Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 17.12.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15723/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. DELL'ALPI SALVATORE, Parte_1 dall' avv. CRUPI PASQUALE MARIA e dall' avv. FARANDA RICCARDO, con cui domiciliata telematicamente ricorrente
e
GIÀ rappr. Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall' avv. DI MATTEO GIOVANNI BATTISTA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavorava, con la qualifica di operaia inquadrata al 2° livello del ccnl Pulizie
alle dipendenze delle varie società del settore Pulizie che si sono Parte_2 succedute negli appalti e da ultimo alle dipendenze della Parte_3
, con orario settimanale part time di 15 ore come previsto dal Ccnl di
[...] settore Pulizie che, precedentemente, dal 15.07.2013 al 4.10.2015, Parte_2 lavorava alle dipendenze della , presso Controparte_3 la sede della Questura di Roma con la qualifica di operai inquadrati al 2° livello del ccnl Turismo con le mansioni di operai e sempre con orario settimanale di 15 ore settimanali con sei giorni dal lunedì alla domenica;
che al subentro della nell'appalto de quo, la società provvedeva ad assorbire il personale CP_1 interessato, la stessa compresa, in violazione delle norme di legge e di contrattazione collettiva ed individuale, modificando il contratto di lavoro individuale da 15 ore a 9 ore settimanali;
che la società resistente in data
5.10.2015 convocava i lavoratori ai quali sottoponeva la sottoscrizione del contratto di assunzione che prevedeva una diversa articolazione dell'orario giornaliero e soprattutto una unilaterale modifica dell'orario, da un part-time nella misura del 37,50 %, a un part time nella misura del 22,50%, vale a dire da 15 ore a 9 ore settimanali;
che rappresentava di non volere firmare un contratto che prevedeva peggiori condizioni contrattuali rispetto a quelle che aveva in godimento;
che la società resistente tuttavia intimava loro che la mancata sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro avrebbe costretto la stessa alla sua mancata assunzione;
che l'istante adiva codesto Tribunale del Lavoro rivendicando per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità del contratto di assunzione alle dipendenze della resistente Pt_3 nella parte in cui prevede la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro della parte ricorrente da 15 a 9 ore settimanali dal lunedì alla domenica e per l'effetto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della unilaterale riduzione di orario disposta dalla resistente e della conseguente riduzione della retribuzione operata e condannare la in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante a ripristinare l'orario di 15 ore settimanali come indicato nel precedente contratto di assunzione stipulato con la società uscente
[...]
; conseguentemente;
-condannare la resistente, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di adempimento, od eventualmente a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive allo stesso spettanti tra quanto corrisposto e quanto parte ricorrente avrebbe percepito se avesse effettuato la prestazione oraria di lavoro di
15 ore settimanali;
-alle somme come sopra determinate andranno aggiunti la rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge;
con sentenza esecutiva come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
che si costituiva la società resistente e contestava quanto rivendicato dai ricorrenti, reclamando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso;
che, il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, Dott.ssa Emili, previa riunione dei giudizi, con sentenza del 27.09.2018, accoglieva la domanda dei ricorrenti così disponendo: Dichiara la illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro imposta ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
, , , e e,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno commisurato alla differenza di retribuzione spettante in ragione dell'orario di lavoro sì come risultante prima del cambio di gestione a tutto l'ottobre 2017, oltre accessori di legge al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.500,00, da distrarre in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari (all.4); che la società promuoveva appello avverso la predetta sentenza emessa tra le parti e la Corte di Appello di Roma con sentenza del 7 giugno 2023 rigettava l'appello confermando così integralmente la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la riduzione di orario e condannato la società convenuta al risarcimento del danno commisurato alla differenza di retribuzione spettante in ragione dell'orario di lavoro, relativamente al periodo da ottobre 2015 a tutto ottobre 2017, vale a dire due anni coincidenti con la durata dell'appalto ( all.n.5); che durante tutto il periodo lavorativo alle dipendenze della convenuta dal 05.10.2015 al 31.10.2017, subiva una riduzione del part-time di
37,50%, pari a 15 ore settimanali, a un part time del 22,50 %, pari, come detto,
a ore a 9 ore settimanali;
che, per tutto il periodo di lavorativo, continuava a lavorare nove ore settimanali e la società continuava a corrispondere il trattamento economico con la predetta unilaterale riduzione per tutta la durata dell'appalto; di aver percepito, quindi, per tutto il periodo di lavoro prestato, una retribuzione inferiore al dovuto;
che la resistente applica ai propri dipendenti il
C.C.N.L. del settore e che comunque lo stesso C.C.N.L. è stato Parte_10 applicato al rapporto di lavoro della parte ricorrente ed è applicabile tenuto conto del settore di attività' della società convenuta nonché in relazione alle mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente ed all'attività prevalentemente svolta dalla resistente;
che sulla base della contrattazione collettiva del settore, sopra richiamata, applicabile nella fattispecie, delle tabelle retributive e della indennità di contingenza, nonché per le disposizioni di legge, se del caso anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, art. 36 l. 300/70, art. 2099 c.c. e art. 432 c.p.c., la ricorrente deve percepire per i titoli sopra specificati (per differenze retributive ( 13^, 14^ e differenza di tfr) l'importo complessivo di euro 6.139,46 come da specifica all'analitico conteggio allegato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “narrativa: - accertata la illegittimità della riduzione dell'orario settimanale e la conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno, come stabilito nella sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, n.7237/2018 rgn. 21943/2017, confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2444/2023 del
09.06.2023, rgn.257/2023; - condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.139,46 per i titoli ivi indicati o di quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa o che verranno stabilite dal giudice ex art. 36 Cost, 2099 c.c., 432 c.p.c….”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva tardivamente la convenuta, chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti, così come evidenziato in premessa, per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque nullo;
in subordine e nel merito, rigettare il ricorso per tutti i motivi rassegnati in comparsa..”
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto la convenuta si è costituita in giudizio tardivamente.
Nel merito, il titolo posto a base dell'odierna domanda giudiziale è costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – (sentenza n.7237/2018, cfr. in atti).
La predetta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma (cfr. sent.
2444/2023, in atti).
Dunque, alla stregua delle pronunce richiamate, è divenuto irretrattabile l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per il periodo di lavoro alle dipendenze della dal 5-10-2015 al 31- Controparte_1
10-2017 nella misura retributiva del 37,50% della retribuzione full time quale operaia di II livello di cui al CCNL del settore Pulizie – Multiservizi.
In merito alla quantificazione delle differenze retributive, i conteggi risultano correttamente impostati ed articolati conformemente ai parametri contrattuali e sono scevri da vizi logici o da errori di calcolo.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva pari ad €. 6139,46, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva pari Parte_1 ad euro 6139,46, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo;
B) Condanna la al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali, con attribuzione
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 7/1/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo