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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2499/2023 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappr. e dif. dagli avv.ti MAURIZIO e PAOLO GUERRA;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI BARI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, i ricorrenti di cui in epigrafe
- premesso che ha prestato servizio attivo come appartenente Parte_4 al Corpo della Polizia municipale alle dipendenze del dal Controparte_2
29.1.1993 al 26.10.2003; che sin dall'inizio della sua carriera l'agente veniva addetta a servizi di controllo e viabilità in zone ad altissima densità di traffico veicolare, come Via Matteotti, Via Calatafimi, Via
Traetta, Via Caprera, Via Repubblica e, in particolare, Piazza Marconi, venendo pericolosamente esposta a un'enorme quantità di fumi e gas che fuoriuscivano dai tubi di scarico dei mezzi in transito, capaci di provocare una elevatissima concentrazione di sostanze cancerogene, prima tra tutte il benzene;
che, per oltre dieci anni, quindi, con turni di sei ore al giorno, svolti prevalentemente nella fascia oraria 16/22,
[...]
è stata comandata a prestare servizio a diretto contatto con Pt_4 ambienti fortemente inquinati e tossici, subendo rischi per la propria salute nettamente superiori rispetto a quelli connessi agli ordinari servizi d'istituto; che, infatti, in data 26.10.2003, a seguito di ricovero presso l'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, le veniva diagnosticata una gravissima forma di “Leucemia mieloide acuta”; che, ritenendo che l'infermità fosse riconducibile alla sovraesposizione al benzene, con istanza inoltrata al Comune di in data 27.2.2004, la CP_2 sig.ra ne chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di Pt_4 servizio;
che, nello stesso anno, e precisamente in data 2.12.2004, la dipendente presentava anche formale esposto/denuncia all
[...] per accertare, Controparte_3 nelle vie e nelle piazze dove aveva prestato servizio, la quantità di P/M10
(le polveri sottili presenti in sospensione nell'aria) e l'origine, facendo presente di essere stata colpita da “Leucemia mieloide acuta” e che il suo collega era deceduto a causa di una leucemia fulminante;
Persona_1 che, dalla successiva corrispondenza tra il e l Controparte_2 CP_3 emergono gli esiti delle indagini esperite dall che nel 2007 aveva CP_3 redatto e consegnato alla una proposta di “Piano di CP_4 risanamento della qualità dell'aria” individuando proprio nel traffico veicolare una vera e propria “criticità”, con espressa inclusione del
“nelle zone di risanamento a causa delle emissioni da Controparte_2 traffico”; che, nel frattempo, a seguito della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, il dando corso Controparte_2 alla procedura prevista dal d.P.R. n. 461/2001, interessava la competente
Commissione Medica di Verifica di Bari, la quale, con un primo processo verbale n. 2/CS del 24.8.2004, giudicava la dipendente affetta da “Leucemia acuta monoblastica trattata con chemio-radioterapia e trapianto allogenico di midollo osseo in trattamento immunosoppressivo e cortisonico in follow up” e, ritenendo tale patologia non ancora stabilizzata, concludeva per un giudizio di temporanea inidoneità al servizio di istituto per un periodo di
180 giorni, alla scadenza del quale, però, il medesimo organo medico legale, con p.v. n. 2A/CS del 24.2.2005, giudicava definitivamente la sig.ra non idonea “al servizio e a qualsiasi attività in modo Pt_4 permanente ed assoluto” per “Leucemia acuta monoblastica e trapianto allogenico di midollo in trattamento immunosoppressivo”, ascrivendo tale invalidità alla 2^ Ctg. misura massima ex tabelle annesse al d.P.R.
