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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 735/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 735/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cordelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Pienza n. 230, giusta procur a in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il 15 maggio Controparte_1 C.F._2
1968 ed ivi residente, via Biferno n. 3, rappresentata e difesa dall'avv.ta Emanuela
Scotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe
Melchiorri n. 5, giusta procura in att i
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mentana
(RM) il 16 maggio 1998 con la sig.ra esponendo che dall'unione Parte_2 sono nati i figli (in data 8 febbraio 2000) e (in data 22 settembre Per_1 Per_2
2005) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione giudiziale (R.G. 3315/16) definito con sentenza n. 1789/22 pubblicata il
22 dicembre 2022, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la Pt_1 somma di euro 125 mensili e l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, sino alla sua indipendenza economica, corrispondendo la somma di euro Per_2
225 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha precisato che entrambi i figli sono maggiorenni e che resterà Per_1
a vivere presso di lui, il quale provvederà direttamente al suo mantenimento sostenendo anche le spese universitarie della stessa.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra aderendo Controparte_1 alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la fondatezza delle ulteriori domande formulate dal ricorrente. In particolare, la resistente ha allegato l'inadempimento da parte del ricorrente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie e dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio
; ha altresì eccepito il mancato adeguamento ISTAT dell'assegno di Per_2 mantenimento dovuto in favore del figlio da parte del ricorrente e ha dedotto il proprio impedimento allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute.
Quanto alle condizioni del divorzio, la resistente ha chiesto di: porre a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili e l'obbligo a carico dello stesso sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_2 corrispondendo un assegno perequativo dell'importo di euro 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2 Le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata all'udienza del
28 febbraio 2025.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16 maggio 2025, la giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la somma di euro 125 mensili ed al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di euro 250 mensili, oltre il 50% delle spese Per_2 straordinarie.
All'udienza del 28 novembre 2025, espletata la prova orale mediante l'assunzione dei testimoni, le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa riportandosi ai propri atti e la giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, decorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
3. Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per le ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 16 maggio 1998 in Mentana (RM), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mentana al N. 3, P. 2,
S. A, Vol. 1 dell'anno 1998;
3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI IU CO UP
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al numero 735/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cordelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via Pienza n. 230, giusta procur a in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il 15 maggio Controparte_1 C.F._2
1968 ed ivi residente, via Biferno n. 3, rappresentata e difesa dall'avv.ta Emanuela
Scotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe
Melchiorri n. 5, giusta procura in att i
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mentana
(RM) il 16 maggio 1998 con la sig.ra esponendo che dall'unione Parte_2 sono nati i figli (in data 8 febbraio 2000) e (in data 22 settembre Per_1 Per_2
2005) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione giudiziale (R.G. 3315/16) definito con sentenza n. 1789/22 pubblicata il
22 dicembre 2022, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la Pt_1 somma di euro 125 mensili e l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, sino alla sua indipendenza economica, corrispondendo la somma di euro Per_2
225 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha precisato che entrambi i figli sono maggiorenni e che resterà Per_1
a vivere presso di lui, il quale provvederà direttamente al suo mantenimento sostenendo anche le spese universitarie della stessa.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra aderendo Controparte_1 alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la fondatezza delle ulteriori domande formulate dal ricorrente. In particolare, la resistente ha allegato l'inadempimento da parte del ricorrente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie e dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio
; ha altresì eccepito il mancato adeguamento ISTAT dell'assegno di Per_2 mantenimento dovuto in favore del figlio da parte del ricorrente e ha dedotto il proprio impedimento allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa delle proprie condizioni di salute.
Quanto alle condizioni del divorzio, la resistente ha chiesto di: porre a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili e l'obbligo a carico dello stesso sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_2 corrispondendo un assegno perequativo dell'importo di euro 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2 Le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata all'udienza del
28 febbraio 2025.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16 maggio 2025, la giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. disponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la somma di euro 125 mensili ed al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di euro 250 mensili, oltre il 50% delle spese Per_2 straordinarie.
All'udienza del 28 novembre 2025, espletata la prova orale mediante l'assunzione dei testimoni, le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa riportandosi ai propri atti e la giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, decorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
3. Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per le ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 16 maggio 1998 in Mentana (RM), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mentana al N. 3, P. 2,
S. A, Vol. 1 dell'anno 1998;
3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI IU CO UP
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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