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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Siena, Strada Massetana n. 106, Parte_1 P.IVA_1
, i suo legale rappresentante sig. – P.IVA_1 Controparte_1
C.F. -, elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana n.106, C.F._1 press dell'Avv. Giulia Giannetti del Foro di Siena –C.F. (pec: avv. iuffre la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 Email_1 Em_2
ATTORE OPPONENTE contro con sede in Siena, Strada di Cerchiaia n. 34, iscritta al Controparte_2 ezzo con il numero e Partita IVA in persona P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore OR , C.F. Controparte_3
, elettivamente domiciliata ai fini d Siena, C.F._3
Via del Giglio 14, presso lo studio dell'Avv. Bari Duccio , che la rappresenta e difende giusta procura allegata e che per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio indica l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di pc rese ex art. 189 c.p.c.:
Parte attrice opponente: Voglia l' Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, attesa l'insussistenza del
pagina 1 di 15 credito azionato;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere definitivamente inefficace il decreto ingiuntivo n. 370/2024 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.05.2024, n.R.G. 1009/2024 Tribunale di Siena, notificato via pec in data 05.06.24, per tutte le ragioni argomentate negli scritti difensivi;
- nel merito, in via subordinata, ridurre il quantum richiesto dalla n relazione al cantiere di Renaccio n.51/53, Siena e precisamente l'importo Controparte_2 della fattura n.15/24 in € 81.095,64, come da contabilità finale, anziché € 157.769,94, o in quella minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente ordinare a
[...]
i annullare la fattura n.15/24 con contestuale emissione di nota di credito;
- in via Controparte_2
e e dichiarare che la ha maturato un credito nei confronti della Parte_2 di € 329.416,49= (trecentoventinovemilaquattrocentosedicivirgolaquarantanove), di Controparte_2
a titolo di penale da ritardo nella fine lavori come contrattualmente prevista, oltre penali maturande dal 01.07.2024 e sino alla fine lavori in relazione al cantiere Lamarmora;
e € 122.116,49= a titolo di perdita dei benefici fiscali dal 110% al 70% nell'anno 2024, oltre CP_4
l'eventuale maggior danno in ipotesi di ultimazione dei lavori dopo l'anno 2024 o che comunque sarà certificato alla conclusione dei lavori, in relazione al cantiere Lamarmora;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito della che risulterà accertato, per compensazione, sino alla Controparte_2 concorrenza del contro credito di per dette causali, e condannare la al Parte_2 Controparte_2 pagamento del credito di i in eccedenza all'esito di detta comp o, Parte_2 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA.
Parte convenuta opposta: la presente difesa si riporta integralmente alle proprie argomentazioni, eccezioni e contestazioni così come esposte nei propri scritti difensivi ed, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171ter, co. 6, n. 2 e n. 3, insistendo per l'accoglimento delle suesposte domande e delle conclusioni già rassegnate che qui di seguito si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: • In via preliminare: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena di efficacia provvisoriamente esecutiva;
• Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2024 del Tribunale di Siena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva in quanto infondato per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione
• condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_2 versamento di € 256.337, somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della società istante;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 370/24 emess iena in data 27.5.24, ad istanza di col quale si ingiungeva alla odierna opponente il Controparte_2 pagamento della somma di € 256.337,96, oltre interessi e spese di procedura a titolo di residuo pagamento per le prestazioni eseguite derivanti dai contratti di appalto stipulati tra le parti rispettivamente in data 3.09.2021 “per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato a Siena, Via Martiri Caserma Lamarmora n. 15” e 27.10.2021 “per l'esecuzione delle opere di rifacimento copertura e presidio antiribaltamento per le parti esterne e rifacimento delle facciate esterne dell'immobile condominiale ubicato in Siena, Strada di Renaccio nn. 51/53” ( cfr doc. 1 fasc. attore e doc. 11 fascicolo monitorio).
