Articolo 8 della Legge 1 giugno 1977, n. 276
Articolo 7Articolo 9
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24 giugno 1977
Art. 8.

La sezione C) del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e' integrata come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:

===================================================================

| | Anni di |
| | permanenza | Stipendio

QUALIFICA |Parametro|nella classe| annuo
| |di stipendio| lordo
-------------------------------------------------------------------


| | |
Primo ufficiale marconista. . . ./| 304 | - | 2.234.400
\| 265 | 5 | 1.947.750
| | |
Ufficiale marconista. . . . . . ./| 245 | - | 1.800.750
\| 208 | 1 | 1.528.800
| | |


L'allegato 1 della legge 16 febbraio 1974, n. 57 , e' integrato come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:



===================================================================

QUALIFICA | Parametro | Importo annuo

-------------------------------------------------------------------

| |
Primo ufficiale marconista. . . ./ | 304 | 1.070.000
\ | 265 | 997.000
| |
Ufficiale marconista. . . . . . ./ | 245 | 940.000
\ | 208 | 940.000
| |


Agli effetti della legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, concernente le competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il primo ufficiale marconista e' equiparato al primo ufficiale navale e al primo ufficiale di macchina e l'ufficiale marconista all'ufficiale navale e all'ufficiale di macchina.
Entrata in vigore il 24 giugno 1977
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