Ordinanza collegiale 9 marzo 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 05/05/2026, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2026, proposto da
RI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del provvedimento di rigetto, prot. n. 3625 01-12-2025, comunicato a mezzo pec ai difensori in data 03.12.2025, relativamente alla classe “A-21”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 14711/2025 (RG 2696/2022), pubblicata il 24.07.2025, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento diverso da quello sopra citato e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa RI SA OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. L’odierno ricorrente, in data 26 luglio 2016, inoltrava al Ministero intimato un’istanza volta al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente, conseguito in altro Paese dell’Unione europea (Romania), in base alla direttiva 2005/36/CE e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio e del D. Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 15/2016.
1.1. Tale domanda veniva rigettata con un primo provvedimento che richiamava per relationem le ragioni indicate nella nota Miur, denominata “Avviso” prot. n. 5636 del 02 aprile 2019, pubblicata in G.U. il 2 aprile 2019, secondo cui “i titoli denominati "programului de studii psichopedagogice, nivel I e nivel II" , conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche”.
Siffatto diniego veniva ritualmente impugnato ed annullato con sentenza n. 6504/2020 di questo Tribunale.
1.2. Stante l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza, a sua volta accolto con sentenza del Tar Lazio n. 5531/2021, che ordinava alla P.A. di provvedere e contestualmente nominava un commissario ad acta .
1.3. In esecuzione di tale pronuncia di ottemperanza, il Ministero intimato, con pec del 7 gennaio 2022, comunicava il secondo diniego parziale (riconoscendo la sola classe di concorso A-45 Scienze Economico Aziendali), che veniva ritualmente impugnato dal ricorrente ed annullato dal Tar Lazio, Sez. Terza bis , con sentenza n. 14711 del 24 luglio 2025, per “carenza di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono inidonei ad esplicare le ragioni del rigetto, non assolvendo all’onere – come declinato dalla Ad. Plen. n. 22/2022 – di procedere ad una comparazione in concreto del percorso professionale seguito con la classe di concorso di cui si chiede il riconoscimento del diritto ad insegnare” . In particolare, veniva rilevato come “l’amministrazione si limita ad affermare l’ambito disciplinare “non coerente”, come ricavabile dalla attestazione degli studi compiuti all’estero con la classe di concorso richiesta, senza descrivere le ragioni o dar conto di aver proceduto ad una comparazione sostanziale” .
1.4. In sede di riesame disposto con la suddetta sentenza n. 14711/2025, l’Amministrazione ha adottato il terzo provvedimento di parziale diniego (ancora una volta, riconoscendo la sola classe di concorso A-45), prot. n. 3625 del 1° dicembre 2025, a supporto del quale ha espressamente richiamato “le motivazioni e la comparazione dei percorsi formativi, già espresse” proprio nei precedenti provvedimenti annullati dal Tar.
2. Con l’atto introduttivo del presente e quarto giudizio, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di data 1° dicembre 2025, nella parte in cui è stato negato il riconoscimento del percorso di studi svolto in Romania, in relazione alla classe di concorso A-21 Geografia , nella scuola secondaria di II grado.
2. Il ricorso è affidato a quattro motivi di diritto, con i quali il ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto diversi profili di eccesso di potere e la violazione e falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss. del TFUE, della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206 del 2007, per non aver l’Amministrazione procedente attivato “alcuna istruttoria e senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento” né disposto misure compensative, prima di adottare il provvedimento di diniego, nonché la violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria, con sentenze nn. 18-22/2022, per non aver compiuto una valutazione in concreto del percorso abilitante svolto in Romania, riproponendo dunque le medesime criticità del provvedimento precedentemente annullato con sentenza di questo Tribunale n. 14711/2025. Ha inoltre lamentato la disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 bis , del d.l. 115/2005 nonché la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo egli nelle more superato tutte le prove concorsuali per la classe di concorso A-21 (ed anche il conseguente anno di prova) del bando indetto con DDG 85/2018, cui era stato ammesso con riserva per effetto della pendenza dell’istanza di riconoscimento del titolo estero, oggetto di diniego. Ciò di cui in particolare il ricorrente si duole è che, a fronte dell’originaria istanza volta al riconoscimento del titolo abilitativo per le classi di concorso A21- A45- A46- A66, asseritamente tutte coerenti con l’ambito disciplinare dei titoli formativi e professionali di cui è in possesso, il Ministero abbia ritenuto in maniera immotivata ed irrazionale di riconoscere la “classe A45 (classe sulla quale il ricorrente non ha mai prestato servizio), in luogo della classe di concorso A21 (classe sulla quale il ricorrente effettivamente presta servizio dal 2015, e risulta immesso in ruolo a seguito del superamento del concorso e del superamento dell’anno di prova)” .
3. Con ordinanza interlocutoria n. 3222/2026, resa all’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2026, questo Tribunale ha:
a) rilevato che “come da dichiarazione resa dal difensore in udienza e riportata nel relativo verbale, con il presente gravame, parte ricorrente ha inteso circoscrivere alla classe di concorso A021 il proprio interesse ad agire, avuto riguardo all’oggetto della originaria istanza” ;
b) ritenuto di “acquisire da parte ricorrente prova: a) del superamento del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la classe di concorso A021; b) del conseguente contratto a tempo indeterminato, di immissione in ruolo sulla classe di concorso A021; c) nonché dell’avvenuto superamento del correlato anno di prova” , risultando priva di documentazione la correlata cartella allegata al ricorso.
4. In data 10 marzo 2026, il ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, in esecuzione della suddetta ordinanza.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio, con formula di stile, per resistere al ricorso.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza.
8. Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito indicati.