915/1978; che, sulla scorta di tale giudizio di permanente inidoneità assoluta, il con Determinazione Dirigenziale n. 66 del Controparte_2
10.3.2005, procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
1.4.2005; che, con successiva Determinazione n. 107 del 16.5.2007, il respingeva la domanda di dipendenza da causa di servizio della CP_2 contratta infermità tumorale, in conformità al parere reso dal Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio del 28.2.2007; che la suddetta determinazione veniva impugnata dalla sig.ra con ricorso proposto Pt_4 dinanzi al Tribunale Sezione Lavoro (RG 25244/08), che lo accoglieva con sentenza n. 8419/2011 emessa in data 7.6.2011, giudicando la “leucemia mieloide acuta” dipendente da fatti di servizio, confermandone l'ascrizione alla 2^ cat. Tab A misura massima già effettuata dalla Commissione Medica di Verifica di Bari, condannando il alla liquidazione del Controparte_2 corrispondente equo indennizzo, poi concesso con Determinazione
Dirigenziale n. 214 dell'8.11.2011; che, in tale sentenza, non impugnata, è stato quindi definitivamente accertato, all'esito di una fase istruttoria articolatasi attraverso prove testimoniali e ctu medico legale, come la grave infermità tumorale contratta dalla sig.ra fosse da ricollegare Pt_4 alle esalazioni di benzene a cui è stata pericolosamente sovraesposta nel corso dell'attività lavorativa svolta per lunghi anni – agivano in giudizio, in qualità di eredi di chiedendo l'accoglimento Parte_4 delle seguenti conclusioni “- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1, L. 266/2005, avendo Parte_4 contratto l'invalidità “Leucemia mieloide acuta”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in conseguenza di attività rientranti in una o più delle ipotesi di servizio previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo l'invalidità “Leucemia mieloide acuta” riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato a rientrante nel generale concetto di Parte_4 missione di qualunque natura;
- dichiarare, quindi, vittima del dovere e/o equiparato a Parte_4 vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del intimato CP_1 di inserire il suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3,
d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla liquidazione della speciale elargizione nella misura massima di €
200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003, tenuto conto della riforma dal servizio per inidoneità nonché dell'invalidità permanente del 90% ovvero, in via subordinata ma salvo gravame, in ragione di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità che verrà rilevata a seguito di eventuale ctu;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, a decorrere dall'1.1.2006, esentasse e soggetto a perequazione annuale, maggiorati degli interessi legali, da quantificarsi dalla data della domanda dell'11.4.2017;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla erogazione dello speciale assegno mensile vitalizio di € 1.033,00, a decorrere dall'1.1.2008, esentasse e soggetto a perequazione annuale, maggiorati degli interessi legali, da quantificarsi dalla data della domanda dell'11.4.2017;
- dichiarare il diritto in capo agli odierni ricorrenti, quali aventi causa della Sig.ra a tutti gli ulteriori benefici di legge Parte_4 discendenti dalla declaratoria dello status di vittima del dovere e/o equiparato in favore della loro congiunta;
- condannare il convenuto alla rifusione di tutte le spese, CP_1 competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di Controparte_5 legittimazione attiva dei ricorrenti, la prescrizione, nonché nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione (cfr. in un caso analogo sentenza del Tribunale di Bari n. 1763/2023 del 13.06.2023).
E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che questi ultimi hanno agito per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato in capo alla loro congiunta e per l'erogazione dei relativi speciali benefici assistenziali dalla medesima chiesti con l'istanza dell'11.4.2017. Pertanto, la domanda dispiegata dal vedovo e dagli orfani della Sig.ra riguarda un diritto Pt_4 loro spettante iure hereditatis e non iure proprio. Sussiste, pertanto, in capo agli odierni ricorrenti la legittimazione ad agire, avendo essi documentalmente dimostrato la loro qualità di unici eredi della Sig.ra
(cfr. doc. 3 ricorso). Parte_4
Venendo all'esame del merito della controversia, deve essere osservato che la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. In attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005 (ed in particolare dall'art. 1, comma 565) il D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo) all'art. 1, comma 1, prevede che si intendono per “missioni di qualunque natura”, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (lett. b)) e si intendono per “particolari condizioni ambientali od operative”, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
(lett. c)). A fronte di tanto, la Suprema Corte in più occasioni ha condivisibilmente osservato in proposito che: “Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 13 E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. 16. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 24592/2018). Ulteriori precisazioni devono essere compiute in relazione alla definizione del concetto di “missione di qualunque natura” e di “particolari condizioni ambientali od operative”. Sul punto la Suprema Corte, riprendendo quanto già illustrato dalle S.U. nella sent. 759/2017, ha condivisibilmente osservato che il concetto di “missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto
"ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito",
l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 4238/2019). Circa il concetto di condizioni ambientali ed operative “particolari” la precitata sentenza ha anzitutto affermato che la disposizione regolamentare di cui innanzi (la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie") potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dalla L.
