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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB AR TU, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1426/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erasmo Di Russo e Katiuscia Parte_1
Mancini; contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentir dichiarare l'illegittimità e/o l'irripetibilità delle pretese CP_1 restitutorie avanzate dalla controparte con tre solleciti di pagamento, notificati tra maggio ed agosto del 2022, con i quali gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 61.0123,65, da lui percepito a titolo di APE sociale (in tesi, sine titulo) nel periodo compreso dal 1.03.2018 al
31.03.2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava il principio di irripetibilità delle somme percepite nonché la decadenza del diritto azionato in applicazione della sanatoria di cui all'art. 13, commi 1 e
2, della legge 412/1991 avendo percepito tali somme senza alcun dolo. Eccepiva altresì la violazione del principio del “clare loqui” che dovrebbe conformare le comunicazioni di indebito previdenziale, non avendo l' in alcun modo esplicitato le ragioni che l'avevano indotto a ritenere indebitamente CP_1 erogate le prestazioni di cui stava richiedendo la ripetizione, e di cui, prudenzialmente e per tuziorismo difensivo, contestava la natura di indebito.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla presente concisa motivazione.
Giova preliminarmente richiamare, seppur in maniera estremamente sintetica, la normativa in tema di indebito previdenziale che rappresenta, come affermato dalla Corte Costituzionale, un vero e proprio sottosistema, rispetto alla ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033
c.c. (cfr. Corte Cost. n. 166/1996).
Com'è noto, in materia di indebito previdenziale si sono succedute le disposizioni previste dall'articolo 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dall'articolo 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 e, infine, dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (quest'ultima disposizione, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'articolo 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n.
412/91, v. circolare n. 107 del 1993). CP_1
In particolare, per quel che qui rileva, l'art. 52 della legge n.88/1989, comma 2, nella sua formulazione iniziale, prevedeva, senza alcun limite temporale, l'impossibilità, per l' di Controparte_2 recuperare ratei di pensione erogati per errore e quindi indebitamente riscossi, salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge n. 412/1991 ha, poi, testualmente previsto che: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Nella norma, al secondo comma, è indicato un termine per il recupero delle somme indebite. L' CP_1 infatti, procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (salva la proroga ammessa dal comma 2bis dell'art. 13 introdotto dal d.l. n. 5/2012).
Orbene, così delineato il quadro normativo in linea generale, rispetto al caso di specie deve preliminarmente osservarsi come parte ricorrente abbia inizialmente richiesto, seppur per mero scrupolo difensivo e in maniera estremamente sintetica, anche la declaratoria di illegittimità delle pretese restitutorie avanzate dall' , ulteriormente implementando le proprie difese soltanto a CP_2 seguito della memoria di costituzione della controparte, avendo potuto solo in quel momento comprendere appieno le specifiche ragioni di contestazione dell'indebito.
Ritiene il Tribunale che tali ulteriori argomentazioni, apparentemente tardive, meritino di essere comunque scrutinate.
La Suprema Corte, infatti, in plurime occasioni ha avuto modo di chiarire che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198).
Nel caso di specie, i solleciti di pagamento impugnati effettivamente non fanno alcuno specifico riferimento ai motivi che avevano determinato la formazione dell'indebito contestato, in tal guisa precludendo al ricorrente il pieno esercizio delle proprie prerogative defensionali, almeno in prima battuta.
La violazione del principio del clare loqui nella comunicazione di indebito, pertanto, ad avviso di questo giudice, impone di consentire alla parte ricorrente un'implementazione delle proprie difese nel primo atto successivo alla costituzione 'chiarificatrice' dell' come accaduto nella vicenda CP_1 processuale che qui occupa.
Ciò posto, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte ricorrente in punto di merito della pretesa creditoria -dall'esame delle quali appare opportuno prendere le mosse- non appaiono in ogni caso condivisibili, per le ragioni che seguono.
