Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Tucci e Claudio Percolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
per previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente a mezzo della Società di Vigilanza -OMISSIS- per il rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta n° -OMISSIS-, rilasciato quale guardia particolare giurata;
- del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha vietato al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni;
nonché
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AR AC e uditi per le parti i difensori Avv. A. Tucci, anche in sostituzione dell'Avv. C. Percolla, per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30.03.2024 e depositato in data 04.04.2024, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente a mezzo della Società di Vigilanza -OMISSIS- per il rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta n° -OMISSIS-, rilasciato quale guardia particolare giurata; del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha vietato al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione ed erronea applicazione della Legge 241/90 (artt. 10, 11, 42 e 43). Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per coerenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti e dei presupposti. Illegittimità dell’atto per carenza di istruttoria. - Erroneità dei presupposti. Contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.
II - Illegittimità dell’atto per manifesta sproporzione- Violazione ed errata applicazione del T.U.L.P.S.- Negligente e distorto uso della discrezionalità amministrativa in materia.
Il 08.04.2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 24.04.2024, le Amministrazioni intimate hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, il respingimento del ricorso.
Il 02.05.2024, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento del ricorso e della tutela cautelare.
Con ordinanza cautelare n. 280/2024, pubblicata il 09.05.2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria deliberazione della presente fase cautelare del giudizio, tutte le censure formulate nel ricorso appaiono infondate, in quanto: - alla stregua del disposto dell’art. 138 del R.D. n. 773/1931, come interpretato di recente anche da questa Sezione (sentenza n. 1920/2022) il giudizio di idoneità alla nomina di guardia particolare giurata non comporta automaticamente anche quello di idoneità al rilascio del porto di pistola, atteso che, “expressis verbis”, il citato art. 138 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 dispone che, con il decreto di nomina a guardia giurata, il Prefetto rilascia (o rinnova) la licenza per il porto d’armi solo se ne sussistano i presupposti (nella specie ritenuti dalla Prefettura legittimamente insussistenti); -non appaiono convincenti le censure con le quali parte ricorrente deduce l’illegittimità degli epigrafati decreti prefettizi con i quali è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta n° -OMISSIS- e disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, avuto riguardo al complesso delle valutazioni (discrezionali) - del tutto ragionevoli, sia pur rigorose e frutto di un adeguato iter istruttorio e motivazionale - effettuate dalla Prefettura resistente (cfr.:“ nella serata del 15.06.2023, personale della Compagnia - Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana è intervenuto in Villa Castelli (BR), presso l'abitazione della famiglia -OMISSIS-, a seguito di segnalazione di lite familiare e, nell'occasione, la compagna all'epoca convivente del sig. -OMISSIS-, ha dichiarato che quest'ultimo, in pregress-i contesti litigiosi, avrebbe minacciato di ucciderla con l'arma in dotazione ed inoltre, in occasione di più recenti dissidi, avrebbe manifestato intenti suicidi, facendo riferimento ad analogo gesto compiuto, qualche armo prima, dal proprio fratello. La medesima ha altresì dichiarato che la minaccia di morte proferita nel corso di una discussione sarebbe stata rivolta, oltre alla dichiarante, anche ai suoi genitori e che gli intenti suicidi sarebbero stati manifestati in molte occasioni dal sig. -OMISSIS-”); - non vi è l’obbligo per l’Amministrazione procedente nè di confutare analiticamente le osservazioni o le controdeduzioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento amministrativo, laddove risulti evincibile l’esame e la valutazione delle stesse, come è avvenuto nella fattispecie (“Lette le controdeduzioni nelle quali il richiedente ha allegato la dichiarazione spontanea sottoscritta in data 15.12.2023 dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale ha affermato, tra l'altro, di aver ritenuto priva di reale riferimento la minaccia di morte proferita dal sig. -OMISSIS-; ritenuto che tale dichiarazione non fornisce alcun elemento utile a rimuovere il giudizio di Inaffidabilità nel non abuso delle armi, in quanto, essendo impossibile l'accertamento della reale volontà del sig. -OMISSIS- e non sussistendo indici che portino ad escludere con sicurezza la serietà della dichiarazione, è ragionevole dare prevalenza all'esigenza di salvaguardare l'incolumità della persona”), né di audizione personale dell’interessato. - il compito dell’Autorità di P.S. in subiecta materia non è di natura sanzionatoria o punitiva, ma di natura cautelare, in quanto mira a prevenire abusi nell'uso delle armi, sicché, ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del titolo, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi stesse, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (Consiglio di Stato Sez. III, 21/04/2020, n. 25449).“
Il 20.02.2026, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 280/2024, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Il decreto di nomina a guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della buona condotta, nonché l’«affidamento a non abusare delle armi».