n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa particolare "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse". Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative è pertanto sufficiente un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. La sentenza n. 4238/2019 ha poi, in proposito, evidenziato che: “la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto); senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori;
non potendosi certamente condividere l'affermazione della Corte genovese secondo cui una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro non avrebbe alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio
(presupposto che non è invero richiesto, secondo quanto già detto in premessa).
9.4. In realtà, in questa ottica, va osservato che l'art. 32
Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi, in nessun caso (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo "regolare" sacrificio;
posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (ad es. n. 399/1996, n. 309/1999), la
Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale ("protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana"). Il primato assicurato alla salute dalla normativa costituzionale è stato poi diversamente garantito dalle varie norme emanate nel corso del tempo (D.P.R. n. 547 del 1955,
D.P.R. n. 303 del 1965, D.Lgs. n. 626 del 1994, ed attualmente dal fondamentale T.U. di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008) secondo la tecnica della tutela preventiva dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
la quale si ritiene soddisfatta anche quando, mediante una serie di misure, adottate secondo le concrete circostanze, il rischio esistente nella situazione di lavoro, se non eliminato del tutto, sia almeno ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei lavoratori venga messa a repentaglio.
9.5. Com'è noto, l'art. 2087 c.c. individua, inoltre, il contenuto del dovere di sicurezza datoriale attraverso criteri elastici che evitano la cristallizzazione di regole cautelari ed impongono un continuo aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare, pur specificamente previste dalla normativa e rese eventualmente obsolete dallo sviluppo scientifico e tecnico. E' importante ricordare, a questo proposito, alcuni fondamentali decreti risalenti agli anni '50, ispirati come la norma codicistica alla logica della prevenzione (sia pure secondaria) e non a quella della monetizzazione: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il D.P.R. 7 gennaio 1955, n. 164 (prevenzioni degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); il D.P.R. 19 marzo 1965, n.
303 (recante le norme generali per l'igiene sul lavoro). Tale legislazione ha avuto il merito di aver tradotto, già all'epoca, il principio generale dell'art. 2087 c.c. in prescrizioni e misure dettate per la prevenzione di specifici rischi di infortunio o malattia, a fronte dei quali veniva richiesto: una adeguata regolamentazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni che presentassero elementi di pericolosità; l'adozione di speciali apparati o congegni secondo le esigenze e le possibilità dell'organizzazione tecnica del lavoro;
l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e di esigere il rispetto delle disposizioni impartite;
requisiti generali degli ambienti e la prescrizione di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. 10. In secondo luogo, va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sè lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma)”.
Compiuto questo ampio inquadramento, i testi escussi (da reputare attendibili per essersi rivelati a conoscenza diretta dei fatti di causa e per aver reso deposizioni immuni da contraddizioni) nonché la sentenza n. 8419/2011 del 07.06.2011 resa nel giudizio instaurato tra e Parte_5 il (volta al riconoscimento della “causa di servizio”) Controparte_2 hanno confermato la prospettazione dell'odierna parte ricorrente e come innanzi riportata. In particolare, i testi hanno confermato che la sig.ra ha lavorato almeno sei ore al giorno nel dal 29.1.1993 al 26.10.2003 Pt_5 in zone ad intenso traffico del Comune di (quali Via Calatafimi, CP_2
Via Traetta, Via Caprera, Via Repubblica e soprattutto Piazza Marconi e piazza Marco); che in tali zone sostavano, per lungo tempo e a motore acceso, i pullman di varie aziende di trasporto;
che la stessa patologia sofferta dalla sig.ra sig. ha colpito gli altri due vigili urbani alle Pt_5 dipendenze del (i signori e Controparte_2 Persona_2 Per_1
, entrambi deceduti). E', dunque, evidente che il suddetto servizio
[...] rientrasse tra le incombenze della . Pt_5
Ancora, che dallo svolgimento delle suddette incombenze sia derivata la leucemia mieloide acuta che, a sua volta, ha determinato il decesso della
, deve ritenersi accertato sulla base della medesima sentenza di cui Pt_5 sopra che, facendo richiamo alle risultanze della c.t.u. medica espletata, ha rilevato la stretta connessione tra la leucemia mieloide acuta e la esposizione agli inquinanti atmosferici come il benzene.
