Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 27/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N°45/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 13 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32606 del registro di Segreteria promosso dalla sig.ra A. S. (c.f. OMISSIS), nata a [...], residente in OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Bava del Foro di Genova (c.f. [...]; pec: leonardo.bava@ordineavvgenova.it) e dall’avv. Gabriele de Götzen del Foro di Venezia (c.f. [...]; pec: gabriele.degotzen@venezia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Venezia-Mestre, Viale Garibaldi, n. 1/i;
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino (c.f.: [...]– PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’avv. Gabriele de Götzen per il ricorrente e l’avv. Angelo Guadagnino per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. La ricorrente ha introdotto il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto all’esenzione dall’IRPEF sulla pensione erogatale quale ex pubblico dipendente, in ragione della propria qualità di moglie del sig. P. C., deceduto in data 13/12/1995 a seguito dell’esplosione di un ordigno, avvenuta durante la bonifica del territorio e, in quanto tale, riconosciuto vittima del dovere.
La sig.ra S., dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento ed aver argomentato sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla questione oggetto di causa, si duole in gravame della circostanza che l’INPS di Treviso, al quale ha inoltrato istanza amministrativa di applicazione dell’esenzione IRPEF alla sua pensione Cat. CTPS n. OMISSIS, abbia dato riscontro negativo, ritenendo il beneficio richiesto applicabile limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato.
A sostegno della propria tesi, parte ricorrente ha richiamato recenti sentenze della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che smentirebbero in modo decisivo l’orientamento dell’INPS nella materia de qua.
Svolte le proprie articolate deduzioni, la ricorrente ha concluso chiedendo che la Sezione voglia: “Nel merito, dichiarare che la pensione Cat. CTPS n. OMISSIS di pertinenza della ricorrente è esente Irpef ai sensi dell’art. 2 comma 211 legge 232/16; Conseguentemente, condannare l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell’Irpef e relative addizionali. Vinte spese, diritti ed onorari”.
II. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23/01/2026, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, sul presupposto della piena legittimità dell’operato dell’Istituto previdenziale, avendo lo stesso seguito le indicazioni fornite con messaggio Hermes n. 1412 del 29/03/2017.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, ha evidenziato che la detassazione potrà avere efficacia solo dalla data di presentazione della domanda amministrativa (avvenuta il 17/07/2025).
In via gradata subordinata, ha eccepito che la detassazione potrà operare solo dall’01.01.2017, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, con accessori di legge.
III. In data 10/02/2026 la difesa della ricorrente ha depositato ulteriori pronunce giurisprudenziali a sostegno della domanda ed una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 68/2025).
IV. All’odierna udienza pubblica, l’avv. de Götzen e l’avv. Guadagnino hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore della ricorrente, quale familiare superstite di soggetto dichiarato “vittima del dovere”, dell’esenzione dall’IRPEF a valere sul trattamento pensionistico diretto in godimento, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
Non assume rilievo, ai fini del presente giudizio, la questione della decorrenza della detassazione, sollevata dall’INPS, in quanto la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di rimborso delle trattenute IRPEF già operate sulla pensione (domanda che dovrebbe essere rivolta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria), ma ha chiesto l’accertamento del diritto a tale esenzione nei confronti dell’Istituto previdenziale, quale sostituto d’imposta, al fine di far cessare, per il futuro, l’imposizione fiscale alla fonte sul trattamento pensionistico, in adempimento di un obbligo asseritamente discendente direttamente dalla legge.
2. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti che la sig.ra S. è familiare superstite del sig. C. P. (deceduto in data OMISSIS a causa dell’esplosione di un ordigno durante la bonifica del territorio e, in quale tale, dichiarato vittima del dovere) ed è titolare del trattamento pensionistico diretto (Cat. CTPS n. OMISSIS), al quale l’Istituto resistente non ha applicato l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 (cfr. cedolino pensione diretta – all. 1 memoria INPS), trattandosi di diritto autonomo rispetto a quello del de cuius. La difesa dell’INPS ha ribadito l’insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l’estensione del beneficio, rifacendosi alla riferibilità dell’esenzione fiscale ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo alla certificazione dello status di vittima del dovere o equiparato, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari.
Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), proprio la lettera dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione dei benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dalla lettura dell’art. 1, comma 211, cit. si evince, infatti, in primo luogo, che è sancita l’estensione di taluni benefici fiscali, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali riferimenti normativi non valgono ad escludere l’applicazione del beneficio dell’esenzione in argomento alla pensione diretta ordinaria di cui è titolare la ricorrente, in quanto, come già condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, sono “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, atteso che né la L. n. 466/1980, né la L. n. 302/1990 né tantomeno l’art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005 prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano, piuttosto, la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa. (Cass. civ., Sez. V, n. 7958/2025).
Né alcun argomento a sostegno della tesi dell’Amministrazione resistente si può trarre dalle norme che disciplinano i benefici estesi, ovvero l’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e l’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. La prima estensione (operata dal richiamo all’art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998) riguarda, infatti, l’esenzione dall’IRPEF: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell’assegno di superinvalidità di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973. Il secondo rinvio (al beneficio previsto dall’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004) attiene, invece, alle pensioni maturate ai sensi del comma 1 (in favore di coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e dei loro familiari, anche superstiti), per le quali è previsto l’esonero dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
È evidente, quindi, che dall’analisi complessiva del dato normativo non è rinvenibile alcun riferimento, ai fini della spettanza del beneficio dell’esenzione IRPEF, al fatto che si tratti di trattamenti pensionistici erogati in favore degli interessati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi per i quali è stato certificato lo status di vittima del dovere o soggetto equiparato.
Tale interpretazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, già sostenuta anche dalla giurisprudenza contabile (Sez. I centr. n. 39/2025; Sez. Abruzzo sent. n. 59/2025; Sez. Campania sent. n. 151/2025; Sez. Toscana sent. n. 17/2025), è stata, peraltro, di recente fatta propria anche dall’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione della risoluzione n. 68/2025, con la quale la stessa Amministrazione, per quanto rileva in questa sede, ha confermato che l’esenzione IRPEF prevista in favore delle vittime del dovere ed equiparati, nonché ai familiari superstiti, vada riconosciuta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento che ha conferito lo status personale specifico.
3. Alla luce delle considerazioni svolte, va accertato il diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico diretto in godimento (Cat. CTPS n. OMISSIS) e, conseguentemente, va condannato l’INPS a porre fine alla relativa ritenuta fiscale alla fonte, ponendo in pagamento l’importo al lordo dell’IRPEF e delle relative addizionali.
4. Quanto alla regolazione delle spese di lite, la novità della questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Elisa Borelli
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 27/02/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
DI OL