Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 22596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22596 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7573 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio Stabile ID, in ERsona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02917C394, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Davide Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AU ER l’IA s.p.a., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cipa s.p.a., in ERsona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER l'annullamento:
- degli atti della procedura aERta ER la stipula di un accordo quadro ER l'esecuzione di “ lavori di natura geotecnica ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della direzione 6° tronco di Cassino ” CIG A02917C394;
- nonché ER la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti applicativi, con subentro del ricorrente negli stessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipa s.p.a. e di AU ER l’IA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NA AL e uditi ER le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 15 dicembre 2023, AU ER l’IA (di seguito anche solo ASPI) ha bandito la procedura aERta ER la stipula di un “ Accordo quadro ER l’esecuzione di lavori di natura geotecnica ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della direzione 6° tronco di Cassino ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore dei concorrenti che hanno presentato le prime due migliori offerte.
Alla procedura di gara hanno preso parte numerosi oERatori economici e, ER quanto rileva in questa sede, anche il costituendo RTI facente capo al Consorzio Stabile ID, odierno ricorrente, cui era attribuita una quota di partecipazione pari al 60%, insieme alle Società DFC Costruzioni s.r.l., titolare di una quota pari al 14%, Co.Stra s.r.l., con una partecipazione pari al 10,50%, e Sibar s.r.l., titolare di una quota pari al 15,50% (di seguito anche solo “ID”).
All’esito delle attività di valutazione, ASPI ha proceduto alla comunicazione di una prima graduatoria provvisoria così determinata: primo classificato RTI ID, con un punteggio di 88,30, e secondo classificato PA (odierno “Controinteressato” e di seguito anche solo “PA”) con un punteggio pari a 85,02.
Per ciò che rileva in questa sede, va evidenziato che ID, in relazione al criterio A1 “ Curriculum dei lavori in presenza di traffico ” (punteggio tabellare fino a 5 punti), aveva fatto ricorso all’avvalimento premiale, ed inizialmente la Commissione aveva attribuito ER tale voce 4 punti. Nel corso delle ordinarie verifiche di coerenza interna, tuttavia, ASPI, con nota del 6 febbraio 2025, ha richiamato l’attenzione della Commissione giudicatrice sul contenuto del chiarimento ufficiale R_01 del 19 gennaio 2024, con il quale veniva precisato che i consorzi stabili non potessero soddisfare il criterio A1 facendo ricorso all’avvalimento premiale.
All’esito del riesame, la Commissione ha ritenuto di dover adeguare le valutazioni al chiarimento R_01 (e alle presupposte clausole del bando) e ha proceduto, quindi, a rimodulare i punteggi tecnici, approvando una nuova graduatoria provvisoria nella quale risultava primo classificato PA e secondo classificato ID.
Con provvedimento del 27 maggio 2025, la stazione appaltante ha approvato quindi la proposta di aggiudicazione, dichiarando aggiudicatario PA ER la quota del 60% dell’accordo quadro e ID ER la residua quota del 40%.
2. Con ricorso del 30 giugno 2025, ID ha quindi adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla procedura di gara e segnatamente: (i) del provvedimento di aggiudicazione in favore di PA, individuato quale primo classificato; (ii) della comunicazione di aggiudicazione del 27 maggio 2025; nonché (iii) ove occorrer possa, della risposta ai chiarimenti n. R_01 del 19 gennaio 2024.
In data 16 luglio 2025 ID ha reiterato la propria istanza di accesso, già presentata l’11 aprile 2025, mediante nuova richiesta del 16 luglio 2025.
ASPI ha quindi provveduto a instaurare il contraddittorio con il controinteressato PA e, in data 8 agosto 2025, ha trasmesso al RTI ID la documentazione richiesta.
Nella medesima data ID ha altresì proposto ricorso ER motivi aggiunti di cui in epigrafe, sulla base della documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione in data 8 agosto.
3. Con l’odierno gravame, come integrato dall’atto di motivi aggiunti, ID fa valere quattro motivi di ricorso come di seguito rubricati.
“ I. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 104 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 16.3 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. SULL’ASSERITO ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA ”;
“ II. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 104 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 16.3 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO AL DISCIPLINARE RECANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO. SULL’ASSERITO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA ”;
“ III. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 94 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ALL. II.10 AL CODICE. SULL’ASSERITO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”;
“ IV. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 68, C. 11, E 100 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023, DELL’ART. 30 ALL. II.12 AL D.LGS. N. 36 DEL 2023, DELL’ART. 12 D.L. N. 47 DEL 2014. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA ”.