va, quindi, reputato soggetto equiparato alle vittime del Parte_5 dovere.
In ragione di tanto il resistente deve essere condannato alla CP_1 corresponsione della speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, legge
206/04 nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04 nonché dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 legge 407/98 nella misura di legge il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. Deve essere invece rigettata la domanda volta all'iscrizione della sig.ra in quanto appunto Parte_5 deceduta, all'interno dell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R.
243/2006.
Va, a questo punto, ricordato che, circa i criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 181/2009, v'è stato l'intervento chiarificatore di cui a Cass. S.U. 6214/2022. Ivi, infatti, è stato affermato che:
- "alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge";
- "i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4".
In tale quadro di principi, dall'espletamento della c.t.u., applicando la formula collegata al D.P.R. 181/2009, artt. 3,4,5 e 6 ovvero "I.C.= D.B. +
D.M. + (I.P. - D.B.)", è emerso un valore di invalidità complessiva del
100%.
In punto prescrizione, si osserva quanto segue.
Secondo la tesi ministeriale, sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., pertanto, risalendo gli eventi da cui dovrebbe derivare il preteso beneficio almeno al 2003 ed essendo stata presentata istanza da parte dei superstiti in data 11.04.2017, a detta dell'Amministrazione resistente, il diritto sarebbe totalmente prescritto.
L'assunto non può essere condiviso.
La Suprema Corte ha ribadito più volte che i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o di equiparato hanno natura assistenziale e che rientrano tra quei diritti costituzionalmente garantiti (art. 38 Cost.), riconosciuti a tutela di fondamentali valori umani e sociali, e che per legge sono imprescrittibili (art. 2934, co. 2,
c.c.). Si richiamano, in proposito, le recenti sentenze della Corte di
Cassazione n. 17440/2022, n. 33105/2022, n. 37522/2022, n. 3868/2023, n.
8559/2023, n. 9618/2023 e 11661/2023, con le quali si è pure affermata la regola generale per cui soltanto “i ratei mensili” dovuti per assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, “quali benefici assistenziali che in tale status trovano il loro presupposto”, possono essere soggetti a prescrizione decennale. Di conseguente, applicando i superiori principi al caso di specie, la prescrizione opera esclusivamente sui ratei mensili spettanti ai ricorrenti, quali superstiti, per assegno vitalizio anteriori al
11.04.2007, periodo antecedente il decennio di presentazione dell'istanza amministrativa del 11.04.2017, mentre nessuna prescrizione opera su quelli successivi né su tutti gli altri benefici, compresa la speciale elargizione
(v. Corte di Appello di Venezia sent. n. 345/2023).
Alla stregua di quanto finora accertato, dunque, spettano alla parte ricorrente:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, come estesa alle vittime del dovere ex art. 34 D.L. 159/2007, calcolata sulla predetta percentuale di invalidità complessiva (100%);
- l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, a decorrere dal 1°.1.2008;
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, come esteso dall'art. 2, comma 105, L. 244/07, a decorrere dal 11.04.2007.
Il ricorso può essere accolto nei termini suddetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico del convenuto CP_1 secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: accoglie per quanto di ragione le domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti della CP_1 speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, calcolata sulla predetta percentuale di invalidità complessiva (100%), dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04,
a decorrere dal 1°.1.2008, nonché dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 legge 407/98, nella misura di legge, a decorrere dal
11.04.2007, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida nella misura di Euro 6.115,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CAP;
- pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2499/2023 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappr. e dif. dagli avv.ti MAURIZIO e PAOLO GUERRA;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI BARI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, i ricorrenti di cui in epigrafe
- premesso che ha prestato servizio attivo come appartenente Parte_4 al Corpo della Polizia municipale alle dipendenze del dal Controparte_2
29.1.1993 al 26.10.2003; che sin dall'inizio della sua carriera l'agente veniva addetta a servizi di controllo e viabilità in zone ad altissima densità di traffico veicolare, come Via Matteotti, Via Calatafimi, Via
Traetta, Via Caprera, Via Repubblica e, in particolare, Piazza Marconi, venendo pericolosamente esposta a un'enorme quantità di fumi e gas che fuoriuscivano dai tubi di scarico dei mezzi in transito, capaci di provocare una elevatissima concentrazione di sostanze cancerogene, prima tra tutte il benzene;
che, per oltre dieci anni, quindi, con turni di sei ore al giorno, svolti prevalentemente nella fascia oraria 16/22,
[...]
è stata comandata a prestare servizio a diretto contatto con Pt_4 ambienti fortemente inquinati e tossici, subendo rischi per la propria salute nettamente superiori rispetto a quelli connessi agli ordinari servizi d'istituto; che, infatti, in data 26.10.2003, a seguito di ricovero presso l'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, le veniva diagnosticata una gravissima forma di “Leucemia mieloide acuta”; che, ritenendo che l'infermità fosse riconducibile alla sovraesposizione al benzene, con istanza inoltrata al Comune di in data 27.2.2004, la CP_2 sig.ra ne chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di Pt_4 servizio;
che, nello stesso anno, e precisamente in data 2.12.2004, la dipendente presentava anche formale esposto/denuncia all
[...] per accertare, Controparte_3 nelle vie e nelle piazze dove aveva prestato servizio, la quantità di P/M10
(le polveri sottili presenti in sospensione nell'aria) e l'origine, facendo presente di essere stata colpita da “Leucemia mieloide acuta” e che il suo collega era deceduto a causa di una leucemia fulminante;
Persona_1 che, dalla successiva corrispondenza tra il e l Controparte_2 CP_3 emergono gli esiti delle indagini esperite dall che nel 2007 aveva CP_3 redatto e consegnato alla una proposta di “Piano di CP_4 risanamento della qualità dell'aria” individuando proprio nel traffico veicolare una vera e propria “criticità”, con espressa inclusione del
“nelle zone di risanamento a causa delle emissioni da Controparte_2 traffico”; che, nel frattempo, a seguito della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, il dando corso Controparte_2 alla procedura prevista dal d.P.R. n. 461/2001, interessava la competente
Commissione Medica di Verifica di Bari, la quale, con un primo processo verbale n. 2/CS del 24.8.2004, giudicava la dipendente affetta da “Leucemia acuta monoblastica trattata con chemio-radioterapia e trapianto allogenico di midollo osseo in trattamento immunosoppressivo e cortisonico in follow up” e, ritenendo tale patologia non ancora stabilizzata, concludeva per un giudizio di temporanea inidoneità al servizio di istituto per un periodo di
180 giorni, alla scadenza del quale, però, il medesimo organo medico legale, con p.v. n. 2A/CS del 24.2.2005, giudicava definitivamente la sig.ra non idonea “al servizio e a qualsiasi attività in modo Pt_4 permanente ed assoluto” per “Leucemia acuta monoblastica e trapianto allogenico di midollo in trattamento immunosoppressivo”, ascrivendo tale invalidità alla 2^ Ctg. misura massima ex tabelle annesse al d.P.R.
