Articolo 10 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 9Articolo 11
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31 ottobre 1986
Art. 10. 1. Dopo l' articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"ART. 41-bis. - (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto".
2. L' articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' conseguentemente abrogato.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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