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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice rel. dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1456 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con l'avv. RUOCCO ARMANDO, presso il cui Studio hanno eletto C.F._2 domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data 21.03.2002 a Napoli
(NA), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002 Serie A, Parte I, sez. W, atto n. 14.
I coniugi hanno dedotto: (1) dall' unione delle parti sono nati i figli in data 15/03/2003 e Per_1
in data 10/03/2012; (2) di aver ottenuto la separazione personale con provvedimento Per_2 provvisorio del Tribunale di Prato in data 21.06.2023, reso all'esito del procedimento iscritto al numero r.g. n. 107/2023; (3) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate: 1 “1. Il figlio minorenne , al fine di garantirgli il diritto di mantenere un rapporto Persona_3 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, sarà affidato in modo condiviso ai genitori;
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse loro relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il domicilio prevalente per il minore è stabilito presso la residenza della madre, genitore collocatario. Le parti sono state avvisate dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
3. La casa coniugale, sita in Prato (PO), via Ferrara n° 55, acquistata dal sig. e sulla quale la Pt_1 sig.ra non avanza alcuna pretesa economica di alcun tipo, con tutti i mobili, suppellettili Parte_2 ed elettrodomestici, viene assegnata alla sig.ra , che vi abita attualmente con entrambi i Parte_2 figli e , fino a quando il figlio non diverrà economicamente indipendente. Per_2 Per_1 Per_2
La sig.ra provvederà a corrispondere in favore del la somma di € 200,00 mensili Parte_2 Pt_1 quale contributo alle spese di condominio, rivalutabili a seconda dell'aumento dello stesso.
4. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione riguardo le questioni fondamentali per la vita della minore, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi e di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni che la figlia svilupperà nel corso della vita.
6. I coniugi rilasciano il reciproco consenso a che il figlio minorenne frequenti liberamente i rispettivi nuclei familiari.
7. Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio , compatibilmente Per_2 con le esigenze di vita dello stesso e previo avviso alla madre collocataria;
ad ogni modo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Due pomeriggi a settimana dalle 17.30 alle
21.30, compatibilmente con le esigenze della minore, e i fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato e fino alle ore 21:30 della domenica. Durante le principali festività sarà seguita la seguente organizzazione: in occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà con l'uno e l'altro genitore, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo; la stessa alternanza sarà valida per il 25 aprile ed il primo maggio;
trascorrerà la festa del papà e festa della mamma con il rispettivo genitore;
per il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre nr. 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto delle reciproche esigenze.
2
8. Il Sig. è assunto presso la (già con mansioni di Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 autista e percepisce mensilmente una retribuzione media di circa Euro 1.500,00 netti, al netto di straordinari. Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi. La Sig.ra è assunta presso Parte_2 la Cooperativa Sociale Pane e Rose con qualifica di assistente domiciliare e percepisce mensilmente una retribuzione media di circa Euro 1.070,00 nette. Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Ciò nonostante il sig. continuerà a pagare integralmente il mutuo dell'abitazione familiare, Pt_1 assegnata alla sig.ra , nonchè il finanziamento acceso presso la FCA Bank. In Parte_2 considerazione di quanto precede e della somma dei redditi dei vari componenti la famiglia, si ritiene compensato integralmente tra i genitori il contributo al mantenimento ordinario del figlio . Per_2
9. Le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne, tra le quali a titolo esemplificativo: spese mediche, spese scolastiche (libri di testo, gite, assicurazione, etc.), attività extrascolastiche (corsi di inglese et similia), attività sportive e ludico ricreative.
10. I coniugi dichiarano l'una all'altro di rinunciare al loro mantenimento.
11. L'assegno unico (e le successive eventuali differenti misure di sostegno che lo dovessero sostituire
o integrare quali misure a sostegno del reddito in ragione del minore) sarà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
13. I coniugi dichiarano che con il presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
14. L'accordo risponde all'interesse del figlio in quanto la residenza prevalente presso la madre le consente di non mutare residenza”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni
3 all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che il loro ascolto appare manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti nella forma della trattazione scritta e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 21.03.2002 a Napoli (NA), trascritto nei registri dello Stato Parte_2 civile del Comune di Napoli, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte I, Sez. W, atto n. 14, alle condizioni come sopra riportate e qui da intendersi integralmente trascritte.
2. Omologa le seguenti condizioni:
1. Il figlio minorenne , al fine di garantirgli il diritto di mantenere un rapporto Persona_3 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, sarà affidato in modo condiviso ai genitori;
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse loro relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il domicilio prevalente per il minore è stabilito presso la residenza della madre, genitore collocatario. Le parti sono state avvisate dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
2. La casa coniugale, sita in Prato (PO), via Ferrara n° 55, acquistata dal sig. e sulla Pt_1 quale la sig.ra non avanza alcuna pretesa economica di alcun tipo, con tutti i mobili, Parte_2 suppellettili ed elettrodomestici, viene assegnata alla sig.ra , che vi abita attualmente Parte_2 con entrambi i figli e , fino a quando il figlio non diverrà economicamente Per_2 Per_1 Per_2 indipendente. La sig.ra provvederà a corrispondere in favore del la somma di Parte_2 Pt_1
€ 200,00 mensili quale contributo alle spese di condominio, rivalutabili a seconda dell'aumento dello stesso.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione riguardo le questioni fondamentali per la vita del minore, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi e di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni che la figlia svilupperà nel corso della vita.
4 4. I coniugi rilasciano il reciproco consenso a che il figlio minorenne frequenti liberamente i rispettivi nuclei familiari.
5. Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio , Per_2 compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso e previo avviso alla madre collocataria;
ad ogni modo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Due pomeriggi a settimana dalle 17.30 alle 21.30, compatibilmente con le esigenze della minore,
e i fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato e fino alle ore 21:30 della domenica.
Durante le principali festività sarà seguita la seguente organizzazione: in occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà con l'uno e l'altro genitore, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo; la stessa alternanza sarà valida per il 25 aprile ed il primo maggio;
trascorrerà la festa del papà e festa della mamma con il rispettivo genitore;
per il periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre nr. 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto delle reciproche esigenze.
6. Le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne, tra le quali a titolo esemplificativo: spese mediche, spese scolastiche (libri di testo, gite, assicurazione, etc.), attività extrascolastiche (corsi di inglese et similia), attività sportive e ludico ricreative.
7. I coniugi dichiarano l'una all'altro di rinunciare al loro mantenimento.
8. L'assegno unico (e le successive eventuali differenti misure di sostegno che lo dovessero sostituire o integrare quali misure a sostegno del reddito in ragione del minore) sarà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
3. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9. Il Sig. è assunto presso la (già con Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 mansioni di autista e percepisce mensilmente una retribuzione media di circa Euro 1.500,00 netti, al netto di straordinari. Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi. La Sig.ra
è assunta presso la Cooperativa Sociale Pane e Rose con qualifica di assistente Parte_2 domiciliare e percepisce mensilmente una retribuzione media di circa Euro 1.070,00 nette. Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi. Ciò nonostante il sig. continuerà a pagare Pt_1 integralmente il mutuo dell'abitazione familiare, assegnata alla sig.ra , nonchè il Parte_2 finanziamento acceso presso la FCA Bank. In considerazione di quanto precede e della somma dei redditi dei vari componenti la famiglia, si ritiene compensato integralmente tra i genitori il contributo al mantenimento ordinario del figlio . Per_2
5 10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.
11. L'accordo risponde all'interesse del figlio in quanto la residenza prevalente presso la madre le consente di non mutare residenza
4. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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