TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 5171 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIZZICAROLI ANNA GIACOMA e dell'Avv. Parte_1
PROIETTI LIVIO, ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Pannunzi,
[...] resistente
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Amicucci e dell'Avv. Mario CP_3
Napoleoni, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società resistente con le mansioni di educatrice livello 3° del CCNL Aninsei Scuole private dal 1-10-2013 al 31-7-2021 e meglio descritto nel conteggio redatto del Dr formante parte Persona_1 integrale e sostanziale del ricorso introduttivo;
per l'effetto voglia condannare la resistente, in solido con i soci illimitatamente responsabili e per le competenze maturate sino al 22-3-2018, al pagamento in favore CP_2 CP_3 della ricorrente delle differenze retributive su salario minimo per € 36.619,55; per 13^ mensilità non erogata per €
6.172,07 e per TFR per € 5.920,14 per un totale di € 48.711,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria del 31-7-
2021 all'effettivo soddisfo”, e con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente (di seguito anche ) ha chiesto dichiararsi la nullità Controparte_1 CP_1
o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. Parte resistente ha chiesto dichiararsi la nullità o in subordine rigettarsi il ricorso, CP_3 con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'ottobre 2016 al 31 luglio 2021 per lo svolgimento di attività di educatrice di asilo nido, in parte senza alcuna regolarizzazione ed in parte mediante contratti non conformi alle reali caratteristiche del rapporto. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato: inizialmente senza alcuna formalizzazione;
successivamente dal 11.12.2013 al 30.1.2014 con contratto di tirocinio per 30 ore settimanali e retribuzione di 400 euro mensili;
di nuovo senza alcuna formalizzazione dal 1.2.2014 fino al 31.3.2019, seguendo un orario di 27,5 ore settimanali e retribuzione 550 euro mensili;
dal 2.4.2019 al 31.3.2020 e nuovamente dal 2.9.2020 al 31.10.2020 a tempo determinato per 15 ore settimanali ed inquadramento come educatrice livello 3° CCNL Aninsei, formalmente per 15 ore settimanali pur a fronte dello svolgimento di 27,5 ore settimanali, e ancora fino al 23.12.2020 con proroga del precedente contratto, pur a fronte dello svolgimento di 40 ore di lavoro settimanali;
di non aver lavorato durante le chiusure legate alla pandemia senza alcuna retribuzione;
dal 7.1.2021 al 31.7.2021 ancora con contratto a tempo determinato per 15 ore settimanali pur avendo lavorato per 33,5 ore settimanali.
2. La ricorrente ha quindi incardinato il presente giudizio nei confronti della società datrice e delle signore e , nella qualità di socie illimitatamente responsabili fino al. 22.3.2018, CP_3 CP_2
[.. quando la società mutava la ragione sociale da e in Controparte_4 Parte_2
al fine di far accertare la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto Controparte_1 di lavoro, deducendo di non aver ricevuto la retribuzione spettante e chiedendo condannarsi le controparti, in solido tra loro per il periodo di competenza, a corrisponderle le differenze retributive per un totale di 48.711,76 a titolo di differenze retributive, ferie, festività e permessi non retribuiti, tredicesima mensilità, TFR.
3. Si sono costituite le resistenti, con memorie di costituzione di contenuto sostanzialmente analogo, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per mancata articolazione dei mezzi istruttori, chiedendo in subordine il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo che la ricorrente avrebbe svolto collaborazioni saltuarie ed occasionali fino al 2018, e successivamente in base ai menzionati contratti a tempo determinato, perfettamente validi e non impugnati dalla ricorrente nei termini di legge;
eccependo infine in ulteriore subordine la prescrizione quinquennale delle somme richieste e contestando i conteggi di parte avversa.
4. Con ordinanza del 7.5.2024 è stata rigettata l'istanza di riunione con altro fascicolo avente ad oggetto la domanda per differenze retributive avanzata da altra lavoratrice.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi. Sul punto, deve premettersi che l'eccezione preliminare di nullità del ricorso relativa alla formulazione asseritamente generica dei capitoli, che costituisce in realtà una eccezione di inammissibilità dell'istanza istruttoria, è stata implicitamente superata con l'ordinanza del 7.5.2024; deve infatti darsi rilievo al tenore testuale dell'atto, in cui è stato chiesto l'interrogatorio formale sui capitoli articolati in fatto e “all'esito dell'interpello stesso” la prova per testi, da intendersi quindi sui medesimi capitoli.
6. La causa è stata discussa all'udienza odierna, quando le parti si sono riportate alle conclusioni formulate in atti, ed è decisa con la presente sentenza parziale sull'an delle pretese, dovendo essere rimessa in istruttoria per i profili contabili.
7. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
8. Deve preliminarmente osservarsi, quanto all'eccezione di nullità del ricorso, che nel caso di specie sono sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi, formulati nella domanda richiamata in epigrafe con riferimento chiaro e preciso all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato ed alla condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate in relazione alle singole voci. Gli ulteriori profili relativi al tenore del ricorso attengono non già alla nullità dell'atto bensì alla completezza dell'allegazione; sono quindi profili di merito che saranno esaminati nel prosieguo.
9. Ancora preliminarmente deve darsi atto del fatto che la parte ricorrente, in prima udienza, ha chiesto di poter rettificare il contenuto del ricorso in relazione ad un refuso contenuto nello stesso laddove, nella parte in diritto, la ricorrente ha affermato di aver lavorato in nero fino all'agosto 2020 mentre dalle allegazioni in fatto (supportate dai documenti allegati) si evince chiaramente che il primo contratto è stato firmato nel marzo 2019. Controparte si è opposta a tale modifica ritenuta lesiva del diritto di difesa, ritenuta invece ammissibile in quanto riconducibile a mera rettifica in base al chiaro tenore testuale dell'atto, non lesiva del diritto di difesa anche a fronte della formulazione della domanda, relativa comunque all'intero periodo dal 1 ottobre 2013 al 31 luglio 2021.
10. Nel merito, il primo profilo controverso tra le parti attiene alla natura del rapporto nella fase iniziale, non coperta da contratto, poiché la ricorrente sostiene di aver espletato attività con le caratteristiche della subordinazione fin dall'inizio dello stesso in mancanza di qualsivoglia formalizzazione, mente le parti resistenti sostengono che “La ricorrente ha prestato delle collaborazioni saltuarie ed occasionali fino al 2018” (allegazione testualmente identica in entrambe le memorie di costituzione). Nei periodi di regolarizzazione del rapporto come subordinato, dapprima in termini di apprendistato professionalizzante e successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, il profilo controverso in fatto attiene invece al carattere fittizio del termine a fronte della continuità del rapporto rispetto ai suddetti periodi non contrattualizzati ed all'orario di lavoro effettivamente osservato.
11. Le mansioni asseritamente svolte per l'intero periodo oggetto di giudizio sono quelle di educatrice di asilo nido, rispetto alle quali la parte ricorrente non contesta l'inquadramento riportato nei contratti in atti. L'allegazione di parte ricorrente è chiara, inoltre, in relazione al fatto che tali mansioni si sarebbero svolte per l'intero periodo in termini immutati tra i periodi non coperti da contratto e quelli formalmente regolarizzati come lavoro subordinato, e quindi sempre in termini di subordinazione.