4. Si sono costituiti ER resistere al gravame ASPI e PA.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso nel merito è infondato e ciò esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni in rito formulate da PA.
7. Con il primo e unico motivo del ricorso introduttivo – che corrisponde al primo atto dei motivi aggiunti –ID contesta le determinazioni assunte da ASPI relativamente al criterio di valutazione “A .1 – Curriculum lavori in presenza di traffico ”, ritenendo, in particolare, erronea la decisione di escludere, ER tale voce, il ricorso all’avvalimento e la conseguente rideterminazione , in peius , del punteggio attribuitole in relazione al predetto criterio.
Parte ricorrente con le censure, in estrema sintesi, sostiene che: (i) le previsioni della lex specialis ERmettano pacificamente il ricorso all’avvalimento premiale, in coerenza del resto con il mutato quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici); (ii) il chiarimento reso da ASPI sarebbe conseguentemente illegittimo in quanto introdurrebbe un regime limitativo asseritamente non previsto dal bando; (iii) la correttezza della soluzione prospettata (tesa ad ammettere l’avvalimento premiale ER il criterio in contestazione) sarebbe, infine, confermata dalle determinazioni assunte da ASPI nell’ambito di una diversa gara che presenterebbe caratteristiche analoghe a quella oggetto del presente giudizio.
7.1. Ai fini dello scrutinio del primo motivo di ricorso si rende necessario richiamare la lex di gara, ER i profili di interesse:
(i) « Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più oERatori economici ausiliari ER dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o ER migliorare la propria offerta » (cfr. art. 8 del disciplinare);
(ii) « É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando l’area “Messaggi” di gara presente sulla Piattaforma, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato ER la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “Messaggi” della Piattaforma riservata alla presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa » (cfr. art. 2.2 del disciplinare).
Relativamente all’offerta tecnica, inoltre, il documento denominato “Criteri OEPV” conteneva il criterio “ A.1 Curriculum lavori in presenza di traffico ”, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio tabellare di massimo 5 punti all’oERatore economico che avesse eseguito “ lavori in soggezione di traffico su strade cat. A e/o B (art. 2 Codice della strada) e/o su rete ferroviaria in esercizio, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando, ER importi contrattuali singolarmente non inferiori a € 1.000.000,00 ”.
Il predetto documento chiariva altresì che:
(i) “ Nel caso di RTI o consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. f) del Codice, il punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui il requisito sia posseduto dalle componenti che ER la gara in oggetto detengono una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% e che nei contratti indicati ER il presente criterio detenevano, ovvero detengono se l’attività è ancora in corso, una quota di partecipazione/esecuzione uguale o maggiore del 40% ”;
(ii) « il punteggio relativo a tale criterio sarebbe stato attribuito “esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo) dai quali si possa desumere quanto richiesto nel criterio ”».
Come anticipato, con riferimento a tale ultimo criterio, in data 19 gennaio 2024, la stazione appaltante ha pubblicato – nelle forme e nei tempi ritualmente previsti dall’art. 2.2 della lex specialis – un chiarimento, del quale, di seguito si riporta il tenore “Q _01: In riferimento al criterio dell'offerta tecnica OT-A.1 Curriculum lavori in presenza di traffico, in caso di consorzio stabile, si chiede se lo stesso possa essere soddisfatto: 1. lavori eseguiti in qualità di subappaltatori da parte dell'impresa designata esecutrice dei lavori; 2. ricorrendo all'avvalimento premiale. R_01: Si risponde ER punti: 1. si conferma che è consentito ER soddisfare il criterio di cui sopra; 2. non è consentito ER il suddetto criterio ”.
7.2. È opinione del Collegio che una interpretazione sistematica della lex di gara, appena riportata, confermi la correttezza della conclusione della Commissione giudicatrice secondo cui, in relazione al criterio A.1, non fosse ammesso il ricorso all’avvalimento premiale.
Va anzitutto rimarcato che, sul piano letterale, la lex di gara, con riferimento ai RTI ed ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. f) del codice, prevede la possibilità di “spendere” i lavori eseguiti da un componente del raggruppamento soltanto se lo stesso detenga una quota di partecipazione almeno pari al 40%.
