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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5555/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4478/2024 pubblicata il 6.11.2024
e vertente
TRA
(c. f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Giugliano, V.le F. Turati, n. 2, nello studio dell'avv. RISPO
CI (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti
Appellante
E (c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti ZURLO Raffaele (c.f. ) ed ORNATI C.F._3
DR (C.F. , giusta procura generale alle liti per C.F._4
atto del Dott. Niccolò Massella e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La SP (SP)
Appellata
All'udienza di discussione del 15.10.2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso della mandataria all'incasso di Parte_2 CP_2
il Tribunale di Napoli Nord con decreto emesso il 9.9.2021
[...]
ingiunse a quale debitrice principale, ed a Parte_3 Parte_1
quale garante, il pagamento della complessiva somma di € 9.463,78,
[...]
oltre interessi e spese. Secondo la prospettazione della ricorrente, il credito costituiva il residuo non pagato di un contratto di finanziamento concesso da Banca Ifis S.p.A. il 30.05.2003, poi ceduto a CP_2
ai sensi dell'art. 58 TUB.
[...]
Propose opposizione deducendo che il contratto di Parte_1
finanziamento azionato prevedeva la restituzione della somma prestata in 36 rate mensili, comprensive di interessi, a partire dal 30.06.2003, e che tutte le rate risultavano pagate addirittura in anticipo.
costituitasi in giudizio, sostenne, al contrario, che il Controparte_2
contratto di finanziamento prevedeva, altresì, la concessione a tempo indeterminato di una linea di credito ulteriore in favore della Pt_3
utilizzabile mediante carta magnetica denominata Eureka, utilizzata dalla
2 cliente con richiesta in data 30.10.2005 di accredito della somma €
1.500,00, effettivamente erogata in data 17.11.2005; debito poi progressivamente accresciuto sino all'importo ingiunto, comprensivo di interessi e spese di intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Dopo aver ricostruito le varie cessioni del credito (da a CP_3 [...]
poi a Banca Ifis S.p.A. e da quest'ultima ad essa ), CP_4 CP_2
chiese il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha respinto l'opposizione,
condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato, in favore dell'Erario, per aver omesso, senza giustificato motivo, di partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione.
Per la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello a cui ha resistito dichiaratasi Parte_1 Controparte_1
acquirente pro soluto da del credito in oggetto, giusta Controparte_2
cessione in blocco ai sensi della l. 130/99 e art. 58 TUB, di cui è stato dato avviso sulla G.U. n. 84 del 18 luglio 2024.
Su istanza dell'appellante, con ordinanza del 26.6.2025 la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, fissando l'udienza dell'8.10.2025 per la discussione orale, concedendo termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie di discussione.
L'appello è fondato e va accolto.
Il primo giudice, riscontrata positivamente la sussistenza della legittimazione del creditore, ha individuato il fondamento della pretesa
3 creditoria nel contratto “Multiconto”, relativo alla concessione a tempo indeterminato di una linea di credito;
ed ha ritenuto che il credito residuo fosse adeguatamente provato dall'estratto conto analitico con il riepilogo di tutte le movimentazioni effettuate, dalla comunicazione di erogazione delle somme relative al primo utilizzo e dalla richiesta di utilizzo della somma di € 1.500,00. Dunque, secondo il tribunale, in virtù del citato contratto la debitrice principale aveva attivato una linea di credito
revolving, utilizzabile mediante la carta “Eureka”; e del residuo debito doveva rispondere, in qualità di garante, anche il dal momento che Pt_1
l'art. 6 delle condizioni generali di contratto espressamente prevedevano che le garanzie prestate al momento della richiesta del Multiconto si intendono
riferite all'intera linea di fido, non importa come utilizzata. Ciò valeva –
secondo quanto esposto nella sentenza impugnata – a rendere il garante obbligato non solo con riferimento all'originaria linea di fido di € 5.350,00
concessa per l'acquisto di una vettura Fiat Punto, ma anche per i successivi utilizzi, irrilevante risultando la circostanza che questi ultimi non fossero stati specificamente autorizzati.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, risulta fondato il motivo di gravame,
con cui l'appellante lamenta una non corretta lettura del dato contrattuale di partenza ed un'errata valutazione in diritto delle circostanze emerse.