915/1978; che, sulla scorta di tale giudizio di permanente inidoneità assoluta, il con Determinazione Dirigenziale n. 66 del Controparte_2
10.3.2005, procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
1.4.2005; che, con successiva Determinazione n. 107 del 16.5.2007, il respingeva la domanda di dipendenza da causa di servizio della CP_2 contratta infermità tumorale, in conformità al parere reso dal Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio del 28.2.2007; che la suddetta determinazione veniva impugnata dalla sig.ra con ricorso proposto Pt_4 dinanzi al Tribunale Sezione Lavoro (RG 25244/08), che lo accoglieva con sentenza n. 8419/2011 emessa in data 7.6.2011, giudicando la “leucemia mieloide acuta” dipendente da fatti di servizio, confermandone l'ascrizione alla 2^ cat. Tab A misura massima già effettuata dalla Commissione Medica di Verifica di Bari, condannando il alla liquidazione del Controparte_2 corrispondente equo indennizzo, poi concesso con Determinazione
Dirigenziale n. 214 dell'8.11.2011; che, in tale sentenza, non impugnata, è stato quindi definitivamente accertato, all'esito di una fase istruttoria articolatasi attraverso prove testimoniali e ctu medico legale, come la grave infermità tumorale contratta dalla sig.ra fosse da ricollegare Pt_4 alle esalazioni di benzene a cui è stata pericolosamente sovraesposta nel corso dell'attività lavorativa svolta per lunghi anni – agivano in giudizio, in qualità di eredi di chiedendo l'accoglimento Parte_4 delle seguenti conclusioni “- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1, L. 266/2005, avendo Parte_4 contratto l'invalidità “Leucemia mieloide acuta”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in conseguenza di attività rientranti in una o più delle ipotesi di servizio previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo l'invalidità “Leucemia mieloide acuta” riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato a rientrante nel generale concetto di Parte_4 missione di qualunque natura;
- dichiarare, quindi, vittima del dovere e/o equiparato a Parte_4 vittima del dovere, con ogni consequenziale obbligo del intimato CP_1 di inserire il suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3,
d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla liquidazione della speciale elargizione nella misura massima di €
200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003, tenuto conto della riforma dal servizio per inidoneità nonché dell'invalidità permanente del 90% ovvero, in via subordinata ma salvo gravame, in ragione di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità che verrà rilevata a seguito di eventuale ctu;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, a decorrere dall'1.1.2006, esentasse e soggetto a perequazione annuale, maggiorati degli interessi legali, da quantificarsi dalla data della domanda dell'11.4.2017;
- dichiarare il diritto di e, per lei, degli eredi ricorrenti Parte_4 alla erogazione dello speciale assegno mensile vitalizio di € 1.033,00, a decorrere dall'1.1.2008, esentasse e soggetto a perequazione annuale, maggiorati degli interessi legali, da quantificarsi dalla data della domanda dell'11.4.2017;
- dichiarare il diritto in capo agli odierni ricorrenti, quali aventi causa della Sig.ra a tutti gli ulteriori benefici di legge Parte_4 discendenti dalla declaratoria dello status di vittima del dovere e/o equiparato in favore della loro congiunta;
- condannare il convenuto alla rifusione di tutte le spese, CP_1 competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di Controparte_5 legittimazione attiva dei ricorrenti, la prescrizione, nonché nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione (cfr. in un caso analogo sentenza del Tribunale di Bari n. 1763/2023 del 13.06.2023).
E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che questi ultimi hanno agito per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato in capo alla loro congiunta e per l'erogazione dei relativi speciali benefici assistenziali dalla medesima chiesti con l'istanza dell'11.4.2017. Pertanto, la domanda dispiegata dal vedovo e dagli orfani della Sig.ra riguarda un diritto Pt_4 loro spettante iure hereditatis e non iure proprio. Sussiste, pertanto, in capo agli odierni ricorrenti la legittimazione ad agire, avendo essi documentalmente dimostrato la loro qualità di unici eredi della Sig.ra
(cfr. doc. 3 ricorso). Parte_4
Venendo all'esame del merito della controversia, deve essere osservato che la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. In attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005 (ed in particolare dall'art. 1, comma 565) il D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 (regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo) all'art. 1, comma 1, prevede che si intendono per “missioni di qualunque natura”, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (lett. b)) e si intendono per “particolari condizioni ambientali od operative”, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
(lett. c)). A fronte di tanto, la Suprema Corte in più occasioni ha condivisibilmente osservato in proposito che: “Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 13 E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. 16. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono:"... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". 17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 24592/2018). Ulteriori precisazioni devono essere compiute in relazione alla definizione del concetto di “missione di qualunque natura” e di “particolari condizioni ambientali od operative”. Sul punto la Suprema Corte, riprendendo quanto già illustrato dalle S.U. nella sent. 759/2017, ha condivisibilmente osservato che il concetto di “missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto
"ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito",
l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 4238/2019). Circa il concetto di condizioni ambientali ed operative “particolari” la precitata sentenza ha anzitutto affermato che la disposizione regolamentare di cui innanzi (la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie") potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dalla L.