Detta regola, all’evidenza, è volta ad assicurare che il requisito esERienziale – riguardante l’esecuzione di lavorazioni ERtinenti rispetto all’oggetto dell’appalto – venga accertato in capo al soggetto effettivamente incaricato, ER una quota rilevante, dell’esecuzione dei lavori. Ciò al fine, altrettanto palese, di premiare il concorrente che abbia un bagaglio esERienziale nell’esecuzione di pregresse prestazioni analoghe.
In relazione a tale profilo, vale ricordare che la giurisprudenza formatasi nel regime previgente, ha in più occasioni affermato che i requisiti costituiti dallo svolgimento di “servizi analoghi”, fattispecie assimilabile al curriculum lavori , presentano caratteristiche tali da configurarsi come esERienze professionali “ non agevolmente trasferibili ”, richiedendo, ERtanto, ove oggetto di avvalimento, l’esecuzione diretta da parte dell’ausiliaria (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2022, n. 8838).
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che la generica ammissibilità dell’avvalimento premiale prevista dal disciplinare di gara vada necessariamente coordinata con le previsioni dell’elaborato “ CRITERI DI VALUTAZIONE ”, laddove prevede che il RTI possa spendere il requisito esERienziale di una delle proprie componenti solo ove la stessa detenga una quota di partecipazione uguale o suERiore al 40%.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, la mandante/ausiliaria Sibar s.r.l., che possiede il requisito esERienziale in discussione, come anticipato, partecipa all’appalto ER una quota pari al 15,50 %. Ne consegue che l’Amministrazione, in applicazione della lex di gara, che rappresenta un “autovincolo”, non poteva che negare ad ID il punteggio in contestazione.
La conclusione dell’Amministrazione in relazione al profilo in esame, oltre ad essere in linea con una interpretazione sistematica della lex specialis , è coerente alla ratio del criterio in discussione che era quella di voler valorizzare la pregressa esERienza del soggetto che riveste un ruolo esecutivo principale nel presente appalto.
Allo stesso modo non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui il divieto di ricorrere all’avvalimento premiale nella vicenda ER cui è causa si porrebbe in contrasto con il codice dei contratti pubblici. Sul punto si rivela decisivo il richiamo all’art. 104, comma 11, il quale pacificamente ammette che « le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali (…) siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di oERatori economici, da un partecipante al raggruppamento ».
Richiedere, come fa la lex di gara, che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, il soggetto in possesso del requisito debba anche avere un ruolo di rilievo nell’esecuzione dell’appalto risponde alla medesima ratio della norma appena richiamata.
Alla luce di quanto precede deve dunque ritenersi che, avuto riguardo al dato testuale del criterio A.1 (e tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni ivi valorizzate), il chiarimento reso da ASPI sia meramente interpretativo – e dunque ammissibile - in quanto coerente con il contenuto della lex specialis, con la ratio desumibile dalle regole ER l’attribuzione di detti punteggi premiali e con i principi ricavabili dal codice appalti. Ne deriva l’infondatezza dei profili di doglianza sub i) e ii).
La correttezza della soluzione adottata da ASPI non può essere contestata nemmeno in considerazione delle scelte assunte nell’ambito della diversa procedura selettiva presa “a termine di paragone” da parte ricorrente.
Deve, innanzitutto, ritenersi che ogni procedura di evidenza pubblica possieda autonomia funzionale, dovendosi conseguentemente escludere che sia configurabile un obbligo giuridico in capo alla stazione appaltante di replicare modalità oERative, valutazioni o indirizzi applicati in precedenti gare. Si aggiunga, in ogni caso, che l’eventuale pregressa erronea ammissione del ricorso all’avvalimento premiale ER il criterio in contestazione in altre gare non fonderebbe in alcun modo un legittimo affidamento in ordine alla reiterazione di tale condotta. A fronte della già affermata correttezza delle determinazioni assunte nella fattispecie in esame, non si potrebbero infatti invocare precedenti erronee valutazioni della stazione appaltante ER sostenere l’illegittimità della successiva corretta applicazione della normativa di riferimento.
Ne deriva, ERtanto, l’infondatezza anche del profilo di doglianza sub iii).