12. Tale circostanza alleggerisce l'onere di allegazione e prova in capo alla ricorrente stessa con riferimento ai periodi non contrattualizzati.
13. È vero infatti che laddove il lavoratore intenda affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto nonché le caratteristiche della prestazione, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso. Nel caso in cui, tuttavia, il rapporto sia stato almeno in parte regolarizzato come subordinato,
l'onere in capo al lavoratore si alleggerisce venendo a portare sostanzialmente sul fatto che il rapporto sia iniziato o proseguito con le medesime caratteristiche in periodi diversi rispetto a quelli di cui al contratto.
14. Tanto premesso, in relazione ai singoli periodi dedotti in giudizio si osserva quanto segue.
15. Quanto al tirocinio asseritamente svolto dalla ricorrente dal 11.12.2013 al 30.1.2014, lo stesso è documentato in atti mediante progetto siglato dinanzi alla Provincia di Roma (all. 2 ricorso), in cui il rapporto è qualificato come tirocinio formativo e di orientamento, per trenta ore settimanali con la mansione di “assistente all'infanzia”, con “funzioni non educative” e volto ad “Acquisire competenza in materia di accudimento, cura, acquisizione delle piccole autonomie dei bambini dai 6 mesi ai 3 anni”.
16. A fronte di tali risultanze documentali, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare (e successivamente provare) in maniera specifica le mansioni svolte e le modalità concrete del rapporto onde sostenere che, a dispetto delle risultanze documentali, lo stesso si fosse svolto nei termini della subordinazione.
17. Le allegazioni di parte, a riguardo, sono limitate alla circostanza di aver svolto ab initio le mansioni di educatrice, senza alcun riferimento ad una iniziale fase formativa che la ricorrente implicitamente nega quindi esserci stata. 18. Dall'istruttoria svolta è tuttavia emerso che il periodo di tirocinio sia coinciso, per la ricorrente, con l'inizio del rapporto, così come d norma avveniva per le altre educatrici, e che durante tale periodo le mansioni fossero diverse rispetto a quelle delle educatrici, non avendo le tirocinanti autonomia nella gestione dei bambini, così come diversi ed inferiori erano gli orari (teste “Le tirocinanti avevano Tes_1
l'orario di mattina, dalle 9 alle 13, ci aiutavano nei cambi, non potevano stare sole coi bambini. ADR. Io feci tirocinio solo nel 2009 come educatrice, poi sono stata chiamate come cuoca. La signora ha fatto il tirocinio di 100 ore, come Parte_1 me, non retribuito, nel 2013, quando è arrivata […] Nel primo periodo quando è entrata la non era sola coi Parte_1 bambini, affiancava qualche educatrice.”).
19. Non può quindi ritenersi provato, nel caso di specie, il carattere di rapporto di impiego subordinato a tempo indeterminato e svoltosi con le caratteristiche di inquadramento ed orario dedotte, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
20. Quanto al periodo intercorso tra la cessazione del tirocinio e la stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato, e quindi tra il 1.2.2014 fino al 31.3.2019, deve premettersi che è incontestata l'esistenza del rapporto almeno fino a tutto l'anno 2018, a fronte della già richiamata allegazione delle parti resistenti rispetto alla natura di prestazioni di collaborazioni saltuarie ed occasionali
“fino al 2018”, che non contiene specifiche contestazioni rispetto ai periodi asseritamente lavorati bensì esclusivamente la contestazione delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto e quindi della sua qualificazione, che secondo la ricostruzione delle parti resistenti sarebbe stata di collaborazione occasionale, in mancanza tuttavia di evidenze documentali in dispare una ricevuta di pagamento datata dicembre 2018 per euro 2.500, (appunto asseritamente per prestazioni occasionali, per l'importo di euro
2.500,00, doc. 3 ricorso).
21. Tanto premesso, e richiamata la consistenza dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente sul punto nel caso di specie (cfr. precedente punto 13), in relazione all'intero periodo di cui al punto precedente deve aversi riguardo agli elementi fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro, così come emersi a seguito dell'istruttoria, per valutarne il carattere indicativo della natura subordinata del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2094 c.c. Tra detti indici si annoverano la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, l'esclusività del rapporto, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali
(ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7024 del 08/04/2015).
22. A riguardo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la ricorrente ha continuato a collaborare con il nido senza soluzione di continuità fin dal menzionato periodo di tirocinio, svolgendo le mansioni di educatrice ed essendo inserita nei turni al pari di tutte le altre educatrici.
23. Sul punto, la teste (collega di lavoro) ha riferito “ è arrivata nel 2013, ad ottobre, Tes_1 Pt_1
e ci abbiamo lavorato entrambe fino a luglio 2021 […] Alla fine del 2013, novembre o dicembre, la ha iniziato Parte_1 a stare da sola con i bambini”. Sul punto si osserva che sebbene la teste collochi la fine del tirocinio in un momento precedente rispetto a quello risultante dal menzionato doc. 2, il contrasto tra le risultanze non consente di ritenere provata la circostanza per cui il rapporto abbia avuto le caratteristiche dedotte anche in formale costanza di tirocinio (al contrario, sul punto deve darsi atto del fatto che la memoria potrebbe essere falsata dall'aver udito i periodi esatti dalla voce della ricorrente in occasione della testimonianza da questa resa alla presenza della teste nel giudizio in cui quest'ultima era a sua volta ricorrente, sicché è una circostanza che non assurge di per sé ad una attendibilità tale da poter essere valorizzata come prova in contrasto con l'evidenza documentale). La teste (utente) ha dato atto che nel settembre 2015 la Tes_2 ricorrente era già stabilmente inserita nell'organico dell'ufficio, essendo quotidianamente presente all'ingresso o all'uscita dei bambini (o in entrambi i momenti, cfr. infra), e che la stessa vi è rimasta fino alla fine dell'a.s. 2021, il che esclude il carattere occasionale della collaborazione nel periodo precedente alla formalizzazione del rapporto come subordinato, e sancisce la continuità – anche in termini di mansioni – nelle modalità di svolgimento del rapporto stesso. Analoghe risultanze sono emerse dall'escussione della teste presente quotidianamente a partire dal 2017 (e quindi prima della Tes_3 formalizzazione del rapporto) e fino alla fine dell'a.s. 2021.
24. Le risultanze così sintetizzate valgono anche a provare l'esistenza del rapporto nei periodi intermedi rispetto alla vigenza dei contratti di lavoro subordinato e tempo determinato relativi ai periodi dal 2.4.2019 al 31.3.2020, dal 2.9.2020 al 31.10.2020 prorogato fino al 23.12.2020, dal 7.1.2021 al
31.7.2021 (in atti).
