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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4172/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Raffaele Ferrara, Parte_1
n Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 200, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Biagio Sagliocco, con Controparte_1 ola-Ducenta alla via Dante Alighieri n. 15, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della resistente (esercente attività di gestione di lavoratori di sviluppo di pellicole fotografiche nonché stampe digitali e analogiche), per il periodo dal 01.04.2013 al 10.03.2020, senza regolarizzazione del rapporto;
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alle attrezzature di stampa con totale autonomia dell'intero processo produttivo occupandosi della taratura iniziale, dell'inquadratura, della stampa del controllo cromatico, nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto dei macchinari, nonché della consegna del materiale fotografico da egli creato e del ritiro dei materiali necessari alla stampa presso i fornitori, svolgendo mansioni rientranti nel livello 3 CCNL Fotolaboratori;
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata presso l'unità locale della convenuta sita in Villa Literno (CE) alla Via Ugo Foscolo n. 5, secondo le direttive
1 impartitegli dall'Amministratore Unico della resistente, Controparte_2 nonché dal fratello del predetto, Controparte_3
- di aver lavorato dal lunedì al v l'orario di lavoro e secondo le modalità indicate in ricorso;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 1.150,00 sino al mese di maggio 2017, mentre dal mese di giugno 2017 pari ad € 1.050,00 mensili;
- di non aver percepito alcun compenso a titolo di lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto ed indennità di fine lavoro;
- di aver percepito la somma di € 300,00 a titolo di 13^ mensilità;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie ad agosto, retribuita in proporzione alla retribuzione ricevuta, e di due settimane per gli ultimi due anni di lavoro. Dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, concludeva chiedendo all'adito Tribunale 1) accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la (C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore Controparte_4 P.IVA_1
Unico sig. es.te in Villa Literno (CE) alla Controparte_2 CodiceFiscale_1
Via Firen per la della stessa sita in Castel Volturno (CE) al Viale degli Oleandri n. 77, CAP 81030, a pagare all'istante le seguenti somme: […] e complessivamente la somma di €. 113.576,71 oltre svalutazione ed interessi come per legge”. Spese vinte, con distrazione. Si costituiva la società resistente che, eccepita la nullità del ricorso per omessa allegazione dei conteggi, e contestata la ricostruzione avversa - precisando che parte ricorrente risultava aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo - concludeva per il rigetto del ricorso e per la propria carenza di legittimazione passiva. Spese vinte, con attribuzione, con condanna anche ex art. 96 c.p.c. La causa, escussi i testi ammessi, veniva rinviata per discussione, anche in ragione del carico del ruolo e, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso, formulata da parte resistente. Detta eccezione deve essere rigettata atteso che i conteggi su cui si basa la domanda sono inseriti nel corpo del ricorso stesso, e dunque versati in atti. Il ricorso, inoltre, contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi. Tra l'altro, la stessa parte resistente ha redatto puntuale memoria, così esplicando in modo pieno il proprio diritto di difesa, in relazione alle doglianze formulate da parte ricorrente. Ciò posto, passando all'esame nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente senza formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte 2 nel ricorso, ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall'art. 2094 c.c. Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Tanto premesso, alla stregua dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente rigetto del ricorso. Appare opportuno preliminarmente richiamare gli esiti dell'istruttoria orale espletata. Il teste dichiarava di aver lavorato presso la resistente “per circa dieci anni, Testimone_1 ovvero dal 2015/2016 fino all'inizio della pandemia da COVID 19”, e di conoscere il ricorrente per aver lavorato insieme presso la resistente per l'intero periodo indicato. Affermava che entrambi svolgevano le medesime mansioni, e dunque il ricorrente “faceva rappresentanza e stava all'interno del laboratorio, dove si occupava di altre cose. Quando parlo di rappresentanza, intendo che al mattino verso le 8:30/9:00 prendevamo il lavoro dei fotografi nei laboratori e lo andavamo a consegnare ai fotografi. Ognuno di noi aveva una zona assegnata. Tornavamo in laboratorio verso le 13:00/13:30, posavamo il lavoro ed andavamo a casa a mangiare per circa un'oretta e tornavamo di nuovo in laboratorio […] il ricorrente lavorava anche il pomeriggio, e stava in laboratorio. Il ricorrente non aveva un ruolo specifico, era una specie di jolly, e aiutava nei vari reparti”, aggiungendo che