L’art. 138 del T.U.L.P.S. n.773/1931, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
Al terzo comma, tale articolo, dispone che “La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata”.
Per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, e la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Consiglio di Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).
Si è, altresì, precisato che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S. n. 773/1931, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).
È, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso. Tale valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 7 marzo 2016, nr. 922; Sezione III, 12 giugno 2014, n. 2987).
Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa e, quanto detto a maggior ragione in relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata.
Alla luce delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziale rilievi espressi dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, avuto riguardo al complesso delle seguenti valutazioni - del tutto ragionevoli, sia pur rigorose e frutto di un adeguato iter istruttorio e motivazionale - effettuate dalla Prefettura resistente, nel ritenere non accoglibile l’istanza di rilascio di porto d’armi a tassa ridotta n° -OMISSIS- e disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, considerato che, l’Amministrazione resistente ha ritenuto ragionevole, nell’esercizio della discrezionalità che le è attribuita dalla legge in subiecta materia, che non risulta essere stata esercitata – nel caso di specie – in modo manifestamente illogico e/o irragionevole, la scelta di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha manifestato intenti suicidi e formulato minacce nel corso di litigi, tenuto conto delle dichiarazioni fornite dalla Compagnia - Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana, e cioè che: “ nella serata del 15.06.2023, personale della Compagnia - Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana è intervenuto in Villa Castelli (BR), presso l'abitazione della famiglia -OMISSIS-, a seguito di segnalazione di lite familiare e, nell'occasione, la compagna all'epoca convivente del sig. -OMISSIS-, ha dichiarato che quest'ultimo, in pregress-i contesti litigiosi, avrebbe minacciato di ucciderla con l'arma in dotazione ed inoltre, in occasione di più recenti dissidi, avrebbe manifestato intenti suicidi, facendo riferimento ad analogo gesto compiuto, qualche armo prima, dal proprio fratello. La medesima ha altresì dichiarato che la minaccia di morte proferita nel corso di una discussione sarebbe stata rivolta, oltre alla dichiarante, anche ai suoi genitori e che gli intenti suicidi sarebbero stati manifestati in molte occasioni dal sig. -OMISSIS-”.
Osserva, altresì, il Tribunale che non è neppure condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la Prefettura di Taranto non avrebbe valutato e motivato in ordine alle memorie presentate dal ricorrente e che non avrebbe accolto la sua richiesta di essere ascoltato, e ciò sia perché – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – negli impugnati provvedimenti, l’Amministrazione intimata ha specificato che le controdeduzioni del ricorrente e le dichiarazioni successive della sig.ra -OMISSIS- (che avrebbe affermato di aver ritenuto prive di reale riferimento le minacce di morte proferite dal sig. -OMISSIS-) non hanno fornito alcun elemento utile a rimuovere il giudizio di inaffidabilità nel non abuso di armi, non sussistendo indici che portino ad escludere con sicurezza la serietà della dichiarazione (risultando, quindi, ragionevole salvaguardare l’incolumità della persona), sia perché – come già precisato da questo Tribunale nella sopracitata ordinanza cautelare n. 280/2024 - non vi è l’obbligo per l’Amministrazione procedente – nelle fattispecie ricadenti in subiecta materia - nè di confutare analiticamente le osservazioni o le controdeduzioni presentate dall’interessato nel corso del procedimento amministrativo, laddove risulti evincibile l’esame e la valutazione delle stesse (come è avvenuto nella fattispecie) né di audizione personale dell’interessato, essendo, il compito dell’Autorità di P.S. in materia di armi non di natura sanzionatoria o punitiva, ma di natura cautelare, mirando a prevenire abusi nell'uso delle armi, sicché, ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del titolo, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi stesse, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (Consiglio di Stato Sez. III, 21/04/2020, n. 25449).“
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AC | IA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.