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Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47338 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI LA RI nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 08/05/2023 EL TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto EL ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi ELl'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice EL riesame, con provvedimento EL 8/5/2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di AT TI IU avverso l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Roma EL 10/2/2023, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione ELla misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari. 2. La IU, a mezzo EL difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione ELla attualità ELle esigenze cautelari. Evidenzia la difesa, accanto al tempo trascorso in stato di custodia cautelare intramuraria, l'insorgenza di un fatto nuovo, costituito dal provvedimento intervenuto in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47338 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 18/10/2023 18/1/2023 che ha applicato la misura ELla custodia cautelare in carcere nei confronti EL marito AN OR RI;
che la motivazione ELl'ordinanza custodiale dà atto che l'odierna ricorrente non ha mai avuto contatti diretti con altri indagati nel procedimento a riprova EL suo ruolo di mera testa di legno;
che, dunque, il ridimensionamento EL suo ruolo incide sulla intensità ELle esigenze cautelari da salvaguardare;
che la questione relativa alla insussistenza ELla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - lungi dal costituire elemento di novità, non essendo stata proposta al giudice di prime cure, come ha ritenuto il Tribunale EL riesame - comporta un affievolimento ELle esigenze cautelari;
che in ogni caso il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non può essere desunto dal carattere EL reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello EL Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come il motivo posto a base EL ricorso - che può essere sintetizzato nel ritenuto ridimensionamento EL ruolo avuto dalla IU nel reato concorsuale - sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Non solo, perché risulta aspecifico, posto che si confronta solo apparentemente con la motivazione EL provvedimento impugnato. Invero, il Tribunale EL riesame ha affermato che l'ordinanza custodiale emessa a carico EL RI non ridimensiona, ma conferma e consolida il quadro cautelare sussistente a nei confronti ELl'imputata; che la stessa è gravemente indiziata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi ELl'art. 416-bis.1 cod. pen. (condotte queste che hanno trovato conferma in sede di riesame e di legittimità); che dal provvedimento cautelare emesso nei confronti EL di lei marito non emerge che la ricorrente non ha avuto contatti con gli altri indagati, ma solo che i rapporti sono stati tenuti mediante l'utilizzo ELl'utenza telefonica EL RI e che la stessa è stata presente, unitamente al marito ed al coimputato Vincenzo Alvaro, a tutti gli atti relativi alla Prontomar Roma s.r.I.; che le dichiarazioni rese dalla IU in sede di interrogatorio, miranti a edulcorare le condotte tenute dai coimputati, sono sintomatiche EL suo pieno inserimento nel cosiddetto "sistema Alvaro"; che i ELitti per cui si procede sono assistiti dalla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che la difesa non ha allegato nessun elemento idoneo a superare detta presunzione. 2 Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice EL gravame o che risultano carenti ELla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ELl'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 EL 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 EL 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 EL 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 EL 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità EL ricorso segue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna ELla ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità, al pagamento in favore ELla Cassa ELle ammende ELla somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi ELl'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice EL riesame, con provvedimento EL 8/5/2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di AT TI IU avverso l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Roma EL 10/2/2023, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione ELla misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari. 2. La IU, a mezzo EL difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione ELla attualità ELle esigenze cautelari. Evidenzia la difesa, accanto al tempo trascorso in stato di custodia cautelare intramuraria, l'insorgenza di un fatto nuovo, costituito dal provvedimento intervenuto in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47338 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 18/10/2023 18/1/2023 che ha applicato la misura ELla custodia cautelare in carcere nei confronti EL marito AN OR RI;
che la motivazione ELl'ordinanza custodiale dà atto che l'odierna ricorrente non ha mai avuto contatti diretti con altri indagati nel procedimento a riprova EL suo ruolo di mera testa di legno;
che, dunque, il ridimensionamento EL suo ruolo incide sulla intensità ELle esigenze cautelari da salvaguardare;
che la questione relativa alla insussistenza ELla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - lungi dal costituire elemento di novità, non essendo stata proposta al giudice di prime cure, come ha ritenuto il Tribunale EL riesame - comporta un affievolimento ELle esigenze cautelari;
che in ogni caso il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non può essere desunto dal carattere EL reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello EL Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come il motivo posto a base EL ricorso - che può essere sintetizzato nel ritenuto ridimensionamento EL ruolo avuto dalla IU nel reato concorsuale - sia inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Non solo, perché risulta aspecifico, posto che si confronta solo apparentemente con la motivazione EL provvedimento impugnato. Invero, il Tribunale EL riesame ha affermato che l'ordinanza custodiale emessa a carico EL RI non ridimensiona, ma conferma e consolida il quadro cautelare sussistente a nei confronti ELl'imputata; che la stessa è gravemente indiziata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi ELl'art. 416-bis.1 cod. pen. (condotte queste che hanno trovato conferma in sede di riesame e di legittimità); che dal provvedimento cautelare emesso nei confronti EL di lei marito non emerge che la ricorrente non ha avuto contatti con gli altri indagati, ma solo che i rapporti sono stati tenuti mediante l'utilizzo ELl'utenza telefonica EL RI e che la stessa è stata presente, unitamente al marito ed al coimputato Vincenzo Alvaro, a tutti gli atti relativi alla Prontomar Roma s.r.I.; che le dichiarazioni rese dalla IU in sede di interrogatorio, miranti a edulcorare le condotte tenute dai coimputati, sono sintomatiche EL suo pieno inserimento nel cosiddetto "sistema Alvaro"; che i ELitti per cui si procede sono assistiti dalla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che la difesa non ha allegato nessun elemento idoneo a superare detta presunzione. 2 Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice EL gravame o che risultano carenti ELla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ELl'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 EL 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 EL 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 EL 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 EL 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità EL ricorso segue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna ELla ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità, al pagamento in favore ELla Cassa ELle ammende ELla somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.