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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 11/12/2025, nella causa di cui al n. 530 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. Parte_1
Per parte resistente: avv. GENNARI LORENZO
L'avv. Valente dimette, e viene autorizzato a depositare in telematico in data odierna, le ricevute di consegna relative al deposito del ricorso.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. si richiama agli atti e conclude come in ricorso anche in via istruttoria. Parte_1
L'avv. GENNARI LORENZO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 530 /2025
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
del foro di Udine
[...]
-ricorrente- contro
(C.F. ), corrente in Udine, via Controparte_1 P.IVA_2
Monte San Marco, n. 69, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. GENNARI LORENZO del foro di Udine
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: nel merito: accertato e dichiarato che ha diritto al Parte_2 rimborso da parte di dell'importo di euro 1.714,00 in relazione Parte_3 alle indennità per malattia versate dalla ricorrente dal 28.10.2024 al 04.05.2025 in favore del lavoratore , o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, disporre Persona_1 la compensazione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite interamente rifuse;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione, produzione o istanza, allo stato, si chiede ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1) “Vero che lei è stato assente dal lavoro per malattia dal 28.10.2024 al 04.05.2025
2) “Vero che nel periodo di malattia sopra individuato ha percepito da il Parte_2
1 pagamento dell'indennità per malattia?”; Si indica quale testimone . 3) “Vero che Persona_1 ha trasmesso mensilmente alla le denunce relative Parte_2 Parte_4 all'assenza per malattia del lavoratore dal mese di novembre 2024 al mese di Persona_1 maggio 2025?”; 4) “Vero che ha richiesto alla il rimborso Parte_2 Parte_4 delle indennità versate al lavoratore per l'assenza dal lavoro per malattia dal mese Persona_1 di ottobre 2024 al mese di maggio 2025?”. Si indicano quali testimoni e dott.ssa Testimone_1
Tes_2
PARTE RESISTENTE: In via principale di merito: respingersi il ricorso proposto dalla Società opponente perché tardivo e/o inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 341 del 2025 RL emesso dal Tribunale di Udine;
Spese di causa integralmente rifuse.
MOTIVAZIONE
1. L'eccezione di tardività dell'opposizione non è fondata, posto che il ricorso è stato iscritto il
4.6.2025 ma depositato il 3.6.2025 alle ore 22.01 come da documentazione esibita dalla difesa dell'opponente e i riscontri in Cancelleria confermano.
Il deposito è quindi avvenuto entro i termini previsti (quaranta giorni dalla notificazione del decreto
23.4.2025) tenendo presente che il 2.6.2025 era giorno festivo (Festa della Repubblica, art. 155 cod. proc. civ., art. 1 l. 27.5.1949, n. 260).
E', infatti, tempestivo il deposito telematico di un atto giudiziario, allorché la ricevuta di avvenuta consegna sia generata l'ultimo giorno previsto, anche se dopo le ore 14.00, nonostante la previsione dell'art. 13 d.m. 21.2.2011 n. 44 (secondo la quale il deposito successivo alle ore 14 si intende effettuato il giorno successivo), che non può derogare all'art. 155 c.p.c. e all'art. 16 bis d.l. 18 ottobre
2012, n. 179 conv. in l. 221/2012.
2. Nel merito l'opponente non contesta il debito ingiunto per contributi omessi (€ 12.084,32), ma eccepisce in parziale compensazione il diritto al rimborso di limitate somme versate ad un proprio dipendente per indennità di malattia (€ 1714).
Nel costituirsi la disconosce però le somme indicate a parziale estinzione del credito Parte_4 portato dal decreto opposto.
E in effetti la dedotta compensazione non può essere presa in considerazione.
La rimborsa agli iscritti le somme erogate ai dipendenti in malattia, ma in certi limiti di Parte_4 importo e in presenza di precisi presupposti (procedurali e di tempistica nonché relativi alla posizione contributiva del dipendente interessato) secondo determinazioni di contratti collettivi e regolamento dell'ente.
2 In merito a questi requisiti nulla è allegato o documentato e non è ipotizzabile sul punto una prova per testi con le generiche capitolazioni di cui al ricorso (cfr conclusioni sopra riportate); non sono neppure prodotte le buste paga che attestino i dati numerici basilari per impostare seriamente la questione del diritto al rimborso.
E' vero che la contesta l'eccepita compensazione in modo criptico (sembra contestare Parte_4 che la somma non sia stata pagata alla stessa, mentre il ricorrente deduce di aver pagato Pt_4 un'indennità al dipendente e di aver diritto al relativo rimborso), ma ciò che conta è che il dato del controcredito non è né ammesso né pacifico e che quindi l'onere della relativa prova gravava sull'opponente e non è stato adempiuto.
Avendo sollevato la questione solo in via di eccezione, alla parte resta salva la possibilità di agire separatamente per il rimborso di quanto eventualmente maturato a credito.
3. Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e alla natura e complessità dell'opera defensionale resasi necessaria e secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna a pagare Parte_2
a anche le spese di lite della presente fase che Controparte_1 liquida in euro 4.500 per compensi oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 11/12/2025
Il Giudice
Paolo CC
3
All'udienza 11/12/2025, nella causa di cui al n. 530 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. Parte_1
Per parte resistente: avv. GENNARI LORENZO
L'avv. Valente dimette, e viene autorizzato a depositare in telematico in data odierna, le ricevute di consegna relative al deposito del ricorso.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. si richiama agli atti e conclude come in ricorso anche in via istruttoria. Parte_1
L'avv. GENNARI LORENZO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 530 /2025
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
del foro di Udine
[...]
-ricorrente- contro
(C.F. ), corrente in Udine, via Controparte_1 P.IVA_2
Monte San Marco, n. 69, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. GENNARI LORENZO del foro di Udine
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: nel merito: accertato e dichiarato che ha diritto al Parte_2 rimborso da parte di dell'importo di euro 1.714,00 in relazione Parte_3 alle indennità per malattia versate dalla ricorrente dal 28.10.2024 al 04.05.2025 in favore del lavoratore , o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, disporre Persona_1 la compensazione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite interamente rifuse;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione, produzione o istanza, allo stato, si chiede ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1) “Vero che lei è stato assente dal lavoro per malattia dal 28.10.2024 al 04.05.2025
2) “Vero che nel periodo di malattia sopra individuato ha percepito da il Parte_2
1 pagamento dell'indennità per malattia?”; Si indica quale testimone . 3) “Vero che Persona_1 ha trasmesso mensilmente alla le denunce relative Parte_2 Parte_4 all'assenza per malattia del lavoratore dal mese di novembre 2024 al mese di Persona_1 maggio 2025?”; 4) “Vero che ha richiesto alla il rimborso Parte_2 Parte_4 delle indennità versate al lavoratore per l'assenza dal lavoro per malattia dal mese Persona_1 di ottobre 2024 al mese di maggio 2025?”. Si indicano quali testimoni e dott.ssa Testimone_1
Tes_2
PARTE RESISTENTE: In via principale di merito: respingersi il ricorso proposto dalla Società opponente perché tardivo e/o inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 341 del 2025 RL emesso dal Tribunale di Udine;
Spese di causa integralmente rifuse.
MOTIVAZIONE
1. L'eccezione di tardività dell'opposizione non è fondata, posto che il ricorso è stato iscritto il
4.6.2025 ma depositato il 3.6.2025 alle ore 22.01 come da documentazione esibita dalla difesa dell'opponente e i riscontri in Cancelleria confermano.
Il deposito è quindi avvenuto entro i termini previsti (quaranta giorni dalla notificazione del decreto
23.4.2025) tenendo presente che il 2.6.2025 era giorno festivo (Festa della Repubblica, art. 155 cod. proc. civ., art. 1 l. 27.5.1949, n. 260).
E', infatti, tempestivo il deposito telematico di un atto giudiziario, allorché la ricevuta di avvenuta consegna sia generata l'ultimo giorno previsto, anche se dopo le ore 14.00, nonostante la previsione dell'art. 13 d.m. 21.2.2011 n. 44 (secondo la quale il deposito successivo alle ore 14 si intende effettuato il giorno successivo), che non può derogare all'art. 155 c.p.c. e all'art. 16 bis d.l. 18 ottobre
2012, n. 179 conv. in l. 221/2012.
2. Nel merito l'opponente non contesta il debito ingiunto per contributi omessi (€ 12.084,32), ma eccepisce in parziale compensazione il diritto al rimborso di limitate somme versate ad un proprio dipendente per indennità di malattia (€ 1714).
Nel costituirsi la disconosce però le somme indicate a parziale estinzione del credito Parte_4 portato dal decreto opposto.
E in effetti la dedotta compensazione non può essere presa in considerazione.
La rimborsa agli iscritti le somme erogate ai dipendenti in malattia, ma in certi limiti di Parte_4 importo e in presenza di precisi presupposti (procedurali e di tempistica nonché relativi alla posizione contributiva del dipendente interessato) secondo determinazioni di contratti collettivi e regolamento dell'ente.
2 In merito a questi requisiti nulla è allegato o documentato e non è ipotizzabile sul punto una prova per testi con le generiche capitolazioni di cui al ricorso (cfr conclusioni sopra riportate); non sono neppure prodotte le buste paga che attestino i dati numerici basilari per impostare seriamente la questione del diritto al rimborso.
E' vero che la contesta l'eccepita compensazione in modo criptico (sembra contestare Parte_4 che la somma non sia stata pagata alla stessa, mentre il ricorrente deduce di aver pagato Pt_4 un'indennità al dipendente e di aver diritto al relativo rimborso), ma ciò che conta è che il dato del controcredito non è né ammesso né pacifico e che quindi l'onere della relativa prova gravava sull'opponente e non è stato adempiuto.
Avendo sollevato la questione solo in via di eccezione, alla parte resta salva la possibilità di agire separatamente per il rimborso di quanto eventualmente maturato a credito.
3. Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e alla natura e complessità dell'opera defensionale resasi necessaria e secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna a pagare Parte_2
a anche le spese di lite della presente fase che Controparte_1 liquida in euro 4.500 per compensi oltre 15 % spese generali e accessori di legge.
Udine, 11/12/2025
Il Giudice
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