n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa particolare "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse". Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative è pertanto sufficiente un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. La sentenza n. 4238/2019 ha poi, in proposito, evidenziato che: “la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto); senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori;
non potendosi certamente condividere l'affermazione della Corte genovese secondo cui una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro non avrebbe alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio
(presupposto che non è invero richiesto, secondo quanto già detto in premessa).
9.4. In realtà, in questa ottica, va osservato che l'art. 32
Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi, in nessun caso (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo "regolare" sacrificio;
posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (ad es. n. 399/1996, n. 309/1999), la
Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale ("protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana"). Il primato assicurato alla salute dalla normativa costituzionale è stato poi diversamente garantito dalle varie norme emanate nel corso del tempo (D.P.R. n. 547 del 1955,
D.P.R. n. 303 del 1965, D.Lgs. n. 626 del 1994, ed attualmente dal fondamentale T.U. di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008) secondo la tecnica della tutela preventiva dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
la quale si ritiene soddisfatta anche quando, mediante una serie di misure, adottate secondo le concrete circostanze, il rischio esistente nella situazione di lavoro, se non eliminato del tutto, sia almeno ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei lavoratori venga messa a repentaglio.
9.5. Com'è noto, l'art. 2087 c.c. individua, inoltre, il contenuto del dovere di sicurezza datoriale attraverso criteri elastici che evitano la cristallizzazione di regole cautelari ed impongono un continuo aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare, pur specificamente previste dalla normativa e rese eventualmente obsolete dallo sviluppo scientifico e tecnico. E' importante ricordare, a questo proposito, alcuni fondamentali decreti risalenti agli anni '50, ispirati come la norma codicistica alla logica della prevenzione (sia pure secondaria) e non a quella della monetizzazione: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il D.P.R. 7 gennaio 1955, n. 164 (prevenzioni degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); il D.P.R. 19 marzo 1965, n.
303 (recante le norme generali per l'igiene sul lavoro). Tale legislazione ha avuto il merito di aver tradotto, già all'epoca, il principio generale dell'art. 2087 c.c. in prescrizioni e misure dettate per la prevenzione di specifici rischi di infortunio o malattia, a fronte dei quali veniva richiesto: una adeguata regolamentazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni che presentassero elementi di pericolosità; l'adozione di speciali apparati o congegni secondo le esigenze e le possibilità dell'organizzazione tecnica del lavoro;
l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e di esigere il rispetto delle disposizioni impartite;
requisiti generali degli ambienti e la prescrizione di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. 10. In secondo luogo, va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti;
considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica;
ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione;
in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, in sè lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma)”.
Compiuto questo ampio inquadramento, i testi escussi (da reputare attendibili per essersi rivelati a conoscenza diretta dei fatti di causa e per aver reso deposizioni immuni da contraddizioni) nonché la sentenza n. 8419/2011 del 07.06.2011 resa nel giudizio instaurato tra e Parte_5 il (volta al riconoscimento della “causa di servizio”) Controparte_2 hanno confermato la prospettazione dell'odierna parte ricorrente e come innanzi riportata. In particolare, i testi hanno confermato che la sig.ra ha lavorato almeno sei ore al giorno nel dal 29.1.1993 al 26.10.2003 Pt_5 in zone ad intenso traffico del Comune di (quali Via Calatafimi, CP_2
Via Traetta, Via Caprera, Via Repubblica e soprattutto Piazza Marconi e piazza Marco); che in tali zone sostavano, per lungo tempo e a motore acceso, i pullman di varie aziende di trasporto;
che la stessa patologia sofferta dalla sig.ra sig. ha colpito gli altri due vigili urbani alle Pt_5 dipendenze del (i signori e Controparte_2 Persona_2 Per_1
, entrambi deceduti). E', dunque, evidente che il suddetto servizio
[...] rientrasse tra le incombenze della . Pt_5
Ancora, che dallo svolgimento delle suddette incombenze sia derivata la leucemia mieloide acuta che, a sua volta, ha determinato il decesso della
, deve ritenersi accertato sulla base della medesima sentenza di cui Pt_5 sopra che, facendo richiamo alle risultanze della c.t.u. medica espletata, ha rilevato la stretta connessione tra la leucemia mieloide acuta e la esposizione agli inquinanti atmosferici come il benzene.
