Art. 11.
Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.
Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.