“l'attività lavorativa del ricorrente terminava, il pomeriggio, alle 18:00/19:00, talvolta anche più tardi”. Il teste riferiva di aver lavorato presso la società resistente dal novembre Testimone_2
2013 fi io della pandemia, all'inizio del 2020 e che “il ricorrente al mattino veniva al laboratorio alle 8:30/9:00, prendeva il lavoro ed usciva per consegnare il materiale fotografico ai fotografi. Se non erro, faceva la zona di Napoli, quindi ai fotografi di Napoli. Poi ritornava al laboratorio alle 15:00/15:30, posava il materiale ritirato presso gli studi fotografici, pagava l'incasso e andava a casa circa mezz'ora per la pausa pranzo. il pomeriggio dalle 16:00 lavorava nel laboratorio, fino a quando chiudevano, ma non ricordo l'orario”. Le dichiarazioni rese non risultano idonee a corroborare le deduzioni attoree circa lo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione oraria e le mansioni indicate nell'atto introduttivo. Ed invero, il teste precisava di aver svolto unicamente attività di rappresentante, Tes_2
“cioè prendevo il ma attino e lo consegnavo, poi quando tornavo posavo il lavoro, vedevo le consegne del giorno dopo, pagavo l'incasso e poi me ne andavo”. Dalle dichiarazioni rese dal teste, si evince che lo stesso non aveva avuto diretta percezione, se non occasionale, della presenza del ricorrente presso il laboratorio. Il teste, in particolare, non era in grado di riferire in ordine alla presenza del ricorrente nel pomeriggio presso l'esercizio (di cui non ricordava l'orario di chiusura), né era in grado di
3 riferire in ordine alle mansioni eventualmente svolte dal ricorrente presso il laboratorio (“Non so cosa faceva presso il laboratorio, lo vedevo con le copertine, credo fosse una sorta di tuttofare”). Precisava di aver svolto attività di rappresentante “ma in un'altra zona più lontana e tornavo più tardi di lui. Quando tornavo al laboratorio alle 15:30/16:00 trovavo lì il ricorrente, in quanto o era tornato da casa, o era tornato dal suo giro”. Aggiungeva inoltre che “Dopo aver terminato il mio giro e consegnato il materiale, tornavo a casa e non ritornavo al laboratorio per il pomeriggio. In alcune occasioni è capitato o che sono tornato più tardi o che ho partecipato a delle riunioni. Alle riunioni partecipava anche il ricorrente”. Lo stesso teste precisava “io lavoravo dal lunedì al venerdì. Quando andavo in questi giorni vedevo il ricorrente, non sempre perché a volte capitava che io ad esempio ero già uscito oppure che era già uscito lui”. Le deduzioni attoree in ordine all'attività svolta, pertanto, non hanno trovato adeguato riscontro nell'istruttoria espletata. In particolare, i testi dichiaravano di svolgere attività di rappresentante, incluso il ricorrente, e di avere ciascuno una zona assegnata, dove si recavano separatamente;
tuttavia, le dichiarazioni rese non sono tra loro coerenti, quanto alla zona assegnata al ricorrente ed agli orari di rientro in laboratorio. Il lacunoso quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale, pertanto, è inidoneo a corroborare la prospettazione attorea, ancor più alla luce del dato documentale, consistente nell'estratto contributivo in atti, da cui si evince lo svolgimento di altra attività in un arco temporale parzialmente coincidente con quello oggetto del presente giudizio. Considerata la contraddittorietà del quadro probatorio complessivamente acquisito, l'onere probatorio in ordine alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come dedotto, gravante su parte ricorrente, non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto del ricorso. Va aggiunto che non si ritengono configurabili nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, tra l'altro argomentata da parte resistente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. Le spese di lite, attesi la qualità delle parti ed i motivi della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4172/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Raffaele Ferrara, Parte_1
n Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 200, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Biagio Sagliocco, con Controparte_1 ola-Ducenta alla via Dante Alighieri n. 15, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della resistente (esercente attività di gestione di lavoratori di sviluppo di pellicole fotografiche nonché stampe digitali e analogiche), per il periodo dal 01.04.2013 al 10.03.2020, senza regolarizzazione del rapporto;
- di aver svolto mansioni di operaio addetto alle attrezzature di stampa con totale autonomia dell'intero processo produttivo occupandosi della taratura iniziale, dell'inquadratura, della stampa del controllo cromatico, nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto dei macchinari, nonché della consegna del materiale fotografico da egli creato e del ritiro dei materiali necessari alla stampa presso i fornitori, svolgendo mansioni rientranti nel livello 3 CCNL Fotolaboratori;
- di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata presso l'unità locale della convenuta sita in Villa Literno (CE) alla Via Ugo Foscolo n. 5, secondo le direttive
1 impartitegli dall'Amministratore Unico della resistente, Controparte_2 nonché dal fratello del predetto, Controparte_3
- di aver lavorato dal lunedì al v l'orario di lavoro e secondo le modalità indicate in ricorso;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari ad € 1.150,00 sino al mese di maggio 2017, mentre dal mese di giugno 2017 pari ad € 1.050,00 mensili;
- di non aver percepito alcun compenso a titolo di lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto ed indennità di fine lavoro;
- di aver percepito la somma di € 300,00 a titolo di 13^ mensilità;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie ad agosto, retribuita in proporzione alla retribuzione ricevuta, e di due settimane per gli ultimi due anni di lavoro. Dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, concludeva chiedendo all'adito Tribunale 1) accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la (C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore Controparte_4 P.IVA_1
Unico sig. es.te in Villa Literno (CE) alla Controparte_2 CodiceFiscale_1
Via Firen per la della stessa sita in Castel Volturno (CE) al Viale degli Oleandri n. 77, CAP 81030, a pagare all'istante le seguenti somme: […] e complessivamente la somma di €. 113.576,71 oltre svalutazione ed interessi come per legge”. Spese vinte, con distrazione. Si costituiva la società resistente che, eccepita la nullità del ricorso per omessa allegazione dei conteggi, e contestata la ricostruzione avversa - precisando che parte ricorrente risultava aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo - concludeva per il rigetto del ricorso e per la propria carenza di legittimazione passiva. Spese vinte, con attribuzione, con condanna anche ex art. 96 c.p.c. La causa, escussi i testi ammessi, veniva rinviata per discussione, anche in ragione del carico del ruolo e, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso, formulata da parte resistente. Detta eccezione deve essere rigettata atteso che i conteggi su cui si basa la domanda sono inseriti nel corpo del ricorso stesso, e dunque versati in atti. Il ricorso, inoltre, contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi. Tra l'altro, la stessa parte resistente ha redatto puntuale memoria, così esplicando in modo pieno il proprio diritto di difesa, in relazione alle doglianze formulate da parte ricorrente. Ciò posto, passando all'esame nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente senza formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte 2 nel ricorso, ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall'art. 2094 c.c. Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Tanto premesso, alla stregua dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente rigetto del ricorso. Appare opportuno preliminarmente richiamare gli esiti dell'istruttoria orale espletata. Il teste dichiarava di aver lavorato presso la resistente “per circa dieci anni, Testimone_1 ovvero dal 2015/2016 fino all'inizio della pandemia da COVID 19”, e di conoscere il ricorrente per aver lavorato insieme presso la resistente per l'intero periodo indicato. Affermava che entrambi svolgevano le medesime mansioni, e dunque il ricorrente “faceva rappresentanza e stava all'interno del laboratorio, dove si occupava di altre cose. Quando parlo di rappresentanza, intendo che al mattino verso le 8:30/9:00 prendevamo il lavoro dei fotografi nei laboratori e lo andavamo a consegnare ai fotografi. Ognuno di noi aveva una zona assegnata. Tornavamo in laboratorio verso le 13:00/13:30, posavamo il lavoro ed andavamo a casa a mangiare per circa un'oretta e tornavamo di nuovo in laboratorio […] il ricorrente lavorava anche il pomeriggio, e stava in laboratorio. Il ricorrente non aveva un ruolo specifico, era una specie di jolly, e aiutava nei vari reparti”, aggiungendo che
