Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 503
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto impositivo presupposto

    La Corte ha ritenuto che il credito portato dalla cartella impugnata fosse prescritto, non potendo la notifica dell'ultimo atto interruttivo in data 4 agosto 2021 giustificare la notifica della cartella in data 23 giugno 2025, oltre il termine triennale di prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata notificata oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983. Inoltre, ha rilevato che il ruolo era stato consegnato all'Agente della Riscossione nel maggio 2022, oltre il periodo di sospensione dell'attività di riscossione coattiva previsto dall'art. 68 del DL 18/2020.

  • Rigettato
    Decadenza del credito

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha accolto la domanda per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 503
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 503
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo