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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5707/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220017854626502 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 09420220017854626502 notificata il 23 Giugno 2025 tramite raccomandata a/r, nella qualità di erede della madre, signora Nominativo_1 : CF_1) emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale si chiede il pagamento complessivo di € 506,51 per il supposto mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione e decadenza,
e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che conveniva sulla prescrizione del credito e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'avvenuta regolare notifica del previo atto impositivo in data 4 agosto 2021, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sospensione per effetto della disciplina emergenziale Covid, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'atto impugnato.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Il credito portato dalla cartella impugnata risulta prescritto. A fronte della notifica dell'ultimo atto interruttivo in data 4 agosto 2021, la cartella è stata notificata solo in data 23 giugno 2025, e pertanto ben oltre il termine triennale di prescrizione relativo al credito in questione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del
1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983.
Dalla cartella impugnata si evince che il ruolo è stato consegnato all'Agente della Riscossione solo nel maggio 2022, e pertanto oltre il termine – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- per cui l'art.68 del DL
18/2020 ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione coattiva.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo - in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, mentre si dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui non è addebitabile la ritardata consegna del ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220017854626502, che per l'effetto annulla. Condanna la Regiona Calabria al pagamento delle spese processuali, che liquida in
€ 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore di parte ricorrente e dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5707/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220017854626502 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 09420220017854626502 notificata il 23 Giugno 2025 tramite raccomandata a/r, nella qualità di erede della madre, signora Nominativo_1 : CF_1) emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale si chiede il pagamento complessivo di € 506,51 per il supposto mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione e decadenza,
e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che conveniva sulla prescrizione del credito e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'avvenuta regolare notifica del previo atto impositivo in data 4 agosto 2021, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sospensione per effetto della disciplina emergenziale Covid, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'atto impugnato.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Il credito portato dalla cartella impugnata risulta prescritto. A fronte della notifica dell'ultimo atto interruttivo in data 4 agosto 2021, la cartella è stata notificata solo in data 23 giugno 2025, e pertanto ben oltre il termine triennale di prescrizione relativo al credito in questione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del
1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983.
Dalla cartella impugnata si evince che il ruolo è stato consegnato all'Agente della Riscossione solo nel maggio 2022, e pertanto oltre il termine – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- per cui l'art.68 del DL
18/2020 ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione coattiva.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo - in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, mentre si dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui non è addebitabile la ritardata consegna del ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220017854626502, che per l'effetto annulla. Condanna la Regiona Calabria al pagamento delle spese processuali, che liquida in
€ 143,00 oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore di parte ricorrente e dispone la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026