25. Quanto alla natura subordinata del rapporto fin dall'inizio di esso, è sufficiente la prova, raggiunta nei termini suddetti, che non vi siano stati mutamenti di sorta rispetto al periodo successivo, dal formalizzato come subordinato. Non può essere fatto gravare sul lavoratore un onere della prova più rigoroso, considerato inoltre che il potere datoriale di direttiva e controllo tipico della subordinazione si atteggia diversamente in base al tipo di mansioni svolte, sicché nell'ipotesi di professionalità specifica quale quella richiesta per lo svolgimento di mansioni di educatrice deve ritenersi che l'eterodeterminazione degli orari, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e la completa estraneità del lavoratore al rischio d'impresa siano sufficienti ad integrare i requisiti della subordinazione.
26. Sul punto, ad abundantiam è appena il caso di notare che le diverse allegazioni in fatto avanzate dalle resistenti, per cui la ricorrente non sarebbe stata assoggettata al potere disciplinare delle resistenti, ed in particolare che ella sarebbe stata libera di assentarsi senza necessità di giustificazioni (ma, significativamente, non di articolare i propri orari come meglio credeva), può del resto essere presumibilmente escluso in ragione della stessa natura della organizzazione aziendale, basata necessariamente sulla presenza quotidiana delle educatrici, e quindi sul necessario controllo e limite delle loro assenze. 27. Né può darsi rilievo alla circostanza per cui il termine apposto ai contratti a tempo determinato non sia stato impugnato tempestivamente, a fronte della riqualificazione del rapporto come a tempo indeterminato a far data dalla sua effettiva instaurazione il 1.2.2014.
28. Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.2.2014 e fino al 31.7.2021, lo stesso deve intendersi come a tempo indeterminato, il quale costituisce la forma ordinaria del rapporto di lavoro in assenza di diversa valida pattuizione scritta, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza e formalizzato nell'art. 1 del d.lgs. 81/2015.
29. Conseguentemente, i contratti a tempo determinato successivamente stipulati non possono ritenersi validi, in quanto fittiziamente stipulati in costanza del precedente rapporto, mai formalmente risolto, che quindi può intendersi come protrattosi senza soluzione di continuità fino alla cessazione.
30. Per quanto attiene alla sospensione estiva delle attività educative, l'inizio di uno dei contratti in atti in data 2.9.2020 e la scadenza dell'ultimo contratto in atti in data 31.7.2021 consente di ritenere che la durata dell'anno scolastico fosse di 11 mesi, appunto da settembre a luglio, e che conseguentemente il mese di agosto l'attività non fosse resa ma che i lavoratori in forze dovessero beneficiare in tale periodo delle ferie retribuite.
31. Per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'attività imposta per legge nel periodo pandemico, è pacifico tra le parti che la prestazione non sia stata resa dal 1.4.2020 (essendo scaduto il
31.3.2020 il precedente contratto) al 2.9.2020 (data di stipula del nuovo contratto). Anche per tale periodo la parte formula domanda di condanna di controparte al pagamento di tutte le spettanze retributive.
32. Sul punto deve osservarsi che, fermo il diritto alle ferie per l'anno 2020 (maturate sull'intera annualità, a fronte della natura indeterminata del rapporto), per i mesi da aprile a luglio la prestazione lavorativa non soltanto non è stata resa, ma non avrebbe potuto esserlo ostandovi la normativa emergenziale, che costituisce causa di impossibilità non imputabile a nessuna delle parti. Le parti resistenti, pur non soffermandosi sul punto, formulano l'eccezione in fatto deducendo l'impossibilità di accogliere la richiesta di differenze retributive in relazione ai periodi in cui la ricorrente “tra un contratto
e l'altro non ha effettuato alcuna prestazione lavorativa”, ossia, come accertato mediante l'istruttori ed ex art. 115
c.p.c., in relazione ai mesi da aprile a luglio 2020.
33. Parte ricorrente non ha del resto formulato alcuna domanda risarcitoria in relazione al lucro cessante costituito dal mancato accesso agli ammortizzatori sociali, previsti dalla normativa emergenziale, a causa della condotta omissiva del datore consistita nell'erronea formalizzazione del rapporto.
34. La domanda è quindi infondata in relazione alla retribuzione oraria per il periodo da aprile a luglio 2020. 35. Così delineati i periodi, quanto all'orario di lavoro svolto, la ricorrente ha allegato di aver svolto 27,5 ore settimanali nel periodo dal 1.2.2014 fino al 23.12.2020 e 33,5 ore settimanali 7.1.2021 al
31.7.2021.
36. L'istruttoria svolta ha parzialmente confermato la veridicità di tali allegazioni.
37. A riguardo, va premessa l'attendibilità della teste messa in discussione dalle parti Tes_1 resistenti in considerazione del fatto che la stessa avrebbe incardinato un analogo giudizio nei confronti delle stesse resistenti, iscritto al n. 5157/22 e deciso con sentenza n. 4/2025, nell'ambito del quale l'odierna ricorrente, è stata escussa come testimone, ed ha riferito non soltanto in Parte_1 relazione al rapporto di lavoro della ma anche in relazione al proprio, alla presenza della Tes_1 Tes_1 stessa che quindi ha udito le circostanze fattuali oggetto del presente giudizio (cfr. verbale del 28.3.2024, ammissibile in quanto sopravvenuto e rilevante ai fini dell'attendibilità della teste). Le parti resistenti evidenziano altresì che in detta occasione la signora aveva con sé appunti e copia dei capitoli Parte_1 di cui al ricorso introduttivo del giudizio r.g. 5157/22, e interrogata sul punto ha chiarito di aver redatto di sua mano gli appunti al fine di meglio ricordare le circostanze in fatto e di aver ricevuto copia dei capitoli dal difensore della signora presso lo studio di questo, in presenza della stessa. Le Tes_1 Tes_1 resistenti sostengono, a partire da dette circostanze, che la stessa sarebbe inattendibile come Tes_1 testimone nel giudizio odierno.
38. Sul punto, si osserva che nel presente giudizio alcuna condotta tale da minare radicalmente l'attendibilità della teste è stata posta in essere (cfr. verbale del 3.6.2025). Si osserva inoltre che dal Tes_1 verbale e dalla sentenza relative al giudizio r.g. n. 5157/22 non emergono condotte della signora Tes_1 tali da inficiarne radicalmente l'attendibilità come teste nel presente giudizio (non potendosi concludere sic et simpliciter che sia avvenuto nel caso di specie un fatto analogo a quello riferito dalla e Parte_1 relativo all'esistenza di previe interlocuzioni tra teste e difensore della parte che lo ha richiesto). Quanto alla circostanza che le due lavoratrici rivestono ruoli invertiti rispettivamente di ricorrente e di testimone nell'odierno giudizio e nel giudizio e.g. n. 5157/22, la stessa non depone di per sé per una minore attendibilità, non vertendo le testimonianze rese su identiche circostanze di fatto rilevanti in entrambi i giudizi bensì su circostanze autonome e distinte (l'orario di lavoro della teste nel giudizio r.g. Tes_1
5157/22 e quello della teste nel presente giudizio), e dovendosi osservare, sul punto, che la Parte_1 teste ha deposto nel presente giudizio nel mese di giugno 2025, successivamente quindi alla Tes_1 conclusione del giudizio dalla stessa proposto, r.g. 5157/22.