In via di estrema sintesi deduceva che :
- che con riferimento alle opere appaltate in Strada di Renaccio n.51/53 rientranti nel Superbonus 110% (doc.2), l'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 159.516,05 + IVA 10% o Regime di reverse charge, corrispondente all'importo del computo metrico (all.B al contratto), scontato del 10% e scorporata la voce 59;
- che il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 28.02.2022, assistito da una penale da ritardo convenuta in € 150,00 giornaliere;
- che Dalla Contabilità Finale dei lavori risultavano i seguenti importi: - € 10.878,03 da detrarre dall'importo dell'appalto per lavori non eseguiti;
- € 13.897,99 da detrarre per il costo di materiale acquistato direttamente dall'attrice anziché dalla Controparte_2 come da computo metrico;
- che la somma di € 15.283,10 doveva aggiungersi quale importo di lavori extra capitolato realizzati, così per un importo finale complessivo di € 150.023,13;
- che all'esito della emissione della fattura n. 5/24 per l'importo di € 68.927,49 (doc.3,4,5) residuava da fatturare solo l'importo di € 81.095,64;
- che del tutto inopinatamente, veniva però emessa la fattura a saldo del cantiere (fattura n.15/2024) di € 157.769,94 che veniva tempestivamente contestata (doc.6,7 e 8);
- che pur tuttavia, precisava l'attrice, neppure l'importo ancora da corrispondere era dovuto posto che in via riconvenzionale: a) chiedeva accertarsi l'inadempimento della opposta alla consegna delle opere pattuita entro la data del 28.2.2022, con conseguente maturare della prevista penale per il ritardo sino al 19.4.2024 per complessivi € 97.350,00 da porsi in compensazione con il residuo avere di pari ad € 140.023,13; b) Controparte_2 chiedeva accertarsi, altesì, il danno cons na in termini di perdita dei benefici fiscali di legge pari a € 48.311,00 (dovendo applicare uno sconto del 70% e non del 110% sull'importo totale dei lavori per come quantificati nella contabilità finale (importo totale della fattura € 161.036,66 – (sconto del 70%) € 112.725,66 = € 48.311,00) (doc.11);
- che conclusivamente era la opponente ad avere un credito nei confronti della opposta per pagina 3 di 15 complessivi € 5.637,87=, per il quale avanza apposita domanda riconvenzionale;
- che con particolare riferimento alle diverse opere in appalto Cantiere di Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, aventi ad oggetto attività manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato in Siena, rientranti nel Superbonus 110% (doc.12), l'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 128.256,32 + IVA 10%, corrispondente all'importo del computo metrico (all.B al contratto), scontato del 8% e scorporate le voci dalla n.42 alla n.49 comprese (infissi) e dalla n.50 alla n.68 comprese (impianti);
- che Il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 31.01.2022. Per il ritardo nel termine dei lavori veniva pattuita una penale di € 150,00 giornaliere;
- che ad oggi, deduceva l'attrice, i lavori non si sono ancora conclusi, con una duplice conseguenza del maturare della penale da ritardo in capo a di n.733 Controparte_2 giorni lavorativi per un totale di € 109.950,00 nonché ancora apo alla cennata attrice dei benefici fiscali 110%, ridotti all'anno 2024 al 70% quantificabile in una perdita € 73.805,49 importo che l'attrice dovrà restituire al condominio (40%), per colpa del ritardo di per le quali parimenti avanzava domanda riconvenzionale;
Controparte_2
Conclusivamente chiedeva che il Tribunale “ , contrariis reiectis, - in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere definitivamente inefficace il decreto ingiuntivo n. 370/2024 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.05.2024, n.R.G. 1009/2024 Tribunale di Siena, notificato via pec in data 05.06.24, per tutte le ragioni anzidette;
- nel merito, in via subordinata, ridurre il quantum richiesto dalla
[...]
n relazione al cantiere di Renaccio n.51/53, Siena e precisamente l'importo della Controparte_2
1.095,64, come da contabilità finale, anziché € 157.769,94, o in quella minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente ordinare a
[...]
i annullare la fattura n.15/24 con contestuale emissione di nota di credito;
- i Controparte_2 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ha maturato un credito nei confronti della Parte_2 di € 329.416,49= quattrocentosedicivirgolaquarantanove), di Controparte_2 cui € 207.300,00= a titolo di penale da ritardo nella fine lavori come contrattualmente prevista, oltre penali maturande dal 01.07.2024 e sino alla fine lavori in relazione al cantiere Lamarmora;
e € 122.116,49= a titolo di perdita dei benefici fiscali dal 110% al 70% nell'anno 2024, oltre CP_4
l'eventuale maggior danno in ipotesi di ultimazion dopo l'anno 2024 o che comunque sarà certificato alla conclusione dei lavori, in relazione al cantiere Lamarmora;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito della che risulterà accertato, per compensazione, sino alla Controparte_2 concorrenza del contro credi ette causali, e condannare la al Parte_2 Controparte_2 pagamento del credito di che risulti in eccedenza all'esito di detta compensazione. - in ogni caso, Parte_2 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree con conseguente conferma e pagina 4 di 15 concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
In via di estrema sintesi, richiamati i contratti di appalto già prodotti in fase monitoria osservava che:
- Con riferimento contratto di appalto del 27.10.2021, la società appaltava alla Pt_2 società gli interventi edilizi di rifacimento copertura e presidio antiribaltamento per le parti esterne e rifacimento delle facciate esterne del Condominio posto in Siena Strada di Renaccio 51/53 (all. 4);
- che l'importo dell'appalto totale veniva convenuto in € 159.516,05 oltre Iva al 10% o regime di Reverse Charge in base all'importo del computo metrico scontato del 10% e scorporata la voce n. 59 ('restauro di persiana in legno (…)' per € 9.450,00);
- che nel cantiere in questione si sono verificati degli episodi del tutto indipendenti dalla società e imputabili alla sola che hanno rallentato ed ostacolato la Pt_2 prosecuzion e opere;
- che, infatti, il consistente ritardo è dipeso dal Progettista e D.L. Ing. Per_1 incaricato da nella consegna alla MG dei disegni tecnici senza Pt_2 impossibile per la MG proseguire correttamente i lavori (doc. 5);
