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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. CH ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1816/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SESSA FABRIZIO presso il cui studio sito in via Viganò 2, Reggio Emilia, è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CRACCHIOLO CORINDA presso il cui studio sito in via Cadoppi 8, Reggio Emilia è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 11.112.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 04.10.2011 e 27.02.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.06.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa, stante il rifiuto del figlio ad incontrare la madre e Per_1 la conflittualità presente tra i genitori, è stata istruita dapprima tramite indagine affidata al competente Servizio Sociale e successivamente tramite l'espletamento di CTU.
All'esito della Consulenza i genitori, all'udienza del 11.12.2025, hanno condiviso le conclusioni della perizia e raggiunto un accordo anche sulle questioni economiche, come riportato a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone: 1) I minori ed , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 04.10.2011 e 27.02.2019, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento di presso Per_1 il padre e di presso la madre;
Per_2
2) La minore starà con il padre secondo il Calendario previsto Per_2 alla pag. 74 dell'elaborato peritale:
- a fine settimana alternati, starà con il padre dal sabato dalle ore 14 Per_2 sino alla domenica alle ore 20;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, starà con il Per_2 padre per due giorni, dall'uscita da scuola sino al mattino ivo quando accompagnerà la minore a scuola;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, starà con il Per_2 padre un pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 2 altro giorno dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando accompagnerà la minore a scuola. Circa la scelta dei giorni infrasettimanali in cui starà con il padre, Per_2 entrambi i genitori hanno convenuto che questi verr abiliti di settimana in settimana sulla base degli impegni di lavoro (turni) della sig.ra Tuttavia, CP_1 quest'ultima dovrà comunicare al sig. i propri orari di n almeno Per_2 dieci giorni di anticipo in modo tale d ettere allo stesso di organizzarsi al meglio.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, starà con la madre dal 24 Per_2 dicembre al 31 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa.
Allo stesso modo, verranno suddivise le festività pasquali e le altre festività annuali (come per esempio, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno ecc.).
Durante le vacanze estive, starà con ogni genitore per due settimane anche Per_2 consecutive.
3) a parziale modifica di quanto sopra le parti hanno convenuto che nei week end di spettanza paterna, quando la madre è impegnata al lavoro il sabato mattina, il padre prenderà con sé la minore tra le ore 8.00 e le ore 10.00, in base all'effettivo orario di ingresso al lavoro della madre;
a tal fine quest'ultima comunicherà al sig. i propri Per_2 turni lavorativi non appena le verranno comunicati dall'azienda e comunque almeno una settimana prima del sabato di cui trattasi;
resta in facoltà del padre, in tali occasioni, prendere con sé sin Per_2 dal venerdì sera precedente
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio collocato presso di sé
5) le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori 6) il Servizio Sociale predisporrà per il minore idoneo percorso Per_1 di supporto psicologico con lo scopo di elaborare in maniera più approfondita i suoi vissuti di rabbia, perdita e delusione nei confronti della figura materna. Successivamente, in base all'esito del predetto percorso ed in accordo con il professionista che ha seguito il ragazzo, il Servizio predisporrà un programma di riavvicinamento graduale tra madre e figlio: inizialmente, all'interno di uno spazio neutro e successivamente in autonomia, sotto la supervisione di un educatore e/o di uno psicologo con una funzione di mediatore.
7) Il Servizio Sociale, stante la disponibilità manifestata in tale senso dalle parti, indirizzerà i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità/mediazione familiare del Servizio Pubblico che avrà i seguenti obiettivi (pag. 71 CTU): A) migliorare la comunicazione interpersonale;
B) favorire una maggiore consapevolezza delle reciproche funzioni genitoriali;
C) promuovere un modello educativo condiviso e coerente
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido tra loro (con suddivisione al 50% nei rapporti interni)
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia) ed al CTU
Il Giudice est. Il Presidente
CH ER AM ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. CH ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1816/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SESSA FABRIZIO presso il cui studio sito in via Viganò 2, Reggio Emilia, è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CRACCHIOLO CORINDA presso il cui studio sito in via Cadoppi 8, Reggio Emilia è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 11.112.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 04.10.2011 e 27.02.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.06.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa, stante il rifiuto del figlio ad incontrare la madre e Per_1 la conflittualità presente tra i genitori, è stata istruita dapprima tramite indagine affidata al competente Servizio Sociale e successivamente tramite l'espletamento di CTU.