va, quindi, reputato soggetto equiparato alle vittime del Parte_5 dovere.
In ragione di tanto il resistente deve essere condannato alla CP_1 corresponsione della speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, legge
206/04 nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04 nonché dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 legge 407/98 nella misura di legge il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. Deve essere invece rigettata la domanda volta all'iscrizione della sig.ra in quanto appunto Parte_5 deceduta, all'interno dell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R.
243/2006.
Va, a questo punto, ricordato che, circa i criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 181/2009, v'è stato l'intervento chiarificatore di cui a Cass. S.U. 6214/2022. Ivi, infatti, è stato affermato che:
- "alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge";
- "i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4".
In tale quadro di principi, dall'espletamento della c.t.u., applicando la formula collegata al D.P.R. 181/2009, artt. 3,4,5 e 6 ovvero "I.C.= D.B. +
D.M. + (I.P. - D.B.)", è emerso un valore di invalidità complessiva del
100%.
In punto prescrizione, si osserva quanto segue.
Secondo la tesi ministeriale, sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., pertanto, risalendo gli eventi da cui dovrebbe derivare il preteso beneficio almeno al 2003 ed essendo stata presentata istanza da parte dei superstiti in data 11.04.2017, a detta dell'Amministrazione resistente, il diritto sarebbe totalmente prescritto.
L'assunto non può essere condiviso.
La Suprema Corte ha ribadito più volte che i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o di equiparato hanno natura assistenziale e che rientrano tra quei diritti costituzionalmente garantiti (art. 38 Cost.), riconosciuti a tutela di fondamentali valori umani e sociali, e che per legge sono imprescrittibili (art. 2934, co. 2,
c.c.). Si richiamano, in proposito, le recenti sentenze della Corte di
Cassazione n. 17440/2022, n. 33105/2022, n. 37522/2022, n. 3868/2023, n.
8559/2023, n. 9618/2023 e 11661/2023, con le quali si è pure affermata la regola generale per cui soltanto “i ratei mensili” dovuti per assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, “quali benefici assistenziali che in tale status trovano il loro presupposto”, possono essere soggetti a prescrizione decennale. Di conseguente, applicando i superiori principi al caso di specie, la prescrizione opera esclusivamente sui ratei mensili spettanti ai ricorrenti, quali superstiti, per assegno vitalizio anteriori al
11.04.2007, periodo antecedente il decennio di presentazione dell'istanza amministrativa del 11.04.2017, mentre nessuna prescrizione opera su quelli successivi né su tutti gli altri benefici, compresa la speciale elargizione
(v. Corte di Appello di Venezia sent. n. 345/2023).
Alla stregua di quanto finora accertato, dunque, spettano alla parte ricorrente:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, come estesa alle vittime del dovere ex art. 34 D.L. 159/2007, calcolata sulla predetta percentuale di invalidità complessiva (100%);
- l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, a decorrere dal 1°.1.2008;
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, come esteso dall'art. 2, comma 105, L. 244/07, a decorrere dal 11.04.2007.
Il ricorso può essere accolto nei termini suddetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico del convenuto CP_1 secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: accoglie per quanto di ragione le domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti della CP_1 speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, calcolata sulla predetta percentuale di invalidità complessiva (100%), dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04,
a decorrere dal 1°.1.2008, nonché dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 legge 407/98, nella misura di legge, a decorrere dal
11.04.2007, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida nella misura di Euro 6.115,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CAP;
- pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli