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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta del 29.10.2025, lette le note depositate dall'avv. NOCERA MA nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
DO AN nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, CP_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5088/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NOCERA MA
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'avv. DO AN
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 30.12.2024, contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per CP_1 fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente accolto. Va in primo luogo rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale, ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che la affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Il medico, in particolare, ha precisato che “Sulla base della documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa ed agli elementi di giudizio desunti dall'esame anamnestico, clinico e obiettivo del/lla periziato/a siamo in presenza di un complesso patologico caratterizzato prevalentemente dalla patologia osteoarticolare e cardiaca. E' possibile formulare nei confronti del/la periziato/ la seguente Parte_1 diagnosi:
“Malattia di Parkinson con frequenti blocchi motori in encefalopatia vascolare ischemica cronica con segni di atrofia cerebrale. Diabete mellito insulino dipendente, cardiopatia ischemica cronica trattata con
Stent. Deficit della deambulazione con severa limitazione delle autonomie personali”.
Le condizioni cliniche generali determinate dalle patologie evidenziate del/la ricorrente sono tali da ridurre la capacità lavorativa generica, che in rapporto alle Tabelle Ministeriali del D.M.5/2/1992, corrette con il calcolo con la formula scalare di Balthazard, consentendo di formulare il giudizio medico- legale di riduzione permanente della capacità lavorativa generica determinando la condizione di
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)”.
Il consulente, quanto alla decorrenza, ha precisato che “essa può essere riconosciuta dalla data del certificato neurologico del Dr ed esattamente dal 16.06.2025”. Per_1
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa, alla visita da parte della competente Commissione e alla proposizione del ricorso AT (cfr. sul punto
Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui
l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021)
Pone, tuttavia, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già CP_1 liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di Parte_1 accompagnamento ex. L n. 18/1980 dalla data 16.6.2025;
- compensa integralmente le spese di lite.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separati provvedimenti.
Così deciso in Siracusa, il 29/10/2025
IL GIUDICE
NC NA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.