- che, ancora lo slittamento in avanti del termine di consegna delle opere è poi dovuto alla concausa, parimenti imputabile alla attrice, dalla inadeguatezza nel predisporre e organizzare il cantiere affinchè potessero essere realizzate le lavorazioni appaltate: in particolare, avendo incaricato la MG di eseguire le opere di rifacimento del tetto del Strada di Renaccio, o il professionista incaricato da CP_5 Pt_2 quest'ultima, avrebbero dovuto attivarsi tempestivamente per rendere liberi da persone e cose tutti gli appartamenti oggetto degli interventi(doc. 6);ù
- che dopo l'emissione della fattura corretta n. 5/24 per € 68.927,49, la Pt_2 provvedeva a pagare un acconto di € 10.000.00 senza sollevare contest rimostranze. Dopo tale primo acconto, la interrompeva qualsiasi pagamento, Pt_2 immotivatamente, pur non avendo mai so ntestazioni;
tanto che il residuo di
€ 58.927,49 risulta ad oggi ancora insoluto (e oggetto della procedura monitoria opposta). Tale fattura è stata ovviamente emessa sulla base della contabilità lavori asseverata dal D.L. (doc. 9);
- che successivamente e per il medesimo cantiere di Strada di Renaccio, veniva emessa la fattura n. 15/2024 (doc. 10) per € 157.769,94 avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)” calcolati attenendosi a quanto risultante dalla contabilità dei lavori aggiuntivi effettuati nel cantiere, per come asseverata dal D.L. incaricato da (doc. 11 e 12: documento B1 Pt_2 contenente l'asseverazione dell'importo to lavori antisismici del tetto: quelli edili sono a pag. 3 per €175.299,95 a cui è stato tolto lo sconto del 10% e fatturato per € 157.769,94 come da fatt. 15/24);
- che conseguentemente parte attrice risulta debitrice della dell'importo derivante dalle due fatture sopra citate per complessivi € 216.697,43 nonostante i numerosi solleciti inviati, la pagina 5 di 15 - che con riferimento al contratto di appalto del 3.9.2021 la società odierna opponente appaltava alla società l'esecuzione delle opere di “manutenzione straordinaria sulle facciate esterne applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento” dell'immobile posto in Siena, Via Martiri Caserma Lamarmora n. 15 (doc. 15);
- che L'importo dell'appalto totale veniva convenuto in € 128.256,32 oltre Iva al 10% in base all'importo del computo metrico scontato dell'8 % e scorporate le voci dalla n. 42 alla n. 49 comprese (infissi) e dalla n. 50 alla n 68 comprese (impianti);
- che a fronte della esecuzione dei lavori e a saldo del primo SAL, calcolato e asseverato in € 79.640,53, la emetteva la fattura 66/2021 per € 40.000,00 a titolo di acconto, che la a senza sollevare alcuna contestazione, scusandosi, Pt_2 peraltro, del ritardo nel saldo e dichiarando che avrebbe provveduto a pagare quanto prima (doc. 13);
- che successivamente, anche alla luce del comportamento tenuto dall'attrice nell'altro cantiere di Strada di Renaccio, la richiedeva il pagamento del residuo del primo SAL per € 39.640,53, che riconosceva di dover pagare;
Pt_2
- che La pertanto, g pevole del mancato pagamento dei dell'altro contratto di appalto e dovendo anticipare le spese comunicava alla che in Pt_2 difetto del saldo si sarebbe vista costretta a sospendere i lavori fino al azione dei pagamenti dovuti;
- che purtuttavia non provvedeva neanche in questo caso al saldo di € Pt_2
39.640,53, nonostante i numerosi solleciti.
- Che le domande ed eccezioni riconvenzionali erano pertanto da ritenersi infondate posto che tanto il ritardo quanto la dedotta e non provata perdita dei benefici fiscali erano da imputarsi entrambe a fatto della stessa attrice;
Che tutto quanto sopra esposto concludeva affinchè “l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: • In via preliminare: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena di efficacia provvisoriamente esecutiva;
• Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2024 del Tribunale di Siena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva in quanto infondato per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione • condannare la società n persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore al versamento di € 256.337, a somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della società istante;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”
La causa veniva istruita mediante documentazione e tramite lo sfogo delle prove orali integralmente avvenuto alla udienza del 5 maggio 2025.
All'esito, veniva fissata udienza di rimessione in decisione per la data del 17.11.25 sostituta ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni e delle difese articolate nelle comparse e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** *** *** pagina 6 di 15 L'opposizione merita parziale accoglimento per quanto si seguito sarà esposto.
Al fine di rendere più chiara l'esposizione dei motivi della decisione, si procederà valutando separatamente le reciproche pretese avanzate dalle parti in relazione ai lavori oggetto dei distinti contratti di appalto e le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, volte ad ottenere l'accertamento del colpevole ritardo della opposta nella consegna delle opere foriero anche del dedotto danno da perdita dei benefici fiscali connessi alla su cennate opere appaltate.
In via preliminare al merito occorre ricordare come che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Ancora devesi ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il pagina 7 di 15 creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
Il cantiere d Parte_4 facendo applicazione dei su cennati principi alle lavorazioni svoltesi nel cantiere di
[...]
“ strada di Renaccio 51/55” risulta ex actis che le parti ebbero a stipulate in data 27.10.2021 contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della copertura e delle facciate dell'immobile de quo, rimandando quanto alle specifiche lavorazioni ed alla determinazione del prezzo “ a misura” al computo iniziale meglio indicato come allegato B.
Ebbene detto computo, stabiliva l'importo totale delle opere” a misura” in € 159.516,05 + IVA 10% o Regime di reverse charge, già scontato del 10% e già scorporata la voce 59 ( cfr doc. 11 monitorio seconda parte).
Ciò che invece risulta controverso, oltre al contestato ritardo di cui si dirà infra, è prima di tutto l'entità del credito residuo oggetto della fattura n.15/2024 pari ad € 157.769,94 e dei quali la opposta era gravata dal preciso onere di offrirne prova.
