Articolo 8 della Legge 5 dicembre 1949, n. 1064
Articolo 7
Versione
3 febbraio 1950
Art. 8.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 3 febbraio 1950