8. Con il secondo motivo, articolato nel ricorso ER motivi aggiunti, ID: (i) da un lato, sostiene che la mandataria PA e la mandante ER non avrebbero potuto ricorrere all’avvalimento con riferimento alla certificazione sulla parità di genere UNI PdR 125:2022 necessaria ER il conseguimento di 1 punto in relazione al sub-criterio A.13.1026, assumendo che tale requisito avrebbe natura strettamente soggettiva o curriculare; (ii) dall’altro, deduce la pretesa nullità dei contratti di avvalimento premiale stipulati da PA e da ER in relazione al requisito della certificazione della parità di genere (criterio OT – A.13.e), sul presupposto che tali contratti sarebbero generici e privi dell’indicazione puntuale delle risorse e dei mezzi concretamente messi a disposizione dalle imprese ausiliarie.
Entrambe le prospettazioni sono destituite di fondamento, sia in punto di diritto sia in punto di fatto ER plurime ragioni.
8.1. Quanto alla prima, giova in via preliminare osservare che l’istituto dell’avvalimento – anche nella sua declinazione “premiale” – risponde a una logica tendenzialmente pro-concorrenziale, essendo volto a consentire la più ampia partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e a valorizzare, nell’ambito del giudizio tecnico, la capacità dell’oERatore economico di accrescere la qualità della propria offerta avvalendosi, ove necessario, dell’esERienza o delle risorse organizzative di soggetti terzi. In questo senso, l’art. 104 del codice dei contratti pubblici, letto in combinato disposto con l’art. 108, comma 7, del medesimo codice, non pone alcuna limitazione in ordine alla tipologia dei requisiti suscettibili di avvalimento, se non quelle – di stretta interpretazione – relative ai casi in cui è imposta dalla legge o dal bando l’esecuzione diretta di compiti essenziali.
Sul punto, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che la certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, pur essendo espressione di un assetto organizzativo aziendale, costituisce una certificazione di processo, assimilabile alle altre certificazioni di qualità, e come tale può costituire oggetto di avvalimento premiale, purché effettivo e non meramente formale (sull’ammissibilità, in generale, dell’avvalimento ER le certificazioni di qualità cfr.: T.a.r Lazio-Roma, 2 luglio 2025, n. 12991; con specifico riferimento all’avvalimento della certificazione sulla parità di genere cfr.: Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2025, n. 7105; ID, 18 giugno 2025, n. 5345; T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 359 e T.a.r. Toscana - Firenze, sez. I, 10 giugno 2025, n. 1026, le quali hanno riconosciuto che la certificazione sulla parità di genere è pienamente assimilabile alle altre certificazioni di qualità e può essere oggetto di avvalimento, a condizione che con il contratto venga effettivamente messa a disposizione dell’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi gestionali e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione stessa).
Alla luce di tale quadro interpretativo, l’assunto di ID, secondo cui l’avvalimento non sarebbe mai ammissibile in materia di parità di genere, in quanto relativo a un requisito intrinsecamente soggettivo, va dichiarato destituito di fondamento.
Chiarito che in linea generale è ammessa la certificazione sulla parità di genere, va ulteriormente precisato – a fini di completezza - che nel caso di specie non risulta esservi alcuna disposizione di gara dalla quale possa desumersi il divieto di avvalimento ER il sub-criterio A.13.e in relazione al possesso della certificazione sulla parità di genere.
Ne deriva l’infondatezza del profilo di doglianza in analisi.
8.2. Con riferimento al secondo profilo di contestazione – concernente la pretesa genericità dei contratti di avvalimento stipulati da PA e ER – si osservata quanto segue.
Dall’esame dei contratti di avvalimento prodotti in giudizio, risulta che le imprese ausiliarie Infram e Consorzio Stabile Infratech hanno messo a disposizione rispettivamente delle ausiliate PA e ER:
- la propria certificazione UNI/PdR 125:2022 (rispettivamente n. CE/54-PdR rilasciata da CERTIFICA s.r.l. in data 13 novembre 2023 ER PA e n. CE/86-PdR rilasciato da CERTIFICA s.e.l in data 11 gennaio 2023 ER ER);
- la propria politica relativa a diversità e inclusione;
- un impiegato amministrativo dedicato;
- dotazioni informatiche;
- know-how tecnico-amministrativo ERtinente.
