Sentenza 23 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2019, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
ANTONIETTA PICARDI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto g'AP .c B(1,(411 o udito il difensore Cs—k\ è V) CAQ0 ( \./ t."1/i.ek kytt. L'AVV.TO VIGILANTI INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVV.TO CHIARIELLO CHIEDE L'
ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 giugno 2018 il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato nei confronti di DO SC l'ordinanza del 5 dicembre 2017 emessa dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale limitatamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta di concorso esterno in associazione mafiosa contestata sub capo 9 ) della rubrica provvisoria (quanto alle esigenze cautelari, la misura originariamente applicata della custodia cautelare in carcere è stata progressivamente sostituita con misure meno afflittive e, allo stato, è in corso di esecuzione la misura del divieto di dimora nella regione Calabria). In particolare, è stato contestato a DO SC, in qualità di titolare di fatto della Centurion Bet Ltd, con sede in Malta, che promuove i siti di gioco on line BET1128.com e VINCIFIVECINQUE.com, di aver fornito un contributo concreto, specifico e volontario al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione 'ndrangheta, mettendo a disposizione della società ON AM un sistema illecito di intermediazione nella gestione delle scommesse e del gioco d'azzardo, esercitate in violazione dell'art. 4 L. 401/89, con la consapevolezza del DO circa la riconducibilità alla cosca RE della ON AM, utilizzata dalla cosca per la raccolta e gestione illecite di scommesse ed esercizio del gioco con modalità di cui all'art. 416 bis c.p.. L'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale del Riesame dopo una precedenza ordinanza del 20 giugno 2017 che era stata annullata da questa Corte con sentenza del 26 marzo 2018 n. 24718. 2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato affidandolo ad un unico articolato motivo.
2. Lamenta il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata, pur formalmente esistente, è meramente apparente, non avendo superato nessuno dei profili di criticità segnalati dalla sentenza n. 24718 di questa Corte, la quale aveva evidenziato che nel provvedimento del Tribunale del Riesame del 20 giugno 2017 si era fatto riferimento all'utilizzazione da parte della ON AM di metodi mafiosi nella gestione della propria attività senza che fossero stati individuati sul punto fatti rappresentativi, le fonti di prova e concreti effetti causali rispetto alle finalità del sodalizio criminoso, non essendo, peraltro, stato indicato il vantaggio conseguito dall'intera cosca. Il giudice del rinvio ha affermato in maniera del tutto generica l'impiego di esponenti di spicco della criminalità 'ndranghetista crotonese nella espansione della rete commerciale della ON AM senza indicare le fonti di prova, riferendosi, peraltro, l'unica conversazione intercettata, specificamente indicata nell'ordinanza, ad un settore - quello dei "giochi o macchinette" presso gli esercizi commerciali - del tutto diverso da quello della raccolta delle scommesse on line svolta dalla ON in collaborazione con la Centurionbet.L'indagato non si è mai occupato della promozione e distribuzione delle apparecchiature del tipo "TOTEM" , trattandosi di attività che apparteneva in via esclusiva a diverso soggetto, tal Di BE AL, che aveva sfruttato il precedente contatto del DO con la ON AM (il cui settore elettivo è costituito dal noleggio e diffusione di apparecchiature di intrattenimento) per inserirsi nel mercato di riferimento. In conclusione, l'ordinanza impugnata non era stata in grado di indicare fatti rappresentativi dell'utilizzo del metodo mafioso nell'ambito dello specifico settore della raccolta delle scommesse, non essendovi alcun cenno o riferimento ad un impiego anche solo virtuale o potenziale della metodologia mafiosa. Il DO contesta che per effetto del rapporto commerciale della Centurion Bet con la ON AM quest'ultima abbia acquisito un'egemonia nella raccolta delle scommesse on line sul territorio o abbia incrementato i propri introiti per effetto dell'accordo di co-banco, in virtù del quale la ON si è assunta anche il rischio di eventuali perdite. L'indagato, altresì, contesta di essere stato consapevole di operare con un'articolazione della cosca RE, lamentando che tale convincimento del Tribunale del Riesame è stato il punto di partenza attraverso il quale sono stati interpretati tutti i colloqui intercettati stravolgendone il senso e deformandone il contenuto. DO evidenzia che l'ordinanza impugnata ha ignorato il contenuto dell'interrogatorio reso da Di NN, che costituisce un fatto nuovo e sopravvenuto rispetto alla sentenza di annullamento di questa Corte, introducendo elementi di rottura rispetto alla ricostruzione accusatoria. In ogni caso, l'indagato ignorava la condizione di "vicinanza" tra di NN e ed RE, anche perché i gestori della ON avevano l'accortezza di escludere l'RE dalle trattative con lo stesso DO, ed anche in occasione delle consegne di denaro non erano mai stati presente né l'RE né nessuno dei suoi congiunti. Il DO sostiene che non vi è traccia di un solo contatto diretto o anche indiretto tra lo stesso ed RE finalizzato a stabilire le dinamiche della gestione delle scommesse. Inoltre, dai dialoghi intercettati intercorsi tra il Di NN e l'indagato era emerso il distacco, il disinteresse di costui per la figura dell'RE e sul punto viene lamentato il vizio di travisamento della prova nella forma dell'omessa valutazione di circostanze decisive. Dal riferimento all'RE contenuto nei dialoghi, oggetto di intercettazione, intercorsi tra Di NN e l'indagato, non può in alcun modo trarsi la conclusione della consapevolezza del DO dell'esistenza di legami tra ON AM e l'intera compagine denominata "cosca RE" , dell'inserimento di Di NN e OM all'interno