Articolo 11 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 luglio 1902
Art. 11.

Nel Regolamento sara' stabilito il prezzo massimo di vendita dell'acqua ai privati, proporzionato al grado d'importanza di ciascun Comune; e sara' determinata una tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l'acqua delle fontanine gratuite, e per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, ed a qualunque servizio di pubbliche Amministrazioni, comprese le ferrovie.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902