Risulta quindi ER tabulas che in entrambi i contratti di avvalimento cui ha fatto ricorso il RTI PA le imprese ausiliarie si sono espressamente impegnate a mettere a disposizione delle ausiliate quegli aspetti in relazione ai quali hanno ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 oggetto di avvalimento, vale a dire le rispettive politiche sulla diversità e sull’inclusione con relativo know-how tecnico-amministrativo e ERsonale qualificato.
La conclusione dell’Amministrazione, espressione di discrezionalità, secondo la quale si sia in presenza di un avvalimento effettivo e non meramente cartolare, dunque, non risulta affetta da illogicità o abnormità.
9. Con il terzo motivo del ricorso ER motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il RTI PA ER la pretesa sussistenza di un debito tributario non regolarizzato, desunto dalla documentazione fiscale allegata al DGUE.
Ciò in applicazione dell’articolo 96, comma 4 del codice dei contratti pubblici il quale prevede che: “ È inoltre escluso l’oERatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’oERatore economico ha ottemERato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano ERfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ”.
La censura è infondata.
Dalla documentazione acquisita agli atti di gara, ed in particolare dall’istanza di sgravio presentata da PA all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, emerge in maniera inequivoca che la cartella di pagamento oggetto di contestazione (i.e., la n. 07120230089891190000) non deriva da un’effettiva inadempienza fiscale, bensì da un errore formale nella compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2020, relativo al “ Credito d’imposta ER il gasolio ER autotrazione ” già correttamente utilizzato in compensazione.
Si tratta, dunque, di un’irregolarità meramente dichiarativa, priva di effetti sostanziali (si veda sul punto, Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2015, n. 4252) e già oggetto di tempestiva regolarizzazione mediante presentazione, in data 24 ottobre 2023, di una dichiarazione integrativa e della correlata istanza di sgravio, protocollata presso l’Agenzia delle Entrate al n. 0290511 del 30 ottobre 2023. Allo stesso modo va rimarcato che la violazione fiscale in discussione, essendo stata contestata con istanza di sgravio prima della presentazione della domanda di partecipazione, non poteva considerarsi definitivamente accertata alla data in cui il RTI PA è stato ammesso alla procedura de qua .
Tali elementi, valutati da ASPI in sede istruttoria, evidenziano come la posizione tributaria del concorrente fosse già stata oggetto di un intervento di rettifica da parte del contribuente prima della scadenza del termine ER la presentazione delle offerte – il 24 gennaio 2024 – e che, ERtanto, non sussistevano le condizioni ER disporre l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 6, del codice dei contratti pubblici. La predetta norma, infatti, stabilisce che “ Il presente comma non si applica quando l’oERatore economico ha ottemERato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano ERfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ”.
In tale quadro, la valutazione di ASPI si fonda su un principio di ragionevolezza e proporzionalità: non solo l’errore era di natura meramente formale, ma la Società interessata aveva già manifestato un impegno alla regolarizzazione ben prima della scadenza del termine utile. Si deve, ERaltro, rimarcare che tale situazione era stata rappresentata già in sede di presentazione dell’offerta da parte dell’odierna aggiudicataria, in ossequio all’obbligo informativo di cui all’art. 96, comma 14, del codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, dunque, è stata messa nella condizione di poter valutare il complesso dei dati dichiarati, nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento tra i concorrenti.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto rappresentato e documentato dalla PA nel corso del presente giudizio, la suddetta istanza di annullamento in autotutela è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2024, con conseguente insussistenza ab origine di alcuna violazione fiscale imputabile alla PA.
Ne deriva l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.
10. Con il quarto motivo dell’atto di motivi aggiunti ID si duole della mancata qualificazione di PA nelle categorie scorporabili OS12-A e OS12-B, sostenendo che il ricorso al subappalto ER tali lavorazioni sia stato erroneamente considerato ammissibile da ASPI.
Ai fini dello scrutinio della censura è necessario richiamare l’art. 30, co. 1, allegato II.12 del codice dei contratti pubblici che, nella versione antecedente al c.d. “correttivo” applicabile ratione temporis alla procedura de qua , disponeva quanto segue: “ Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente ER l'importo totale dei lavori […] I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente ”.