All'esito della Consulenza i genitori, all'udienza del 11.12.2025, hanno condiviso le conclusioni della perizia e raggiunto un accordo anche sulle questioni economiche, come riportato a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone: 1) I minori ed , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 04.10.2011 e 27.02.2019, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento di presso Per_1 il padre e di presso la madre;
Per_2
2) La minore starà con il padre secondo il Calendario previsto Per_2 alla pag. 74 dell'elaborato peritale:
- a fine settimana alternati, starà con il padre dal sabato dalle ore 14 Per_2 sino alla domenica alle ore 20;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, starà con il Per_2 padre per due giorni, dall'uscita da scuola sino al mattino ivo quando accompagnerà la minore a scuola;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, starà con il Per_2 padre un pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 2 altro giorno dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando accompagnerà la minore a scuola. Circa la scelta dei giorni infrasettimanali in cui starà con il padre, Per_2 entrambi i genitori hanno convenuto che questi verr abiliti di settimana in settimana sulla base degli impegni di lavoro (turni) della sig.ra Tuttavia, CP_1 quest'ultima dovrà comunicare al sig. i propri orari di n almeno Per_2 dieci giorni di anticipo in modo tale d ettere allo stesso di organizzarsi al meglio.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, starà con la madre dal 24 Per_2 dicembre al 31 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa.
Allo stesso modo, verranno suddivise le festività pasquali e le altre festività annuali (come per esempio, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno ecc.).
Durante le vacanze estive, starà con ogni genitore per due settimane anche Per_2 consecutive.
3) a parziale modifica di quanto sopra le parti hanno convenuto che nei week end di spettanza paterna, quando la madre è impegnata al lavoro il sabato mattina, il padre prenderà con sé la minore tra le ore 8.00 e le ore 10.00, in base all'effettivo orario di ingresso al lavoro della madre;
a tal fine quest'ultima comunicherà al sig. i propri Per_2 turni lavorativi non appena le verranno comunicati dall'azienda e comunque almeno una settimana prima del sabato di cui trattasi;
resta in facoltà del padre, in tali occasioni, prendere con sé sin Per_2 dal venerdì sera precedente
4) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio collocato presso di sé
5) le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori 6) il Servizio Sociale predisporrà per il minore idoneo percorso Per_1 di supporto psicologico con lo scopo di elaborare in maniera più approfondita i suoi vissuti di rabbia, perdita e delusione nei confronti della figura materna. Successivamente, in base all'esito del predetto percorso ed in accordo con il professionista che ha seguito il ragazzo, il Servizio predisporrà un programma di riavvicinamento graduale tra madre e figlio: inizialmente, all'interno di uno spazio neutro e successivamente in autonomia, sotto la supervisione di un educatore e/o di uno psicologo con una funzione di mediatore.
7) Il Servizio Sociale, stante la disponibilità manifestata in tale senso dalle parti, indirizzerà i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità/mediazione familiare del Servizio Pubblico che avrà i seguenti obiettivi (pag. 71 CTU): A) migliorare la comunicazione interpersonale;
B) favorire una maggiore consapevolezza delle reciproche funzioni genitoriali;
C) promuovere un modello educativo condiviso e coerente
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido tra loro (con suddivisione al 50% nei rapporti interni)
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia) ed al CTU
Il Giudice est. Il Presidente
CH ER AM ZZ