39. Tanto premesso, tutte le circostanze menzionate ai due punti che precedono devono comunque essere valutate, unitamente agli ordinari criteri di attendibilità interna ed esterna delle dichiarazioni rese (ex multis tra le più recenti Cass. civ. , Sez. 2 - , Ordinanza n. 15270/2024). 40. In conclusione, le dichiarazioni della teste possono ritenersi attendibili, avendo ella Tes_1 avuto conoscenza diretta dei fatti in quanto collega di lavoro della ricorrente, così da rendere sostanzialmente ininfluente la circostanza relativa all'ascolto della versione della signora in Parte_1 occasione dell'escussione testimoniale nel procedimento r.g. 5156/22, se non nei limitati termini di cui si dirà. Le dichiarazioni rese sono intrinsecamente coerenti e logiche, e riscontrate attraverso la loro compatibilità e coerenza con tutte le altre risultanze istruttorie. Significativo è anche che la parte resistente non abbia articolato alcuna prova contraria, in particolare non chiamando altri lavoratori a riferire, né fornendo una panoramica dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'asilo nido da cui desumersi la superfluità delle prestazioni rese dei termini di cui in ricorso.
41. Quanto all'esito dell'istruttoria, la teste (collega di lavoro) ha confermato Tes_1
l'articolazione degli orari delle educatrici su turni giornalieri dal lunedì al venerdì di durata di 5 ore e mezza ciascuno (e quindi per 27,5 ore a settimana) fino all'autunno 2020, quando la ricorrente avrebbe cominciato a fare orario prolungato dall'apertura alla chiusura (“quindi dalle 7:30 alle 16:30 o 17:00”, e quindi per 45 ore a settimana) – circostanza tuttavia irrilevante in quanto fino al dicembre 2020 la ricorrente ha rivendicato sempre 27.5 ore settimanali – e, dal gennaio 2021, un orario articolato sulle suddette 27,5 ore settimanali per 15 giorni alternate due settimane di orario prolungato (“alternavamo 15 giorni in cui facevamo 5 ore e mezza e gli altri 15 giorni in cui lavoravamo tutto il giorno. […] iniziavano mi pare alle
7.30 comunque fino a chiusura, e nei 15 giorni successivi ci scambiavamo, per evitare che fossimo sempre io e a fare Pt_1
l'orario da apertura a chiusura, perché era diventato pensante”). Tale sprecisa dichiarazione è sostanzialmente confermata da quanto riferito, più genericamente, dalla teste (“Ho conosciuto la quando ho Tes_2 Parte_1 portato la prima figlia, faceva l'accoglienza, ed era presente anche quando hanno frequentato gli altri miei figli. Nel pomeriggio quando li andavo a riprendere c'era ancora la […] Per quanto riguarda la mia prima figlia, la Parte_1 trovavo a volte di mattina a volte di pomeriggio, non ricordo esattamente ma o di mattina o di pomeriggio era sempre presente.
[…] quando ci fu il covid la scuola fu chiusa in un periodo, quando fu riaperto vennero create delle bolle da 5 o 6 bambini,
i miei figli erano insieme e la bambina era la sola femminuccia della bolla, e in quel periodo c'era sia la mattina che Pt_1 il pomeriggio, ricordo che nonostante fossero solo 6 bambini mi sembrava anomalo che la stessa maestra stesse tutte quelle ore. Non ricordo se questo avvenisse anche prima, ma lo ricordo sicuramente per quel periodo delle bolle post covid. […]
Ricordo che vedevo quando portavo i bambini la mattina e li andavo a riprendere. Non ricordo e non posso riferire Pt_1 con certezza il mese, poteva capitare che il bambino fosse portato da o di un'altra Maestra.”). Pt_2
42. Lo svolgimento di 27,5 ore di lavoro settimanale dall'inizio del rapporto al dicembre 2020
è quindi provato, mentre per il periodo gennaio-luglio 2021 il superiore orario allegato di 40 ore settimanali può ritenersi privato soltanto per periodi alternati di 15 giorni.
43. In conclusione, nel caso di specie può ritenersi dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo tra il 1.2.2014 e fino al 31.7.2021, rispetto al quale la prestazione non è stata resa dall'aprile al luglio 2020, con orario di 27,5 ore settimanali per il periodo dal 1.2.2014 al 31.12.2020 e, per il periodo dal 1.1.2021 al 31.7.2021, orario differenziato su periodi alternati di 15 giorni, pari a 27,5 ore per 15 giorni e a 40 ore per i successivi 15 giorni, per lo svolgimento di mansioni di educatrice con inquadramento al liv. 3° del CCNL Anisei.
44. È quindi provato che la ricorrente abbia percepito, in ragione di tutto quanto detto, somme inferiori rispetto a quelle astrattamente spettanti, non avendo la parte resistente documentato di aver corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle allegate.
45. Quanto alle somme effettivamente spettanti, deve preliminarmente rigettarsi la domanda di prescrizione avanzata dalle parti resistenti, posto che – a fronte delle caratteristiche del rapporto, la stessa non può ritenersi essere decorsa in costanza del rapporto stesso. Da un lato, infatti, il riconoscimento di un unico rapporto a tempo indeterminato esclude che possa darsi rilevo alle singole scadenze contrattuali;
dall'altro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità riconosciute ex post in sede giudiziaria (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza
n. 23227 del 13/12/2004).
46. Spettano conseguentemente alla lavoratrice le differenze tra quanto ella allega di aver percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in ragione della durata del rapporto di lavoro e dell'orario come accertato al precedente punto 43.
47. Su tali somme spettano inoltre la rivalutazione e gli interessi come per legge.
48. Quanto alla condanna, sussiste la legittimazione passiva della società resistente anche in relazione al periodo precedente alla trasformazione della società in s.r.l.. A norma dell'art. 2498 c.c. è infatti prevista la continuità dei rapporti giuridici in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, non verificandosi una successione di soggetti bensì la mera trasformazione dell'unico soggetto titolare.
Controparte 49. Sussiste inoltre, per il periodo precedente alla trasformazione della società da e quindi fino al 22 marzo 2018, la responsabilità personale e solidale delle signore e CP_2
, in qualità di socie illimitatamente responsabili della Parte_3 Controparte_6
In base all'art. 2500 quinquies c.c., infatti, la trasformazione non libera i soci a responsabilità
[...] illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti relativi alla pubblicità della modifica, salvo non risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione (circostanza che non ricorre nel caso di specie), al fine di non indebolire le garanzie di questi ultimi.
50. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, nei limiti e nei termini suesposti, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
51. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5171/2022 r.g.:
Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 1.2.2014 al
31.7.2021, svoltosi secondo l'orario di cui in motivazione e inquadramento al III livello del CCNL di riferimento;
- accerta per l'effetto la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per la definizione dei profili contabili e la pronuncia della condanna;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
BI TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 5171 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIZZICAROLI ANNA GIACOMA e dell'Avv. Parte_1
PROIETTI LIVIO, ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Pannunzi,
[...] resistente
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Amicucci e dell'Avv. Mario CP_3
Napoleoni, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società resistente con le mansioni di educatrice livello 3° del CCNL Aninsei Scuole private dal 1-10-2013 al 31-7-2021 e meglio descritto nel conteggio redatto del Dr formante parte Persona_1 integrale e sostanziale del ricorso introduttivo;
per l'effetto voglia condannare la resistente, in solido con i soci illimitatamente responsabili e per le competenze maturate sino al 22-3-2018, al pagamento in favore CP_2 CP_3 della ricorrente delle differenze retributive su salario minimo per € 36.619,55; per 13^ mensilità non erogata per €
6.172,07 e per TFR per € 5.920,14 per un totale di € 48.711,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria del 31-7-
2021 all'effettivo soddisfo”, e con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente (di seguito anche ) ha chiesto dichiararsi la nullità Controparte_1 CP_1
o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. Parte resistente ha chiesto dichiararsi la nullità o in subordine rigettarsi il ricorso, CP_3 con vittoria di spese.
Le motivazioni della sentenza
1. La ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'ottobre 2016 al 31 luglio 2021 per lo svolgimento di attività di educatrice di asilo nido, in parte senza alcuna regolarizzazione ed in parte mediante contratti non conformi alle reali caratteristiche del rapporto. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato: inizialmente senza alcuna formalizzazione;
successivamente dal 11.12.2013 al 30.1.2014 con contratto di tirocinio per 30 ore settimanali e retribuzione di 400 euro mensili;
di nuovo senza alcuna formalizzazione dal 1.2.2014 fino al 31.3.2019, seguendo un orario di 27,5 ore settimanali e retribuzione 550 euro mensili;
dal 2.4.2019 al 31.3.2020 e nuovamente dal 2.9.2020 al 31.10.2020 a tempo determinato per 15 ore settimanali ed inquadramento come educatrice livello 3° CCNL Aninsei, formalmente per 15 ore settimanali pur a fronte dello svolgimento di 27,5 ore settimanali, e ancora fino al 23.12.2020 con proroga del precedente contratto, pur a fronte dello svolgimento di 40 ore di lavoro settimanali;
di non aver lavorato durante le chiusure legate alla pandemia senza alcuna retribuzione;
dal 7.1.2021 al 31.7.2021 ancora con contratto a tempo determinato per 15 ore settimanali pur avendo lavorato per 33,5 ore settimanali.
2. La ricorrente ha quindi incardinato il presente giudizio nei confronti della società datrice e delle signore e , nella qualità di socie illimitatamente responsabili fino al. 22.3.2018, CP_3 CP_2
[.. quando la società mutava la ragione sociale da e in Controparte_4 Parte_2
al fine di far accertare la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto Controparte_1 di lavoro, deducendo di non aver ricevuto la retribuzione spettante e chiedendo condannarsi le controparti, in solido tra loro per il periodo di competenza, a corrisponderle le differenze retributive per un totale di 48.711,76 a titolo di differenze retributive, ferie, festività e permessi non retribuiti, tredicesima mensilità, TFR.
3. Si sono costituite le resistenti, con memorie di costituzione di contenuto sostanzialmente analogo, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per mancata articolazione dei mezzi istruttori, chiedendo in subordine il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo che la ricorrente avrebbe svolto collaborazioni saltuarie ed occasionali fino al 2018, e successivamente in base ai menzionati contratti a tempo determinato, perfettamente validi e non impugnati dalla ricorrente nei termini di legge;
eccependo infine in ulteriore subordine la prescrizione quinquennale delle somme richieste e contestando i conteggi di parte avversa.
4. Con ordinanza del 7.5.2024 è stata rigettata l'istanza di riunione con altro fascicolo avente ad oggetto la domanda per differenze retributive avanzata da altra lavoratrice.
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi. Sul punto, deve premettersi che l'eccezione preliminare di nullità del ricorso relativa alla formulazione asseritamente generica dei capitoli, che costituisce in realtà una eccezione di inammissibilità dell'istanza istruttoria, è stata implicitamente superata con l'ordinanza del 7.5.2024; deve infatti darsi rilievo al tenore testuale dell'atto, in cui è stato chiesto l'interrogatorio formale sui capitoli articolati in fatto e “all'esito dell'interpello stesso” la prova per testi, da intendersi quindi sui medesimi capitoli.
6. La causa è stata discussa all'udienza odierna, quando le parti si sono riportate alle conclusioni formulate in atti, ed è decisa con la presente sentenza parziale sull'an delle pretese, dovendo essere rimessa in istruttoria per i profili contabili.
7. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che si vanno ad esporre.
8. Deve preliminarmente osservarsi, quanto all'eccezione di nullità del ricorso, che nel caso di specie sono sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi, formulati nella domanda richiamata in epigrafe con riferimento chiaro e preciso all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato ed alla condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate in relazione alle singole voci. Gli ulteriori profili relativi al tenore del ricorso attengono non già alla nullità dell'atto bensì alla completezza dell'allegazione; sono quindi profili di merito che saranno esaminati nel prosieguo.
9. Ancora preliminarmente deve darsi atto del fatto che la parte ricorrente, in prima udienza, ha chiesto di poter rettificare il contenuto del ricorso in relazione ad un refuso contenuto nello stesso laddove, nella parte in diritto, la ricorrente ha affermato di aver lavorato in nero fino all'agosto 2020 mentre dalle allegazioni in fatto (supportate dai documenti allegati) si evince chiaramente che il primo contratto è stato firmato nel marzo 2019. Controparte si è opposta a tale modifica ritenuta lesiva del diritto di difesa, ritenuta invece ammissibile in quanto riconducibile a mera rettifica in base al chiaro tenore testuale dell'atto, non lesiva del diritto di difesa anche a fronte della formulazione della domanda, relativa comunque all'intero periodo dal 1 ottobre 2013 al 31 luglio 2021.
10. Nel merito, il primo profilo controverso tra le parti attiene alla natura del rapporto nella fase iniziale, non coperta da contratto, poiché la ricorrente sostiene di aver espletato attività con le caratteristiche della subordinazione fin dall'inizio dello stesso in mancanza di qualsivoglia formalizzazione, mente le parti resistenti sostengono che “La ricorrente ha prestato delle collaborazioni saltuarie ed occasionali fino al 2018” (allegazione testualmente identica in entrambe le memorie di costituzione). Nei periodi di regolarizzazione del rapporto come subordinato, dapprima in termini di apprendistato professionalizzante e successivamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, il profilo controverso in fatto attiene invece al carattere fittizio del termine a fronte della continuità del rapporto rispetto ai suddetti periodi non contrattualizzati ed all'orario di lavoro effettivamente osservato.
11. Le mansioni asseritamente svolte per l'intero periodo oggetto di giudizio sono quelle di educatrice di asilo nido, rispetto alle quali la parte ricorrente non contesta l'inquadramento riportato nei contratti in atti. L'allegazione di parte ricorrente è chiara, inoltre, in relazione al fatto che tali mansioni si sarebbero svolte per l'intero periodo in termini immutati tra i periodi non coperti da contratto e quelli formalmente regolarizzati come lavoro subordinato, e quindi sempre in termini di subordinazione.