Sul punto preme evidenziare che allorquando il contratto di appalto preveda opere a misura, è onere della impresa appaltatrice provarne l'entità e ove, come nel caso di specie, l'entità sia di molto superiore a quella inizialmente preventivata, offrire adeguata allegazione di tutte quelle lavorazioni che pur rientrando nel computo metrico di massima, all'esito se ne discostino per maggior quantità.
Detto onere, per quanto si dirà infra, non risulta minimamente assolto, essendo la documentazione richiamata a sostegno delle spiegate difese in parte inconferente ed in parte non probante alcunchè.
Preme evidenziare che né in fase monitoria né in fase di giudizio di merito, la abbia prodotto alcuna integrale asseverazione delle maggiori opere afferenti la co ra ed pagina 8 di 15 effettuate per il condominio posto in Strada di Renaccio 51/53.
Quello che viene allegato tanto nel fascicolo monitorio quanto in quello di merito altro non è che la copia del contratto cennato ( allegato 11 seconda parte monitorio e doc. 4 giudizio di merito) al quale si aggiunge l'unico computo metrico avente stato finale afferente le facciate emesso in data 19.12.23 per complessivi € 78.697,50 ( allegato 9 comparsa di costituzione e risposta).
Resta oscuro a questa giudicante la deduzione offerta in comparsa allorquando la difesa osserva che “ Dopo aver avviato i lavori, secondo quanto pattuito dal contratto di appalto e dopo aver ottenuto l'autorizzazione del D.L., la emetteva la fattura n. 5 del 31.1.2024 per la somma di € 68.927,49 quale saldo del “primo SAL per rifacimento delle facciate esterne dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)” (doc. 7)” posto che non vi è prova di alcuna autorizzazione in tal senso da parte del al netto della non contestabile circostanza che l'emissione di nota di credito risulti ere dovuta all'accoglimento delle immediate contestazioni della parte attrice quanto alla mancata applicazione dello sconto previsto in contratto ed alla mancata decurtazione delle fatture dei materiali presumibilmente dalla acquistati (doc. 8). Parte_2
Ancora del tutto non provato già sotto il profilo documentale è quanto successivamente dedotto “ Successivamente e per il medesimo cantiere di Strada di Renaccio, veniva emessa la fattura n. 15/2024 (doc. 10) per € 157.769,94 avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)”: la contestava tale fattura sostenendo che recava un importo errato (perché maggiore di quanto Pt_2 preventivato) rispetto agli accordi contrattuali delle parti (doc. 11). In realtà la ha correttamente calcolato il totale attenendosi a quanto risultante dalla contabilità dei lavori aggiuntivi effettuati nel cantiere, per come asseverata dal D.L. incaricato da (doc. 12: documento B1 contenente l'asseverazione Pt_2 dell'importo totale dei lavori antisismici del te i edili sono a pag. 3 per €175.299,95 a cui è stato tolto lo sconto del 10% e fatturato per € 157.769,94 come da fatt. 15/24).
Sia bastevole in questa sede osservare che il doc. 12 allegato alla comparsa contiene il solo contratto del diverso cantiere “ Caserma di Via La marmora” irrilevante nel caso che qui occupa e che alcun altro documento, anche avente diversa numerazione allegato dalla difesa della opposta tanto in fase monitoria quanto in quella di merito, contiene alcuna asseverazione nei termini indicati sopra.
Conseguentemente la mancata prova di un fatto che si ha l'onere di allegare ricade necessariamente sulla parte che ne era gravata, con inevitabile mancato accertamento in questa sede giudiziale del maggior importo preteso da per complessivi € 157.769,94 avente ad oggetto lo stato finale dei “lavori di tenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena.
Peraltro verso sempre la opposta non ha contestato, come era sua onere, le lavorazioni che già in sede stragiudiziale, la aveva dedotto non essere state espletate men che Parte_2 meno gli importi da questa ultima anticipati per conto della .
pagina 9 di 15 Valga invero osservare che il doc. 5 allegato alla citazione contenete la contabilità finale delle opere appaltate ad specifica in modo chiaro ogni aspetto dedotto in sede di eccezione e sul quale, n via assertiva né in via documentale la opposta ha preso posizione con ciò dovendosi ritenere provato ex art. 115 c.p.c., quanto in esso eccepito.
La circostanza che esso sia un file word denominato “ contabilità marchetti e mucci per Renaccio” privo delle sottoscrizioni di questi ultimi, non toglie al medesimo la valenza di allegazione probatoria di parte.
Vieppiù che il doc. 9 allegato dalla stessa difesa attrice (seppur a fini diversi da quelli che qui occupa), riguardante la dichiarazione asseverata di fine lavori rilasciata alle competenti Autorità amministrative da parte dell'Amministratore di condominio di Via Renaccio 51/55 per il tramite del nominato DL che alla data del 19/4/24, non si pone in Persona_2 insanabile contrasto con l'eccepito dedotto mancato espletamento delle lavorazioni ivi indicate, in parte qua accessorie alle opere appaltate, e comunque afferenti alla predisposizione della cantieristica.
Del resto lo stesso teste audito alla udienza del 5 maggio 2025 pur non Persona_2 confermando la paternità dello schema meglio rappresentato come doc. 5 di parte attrice ha comunque chiarito che la contabilità finale redatta per le opere appaltate complessivamente eseguite da si aggirava intorno alla somma di € 150.000,00 e non già a quella maggiore pretesa e non provata dalla opposta con la emissione a saldo della fattura 15/24.