“l'attività lavorativa del ricorrente terminava, il pomeriggio, alle 18:00/19:00, talvolta anche più tardi”. Il teste riferiva di aver lavorato presso la società resistente dal novembre Testimone_2
2013 fi io della pandemia, all'inizio del 2020 e che “il ricorrente al mattino veniva al laboratorio alle 8:30/9:00, prendeva il lavoro ed usciva per consegnare il materiale fotografico ai fotografi. Se non erro, faceva la zona di Napoli, quindi ai fotografi di Napoli. Poi ritornava al laboratorio alle 15:00/15:30, posava il materiale ritirato presso gli studi fotografici, pagava l'incasso e andava a casa circa mezz'ora per la pausa pranzo. il pomeriggio dalle 16:00 lavorava nel laboratorio, fino a quando chiudevano, ma non ricordo l'orario”. Le dichiarazioni rese non risultano idonee a corroborare le deduzioni attoree circa lo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione oraria e le mansioni indicate nell'atto introduttivo. Ed invero, il teste precisava di aver svolto unicamente attività di rappresentante, Tes_2
“cioè prendevo il ma attino e lo consegnavo, poi quando tornavo posavo il lavoro, vedevo le consegne del giorno dopo, pagavo l'incasso e poi me ne andavo”. Dalle dichiarazioni rese dal teste, si evince che lo stesso non aveva avuto diretta percezione, se non occasionale, della presenza del ricorrente presso il laboratorio. Il teste, in particolare, non era in grado di riferire in ordine alla presenza del ricorrente nel pomeriggio presso l'esercizio (di cui non ricordava l'orario di chiusura), né era in grado di
3 riferire in ordine alle mansioni eventualmente svolte dal ricorrente presso il laboratorio (“Non so cosa faceva presso il laboratorio, lo vedevo con le copertine, credo fosse una sorta di tuttofare”). Precisava di aver svolto attività di rappresentante “ma in un'altra zona più lontana e tornavo più tardi di lui. Quando tornavo al laboratorio alle 15:30/16:00 trovavo lì il ricorrente, in quanto o era tornato da casa, o era tornato dal suo giro”. Aggiungeva inoltre che “Dopo aver terminato il mio giro e consegnato il materiale, tornavo a casa e non ritornavo al laboratorio per il pomeriggio. In alcune occasioni è capitato o che sono tornato più tardi o che ho partecipato a delle riunioni. Alle riunioni partecipava anche il ricorrente”. Lo stesso teste precisava “io lavoravo dal lunedì al venerdì. Quando andavo in questi giorni vedevo il ricorrente, non sempre perché a volte capitava che io ad esempio ero già uscito oppure che era già uscito lui”. Le deduzioni attoree in ordine all'attività svolta, pertanto, non hanno trovato adeguato riscontro nell'istruttoria espletata. In particolare, i testi dichiaravano di svolgere attività di rappresentante, incluso il ricorrente, e di avere ciascuno una zona assegnata, dove si recavano separatamente;
tuttavia, le dichiarazioni rese non sono tra loro coerenti, quanto alla zona assegnata al ricorrente ed agli orari di rientro in laboratorio. Il lacunoso quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale, pertanto, è inidoneo a corroborare la prospettazione attorea, ancor più alla luce del dato documentale, consistente nell'estratto contributivo in atti, da cui si evince lo svolgimento di altra attività in un arco temporale parzialmente coincidente con quello oggetto del presente giudizio. Considerata la contraddittorietà del quadro probatorio complessivamente acquisito, l'onere probatorio in ordine alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come dedotto, gravante su parte ricorrente, non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto del ricorso. Va aggiunto che non si ritengono configurabili nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, tra l'altro argomentata da parte resistente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. Le spese di lite, attesi la qualità delle parti ed i motivi della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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