L' è disciplinato all'art. 1, commi da 179 a 184, della legge 232/2017, che prevede CP_3 un'indennità a carico dello Stato erogata dall' in favore di soggetti in determinate condizioni CP_1 previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità è corrisposta, a domanda, fino a quando il beneficiario raggiunge l'età per accedere alla pensione di vecchiaia o ad altro trattamento pensionistico.
Per quanto rileva in questa sede, hanno diritto all' i lavoratori che si trovano in stato CP_3 di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Sul requisito della disoccupazione, l' ha chiarito con Messaggio n. 4195/2017, a seguito di parere CP_1 del Ministero del Lavoro formulato con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, che “appare condivisibile
l'opzione interpretativa proposta dall' secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile CP_2
l'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”. Tale disposizione prevede che “lo stato di disoccupazione
è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
Se ne deduce quindi che “eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione delle prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. …” (cfr. Me. e nota del Ministero del Lavoro citt.). CP_1
Facendo coerente applicazione al caso di specie dei criteri interpretativi appena richiamati, avendo pacificamente il ricorrente instaurato un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi successivamente alla conclusione delle prestazioni di disoccupazione, deve ritenersi che il requisito della disoccupazione, come sopra interpretato, non sussisteva.
Né rileva il mancato superamento della soglia reddituale di euro 8.000,00 previsto dall'art. 1, comma
183, della l. 232/2016, trattandosi questa di una condizione di compatibilità del reddito da lavoro con la prestazione pensionistica in godimento, prestazione pensionistica di cui, però, nel caso in esame, non sussistevano a monte i requisiti di accesso.
Legittima, dunque, appare la revoca della prestazione e la pretesa recuperatoria vantata dall'Ente.
Volgendo all'ulteriore doglianza attorea, quella relativa alla irripetibilità dell'indebito, in applicazione del principio di affidamento e dedotta l'assenza di dolo nonchè la scadenza del termine annuale per procedere al recupero, si osserva quanto segue.
Sul punto, in giurisprudenza si è in numerose occasioni affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 CP_1 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551).
Ebbene, nel caso che qui viene in rilievo, non può non osservarsi come l'erogazione indebita sia avvenuta per errore integralmente imputabile all'Ente previdenziale convenuto che, al momento del pagamento, aveva già piena conoscenza dei fatti incidenti sul diritto della parte ricorrente, avendo questi documentato di aver sempre provveduto a dichiarare i propri redditi all'Amministrazione
Finanziaria nel periodo per cui è causa (si v. all. da 7 a 10 del fascicolo attoreo).
A tal riguardo, non è forse inutile incidentalmente rammentare, infatti, che l'obbligo di comunicazione dei redditi da parte del pensionato può essere assolto, come precisato dalla stessa con circolare n. 195 del 30.11.2015, attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o CP_1
UNICO) all'Amministrazione finanziaria e non solo mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Ne consegue che, entro l'anno successivo rispetto a quello di erogazione l' avrebbe potuto e CP_1 dovuto operare il ricalcolo e procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte alla parte ricorrente.
È documentato però che l'attività di recupero abbia avuto effettivamente luogo soltanto a far data dal 31.05.2022, legittimando così la ripetizione delle sole somme indebitamente erogate nell'anno
2021 e 2022.
Non essendo stato in alcun modo dedotto il dolo della parte ricorrente, pertanto, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito esclusivamente per il periodo compreso tra il 2018 ed il 2020.
La reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la restante parte -liquidata come in dispositivo- devono essere poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con i CP_1 provvedimenti impugnati per il periodo di competenza dall'anno 2018 all'anno 2020;
2) dichiara, invece, dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con CP_1
i provvedimenti impugnati per il periodo di competenza anni 2021 e 2022;
3) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto alla parte ricorrente, per i CP_1 titoli per cui è causa, in misura eccedente agli importi di cui al punto 2; 4) compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte l' alla rifusione in favore CP_1 di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB AR TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB AR TU, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1426/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erasmo Di Russo e Katiuscia Parte_1
Mancini; contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.04.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentir dichiarare l'illegittimità e/o l'irripetibilità delle pretese CP_1 restitutorie avanzate dalla controparte con tre solleciti di pagamento, notificati tra maggio ed agosto del 2022, con i quali gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 61.0123,65, da lui percepito a titolo di APE sociale (in tesi, sine titulo) nel periodo compreso dal 1.03.2018 al
31.03.2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni invocava il principio di irripetibilità delle somme percepite nonché la decadenza del diritto azionato in applicazione della sanatoria di cui all'art. 13, commi 1 e
2, della legge 412/1991 avendo percepito tali somme senza alcun dolo. Eccepiva altresì la violazione del principio del “clare loqui” che dovrebbe conformare le comunicazioni di indebito previdenziale, non avendo l' in alcun modo esplicitato le ragioni che l'avevano indotto a ritenere indebitamente CP_1 erogate le prestazioni di cui stava richiedendo la ripetizione, e di cui, prudenzialmente e per tuziorismo difensivo, contestava la natura di indebito.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla presente concisa motivazione.
Giova preliminarmente richiamare, seppur in maniera estremamente sintetica, la normativa in tema di indebito previdenziale che rappresenta, come affermato dalla Corte Costituzionale, un vero e proprio sottosistema, rispetto alla ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033
c.c. (cfr. Corte Cost. n. 166/1996).
Com'è noto, in materia di indebito previdenziale si sono succedute le disposizioni previste dall'articolo 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dall'articolo 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 e, infine, dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (quest'ultima disposizione, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'articolo 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n.
412/91, v. circolare n. 107 del 1993). CP_1
In particolare, per quel che qui rileva, l'art. 52 della legge n.88/1989, comma 2, nella sua formulazione iniziale, prevedeva, senza alcun limite temporale, l'impossibilità, per l' di Controparte_2 recuperare ratei di pensione erogati per errore e quindi indebitamente riscossi, salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge n. 412/1991 ha, poi, testualmente previsto che: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Nella norma, al secondo comma, è indicato un termine per il recupero delle somme indebite. L' CP_1 infatti, procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (salva la proroga ammessa dal comma 2bis dell'art. 13 introdotto dal d.l. n. 5/2012).
Orbene, così delineato il quadro normativo in linea generale, rispetto al caso di specie deve preliminarmente osservarsi come parte ricorrente abbia inizialmente richiesto, seppur per mero scrupolo difensivo e in maniera estremamente sintetica, anche la declaratoria di illegittimità delle pretese restitutorie avanzate dall' , ulteriormente implementando le proprie difese soltanto a CP_2 seguito della memoria di costituzione della controparte, avendo potuto solo in quel momento comprendere appieno le specifiche ragioni di contestazione dell'indebito.
Ritiene il Tribunale che tali ulteriori argomentazioni, apparentemente tardive, meritino di essere comunque scrutinate.
La Suprema Corte, infatti, in plurime occasioni ha avuto modo di chiarire che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non deve limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma deve precisare gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento
(Cass.
5.1.2011 n. 198).
Nel caso di specie, i solleciti di pagamento impugnati effettivamente non fanno alcuno specifico riferimento ai motivi che avevano determinato la formazione dell'indebito contestato, in tal guisa precludendo al ricorrente il pieno esercizio delle proprie prerogative defensionali, almeno in prima battuta.
La violazione del principio del clare loqui nella comunicazione di indebito, pertanto, ad avviso di questo giudice, impone di consentire alla parte ricorrente un'implementazione delle proprie difese nel primo atto successivo alla costituzione 'chiarificatrice' dell' come accaduto nella vicenda CP_1 processuale che qui occupa.
Ciò posto, le ulteriori argomentazioni spese dalla parte ricorrente in punto di merito della pretesa creditoria -dall'esame delle quali appare opportuno prendere le mosse- non appaiono in ogni caso condivisibili, per le ragioni che seguono.