Ancora nessuna contestazione la difesa della opponente ha specificatamente mosso quanto agli importi detratti a titolo di materiale anticipato da per conto di ed Parte_2 indicati sempre nel richiamato doc. 5; peraltro, quanto alla loro esistenza se ne deduce implicitamente la sussistenza dalla stessa condotta tenuta dalla opposta in occasione della accolta richiesta di emenda della prima fattura 5/24 nei termini indicati proprio dalla committente.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio, risulta accertato come le opere complessivamente imputabili alla incluse quelle extra capitolato pacificamente ammesse da er € 15.283,10, ammonti al minor € 150.023,13. Parte_2
Credito di MG che discende alla minor somma di € 140.023,13 per il pacifico e non contestato pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della committenza.
Sulle domande riconvenzionali di accertamento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle opere nonché della imputabilità ad della perdita dei benefici fiscali.
Le domande riconvenzionali formulate dalla difesa attorea quanto al danno da ritardo così come relativamente al danno asseritamente derivante dalla perdita dei benefici fiscali non possono trovare accoglimento.
Assorbente ogni rilievo in tal senso è la mail scritta proprio dal Geom. l 22.9.22 che Per_2 in qualità di direttore lavori di entrambi i cantieri oggetto del presente rappresenta pagina 10 di 15 senza indugio come lo spostamento in avanti del termine delle lavorazioni rispetto a quello contrattualmente pattuito sia frutto delle richieste provenienti da a fronte Parte_2 delle indisponibilità economiche dichiarate dalle amministrazioni co gli edifici interessati dalle opere in appalto ( cfr doc. 15 di parte convenuta).
Vieppiù che con particolare riferimento proprio al cantiere di “ Renaccio” la difesa della opposta ha ben posto in luce, anche per il tramite di adeguata documentazione epistolare ( cfr docc. 5 e 6 comparsa), come i dedotti ritardi afferenti le lavorazioni siano certamente imputabili a causa concorrente, se non esclusiva della committenza.
In particolare ci si riferisce alla mancata consegna da parte degli elaborati esecutivi alla MG, di cui proprio il udito alla udienza del 5 maggio 2025 ha dichiarato di non averne Per_2 un preciso rico come del mancato e tempestivo accoglimento da parte dei proprietari le abitazioni poste all'ultimo piano dell'immobile di Via Renaccio, di lasciare le stesse per il tempo strettamente necessario per le lavorazioni in copertura proprio per evitare il rischio di caduta dall'alto di materiale e/o verosimili cedimenti della soffitta ( che si descrive essere strettamente collegata alla cennata copertura). ( cfr docc. Da 16 a 19 fasc. opposta).
Alcuna delle condotte in ultimo sopra esposte può essere sussunta all'interno dell'alveo di un colpevole ritardo imputabile ad posto che la consegna degli elaborati esecutivi ( al netto del loro possibile rinveniment sistema PORTOS) è obbligo dalla direzione lavori, così come era preciso obbligo della rispettare tutte le normative antifortunistiche per la tutela dei terzi quanto alle lavor i in copertura, presidiate peraltro da un nutrito apparato sanzionatorio rinvenibile nel Dlgs 81/2008 ( T.U. sicurezza sul lavoro).
Conclusivamente il mancato completamento delle opere nel termine inizialmente pattuito non può essere in alcun modo addebitabile alla inerzia della impresa appaltatrice ma alle diverse scelte concorrenti se non esclusive della committenza.
Del resto, non risulta agli atti la prova che le parti avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
Il rigetto della domanda di accertamento di un imputabile ritardo ad per la consegna delle opere, assorbe in sé, per il principio della ragione più liquida anch teriore domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla attrice per perdita dei benefici fiscali nella misura sperata.
Tale ultima domanda comunque appare ulteriormente infondata in quanto i danni non sono stati né allegati, né provati dalla parte ricorrente.
Né può riconoscersi al ricorrente un danno da perdita di chance, non essendo stata formulata apposita domanda
Cantiere Caserma la RA
Venendo ora al Cantiere di Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, risulta per tabulas che
[...]
e la ebbero a sottoscrivere, altresì, in data CP_7 Controparte_2 verso ad oggetto “l'esecuzione delle opere di pagina 11 di 15 manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato in Siena, e più precisamente in Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, rientranti nel Superbonus 110% (doc.12 fasc. attorea e doc, 11 fasc, monitorio).
L'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 128.256,32 + IVA 10%, corrispondente all'importo a misura previsto nel computo metrico (all.B al contratto), scontato del 8% e scorporate le voci dalla n.42 alla n.49 comprese (infissi) e dalla n.50 alla n.68 comprese (impianti).
Il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 31.01.2022. Per il ritardo nel termine dei lavori veniva pattuita una penale di € 150,00 giornaliere.
Con riferimento a tale specifico appalto la difesa di parte attrice non muove alcuna contestazione in ordine al credito portato dalle fatture a SAL emesso per le lavorazioni eseguite, limitandosi alla contestazione che le cennate opere non furono mai portate a termine da né nel termine previsto di cui si dirà infra né in seguito.