12. Tale circostanza alleggerisce l'onere di allegazione e prova in capo alla ricorrente stessa con riferimento ai periodi non contrattualizzati.
13. È vero infatti che laddove il lavoratore intenda affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto, avrà l'onere di provare l'esistenza del rapporto nonché le caratteristiche della prestazione, ossia le mansioni rivestite, nonché la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso. Nel caso in cui, tuttavia, il rapporto sia stato almeno in parte regolarizzato come subordinato,
l'onere in capo al lavoratore si alleggerisce venendo a portare sostanzialmente sul fatto che il rapporto sia iniziato o proseguito con le medesime caratteristiche in periodi diversi rispetto a quelli di cui al contratto.
14. Tanto premesso, in relazione ai singoli periodi dedotti in giudizio si osserva quanto segue.
15. Quanto al tirocinio asseritamente svolto dalla ricorrente dal 11.12.2013 al 30.1.2014, lo stesso è documentato in atti mediante progetto siglato dinanzi alla Provincia di Roma (all. 2 ricorso), in cui il rapporto è qualificato come tirocinio formativo e di orientamento, per trenta ore settimanali con la mansione di “assistente all'infanzia”, con “funzioni non educative” e volto ad “Acquisire competenza in materia di accudimento, cura, acquisizione delle piccole autonomie dei bambini dai 6 mesi ai 3 anni”.
16. A fronte di tali risultanze documentali, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare (e successivamente provare) in maniera specifica le mansioni svolte e le modalità concrete del rapporto onde sostenere che, a dispetto delle risultanze documentali, lo stesso si fosse svolto nei termini della subordinazione.
17. Le allegazioni di parte, a riguardo, sono limitate alla circostanza di aver svolto ab initio le mansioni di educatrice, senza alcun riferimento ad una iniziale fase formativa che la ricorrente implicitamente nega quindi esserci stata. 18. Dall'istruttoria svolta è tuttavia emerso che il periodo di tirocinio sia coinciso, per la ricorrente, con l'inizio del rapporto, così come d norma avveniva per le altre educatrici, e che durante tale periodo le mansioni fossero diverse rispetto a quelle delle educatrici, non avendo le tirocinanti autonomia nella gestione dei bambini, così come diversi ed inferiori erano gli orari (teste “Le tirocinanti avevano Tes_1
l'orario di mattina, dalle 9 alle 13, ci aiutavano nei cambi, non potevano stare sole coi bambini. ADR. Io feci tirocinio solo nel 2009 come educatrice, poi sono stata chiamate come cuoca. La signora ha fatto il tirocinio di 100 ore, come Parte_1 me, non retribuito, nel 2013, quando è arrivata […] Nel primo periodo quando è entrata la non era sola coi Parte_1 bambini, affiancava qualche educatrice.”).
19. Non può quindi ritenersi provato, nel caso di specie, il carattere di rapporto di impiego subordinato a tempo indeterminato e svoltosi con le caratteristiche di inquadramento ed orario dedotte, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
20. Quanto al periodo intercorso tra la cessazione del tirocinio e la stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato, e quindi tra il 1.2.2014 fino al 31.3.2019, deve premettersi che è incontestata l'esistenza del rapporto almeno fino a tutto l'anno 2018, a fronte della già richiamata allegazione delle parti resistenti rispetto alla natura di prestazioni di collaborazioni saltuarie ed occasionali
“fino al 2018”, che non contiene specifiche contestazioni rispetto ai periodi asseritamente lavorati bensì esclusivamente la contestazione delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto e quindi della sua qualificazione, che secondo la ricostruzione delle parti resistenti sarebbe stata di collaborazione occasionale, in mancanza tuttavia di evidenze documentali in dispare una ricevuta di pagamento datata dicembre 2018 per euro 2.500, (appunto asseritamente per prestazioni occasionali, per l'importo di euro
2.500,00, doc. 3 ricorso).
21. Tanto premesso, e richiamata la consistenza dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente sul punto nel caso di specie (cfr. precedente punto 13), in relazione all'intero periodo di cui al punto precedente deve aversi riguardo agli elementi fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro, così come emersi a seguito dell'istruttoria, per valutarne il carattere indicativo della natura subordinata del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2094 c.c. Tra detti indici si annoverano la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, l'esclusività del rapporto, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali
(ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7024 del 08/04/2015).
22. A riguardo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la ricorrente ha continuato a collaborare con il nido senza soluzione di continuità fin dal menzionato periodo di tirocinio, svolgendo le mansioni di educatrice ed essendo inserita nei turni al pari di tutte le altre educatrici.
23. Sul punto, la teste (collega di lavoro) ha riferito “ è arrivata nel 2013, ad ottobre, Tes_1 Pt_1
e ci abbiamo lavorato entrambe fino a luglio 2021 […] Alla fine del 2013, novembre o dicembre, la ha iniziato Parte_1 a stare da sola con i bambini”. Sul punto si osserva che sebbene la teste collochi la fine del tirocinio in un momento precedente rispetto a quello risultante dal menzionato doc. 2, il contrasto tra le risultanze non consente di ritenere provata la circostanza per cui il rapporto abbia avuto le caratteristiche dedotte anche in formale costanza di tirocinio (al contrario, sul punto deve darsi atto del fatto che la memoria potrebbe essere falsata dall'aver udito i periodi esatti dalla voce della ricorrente in occasione della testimonianza da questa resa alla presenza della teste nel giudizio in cui quest'ultima era a sua volta ricorrente, sicché è una circostanza che non assurge di per sé ad una attendibilità tale da poter essere valorizzata come prova in contrasto con l'evidenza documentale). La teste (utente) ha dato atto che nel settembre 2015 la Tes_2 ricorrente era già stabilmente inserita nell'organico dell'ufficio, essendo quotidianamente presente all'ingresso o all'uscita dei bambini (o in entrambi i momenti, cfr. infra), e che la stessa vi è rimasta fino alla fine dell'a.s. 2021, il che esclude il carattere occasionale della collaborazione nel periodo precedente alla formalizzazione del rapporto come subordinato, e sancisce la continuità – anche in termini di mansioni – nelle modalità di svolgimento del rapporto stesso. Analoghe risultanze sono emerse dall'escussione della teste presente quotidianamente a partire dal 2017 (e quindi prima della Tes_3 formalizzazione del rapporto) e fino alla fine dell'a.s. 2021.
24. Le risultanze così sintetizzate valgono anche a provare l'esistenza del rapporto nei periodi intermedi rispetto alla vigenza dei contratti di lavoro subordinato e tempo determinato relativi ai periodi dal 2.4.2019 al 31.3.2020, dal 2.9.2020 al 31.10.2020 prorogato fino al 23.12.2020, dal 7.1.2021 al
31.7.2021 (in atti).
