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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 349 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
P. VA , corrente in Fiumicino (RM) alla via Copenaghen n. 18/D22, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.ra , (C.F. Parte_2
nata a [...] il [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Merlini (pec: giusta delega Email_1 in atti, ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale dell'Avv. Luca Ballarati in Civitavecchia (RM), Via Cesare Battisti n. 12
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco CP_1 C.F._2
ZZ ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Roma (RM), alla via Giorgio
Scalia n. 15, int. 1;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato il 29.12.2020 ha chiesto la condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 7.893,94 a titolo di differenze retributive per il Parte_1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
1 A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di:
- Aver lavorato alle dipendenze della resistente come commessa presso il Centro Leonardo di
Fiumicino, con inquadramento V livello CCNL Commercio, con regolare contratto dal
20/02/2016, sino al licenziamento per cessazione attività con decorrenza 16/11/2020;
- Di non aver ricevuto l'intero stipendio di gennaio, tredicesima, quattordicesima e TFR gennaio pari ad euro 4.874,76, come risulta dalla busta paga di gennaio 2019 oltre che mensilità, tredicesima e quattordicesima, come risulta dalla busta paga di novembre 2020 per un importo di euro 3.819,18
Con decreto ingiuntivo n 14/2021 emesso il 22.1.2021 il Tribunale, in accoglimento della domanda monitoria, ha ingiunto alla “di pagare alla parte ricorrente CP_2 CP_1
entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
[...]
7.893,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché le spese legali della presente procedura che liquida in complessivi euro 350,00 di cui euro 300,00 per compensi ed euro 50,00 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi”.
Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione, con ricorso depositato in data
4.3.2021, chiedendone la revoca.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che il ricorrente nel quantificare il proprio credito non avrebbe tenuto conto dei pagamenti già corrisposti.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la genericità delle contestazioni e la conferma del decreto opposto con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96, co 1 c.p.c. o comunque ex art 96 co 3 c.p.c.
All'odierna udienza il giudice, all'esito di un'istruttoria di natura documentale, ha deciso la causa nei seguenti termini.
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento.
Il credito per retribuzioni e TFR vantato dall'opposta risulta provato documentalmente, nonché facendo applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
L'esistenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento del lavoratore non sono contestate dalla resistente e risultano anche dal contratto di lavoro depositato nel giudizio monitorio.
La cessazione del rapporto di lavoro, presupposto per la nascita del diritto al TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. risulta dalla lettera di licenziamento allegata nel giudizio monitorio;
l'importo dello stesso e delle retribuzioni spettanti per le mensilità di ottobre e novembre 2018
(peraltro superiore a quello richiesto), emerge dalle buste paga anch'esse allegate al ricorso.
2 Tali documenti, quali atti sottoscritti dal datore di lavoro costituiscono prova nei suoi confronti, in mancanza di prove contrarie.
Nel caso di specie, la parte datoriale ha eccepito di aver corrisposto parziali acconti dei crediti riportati nelle buste paga oggetto di causa. La società opponente non ha, tuttavia, fornito prova di alcun pagamento e pertanto non vi sono elementi che consentano di ridurre il credito accertato in sede monitoria.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 co 1 c.p.c. formulata da parte opposta, stante la generica allegazione del danno subito e l'assenza di prova dello stesso.
Può essere invece accolta la domanda di condanna nei confronti dell'opponente ex art. 96 co 3
c.p.c., in quanto l'opposizione è stata formulata con intenti dilatori e senza essere supportata da specifiche allegazioni e prove. L'opponente deve pertanto essere condannato al pagamento a favore dell'opposta della somma determinata equitativamente, considerando il valore complessivo della controversia, in € 100,00 ai sensi dell'art. 96, co 3.
Le spese di lite relative alla fase di opposizione devono essere liquidate in € 1.030,00 oltre accessori, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14 stante la semplicità della questione trattata e senza considerare la fase istruttoria, di natura meramente documentale.
Tali spese devono essere poste a carico dell'opponente secondo il principio della soccombenza.
PQM
RIGETTA l'opposizione.
DICHIARA esecutivo il d.i. n. 14/2021 emesso il 22.1.2021 dall'intestato Tribunale.
NA l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 100,00 ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c..
NA l'opponente al pagamento a favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in €
1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'avv.to
Rocco ZZ antistatario.
Civitavecchia, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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