Innanzitutto, il decreto ingiuntivo venne richiesto ed ottenuto sulla base della affermata sussistenza di un residuo credito scaturente dal contratto di “finanziamento” del 30.5.2003; contratto che era relativo all'acquisto di un autoveicolo presso la al prezzo di € 5.850,00, di cui € 500,00 CP_5
versati in contanti ed il residuo di € 5.350,00 mediante l'importo
4 finanziato da restituire in 36 rate, e che, invece, venne interamente rimborsata prima ancora della scadenza, come documentato dall'opponente.
Solo costituendosi nel giudizio di opposizione, la ricondusse il CP_2
credito azionato al cd. contratto Multiconto, le cui condizioni generali erano riportate in calce al contratto di finanziamento.
Ora, l'art.
3.1.1 delle condizioni generali di contratto prevedeva la
possibilità per la cliente di ottenere una linea di credito rotativo mediante l'utilizzo della carta Eureka;
ma tale possibilità venne esercitata dalla solo in data 30.10.2005, allorché sottoscrisse il “modulo di Pt_3
richiesta privilegiato” “approfitt(and)o della proposta di finanziamento”
riservatale quale Titolare di Carta Eureka. E non è un caso che la sin dal primo grado abbia fatto proprio riferimento a questo CP_2
contratto, recante n. 001015300120803, sottoscritto dunque due mesi dopo l'avvenuto saldo del finanziamento concesso nel 2003 (cfr. bollettini postali di versamento pagati sino ad agosto 2005).
È, poi, vero che l'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto
espressamente prevedevano che le garanzie prestate al momento della
richiesta del Multiconto si intendono riferite all'intera linea di fido, non importa
come utilizzata; ma questo non può certo significare che il garante Pt_1
possa essere considerato obbligato anche per l'accettazione di una proposta di finanziamento da parte della avvenuta due mesi Pt_3
dopo l'estinzione dell'originario finanziamento. Del resto, in quell'accettazione della proposta di finanziamento come titolare della
Carta Eureka la sottoscrisse anche la dichiarazione secondo cui Pt_3
5 non si trattava di novazione dell'originario contratto, e che “rimangono
valide le garanzie da me rilasciate a suo tempo”: ma tale ultima affermazione può riferirsi, come è fatto palese dal senso letterale delle parole adoperate, a garanzie fornite dalla stessa debitrice in prima persona
(quali potevano, in ipotesi, essere titoli rilasciati a garanzia dell'esatto adempimento, pegni, ecc.), non certo ad obbligazioni di firma rilasciate da terzi, del tutto ignari di tale “estensione” dell'originario contratto. La
diversa lettura fatta propria anche dal tribunale, infatti, urta, oltre che con l'appena svolta interpretazione del contratto, anche con la previsione dell'art. 1938 c.c., ipotizzando una fideiussione per obbligazioni future, e senza limiti di tempo, che, in mancanza dell'indicazione di un importo massimo garantito, risulterebbe nulla, per violazione di un principio di ordine pubblico economico (cfr. in tal senso Cass. 1520/2010).
Va, pertanto, escluso che il possa essere ritenuto garante anche del Pt_1
finanziamento mediante carte Eureka sottoscritto dalla il Pt_3
30.10.2005, e, conseguentemente, va accolto l'appello e revocato, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo n. 3700/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 9.9.2001.
All'accoglimento del gravame fa seguito la condanna dell'appellata (e,
per essa, della sua avente causa) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m. 147/2022,
facendo applicazione, per lo scaglione relativo alle cause di valore sino ad
€ 26.000,00, dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio salva, in entrambi i gradi, la fase istruttoria e di trattazione, per la quale risultano
6 adeguati i parametri minimi, con attribuzione all'avv. Feliciano Rispo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord n. 4478/2024 pubblicata il 6.11.2024, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto revoca, relativamente a Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3700/2021 emesso dal Tribunale di
[...]
