CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004430611000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: • Nominativo_1 e Dichiarare la Nullità delle CARTELLE DI PAGAMENTO N. 29520240004430611000 E N. 29520240034379439000 in oggetto per i vizi eccepiti nei punti sopra esposti dei motivi del presente ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del Ricorrente nei confronti ed in solido di Società_1 SpA. e Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della Riscossione - prov. di Messina
Resistente AD: Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AD per le motivazioni di cui in narrativa.
Ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità di AD per la procedura di riscossione intrapresa per quanto di sua competenza, le motivazioni di cui in narrativa.
Rigettare le domande proposte dalla ricorrente, nei confronti di AD perché infondate ed inammissibili in fatto e in diritto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità di AD per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto tenere indenne
AD da qualsiasi onere, anche per spese e compensi di lite
Condannare l'Ente impositore a rimborsare ad AD, la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina le cartelle di pagamento : N. 29520240004430611000
E N. 29520240034379439000 (RUOLI N.2024/000234 E N.2024/001768) RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2007
E ANNI 2008-2009-2010-2011-2012, emesse da AD per cnto di ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUDAZIONE
Eccepiva l'omessa notifica di alcub atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Società_2 ritualmente citata ATO Me 1 s.p.a in liquidazione non si è costituita. Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Fondata infatti risulta la censura relativa alla mancanza di prova della notifica delle intimazioni richiamate in cartella con conseguente prescrizione del credito.
Giova rilevare che, in ragione della contumacia dell'ente impositore, non è stata fornita prova della notifica dell'atto presupposto individuato, nella cartella impugnata, in un non meglio precisato atto Insoluto Cartella
n.343609 dell'8.11.2018 relativamente all'annualità d'imposta 2017, nonchè in un'intimazione di pagamento n.280070 del 29.9.2019 notificata in data 17.10.2019 per le annualità 2008,2009,2010, 2011 e 2012. Tale carenza di prova conduce alla presa d'atto della mancanza della notifica di alcun atto interruttivo recettizio nei confronti del contribuente;
conseguentemente, attese le annualità d'imposta relative agli anni 2007-2012 la prescrizione quinquennale del credito risulta maturata sin da prima della notifica dell'atto richiamato in cartella.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico di ATO
Me 1 s.p.a. in ragione del fatto che la soccombenza è stata determinata dall'inattività dell'ente impositore, antecedente alla consegna del ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna ATO ME 1 s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.100,oo oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.GI ST
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA GI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5105/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004430611000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379439000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: • Nominativo_1 e Dichiarare la Nullità delle CARTELLE DI PAGAMENTO N. 29520240004430611000 E N. 29520240034379439000 in oggetto per i vizi eccepiti nei punti sopra esposti dei motivi del presente ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del Ricorrente nei confronti ed in solido di Società_1 SpA. e Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della Riscossione - prov. di Messina
Resistente AD: Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AD per le motivazioni di cui in narrativa.
Ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità di AD per la procedura di riscossione intrapresa per quanto di sua competenza, le motivazioni di cui in narrativa.
Rigettare le domande proposte dalla ricorrente, nei confronti di AD perché infondate ed inammissibili in fatto e in diritto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare la mancanza di responsabilità di AD per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto tenere indenne
AD da qualsiasi onere, anche per spese e compensi di lite
Condannare l'Ente impositore a rimborsare ad AD, la somma di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina le cartelle di pagamento : N. 29520240004430611000
E N. 29520240034379439000 (RUOLI N.2024/000234 E N.2024/001768) RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2007
E ANNI 2008-2009-2010-2011-2012, emesse da AD per cnto di ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUDAZIONE
Eccepiva l'omessa notifica di alcub atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Società_2 ritualmente citata ATO Me 1 s.p.a in liquidazione non si è costituita. Con successiva memoria illustrativa il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Fondata infatti risulta la censura relativa alla mancanza di prova della notifica delle intimazioni richiamate in cartella con conseguente prescrizione del credito.
Giova rilevare che, in ragione della contumacia dell'ente impositore, non è stata fornita prova della notifica dell'atto presupposto individuato, nella cartella impugnata, in un non meglio precisato atto Insoluto Cartella
n.343609 dell'8.11.2018 relativamente all'annualità d'imposta 2017, nonchè in un'intimazione di pagamento n.280070 del 29.9.2019 notificata in data 17.10.2019 per le annualità 2008,2009,2010, 2011 e 2012. Tale carenza di prova conduce alla presa d'atto della mancanza della notifica di alcun atto interruttivo recettizio nei confronti del contribuente;
conseguentemente, attese le annualità d'imposta relative agli anni 2007-2012 la prescrizione quinquennale del credito risulta maturata sin da prima della notifica dell'atto richiamato in cartella.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico di ATO
Me 1 s.p.a. in ragione del fatto che la soccombenza è stata determinata dall'inattività dell'ente impositore, antecedente alla consegna del ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna ATO ME 1 s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.100,oo oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.GI ST