25. Quanto alla natura subordinata del rapporto fin dall'inizio di esso, è sufficiente la prova, raggiunta nei termini suddetti, che non vi siano stati mutamenti di sorta rispetto al periodo successivo, dal formalizzato come subordinato. Non può essere fatto gravare sul lavoratore un onere della prova più rigoroso, considerato inoltre che il potere datoriale di direttiva e controllo tipico della subordinazione si atteggia diversamente in base al tipo di mansioni svolte, sicché nell'ipotesi di professionalità specifica quale quella richiesta per lo svolgimento di mansioni di educatrice deve ritenersi che l'eterodeterminazione degli orari, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e la completa estraneità del lavoratore al rischio d'impresa siano sufficienti ad integrare i requisiti della subordinazione.
26. Sul punto, ad abundantiam è appena il caso di notare che le diverse allegazioni in fatto avanzate dalle resistenti, per cui la ricorrente non sarebbe stata assoggettata al potere disciplinare delle resistenti, ed in particolare che ella sarebbe stata libera di assentarsi senza necessità di giustificazioni (ma, significativamente, non di articolare i propri orari come meglio credeva), può del resto essere presumibilmente escluso in ragione della stessa natura della organizzazione aziendale, basata necessariamente sulla presenza quotidiana delle educatrici, e quindi sul necessario controllo e limite delle loro assenze. 27. Né può darsi rilievo alla circostanza per cui il termine apposto ai contratti a tempo determinato non sia stato impugnato tempestivamente, a fronte della riqualificazione del rapporto come a tempo indeterminato a far data dalla sua effettiva instaurazione il 1.2.2014.
28. Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.2.2014 e fino al 31.7.2021, lo stesso deve intendersi come a tempo indeterminato, il quale costituisce la forma ordinaria del rapporto di lavoro in assenza di diversa valida pattuizione scritta, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza e formalizzato nell'art. 1 del d.lgs. 81/2015.
29. Conseguentemente, i contratti a tempo determinato successivamente stipulati non possono ritenersi validi, in quanto fittiziamente stipulati in costanza del precedente rapporto, mai formalmente risolto, che quindi può intendersi come protrattosi senza soluzione di continuità fino alla cessazione.
30. Per quanto attiene alla sospensione estiva delle attività educative, l'inizio di uno dei contratti in atti in data 2.9.2020 e la scadenza dell'ultimo contratto in atti in data 31.7.2021 consente di ritenere che la durata dell'anno scolastico fosse di 11 mesi, appunto da settembre a luglio, e che conseguentemente il mese di agosto l'attività non fosse resa ma che i lavoratori in forze dovessero beneficiare in tale periodo delle ferie retribuite.
31. Per quanto riguarda il periodo di sospensione dell'attività imposta per legge nel periodo pandemico, è pacifico tra le parti che la prestazione non sia stata resa dal 1.4.2020 (essendo scaduto il
31.3.2020 il precedente contratto) al 2.9.2020 (data di stipula del nuovo contratto). Anche per tale periodo la parte formula domanda di condanna di controparte al pagamento di tutte le spettanze retributive.
32. Sul punto deve osservarsi che, fermo il diritto alle ferie per l'anno 2020 (maturate sull'intera annualità, a fronte della natura indeterminata del rapporto), per i mesi da aprile a luglio la prestazione lavorativa non soltanto non è stata resa, ma non avrebbe potuto esserlo ostandovi la normativa emergenziale, che costituisce causa di impossibilità non imputabile a nessuna delle parti. Le parti resistenti, pur non soffermandosi sul punto, formulano l'eccezione in fatto deducendo l'impossibilità di accogliere la richiesta di differenze retributive in relazione ai periodi in cui la ricorrente “tra un contratto
e l'altro non ha effettuato alcuna prestazione lavorativa”, ossia, come accertato mediante l'istruttori ed ex art. 115
c.p.c., in relazione ai mesi da aprile a luglio 2020.
33. Parte ricorrente non ha del resto formulato alcuna domanda risarcitoria in relazione al lucro cessante costituito dal mancato accesso agli ammortizzatori sociali, previsti dalla normativa emergenziale, a causa della condotta omissiva del datore consistita nell'erronea formalizzazione del rapporto.
34. La domanda è quindi infondata in relazione alla retribuzione oraria per il periodo da aprile a luglio 2020. 35. Così delineati i periodi, quanto all'orario di lavoro svolto, la ricorrente ha allegato di aver svolto 27,5 ore settimanali nel periodo dal 1.2.2014 fino al 23.12.2020 e 33,5 ore settimanali 7.1.2021 al
31.7.2021.
36. L'istruttoria svolta ha parzialmente confermato la veridicità di tali allegazioni.
37. A riguardo, va premessa l'attendibilità della teste messa in discussione dalle parti Tes_1 resistenti in considerazione del fatto che la stessa avrebbe incardinato un analogo giudizio nei confronti delle stesse resistenti, iscritto al n. 5157/22 e deciso con sentenza n. 4/2025, nell'ambito del quale l'odierna ricorrente, è stata escussa come testimone, ed ha riferito non soltanto in Parte_1 relazione al rapporto di lavoro della ma anche in relazione al proprio, alla presenza della Tes_1 Tes_1 stessa che quindi ha udito le circostanze fattuali oggetto del presente giudizio (cfr. verbale del 28.3.2024, ammissibile in quanto sopravvenuto e rilevante ai fini dell'attendibilità della teste). Le parti resistenti evidenziano altresì che in detta occasione la signora aveva con sé appunti e copia dei capitoli Parte_1 di cui al ricorso introduttivo del giudizio r.g. 5157/22, e interrogata sul punto ha chiarito di aver redatto di sua mano gli appunti al fine di meglio ricordare le circostanze in fatto e di aver ricevuto copia dei capitoli dal difensore della signora presso lo studio di questo, in presenza della stessa. Le Tes_1 Tes_1 resistenti sostengono, a partire da dette circostanze, che la stessa sarebbe inattendibile come Tes_1 testimone nel giudizio odierno.
38. Sul punto, si osserva che nel presente giudizio alcuna condotta tale da minare radicalmente l'attendibilità della teste è stata posta in essere (cfr. verbale del 3.6.2025). Si osserva inoltre che dal Tes_1 verbale e dalla sentenza relative al giudizio r.g. n. 5157/22 non emergono condotte della signora Tes_1 tali da inficiarne radicalmente l'attendibilità come teste nel presente giudizio (non potendosi concludere sic et simpliciter che sia avvenuto nel caso di specie un fatto analogo a quello riferito dalla e Parte_1 relativo all'esistenza di previe interlocuzioni tra teste e difensore della parte che lo ha richiesto). Quanto alla circostanza che le due lavoratrici rivestono ruoli invertiti rispettivamente di ricorrente e di testimone nell'odierno giudizio e nel giudizio e.g. n. 5157/22, la stessa non depone di per sé per una minore attendibilità, non vertendo le testimonianze rese su identiche circostanze di fatto rilevanti in entrambi i giudizi bensì su circostanze autonome e distinte (l'orario di lavoro della teste nel giudizio r.g. Tes_1
5157/22 e quello della teste nel presente giudizio), e dovendosi osservare, sul punto, che la Parte_1 teste ha deposto nel presente giudizio nel mese di giugno 2025, successivamente quindi alla Tes_1 conclusione del giudizio dalla stessa proposto, r.g. 5157/22.