Occorre inoltre rimarcare che lex specialis non richiedeva che il concorrente possedesse direttamente le attestazioni SOA relative alle categorie scorporabili, ma prevedeva che tali lavorazioni potessero essere eseguite da soggetti qualificati mediante ricorso al subappalto, purché la relativa intenzione fosse dichiarata al momento dell’offerta.
Tale impostazione trova riscontro nell’art. 119 del codice dei contratti pubblici, che ammette il c.d. subappalto qualificante ER le categorie a qualificazione obbligatoria.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, dagli atti di gara risulta che la mandataria PA:
- era qualificata ER la categoria prevalente in classifica illimitata e tale da coprire anche l’importo complessivo dei lavori comprensivo del valore dei lavori relativi alle categorie scorporabili OG12-A e OG12-B;
- aveva espressamente dichiarato di voler subappaltare i lavori relativi alle categorie scorporabili OS12-A e OS12-B a qualificazione obbligatoria ER cui era priva di qualificazione.
La valutazione dell’Amministrazione sul punto, dunque, si pone in linea con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, che, seguendo l’insegnamento dell’A.P. Consiglio di Stato (2 novembre 2015 n. 9), ha avuto modo di chiarire quanto segue: «“ ER la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente ER l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle oERe scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di oERe a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della ERtinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare” (conf. T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 12555, che ha ulteriormente specificato quanto segue: “il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ER l'importo totale dei lavori, giustifica di ER sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale”)
(…) A differenza di quanto accade con l’avvalimento, anche nel caso di subappalto c.d. necessario il rapporto con l’impresa subappaltatrice non viene attratto nella fase della gara, ma (continua a) rileva(re) nella successiva fase dell’esecuzione dell’appalto, ER come dimostrato dalle previsioni dell’art. 105, commi 7 (in tema di obbligazioni che sorgono ER l’affidatario solo dopo la stipulazione del contratto) ed 8 d.lgs. n. 50 del 2016 (in tema di responsabilità esclusiva dell’affidatario nei confronti della stazione appaltante), oltre che dei commi successivi dello stesso art. 105, tutti attinenti alla sola fase esecutiva e tutti applicabili ad ogni tipologia di subappalto. É dunque corretto quanto rilevato nella sentenza appellata laddove, diversamente dall’impresa ausiliaria nel caso di avvalimento, “Il subappaltatore, dunque, non “presta” o “fornisce” alcunché al concorrente subappaltante. Più semplicemente, qualora un servizio o un’attività oggetto dell’appalto principale sia interamente scorporabile, il subappaltatore svolge direttamente tale servizio o tale attività e, quindi, come anche previsto nel disciplinare della gara che qui occupa, è solo lui a dover possedere i relativi requisiti» (conf.: T.a.r. Lombardia - Milano, sez. IV, 15 maggio 2023, n. 112 4).» (T.a.r. Lazio-Roma, IV sez., 12 ottobre 2023, n. 15165; conf. ID, 24 gennaio 2024, n. 1405).
La legittimità dell’oERato di ASPI non è posta in discussione dalla circostanza, su cui insiste parte ricorrente, secondo la quale dalla dichiarazione resa da PA non emergerebbe l’espressa volontà del RTI di ricorrere al subappalto c.d. “necessario”.
Sul punto è sufficiente richiamare il contenuto della domanda di partecipazione la quale indica espressamente che “ i lavori o le parti di oERe che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del Codice, sono i seguenti:
(…)
- Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile O12-A (barriere stradali di sicurezza) nella misura del 100% ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice dei Contratti, ad impresa qualificata;
- Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS12-B (barriere paramassi fermaneve e simili) nella misura del 100% ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice dei Contratti, ad impresa qualificata ”.
Il tenore della dichiarazione di subappalto è inequivoco nel senso di voler subappaltare l’esecuzione dei lavori ER cui PA è priva di qualificazione.
Trovano dunque applicazione i principi affermati da questa Sezione, in vicenda analoga a quella oggetto dell’odierno scrutinio, secondo cui non appare dirimente “ la mancata espressa specificazione della natura necessaria e/o qualificatoria del subappalto relativo alla predetta categoria, stante l’inequivoca manifestazione di volontà di subappaltare ER la stessa e il possesso dei requisiti ER la categoria prevalente ” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1405).
11. Ne deriva l’infondatezza del quarto motivo.
12. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va respinto, siccome infondato.
13. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ER il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
NA AL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AL | AN EL |
IL SEGRETARIO