L' è disciplinato all'art. 1, commi da 179 a 184, della legge 232/2017, che prevede CP_3 un'indennità a carico dello Stato erogata dall' in favore di soggetti in determinate condizioni CP_1 previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità è corrisposta, a domanda, fino a quando il beneficiario raggiunge l'età per accedere alla pensione di vecchiaia o ad altro trattamento pensionistico.
Per quanto rileva in questa sede, hanno diritto all' i lavoratori che si trovano in stato CP_3 di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Sul requisito della disoccupazione, l' ha chiarito con Messaggio n. 4195/2017, a seguito di parere CP_1 del Ministero del Lavoro formulato con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, che “appare condivisibile
l'opzione interpretativa proposta dall' secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile CP_2
l'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”. Tale disposizione prevede che “lo stato di disoccupazione
è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
Se ne deduce quindi che “eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione delle prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. …” (cfr. Me. e nota del Ministero del Lavoro citt.). CP_1
Facendo coerente applicazione al caso di specie dei criteri interpretativi appena richiamati, avendo pacificamente il ricorrente instaurato un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi successivamente alla conclusione delle prestazioni di disoccupazione, deve ritenersi che il requisito della disoccupazione, come sopra interpretato, non sussisteva.
Né rileva il mancato superamento della soglia reddituale di euro 8.000,00 previsto dall'art. 1, comma
183, della l. 232/2016, trattandosi questa di una condizione di compatibilità del reddito da lavoro con la prestazione pensionistica in godimento, prestazione pensionistica di cui, però, nel caso in esame, non sussistevano a monte i requisiti di accesso.
Legittima, dunque, appare la revoca della prestazione e la pretesa recuperatoria vantata dall'Ente.
Volgendo all'ulteriore doglianza attorea, quella relativa alla irripetibilità dell'indebito, in applicazione del principio di affidamento e dedotta l'assenza di dolo nonchè la scadenza del termine annuale per procedere al recupero, si osserva quanto segue.
Sul punto, in giurisprudenza si è in numerose occasioni affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 CP_1 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551).
Ebbene, nel caso che qui viene in rilievo, non può non osservarsi come l'erogazione indebita sia avvenuta per errore integralmente imputabile all'Ente previdenziale convenuto che, al momento del pagamento, aveva già piena conoscenza dei fatti incidenti sul diritto della parte ricorrente, avendo questi documentato di aver sempre provveduto a dichiarare i propri redditi all'Amministrazione
Finanziaria nel periodo per cui è causa (si v. all. da 7 a 10 del fascicolo attoreo).
A tal riguardo, non è forse inutile incidentalmente rammentare, infatti, che l'obbligo di comunicazione dei redditi da parte del pensionato può essere assolto, come precisato dalla stessa con circolare n. 195 del 30.11.2015, attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o CP_1
UNICO) all'Amministrazione finanziaria e non solo mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
Ne consegue che, entro l'anno successivo rispetto a quello di erogazione l' avrebbe potuto e CP_1 dovuto operare il ricalcolo e procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte alla parte ricorrente.
È documentato però che l'attività di recupero abbia avuto effettivamente luogo soltanto a far data dal 31.05.2022, legittimando così la ripetizione delle sole somme indebitamente erogate nell'anno
2021 e 2022.
Non essendo stato in alcun modo dedotto il dolo della parte ricorrente, pertanto, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito esclusivamente per il periodo compreso tra il 2018 ed il 2020.
La reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la restante parte -liquidata come in dispositivo- devono essere poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con i CP_1 provvedimenti impugnati per il periodo di competenza dall'anno 2018 all'anno 2020;
2) dichiara, invece, dovuto dalla parte ricorrente l'importo richiesto dall' a titolo di indebito con CP_1
i provvedimenti impugnati per il periodo di competenza anni 2021 e 2022;
3) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto alla parte ricorrente, per i CP_1 titoli per cui è causa, in misura eccedente agli importi di cui al punto 2; 4) compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte l' alla rifusione in favore CP_1 di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB AR TU