8.1. In limine litis , il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla difesa di parte ricorrente e riportato nei verbali d’udienza delle sedute del 4 marzo 2026 e dell’8 aprile 2026, vale a dire che l’interesse a ricorrere del proprio assistito è delimitato alla sola parte in cui il provvedimento impugnato nega il riconoscimento del titolo abilitativo estero per l’insegnamento sulla classe di concorso A021, rispetto alle plurime classi richieste con la originaria istanza e rigettate con il diniego in oggetto.
8.2. Per ragioni di priorità logica, il Collegio ritiene di dover muovere dall'esame del profilo di censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe del tutto obliterato l’invio della relativa comunicazione.
8.3. Il motivo è fondato.
Invero, stante anche l’assenza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto, quanto indicato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato dà conto della mancata comunicazione dei motivi ostativi, circostanza che, impedendo all’interessato di far pervenire le proprie osservazione prima della conclusione del procedimento, ha del tutto vanificato la ratio stessa dell’istituto di cui all’art. 10 bis c.p.a., ovvero la necessità dell’apporto collaborativo dell’interessato per favorire l'acquisizione di ulteriori elementi prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Vieppiù in una vicenda come quella in esame, che ha visto il susseguirsi di plurimi dinieghi dell’originaria istanza, puntualmente annullati da questo Tribunale, con l’espressa indicazione, da ultimo, di procedere ad “una comparazione in concreto del percorso professionale seguito con la classe di concorso di cui si chiede il riconoscimento del diritto ad insegnare” .
La difesa erariale, peraltro, non ha contestato in giudizio tale circostanza né la documentazione a tal uopo prodotta dalla parte ricorrente.
8.4. Anche se i superiori rilievi sono già sufficienti a determinare l’illegittimità del provvedimento finale, il Collegio ritiene di accogliere altresì le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione per le seguenti ragioni.
8.4.1. Nel limitarsi a richiamare l’apparato motivazionale già censurato dalle precedenti sentenze della Sezione, peraltro non appellate dinanzi al Consiglio di Stato, dichiarando espressamente “che occorre procedere all’esecuzione dell’ordine contenuto nella predetta sentenza [TAR Lazio, Sezione Terza bis , n.14711/2025] , con l’adozione di un nuovo provvedimento in sostituzione di tutti i provvedimenti sin qui adottati, in quanto tutti annullati dal giudice” , l’Amministrazione ha, non solo agito in evidente elusione del giudicato, ma ha continuato ad adottare un provvedimento di parziale diniego in assenza della dovuta istruttoria e della necessaria motivazione, obliterando ancora una volta quella ‘comparazione sostanziale’ oggetto dell’ordine di riesame contenuto in tutte le precedenti pronunce di questo Tar.
Come ribadito dalla costante giurisprudenza della Sezione, conformemente ai principi definiti in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE” .
Pertanto, l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo. Ciò che è stato ribadito in tutte le sentenze sin qui intervenute tra le parti, laddove si è statuito che il “ Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell’attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori” ovvero che “l’amministrazione si limita ad affermare l’ambito disciplinare “non coerente”…, senza descrivere le ragioni o dar conto di aver proceduto ad una comparazione sostanziale” .
Nel caso di specie, il Ministero resistente - ancora una volta - non risulta aver svolto tale attività istruttoria, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che “per l’ordinamento giuridico italiano ciascun percorso professionale consente il conseguimento dell’abilitazione in una sola materia e che, pertanto, non è possibile ottenere l’abilitazione all’insegnamento di più materie con un unico percorso formativo e che tale principio risulta consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato” , senza tuttavia esplicitare né le ragioni né le previsioni normative a sostegno di tale assunto e neppure i riferimenti giurisprudenziali evocati.
Fermo restando la correttezza del richiamo ai “principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, per cui le qualifiche professionali acquisite all’estero sono riconosciute alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano per l’acquisizione delle medesime sul territorio nazionale” , tuttavia per assurgere a legittima motivazione di un provvedimento di rigetto, sia pure parziale, è necessario che gli stessi principi siano declinati caso per caso, con la precisa indicazione del sostrato di fatto e di diritto che determinerebbe quella ‘discriminazione alla rovescia’ per non ricorrere le ‘medesime condizioni’ previste dall’ordinamento italiano.
Il provvedimento impugnato risulta invece, ancora una volta, privo di motivazione, non consentendo di comprende l’ iter logico-giuridico percorso, se non la mera esecuzione dell’ordine del giudice che, tuttavia, rimane ineseguito, perché non viene effettuata, neppure in questa sede, la richiesta comparazione in concreto del percorso professionale seguito prima di riconoscere la classe di concorso A-45, specie se si considera che la documentazione versata in atti comprova il possesso di titoli e competenze che sembrerebbero maggiormente attinenti proprio alla classe di concorso - puntualmente denegata - su cui si concentra l’interesse dell’odierno giudizio, ovvero la A-21 Geografia , nella scuola secondaria di II grado.
8.4.2. In base ai principi ora richiamati – e in accoglimento degli ulteriori motivi di ricorso – deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha parzialmente rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, in particolare nella classe di concorso A-21 Geografia , nella scuola secondaria di II grado.
9. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, prot. n. 3625 del 1° dicembre 2025.
Ne deriva che l’Amministrazione dovrà riesaminare - in conformità ai principi sopra esposti - l’istanza di data 26 luglio 2016 corredata della complessiva documentazione che il ricorrente avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti Uffici del Ministero, limitatamente alla classe di concorso A-21 Geografia .
10. La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza e di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1229 del 2026, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TI, Presidente
RI SA OL, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RI SA OL | SS TI |
IL SEGRETARIO