della associazione criminale, potendo al più ipotizzare che il solo RE vantasse degli interessi economici in tale - società, tanto è vero che il di NN aveva precisato che gli utili venivano divisi in tre tra lo stesso, OM ed RE e non tra gli aderenti al sodalizio. Infine, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha superato la criticità segnalata dalla sentenza di annullamento in ordine al vantaggio conseguito dalla cosca - da non confondere con quello personale del capo - tenuto conto che l'accordo di co-banco non prevedeva soltanto la spartizione delle somme introitate al 50%, ma anche la ripartizione delle perdite, risultando, peraltro del tutto congetturale l'affermazione del Tribunale secondo cui le rimesse in denaro effettuate al ricorrente costituivano l'utile netto a costui spettante. Anche il contributo fornito dai collaboratori di giustizia era stato del tutto lacunoso sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non avrebbe superato nessuno dei profili di criticità segnalati dalla sentenza n. 24718 di questa Corte (e riportati nella parte narrativa). Non vi è dubbio che il ricorrente, nell'invocare l'inosservanza da parte dell'ordinanza impugnata delle statuizioni della sentenza di annullamento di questa Corte, formuli delle censure di mero fatto in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda processuale. In particolare, il ricorrente, nel reiterare la censura che l'ordinanza impugnata avrebbe nuovamente omesso di indicare i metodi mafiosi utilizzati dalla ON AM, fonda tale assunto sul rilievo che l'unica attività svolta da tale società sarebbe quella di raccolta di scommesse on line, mentre - osserva - l'unica conversazione intercettata, specificamente indicata nell'ordinanza, in cui vengono descritte le modalità mafiose si riferisce al diverso settore dei "giochi o macchinette" presso gli esercizi commerciali. Orbene, tale affermazione si configura come censura di merito in quanto finalizzata a sollecitare una rilettura di quanto accertato, seppur in fase cautelare, dal Tribunale del Riesame, che ha, invece, evidenziato che l'attività della CENTURION BET, di cui è titolare di fatto il DO, si estende anche alla commercializzazione dei c.d. TOTEM, proposti ed installati come "giochi promozionali e concorsi a premi", ovvero apparecchiature che, tramite connessione ad internet, consentono di cimentarsi in giochi di abilità che permettono la vincita di premi. Dunque, l'ordinanza impugnata ha congruamente argomentato i metodi mafiosi utilizzati dalla ON AM nella distribuzione presso i singoli esercizi commerciali proprio di tali apparecchiature. D'altra parte, la sentenza di annullamento della I sezione di questa Corte, nel rilevare le criticità della prima ordinanza del Tribunale del Riesame, aveva fatto riferimento alla mancata esplicitazione dei metodi mafiosi " nella gestione dell'attività" e non specificamente alla raccolta di scommesse on line. In ordine ai vantaggi conseguiti dalla cosca dall'attività del DO, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che, grazie alla collaborazione instaurata tra società gestita dal ricorrente con la ON AM (che fa capo alla cosca RE), le casse di quest'ultima si sono arricchite della cospicua somma di € 653.900,00. L'indagato, nella gestione delle scommesse, ha stipulato un accordo di cobanco con la ON con cui ha riconosciuto a tale società percentuali superiori rispetto a quelle attribuite agli altri MASTER, facendole gestire, in anonimato, i proventi provenienti da tale attività nella consapevole violazione della normativa nazionale. Il ricorrente ha posto a disposizione della stessa ON un insieme di sistemi operativi (es. i c.d. totem) assai funzionale e software applicativi che vengono costantemente aggiornati, fornendo quindi, in generale, un sistema funzionale ad ulteriori illeciti guadagni e prospettive di investimento nella gestione del "gaming". Anche, sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è immune da censure. Il ricorrente, peraltro, nel sostenere di non aver avuto della consapevolezza dell'esistenza di legami tra ON AM e l'intera compagine denominata "cosca RE", si pone in netto contrasto con quanto evidenziato chiaramente dalla sentenza di annullamento della I sezione di questa Corte (alle cui statuizioni il ricorrente afferma di volersi riportare), che ha sottolineato che i chiari riferimento alla persona di RE Paquale, contenuti nei dialoghi intrattenuti da DO con gli abituali referenti della ON, non avrebbero avuto ragionevolmente motivo di manifestarsi " se quell'importante esponente mafioso non fosse stato riconosciuto interessato in prima persona e in posizione sopraordinata all'attività. Tanto appare quantomai evidente quando DO eroga la somma di denaro direttamente ai suoi interlocutori con la specifica raccomandazione che avrebbero dovuto escludere la condivisione con RE Pasquale di tale particolare elargizione. Segno che questi di regola era, invece, legittimato a percepire simili introiti proprio perché assumeva per tutti la veste di principale titolare di fatto dell'attività, pur apparendo per lo più gli altri". Nel presente ricorso il ricorrente vuole contestare, con deduzioni inammissibili in sede di legittimità, una ricostruzione fattuale che già la sentenza di annullamento più volte citata ha ritenuto congruamente motivata e plausibile. Infine, il ricorrente nell'affermare che lo stesso, con la sua attività avrebbe procurato eventualmente solo un vantaggio personale all'RE e non all'intera cosca, non si confronta con il tenore complessivo dell'ordinanza impugnata, nella quale viene evidenziato che l'attività di raccolta delle scommesse e del gioco in genere fa capo, e non solo negli anni recenti (si fa riferimento ad una collaborazione iniziata dal DO con altri esponenti legati alla criminalità organizzata sin dal 2006), proprio all'associazione criminale 'ndrangheta operante nel territorio crotonese.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d