICOLA CON ECCESSO PO (IMC33) IPERTENSIONE ARTERIOSA- DEPRESSIONE REATTIVA”. Detto quadro morboso NON riduce a meno di un terzo le capacità di lavoro Art.
1. L.222/84»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n.
4 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri Pal Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 22.2.24) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare che la ricorrente IG.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, sempre Parte_1
a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, IG.ra
[...]
dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda amministrativa con Parte_1 interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella
2 richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, il periziando è risultato affetto da”SPONDILODISCOARTROSI CON ROTOSCOLIOSI LOMBARE IN ESITI DI REMOTA (2007) ERNIECTOMIA INTRAFORAMINALE DX IN BRACCIANTE AGRICOLA CON ECCESSO PO (IMC33) IPERTENSIONE ARTERIOSADEPRESSIONE REATTIVA“ Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 55 di professione bracciante agricola, con scolarità media inferiore che presenta un quadro clinico legato essenzialmente alla patologia spondilodiscoartrosica su pregressa (2007) erniectomia microchirurgica,artrodesi del DIAM 10 mm L5-S1. Il quadro è limitato alla regione lombare e si concreatizza per algie lombari senza significative limitazioni funzionali. L'obiettività, infatti, mostra una digitopressione dolorosa delle apofisi spinose lombare con un Lasegue negativo. L'accovacciamento è possibile. I passaggi posturali e la deambulazione avvengono in perfetta autonomia. Il tono ed il trofismo muscolare sono conservati. Il quadro osteoarticolare si inserisce in un eccesso ponderale che, con un IMC di 33 non rientra tra le obesità. L'ipertensione arteriosa non complicata , in buon compenso emodinamico non rientra tra le cardiopatie,né tanto meno è inquadrabile nelle Classi NYHA che sono classi di scompenso per cui il certificato versato in atti, con un ecg normale non puo essere mutuato. Circa la depressione reattiva questa non riveste significato sociale né risvolti lavorativi. L'oggetto della presente vertenza è la L.Art.1 L.222/84 In base all'Art.1 della L.222/84<<si considera invalido,ai fini del conseguimento diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia eed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall l'assicurato cui capacità di lavoro in occupazioni cp_1 confacenti alle sue attitudini,sia ridotta modo permanente a causa delle infermità o difetto fisico mentale meno 1 3>>. L'invalidità viene pertanto ad identificarsi con una riduzione della capacità dell'Assicurato di esprimere una attività professionale confacente alle proprie attitudini, la cui misura è fissata da legislatore in termini superiori a 2/3, per cui il necessario presupposto deve essere una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato,che incida negativamente e significativamente sulla sua validità lavorativa,valutata nell'ambito delle attività consone alle proprie attitudini e capacità tecniche professionali. Essa deve essere conseguente ad una infermità o ad un difetto fisico o mentale,intendendo per infermità i processi morbosi in evoluzione o stabilizzati,mentre per i difetti le menomazioni consolidate,congenite o acquisite,accusate dall'Assicurato. La condizione di invalidità, così come previsto dalla 222/84, presuppone sempre la valutazione medico legale di due componenti quella strettamente biologica,legata allo stato di malattia o al difetto fisico o mentale individuati nell'assicurato e considerato nei loro riflessi prettamente funzionali,e quella professionale in senso stretto,che tiene conto della specifica situazione professionale del lavoratore e sulla base di essa giudica la sua effettiva idoneità psico-fisica ad impiegare le proprie energie individuali in una occupazione produttiva confacenti alle sue
3 attitudini e,allorquando superi i 2/3 vengono soddisfatti i requisiti,. E' doveroso precisare che, tra i fattori intrinseci che formano il giudizio di invalidità in riferimento al parametro della ridotta capacità lavorativa,occorre sicuramente considerare l'età dell'assicurato,in quanto con l'avanzare di essa vengono progressivamente meno le possibilità di apprendimento,di adattamento psico-fisico,di riqualificazione e, conseguentemente,anche di reinserimento lavorativo. Infine circa le <
è affetto da:” SPONDILODISCOARTROSI CON ROTOSCOLIOSI LOMBARE IN Parte_1
ESITI DI REMOTA (2007) ERNIECTOMIA INTRAFORAMINALE DX IN BRACCIANTE AGRICOLA CON ECCESSO PO (IMC33) IPERTENSIONE ARTERIOSA- DEPRESSIONE REATTIVA”. Detto quadro morboso NON riduce a meno di un terzo le capacità di lavoro Art.
1. L.222/84»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n.
4 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5