Napoli Nord il 9.9.2001;
B) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate,
per il primo grado, in complessivi € 4.382,50, di cui € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA
come per legge, e per il presente grado in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,00 per spese ed € 4.888,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi,
all'avv. Feliciano Rispo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte d'Appello, il 15.10.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5555/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4478/2024 pubblicata il 6.11.2024
e vertente
TRA
(c. f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Giugliano, V.le F. Turati, n. 2, nello studio dell'avv. RISPO
CI (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti
Appellante
E (c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti ZURLO Raffaele (c.f. ) ed ORNATI C.F._3
DR (C.F. , giusta procura generale alle liti per C.F._4
atto del Dott. Niccolò Massella e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, 19125 - La SP (SP)
Appellata
All'udienza di discussione del 15.10.2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso della mandataria all'incasso di Parte_2 CP_2
il Tribunale di Napoli Nord con decreto emesso il 9.9.2021
[...]
ingiunse a quale debitrice principale, ed a Parte_3 Parte_1
quale garante, il pagamento della complessiva somma di € 9.463,78,
[...]
oltre interessi e spese. Secondo la prospettazione della ricorrente, il credito costituiva il residuo non pagato di un contratto di finanziamento concesso da Banca Ifis S.p.A. il 30.05.2003, poi ceduto a CP_2
ai sensi dell'art. 58 TUB.
[...]
Propose opposizione deducendo che il contratto di Parte_1
finanziamento azionato prevedeva la restituzione della somma prestata in 36 rate mensili, comprensive di interessi, a partire dal 30.06.2003, e che tutte le rate risultavano pagate addirittura in anticipo.
costituitasi in giudizio, sostenne, al contrario, che il Controparte_2
contratto di finanziamento prevedeva, altresì, la concessione a tempo indeterminato di una linea di credito ulteriore in favore della Pt_3
utilizzabile mediante carta magnetica denominata Eureka, utilizzata dalla
2 cliente con richiesta in data 30.10.2005 di accredito della somma €
1.500,00, effettivamente erogata in data 17.11.2005; debito poi progressivamente accresciuto sino all'importo ingiunto, comprensivo di interessi e spese di intimazione della decadenza dal beneficio del termine.
Dopo aver ricostruito le varie cessioni del credito (da a CP_3 [...]
poi a Banca Ifis S.p.A. e da quest'ultima ad essa ), CP_4 CP_2
chiese il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha respinto l'opposizione,
condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato, in favore dell'Erario, per aver omesso, senza giustificato motivo, di partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione.
Per la riforma della decisione di primo grado ha proposto appello a cui ha resistito dichiaratasi Parte_1 Controparte_1
acquirente pro soluto da del credito in oggetto, giusta Controparte_2
cessione in blocco ai sensi della l. 130/99 e art. 58 TUB, di cui è stato dato avviso sulla G.U. n. 84 del 18 luglio 2024.
Su istanza dell'appellante, con ordinanza del 26.6.2025 la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, fissando l'udienza dell'8.10.2025 per la discussione orale, concedendo termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie di discussione.
L'appello è fondato e va accolto.
Il primo giudice, riscontrata positivamente la sussistenza della legittimazione del creditore, ha individuato il fondamento della pretesa
3 creditoria nel contratto “Multiconto”, relativo alla concessione a tempo indeterminato di una linea di credito;
ed ha ritenuto che il credito residuo fosse adeguatamente provato dall'estratto conto analitico con il riepilogo di tutte le movimentazioni effettuate, dalla comunicazione di erogazione delle somme relative al primo utilizzo e dalla richiesta di utilizzo della somma di € 1.500,00. Dunque, secondo il tribunale, in virtù del citato contratto la debitrice principale aveva attivato una linea di credito
revolving, utilizzabile mediante la carta “Eureka”; e del residuo debito doveva rispondere, in qualità di garante, anche il dal momento che Pt_1
l'art. 6 delle condizioni generali di contratto espressamente prevedevano che le garanzie prestate al momento della richiesta del Multiconto si intendono
riferite all'intera linea di fido, non importa come utilizzata. Ciò valeva –
secondo quanto esposto nella sentenza impugnata – a rendere il garante obbligato non solo con riferimento all'originaria linea di fido di € 5.350,00
concessa per l'acquisto di una vettura Fiat Punto, ma anche per i successivi utilizzi, irrilevante risultando la circostanza che questi ultimi non fossero stati specificamente autorizzati.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, risulta fondato il motivo di gravame,
con cui l'appellante lamenta una non corretta lettura del dato contrattuale di partenza ed un'errata valutazione in diritto delle circostanze emerse.
