Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 luglio 1969 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 1969 |
Giurisprudenza • 39
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 20/06/2026, n. 784Provvedimento: Pubblicato il 20/06/2026 N. 00784/2026 REG.PROV.COLL. N. 01900/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN NI, GE RI SA, rappresentati e difesi dall'avvocato GI IO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato DO PE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, rappresentata e difesa …Leggi di più...
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- art. 4 D.Lgs. ANSFISA 4/2012·
- conferenza di servizi·
- pubblica utilità·
- motivazione postuma·
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- giurisdizione amministrativa·
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- art. 23 D.Lgs. 50/2016·
- art. 1 L. 315/1969·
- art. 17 DPR 327/2001·
- art. 16 DPR 327/2001·
- art. 2 DPR 753/1980
Versioni del testo
- Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumita', puo', sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.
In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovra' o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodita' e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi.
Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. - Art. 2.
In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento puo', subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennita' offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente. - Art. 3.
Quando le localita' o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento della istituzione dell'attraversamento, gli aventi diritto a quest'ultimo, ovvero gli eventuali enti che abbiano promosso la trasformazione, sono tenuti a provvedere a loro carico all'attuazione delle opere o delle modificazioni tecniche che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ritenga necessarie per le esigenze di circolazione dei convogli, per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumita'.