Ebbene la circostanza del mancato completamento delle opere non è contestata dalla convenuta opposta, la quale, però, ha offerto ampia ed adeguata prova documentale del fatto che la sospensione della lavorazioni ( diversa da quella disposta dalla DL) sia frutto del legittimo esercizio delle eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c..
Infatti a fronte della esecuzione dei lavori e a saldo del primo SAL, determinato in € 79.640,53, la emetteva la fattura 66/2021 per € 40.000,00 a titolo di acconto, che la società attrice va senza sollevare alcuna contestazione, addirittura scusandosi del ritardo nel saldo e dichiarando che avrebbe provveduto a pagare quanto prima (doc. 13).
Successivamente, anche alla luce del comportamento inadempiente alle obbligazioni di pagamento tenute nel diverso cantiere di Strada di Renaccio, dove la stava lavorando in contemporanea, la richiedeva il pagamento del residuo del prim L per € 39.640,53, che non ha mai contestato non essere dovuto. Parte_2
La pertanto, comunicava alla che in difetto del saldo si sarebbe vista costretta Pt_2
a sospendere i lavori fino alla effettuazione dei pagamenti dovuti. non provvedeva Pt_2 neanche in questo caso al saldo di € 39.640,53, nonostante i num eciti inviati (doc. 14).
Pagamento, peraltro avvenuto nel corso del presente giudizio come pacificamente riconosciuto dalle parti, ancorchè la difesa attorea né escluda la tacita ammissione quanto alla fondatezza della complessiva pretesa attorea.
Conclusivamente quanto al cantiere “ la marmora” tutte le pretese avanzata da parte opposta risultano soddisfate seppur in corso di giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo delle lavorazioni nel cantiere di Via la RA nonché su quella diversa da perdita dei benefici fiscali.
Anche le cennate domande riconvenzionali non sono meritorie di accoglimento, ma per pagina 12 di 15 ragioni diverse da quelle esposte in relazione al Cantiere “ renaccio”.
In via preliminare devesi osservare che affinchè possa trovare logica e giuridica applicazione la clausola penale espressamente pattuita per il solo ritardo, occorre che l'opera appaltata risulti compiuta.
Circostanza che nel caso che qui occupa pacificamente non sussiste per corale ammesso non completamento delle opere.
Infatti deve evidenziarsi come, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè,
o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. 03/09/2019, n.22050).
In altri termini, dal momento che il ritardo presuppone necessariamente l'adempimento della prestazione – e, quindi, nel caso di contratto di appalto, l'ultimazione dell'opera (sebbene oltre il termine pattuito) – qualora una delle parti sia rimasta inadempiente, in capo all'altra si configura esclusivamente il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento e non anche del ritardo.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, poiché, nel caso di specie, è pacifico che non abbia completato i lavori, la domanda appare davvero inammissibile.
La scrivente, tuttavia, non ignora l'esistenza di una diversa linea interpretativa in giurisprudenza, che ritiene che il diritto al risarcimento del danno da ritardo, liquidato sulla base della clausola penale pattuita nel contratto, possa coesistere con diritto al risarcimento del danno da inadempimento (in questo senso, Cass. 31/10/2018, n.27994).
Anche a voler aderire a tale orientamento, non sembra che, nella vicenda oggetto di causa, possa riconoscersi un diritto al risarcimento del danno da ritardo in favore dei convenuti posto che proprio gli allegati già richiamati da 15 a 19 alla comparsa di costituzione e risposta evidenziano come la sospensione delle opere nel cantiere de quo fu il frutto di precise e motivate scelte della committenza in alcun modo imputabili ad
Se in ragione delle su cennate argomentazioni il diverso danno da perdita dei benefici fiscali risulta, come già ut supra osservato, assorbito per il principio della ragione più liquida, per mero scrupolo motivazionale, bisogna mettere in evidenza che nello specifico non sia ravvisabile alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza tra il patrimonio attuale della società attrice e il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in presenza dell'ipotetico completamento delle opere ad opera della appaltatrice.
Parte attrice, infatti, non ha provato di aver dato corso alle opere originariamente appaltate a parte resistente, né tantomeno di aver sostenuto alcuna spesa per l'esecuzione delle stesse.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'attrice avesse fatto eseguire le opere di ristrutturazione ad un'impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la resistente, in ragione pagina 13 di 15 della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge;
ma così non è stato.
Non è dunque ravvisabile alcun danno conseguenza foriero di conseguenze risarcitorie a carico della convenuta, così come difetta la prova del nesso di causalità materiale tra il dedotto inadempimento della resistente e l' asserita perdita dei benefici fiscali di legge.
Ed infatti, parte ricorrente non ha dimostrato né l'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l'incarico per l'esecuzione delle opere, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini di legge, né il collegamento causale tra inadempimento dell'appaltatrice e definitiva impossibilità di godere dei bonus.
Conclusivamente le cennate domande riconvenzionali debbono essere reiette.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato, e parte attrice condannata al pagamento in favore di della residua somma di € 140.023,13 a titolo di residuo credito per le opere appaltate nel cantiere di “ renaccio”, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda monitoria sino al saldo effettivo.
In ragione dell'accoglimento parziale della opposizione spiegata si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura della metà, ponendo per contro la restante parte a carico della parte attrice, oltre alle spese di procedura monitoria anch'esse compensate per la metà da corrispondersi in favore del procuratore legale della che nel chiederne l'attribuzione si è Controparte_2 sostanzialmente dichiarato distrattario.