39. Tanto premesso, tutte le circostanze menzionate ai due punti che precedono devono comunque essere valutate, unitamente agli ordinari criteri di attendibilità interna ed esterna delle dichiarazioni rese (ex multis tra le più recenti Cass. civ. , Sez. 2 - , Ordinanza n. 15270/2024). 40. In conclusione, le dichiarazioni della teste possono ritenersi attendibili, avendo ella Tes_1 avuto conoscenza diretta dei fatti in quanto collega di lavoro della ricorrente, così da rendere sostanzialmente ininfluente la circostanza relativa all'ascolto della versione della signora in Parte_1 occasione dell'escussione testimoniale nel procedimento r.g. 5156/22, se non nei limitati termini di cui si dirà. Le dichiarazioni rese sono intrinsecamente coerenti e logiche, e riscontrate attraverso la loro compatibilità e coerenza con tutte le altre risultanze istruttorie. Significativo è anche che la parte resistente non abbia articolato alcuna prova contraria, in particolare non chiamando altri lavoratori a riferire, né fornendo una panoramica dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'asilo nido da cui desumersi la superfluità delle prestazioni rese dei termini di cui in ricorso.
41. Quanto all'esito dell'istruttoria, la teste (collega di lavoro) ha confermato Tes_1
l'articolazione degli orari delle educatrici su turni giornalieri dal lunedì al venerdì di durata di 5 ore e mezza ciascuno (e quindi per 27,5 ore a settimana) fino all'autunno 2020, quando la ricorrente avrebbe cominciato a fare orario prolungato dall'apertura alla chiusura (“quindi dalle 7:30 alle 16:30 o 17:00”, e quindi per 45 ore a settimana) – circostanza tuttavia irrilevante in quanto fino al dicembre 2020 la ricorrente ha rivendicato sempre 27.5 ore settimanali – e, dal gennaio 2021, un orario articolato sulle suddette 27,5 ore settimanali per 15 giorni alternate due settimane di orario prolungato (“alternavamo 15 giorni in cui facevamo 5 ore e mezza e gli altri 15 giorni in cui lavoravamo tutto il giorno. […] iniziavano mi pare alle
7.30 comunque fino a chiusura, e nei 15 giorni successivi ci scambiavamo, per evitare che fossimo sempre io e a fare Pt_1
l'orario da apertura a chiusura, perché era diventato pensante”). Tale sprecisa dichiarazione è sostanzialmente confermata da quanto riferito, più genericamente, dalla teste (“Ho conosciuto la quando ho Tes_2 Parte_1 portato la prima figlia, faceva l'accoglienza, ed era presente anche quando hanno frequentato gli altri miei figli. Nel pomeriggio quando li andavo a riprendere c'era ancora la […] Per quanto riguarda la mia prima figlia, la Parte_1 trovavo a volte di mattina a volte di pomeriggio, non ricordo esattamente ma o di mattina o di pomeriggio era sempre presente.
[…] quando ci fu il covid la scuola fu chiusa in un periodo, quando fu riaperto vennero create delle bolle da 5 o 6 bambini,
i miei figli erano insieme e la bambina era la sola femminuccia della bolla, e in quel periodo c'era sia la mattina che Pt_1 il pomeriggio, ricordo che nonostante fossero solo 6 bambini mi sembrava anomalo che la stessa maestra stesse tutte quelle ore. Non ricordo se questo avvenisse anche prima, ma lo ricordo sicuramente per quel periodo delle bolle post covid. […]
Ricordo che vedevo quando portavo i bambini la mattina e li andavo a riprendere. Non ricordo e non posso riferire Pt_1 con certezza il mese, poteva capitare che il bambino fosse portato da o di un'altra Maestra.”). Pt_2
42. Lo svolgimento di 27,5 ore di lavoro settimanale dall'inizio del rapporto al dicembre 2020
è quindi provato, mentre per il periodo gennaio-luglio 2021 il superiore orario allegato di 40 ore settimanali può ritenersi privato soltanto per periodi alternati di 15 giorni.
43. In conclusione, nel caso di specie può ritenersi dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo tra il 1.2.2014 e fino al 31.7.2021, rispetto al quale la prestazione non è stata resa dall'aprile al luglio 2020, con orario di 27,5 ore settimanali per il periodo dal 1.2.2014 al 31.12.2020 e, per il periodo dal 1.1.2021 al 31.7.2021, orario differenziato su periodi alternati di 15 giorni, pari a 27,5 ore per 15 giorni e a 40 ore per i successivi 15 giorni, per lo svolgimento di mansioni di educatrice con inquadramento al liv. 3° del CCNL Anisei.
44. È quindi provato che la ricorrente abbia percepito, in ragione di tutto quanto detto, somme inferiori rispetto a quelle astrattamente spettanti, non avendo la parte resistente documentato di aver corrisposto somme ulteriori rispetto a quelle allegate.
45. Quanto alle somme effettivamente spettanti, deve preliminarmente rigettarsi la domanda di prescrizione avanzata dalle parti resistenti, posto che – a fronte delle caratteristiche del rapporto, la stessa non può ritenersi essere decorsa in costanza del rapporto stesso. Da un lato, infatti, il riconoscimento di un unico rapporto a tempo indeterminato esclude che possa darsi rilevo alle singole scadenze contrattuali;
dall'altro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità riconosciute ex post in sede giudiziaria (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza
n. 23227 del 13/12/2004).
46. Spettano conseguentemente alla lavoratrice le differenze tra quanto ella allega di aver percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in ragione della durata del rapporto di lavoro e dell'orario come accertato al precedente punto 43.
47. Su tali somme spettano inoltre la rivalutazione e gli interessi come per legge.
48. Quanto alla condanna, sussiste la legittimazione passiva della società resistente anche in relazione al periodo precedente alla trasformazione della società in s.r.l.. A norma dell'art. 2498 c.c. è infatti prevista la continuità dei rapporti giuridici in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, non verificandosi una successione di soggetti bensì la mera trasformazione dell'unico soggetto titolare.
Controparte 49. Sussiste inoltre, per il periodo precedente alla trasformazione della società da e quindi fino al 22 marzo 2018, la responsabilità personale e solidale delle signore e CP_2
, in qualità di socie illimitatamente responsabili della Parte_3 Controparte_6
In base all'art. 2500 quinquies c.c., infatti, la trasformazione non libera i soci a responsabilità
[...] illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti relativi alla pubblicità della modifica, salvo non risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione (circostanza che non ricorre nel caso di specie), al fine di non indebolire le garanzie di questi ultimi.
50. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, nei limiti e nei termini suesposti, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
51. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5171/2022 r.g.:
Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 1.2.2014 al
31.7.2021, svoltosi secondo l'orario di cui in motivazione e inquadramento al III livello del CCNL di riferimento;
- accerta per l'effetto la spettanza in capo alla parte ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito, come meglio dettagliato in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per la definizione dei profili contabili e la pronuncia della condanna;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
BI TO