Innanzitutto, il decreto ingiuntivo venne richiesto ed ottenuto sulla base della affermata sussistenza di un residuo credito scaturente dal contratto di “finanziamento” del 30.5.2003; contratto che era relativo all'acquisto di un autoveicolo presso la al prezzo di € 5.850,00, di cui € 500,00 CP_5
versati in contanti ed il residuo di € 5.350,00 mediante l'importo
4 finanziato da restituire in 36 rate, e che, invece, venne interamente rimborsata prima ancora della scadenza, come documentato dall'opponente.
Solo costituendosi nel giudizio di opposizione, la ricondusse il CP_2
credito azionato al cd. contratto Multiconto, le cui condizioni generali erano riportate in calce al contratto di finanziamento.
Ora, l'art.
3.1.1 delle condizioni generali di contratto prevedeva la
possibilità per la cliente di ottenere una linea di credito rotativo mediante l'utilizzo della carta Eureka;
ma tale possibilità venne esercitata dalla solo in data 30.10.2005, allorché sottoscrisse il “modulo di Pt_3
richiesta privilegiato” “approfitt(and)o della proposta di finanziamento”
riservatale quale Titolare di Carta Eureka. E non è un caso che la sin dal primo grado abbia fatto proprio riferimento a questo CP_2
contratto, recante n. 001015300120803, sottoscritto dunque due mesi dopo l'avvenuto saldo del finanziamento concesso nel 2003 (cfr. bollettini postali di versamento pagati sino ad agosto 2005).
È, poi, vero che l'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto
espressamente prevedevano che le garanzie prestate al momento della
richiesta del Multiconto si intendono riferite all'intera linea di fido, non importa
come utilizzata; ma questo non può certo significare che il garante Pt_1
possa essere considerato obbligato anche per l'accettazione di una proposta di finanziamento da parte della avvenuta due mesi Pt_3
dopo l'estinzione dell'originario finanziamento. Del resto, in quell'accettazione della proposta di finanziamento come titolare della
Carta Eureka la sottoscrisse anche la dichiarazione secondo cui Pt_3
5 non si trattava di novazione dell'originario contratto, e che “rimangono
valide le garanzie da me rilasciate a suo tempo”: ma tale ultima affermazione può riferirsi, come è fatto palese dal senso letterale delle parole adoperate, a garanzie fornite dalla stessa debitrice in prima persona
(quali potevano, in ipotesi, essere titoli rilasciati a garanzia dell'esatto adempimento, pegni, ecc.), non certo ad obbligazioni di firma rilasciate da terzi, del tutto ignari di tale “estensione” dell'originario contratto. La
diversa lettura fatta propria anche dal tribunale, infatti, urta, oltre che con l'appena svolta interpretazione del contratto, anche con la previsione dell'art. 1938 c.c., ipotizzando una fideiussione per obbligazioni future, e senza limiti di tempo, che, in mancanza dell'indicazione di un importo massimo garantito, risulterebbe nulla, per violazione di un principio di ordine pubblico economico (cfr. in tal senso Cass. 1520/2010).
Va, pertanto, escluso che il possa essere ritenuto garante anche del Pt_1
finanziamento mediante carte Eureka sottoscritto dalla il Pt_3
30.10.2005, e, conseguentemente, va accolto l'appello e revocato, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo n. 3700/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 9.9.2001.
All'accoglimento del gravame fa seguito la condanna dell'appellata (e,
per essa, della sua avente causa) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m. 147/2022,
facendo applicazione, per lo scaglione relativo alle cause di valore sino ad
€ 26.000,00, dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio salva, in entrambi i gradi, la fase istruttoria e di trattazione, per la quale risultano
6 adeguati i parametri minimi, con attribuzione all'avv. Feliciano Rispo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord n. 4478/2024 pubblicata il 6.11.2024, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto revoca, relativamente a Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3700/2021 emesso dal Tribunale di
[...]
Napoli Nord il 9.9.2001;
B) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate,
per il primo grado, in complessivi € 4.382,50, di cui € 145,50 per spese ed € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA
come per legge, e per il presente grado in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,00 per spese ed € 4.888,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi,
all'avv. Feliciano Rispo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte d'Appello, il 15.10.2025.
Il Presidente Est.
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