Con riguardo alla individuazione dei parametri sui quali liquidare le spese occorre aver riguardo al criterio del disputatum ( valore indicato nel libello introduttivo pari ad € 329.416,49 ) in base al D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi previsti per tutte le fasi dello scaglione di riferimento ( da 260.001 a 520.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione: Revoca il decreto ingiuntivo n. 370/24 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.5.24 Tribunale di Siena. Accerta e dichiara l'intervenuto pagamento in corso di giudizio del saldo della fattura n. 31/2022 per complessivi € 39.640,53 ad opera della attrice opponente Accerta e dichiara per le ragioni di cui in parte motiva che la convenuta opposta
[...]
è creditrice nei confronti della attrice opponente della residua Controparte_2
. Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di € eressi dal dì della domanda Rigetta tutte le domande riconvenzionali formulate della parte attrice opponente. Condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese Parte_1 di giudizio e di quelle di procedura monitoria già dimidiate nella misura che segue: pagina 14 di 15 - Quanto alla fase monitoria in € 203,25 per esborsi, € 1.212,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15% da corrispondersi in favore dell'Avv. Duccio Bari che si è dichiarato distrattario.
- Quanto alla fase di merito in € 9.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali al 15% da corrispondersi in favore dell'Avv. Duccio Bari che si è dichiarato distrattario. Compensa fra le parti la restante metà nel modo che segue:
- Quanto alla fase monitoria in € 203,25 per esborsi, € 1.212,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
- Quanto alla fase di merito in € 9.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Siena, 18 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Siena, Strada Massetana n. 106, Parte_1 P.IVA_1
, i suo legale rappresentante sig. – P.IVA_1 Controparte_1
C.F. -, elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana n.106, C.F._1 press dell'Avv. Giulia Giannetti del Foro di Siena –C.F. (pec: avv. iuffre la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 Email_1 Em_2
ATTORE OPPONENTE contro con sede in Siena, Strada di Cerchiaia n. 34, iscritta al Controparte_2 ezzo con il numero e Partita IVA in persona P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore OR , C.F. Controparte_3
, elettivamente domiciliata ai fini d Siena, C.F._3
Via del Giglio 14, presso lo studio dell'Avv. Bari Duccio , che la rappresenta e difende giusta procura allegata e che per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio indica l'indirizzo PEC Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di pc rese ex art. 189 c.p.c.:
Parte attrice opponente: Voglia l' Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, attesa l'insussistenza del
pagina 1 di 15 credito azionato;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere definitivamente inefficace il decreto ingiuntivo n. 370/2024 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.05.2024, n.R.G. 1009/2024 Tribunale di Siena, notificato via pec in data 05.06.24, per tutte le ragioni argomentate negli scritti difensivi;
- nel merito, in via subordinata, ridurre il quantum richiesto dalla n relazione al cantiere di Renaccio n.51/53, Siena e precisamente l'importo Controparte_2 della fattura n.15/24 in € 81.095,64, come da contabilità finale, anziché € 157.769,94, o in quella minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente ordinare a
[...]
i annullare la fattura n.15/24 con contestuale emissione di nota di credito;
- in via Controparte_2
e e dichiarare che la ha maturato un credito nei confronti della Parte_2 di € 329.416,49= (trecentoventinovemilaquattrocentosedicivirgolaquarantanove), di Controparte_2
a titolo di penale da ritardo nella fine lavori come contrattualmente prevista, oltre penali maturande dal 01.07.2024 e sino alla fine lavori in relazione al cantiere Lamarmora;
e € 122.116,49= a titolo di perdita dei benefici fiscali dal 110% al 70% nell'anno 2024, oltre CP_4
l'eventuale maggior danno in ipotesi di ultimazione dei lavori dopo l'anno 2024 o che comunque sarà certificato alla conclusione dei lavori, in relazione al cantiere Lamarmora;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito della che risulterà accertato, per compensazione, sino alla Controparte_2 concorrenza del contro credito di per dette causali, e condannare la al Parte_2 Controparte_2 pagamento del credito di i in eccedenza all'esito di detta comp o, Parte_2 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA.
Parte convenuta opposta: la presente difesa si riporta integralmente alle proprie argomentazioni, eccezioni e contestazioni così come esposte nei propri scritti difensivi ed, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171ter, co. 6, n. 2 e n. 3, insistendo per l'accoglimento delle suesposte domande e delle conclusioni già rassegnate che qui di seguito si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: • In via preliminare: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena di efficacia provvisoriamente esecutiva;
• Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2024 del Tribunale di Siena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva in quanto infondato per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione
• condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_2 versamento di € 256.337, somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della società istante;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 370/24 emess iena in data 27.5.24, ad istanza di col quale si ingiungeva alla odierna opponente il Controparte_2 pagamento della somma di € 256.337,96, oltre interessi e spese di procedura a titolo di residuo pagamento per le prestazioni eseguite derivanti dai contratti di appalto stipulati tra le parti rispettivamente in data 3.09.2021 “per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato a Siena, Via Martiri Caserma Lamarmora n. 15” e 27.10.2021 “per l'esecuzione delle opere di rifacimento copertura e presidio antiribaltamento per le parti esterne e rifacimento delle facciate esterne dell'immobile condominiale ubicato in Siena, Strada di Renaccio nn. 51/53” ( cfr doc. 1 fasc. attore e doc. 11 fascicolo monitorio).
