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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4457/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Parte_1
Landi.
ATTORE
CONTRO
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale ed impresa Controparte_1
edile “Costruire di TA MA, corrente in Nocera Superiore (SA) alla via
Nazionale 881.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escusso un teste, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui
è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta.
Nel merito la domanda attorea deve essere accolta.
Invero il ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al periodo (circa tre mesi), all'orario (circa 45 ore settimanali) ed alle mansioni (operaio muratore) svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento dei crediti vantati.
Corretti appaiono prima facie i conteggi allegati al ricorso e conformi alla disciplina collettiva presa a riferimento.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.593,10 (di cui € 4.394,40 per mancata retribuzione mesi di novembre, dicembre' 2023 e gennaio'2024; € 812,97 per gratifica natalizia, ferie e riposi annui (Cassa Edile) ed € 385,73 per T.F.R.), oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A.,
C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali. La presente sentenza é esecutiva
"ope legis".
Nocera Inferiore, li 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Parte_1
Landi.
ATTORE
CONTRO
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale ed impresa Controparte_1
edile “Costruire di TA MA, corrente in Nocera Superiore (SA) alla via
Nazionale 881.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escusso un teste, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui
è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta.
Nel merito la domanda attorea deve essere accolta.
Invero il ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al periodo (circa tre mesi), all'orario (circa 45 ore settimanali) ed alle mansioni (operaio muratore) svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento dei crediti vantati.
Corretti appaiono prima facie i conteggi allegati al ricorso e conformi alla disciplina collettiva presa a riferimento.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.593,10 (di cui € 4.394,40 per mancata retribuzione mesi di novembre, dicembre' 2023 e gennaio'2024; € 812,97 per gratifica natalizia, ferie e riposi annui (Cassa Edile) ed € 385,73 per T.F.R.), oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A.,
C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali. La presente sentenza é esecutiva
"ope legis".
Nocera Inferiore, li 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)