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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1900/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8794/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Pal. San Giacomo - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932379278 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, così come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso contro il Comune di Napoli avverso avviso di pagamento TARI – saldo 2024 inerente al solo immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1, notificato in data 07.04.2025.
Specificava di aver locato il suddetto immobile come civile abitazione , A/2, mentre l'Ufficio erroneamente lo aveva indicato come appartenente alla categoria uffici/agenzie, Società_1, pertanto, risultava accertato in modo errato il presupposto della tassa da versare. Dichiarava di aver versato le somme dei tre acconti tari per l'anno 2024, al fine di evitare misure pregiudizievoli nei suoi confronti, e di aver richiesto a mezzo CAF il riesame di tali avvisi. L' Ufficio non aveva riscontrato l'istanza di riesame .
Eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria atteso che utilizzava l'immobile come seconda abitazione ed era l'unico ad occuparla, non era un libero professionista, presentava annualmente il presenta il 730 e non era titolare di partita IVA. Depositava documentazione. Chiedeva la rettifica dell'avviso di pagamento del saldo TARI 2024 perchè inesatto e, altresì, il rimborso delle somme versate in eccedenza con il pagamento degli acconti TARI 2024.
Si costituiva il Comune di Napoli comunicava che, a seguito di verifica dell'eccezioni proposte dal contribuente, aveva provveduto a rettificare gli importi dovuti. Concludeva per la conferma dell'avviso di pagamento Tari 2024 così come rettificato a seguito della segnalazione del contribuente, con compensazione delle spese di giudizio.
All' udienza del 20.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Napoli, ha richiesto la somma di euro € 719,10 a titolo TARI anno d'imposta 2024 qualificando l'immobile, sito in Napoli alla Indirizzo_1, ufficio/agenzia e applicando, quindi, ai predetti fini TARI la categoria Società_1 propria di immobili destinati esclusivamente ad usi professionali. L'Ente ha accertato il presupposto della tassa da versare applicando all'immobile, preso in locazione come civile abitazione dal ricorrente, la tariffa ben più esosa a cui fa capo la categoria degli uffici, agenzie, studi professionali, ecc…, nonostante lo stesso sia occupato dal solo ricorrente come seconda abitazione. Il Comune non ha tenuto conto della censura circa l'attribuzione della cat. Società_1 riferibile ad altra tipologia di attività né ha fornito alcuna risposta in merito, nonostante varie richieste di riesame anche degli avvisi di pagamento degli acconti TARI 2024 già versati. Solo in questa sede, a seguito di verifica di quanto sostenuto e documentato dal contribuente, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze proposte in ricorso ed ha provveduto a rettificare gli importi realmente dovuti, precisando, inoltre, che avrebbe provveduto ad avviare le procedure di rimborso dell'importo autoliquidato in eccesso, oppure, se comunicato dal contribuente, a scorporare tale maggior importo versato dal debito per le annualità successive.
Consegue che il ricorso va accolto attesa la non debenza delle somme pretese a titolo TARI 2024 per illegittima applicazione della categoria Società_1 riferibile ad altra tipologia di attività, così come riconosciuto dalla stessa parte resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina al Comune di Napoli la restituzione della somma versata in eccedenza così come specificato in motivazione, condanna il Comune al pagamento di euro 200,00 oltre cpa e IVA, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8794/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Pal. San Giacomo - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932379278 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, così come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso contro il Comune di Napoli avverso avviso di pagamento TARI – saldo 2024 inerente al solo immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1, notificato in data 07.04.2025.
Specificava di aver locato il suddetto immobile come civile abitazione , A/2, mentre l'Ufficio erroneamente lo aveva indicato come appartenente alla categoria uffici/agenzie, Società_1, pertanto, risultava accertato in modo errato il presupposto della tassa da versare. Dichiarava di aver versato le somme dei tre acconti tari per l'anno 2024, al fine di evitare misure pregiudizievoli nei suoi confronti, e di aver richiesto a mezzo CAF il riesame di tali avvisi. L' Ufficio non aveva riscontrato l'istanza di riesame .
Eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria atteso che utilizzava l'immobile come seconda abitazione ed era l'unico ad occuparla, non era un libero professionista, presentava annualmente il presenta il 730 e non era titolare di partita IVA. Depositava documentazione. Chiedeva la rettifica dell'avviso di pagamento del saldo TARI 2024 perchè inesatto e, altresì, il rimborso delle somme versate in eccedenza con il pagamento degli acconti TARI 2024.
Si costituiva il Comune di Napoli comunicava che, a seguito di verifica dell'eccezioni proposte dal contribuente, aveva provveduto a rettificare gli importi dovuti. Concludeva per la conferma dell'avviso di pagamento Tari 2024 così come rettificato a seguito della segnalazione del contribuente, con compensazione delle spese di giudizio.
All' udienza del 20.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Napoli, ha richiesto la somma di euro € 719,10 a titolo TARI anno d'imposta 2024 qualificando l'immobile, sito in Napoli alla Indirizzo_1, ufficio/agenzia e applicando, quindi, ai predetti fini TARI la categoria Società_1 propria di immobili destinati esclusivamente ad usi professionali. L'Ente ha accertato il presupposto della tassa da versare applicando all'immobile, preso in locazione come civile abitazione dal ricorrente, la tariffa ben più esosa a cui fa capo la categoria degli uffici, agenzie, studi professionali, ecc…, nonostante lo stesso sia occupato dal solo ricorrente come seconda abitazione. Il Comune non ha tenuto conto della censura circa l'attribuzione della cat. Società_1 riferibile ad altra tipologia di attività né ha fornito alcuna risposta in merito, nonostante varie richieste di riesame anche degli avvisi di pagamento degli acconti TARI 2024 già versati. Solo in questa sede, a seguito di verifica di quanto sostenuto e documentato dal contribuente, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze proposte in ricorso ed ha provveduto a rettificare gli importi realmente dovuti, precisando, inoltre, che avrebbe provveduto ad avviare le procedure di rimborso dell'importo autoliquidato in eccesso, oppure, se comunicato dal contribuente, a scorporare tale maggior importo versato dal debito per le annualità successive.
Consegue che il ricorso va accolto attesa la non debenza delle somme pretese a titolo TARI 2024 per illegittima applicazione della categoria Società_1 riferibile ad altra tipologia di attività, così come riconosciuto dalla stessa parte resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina al Comune di Napoli la restituzione della somma versata in eccedenza così come specificato in motivazione, condanna il Comune al pagamento di euro 200,00 oltre cpa e IVA, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.