In via di estrema sintesi deduceva che :
- che con riferimento alle opere appaltate in Strada di Renaccio n.51/53 rientranti nel Superbonus 110% (doc.2), l'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 159.516,05 + IVA 10% o Regime di reverse charge, corrispondente all'importo del computo metrico (all.B al contratto), scontato del 10% e scorporata la voce 59;
- che il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 28.02.2022, assistito da una penale da ritardo convenuta in € 150,00 giornaliere;
- che Dalla Contabilità Finale dei lavori risultavano i seguenti importi: - € 10.878,03 da detrarre dall'importo dell'appalto per lavori non eseguiti;
- € 13.897,99 da detrarre per il costo di materiale acquistato direttamente dall'attrice anziché dalla Controparte_2 come da computo metrico;
- che la somma di € 15.283,10 doveva aggiungersi quale importo di lavori extra capitolato realizzati, così per un importo finale complessivo di € 150.023,13;
- che all'esito della emissione della fattura n. 5/24 per l'importo di € 68.927,49 (doc.3,4,5) residuava da fatturare solo l'importo di € 81.095,64;
- che del tutto inopinatamente, veniva però emessa la fattura a saldo del cantiere (fattura n.15/2024) di € 157.769,94 che veniva tempestivamente contestata (doc.6,7 e 8);
- che pur tuttavia, precisava l'attrice, neppure l'importo ancora da corrispondere era dovuto posto che in via riconvenzionale: a) chiedeva accertarsi l'inadempimento della opposta alla consegna delle opere pattuita entro la data del 28.2.2022, con conseguente maturare della prevista penale per il ritardo sino al 19.4.2024 per complessivi € 97.350,00 da porsi in compensazione con il residuo avere di pari ad € 140.023,13; b) Controparte_2 chiedeva accertarsi, altesì, il danno cons na in termini di perdita dei benefici fiscali di legge pari a € 48.311,00 (dovendo applicare uno sconto del 70% e non del 110% sull'importo totale dei lavori per come quantificati nella contabilità finale (importo totale della fattura € 161.036,66 – (sconto del 70%) € 112.725,66 = € 48.311,00) (doc.11);
- che conclusivamente era la opponente ad avere un credito nei confronti della opposta per pagina 3 di 15 complessivi € 5.637,87=, per il quale avanza apposita domanda riconvenzionale;
- che con particolare riferimento alle diverse opere in appalto Cantiere di Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, aventi ad oggetto attività manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato in Siena, rientranti nel Superbonus 110% (doc.12), l'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 128.256,32 + IVA 10%, corrispondente all'importo del computo metrico (all.B al contratto), scontato del 8% e scorporate le voci dalla n.42 alla n.49 comprese (infissi) e dalla n.50 alla n.68 comprese (impianti);
- che Il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 31.01.2022. Per il ritardo nel termine dei lavori veniva pattuita una penale di € 150,00 giornaliere;
- che ad oggi, deduceva l'attrice, i lavori non si sono ancora conclusi, con una duplice conseguenza del maturare della penale da ritardo in capo a di n.733 Controparte_2 giorni lavorativi per un totale di € 109.950,00 nonché ancora apo alla cennata attrice dei benefici fiscali 110%, ridotti all'anno 2024 al 70% quantificabile in una perdita € 73.805,49 importo che l'attrice dovrà restituire al condominio (40%), per colpa del ritardo di per le quali parimenti avanzava domanda riconvenzionale;
Controparte_2
Conclusivamente chiedeva che il Tribunale “ , contrariis reiectis, - in via preliminare, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere definitivamente inefficace il decreto ingiuntivo n. 370/2024 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.05.2024, n.R.G. 1009/2024 Tribunale di Siena, notificato via pec in data 05.06.24, per tutte le ragioni anzidette;
- nel merito, in via subordinata, ridurre il quantum richiesto dalla
[...]
n relazione al cantiere di Renaccio n.51/53, Siena e precisamente l'importo della Controparte_2
1.095,64, come da contabilità finale, anziché € 157.769,94, o in quella minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente ordinare a
[...]
i annullare la fattura n.15/24 con contestuale emissione di nota di credito;
- i Controparte_2 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ha maturato un credito nei confronti della Parte_2 di € 329.416,49= quattrocentosedicivirgolaquarantanove), di Controparte_2 cui € 207.300,00= a titolo di penale da ritardo nella fine lavori come contrattualmente prevista, oltre penali maturande dal 01.07.2024 e sino alla fine lavori in relazione al cantiere Lamarmora;
e € 122.116,49= a titolo di perdita dei benefici fiscali dal 110% al 70% nell'anno 2024, oltre CP_4
l'eventuale maggior danno in ipotesi di ultimazion dopo l'anno 2024 o che comunque sarà certificato alla conclusione dei lavori, in relazione al cantiere Lamarmora;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito della che risulterà accertato, per compensazione, sino alla Controparte_2 concorrenza del contro credi ette causali, e condannare la al Parte_2 Controparte_2 pagamento del credito di che risulti in eccedenza all'esito di detta compensazione. - in ogni caso, Parte_2 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e CPA.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree con conseguente conferma e pagina 4 di 15 concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
In via di estrema sintesi, richiamati i contratti di appalto già prodotti in fase monitoria osservava che:
- Con riferimento contratto di appalto del 27.10.2021, la società appaltava alla Pt_2 società gli interventi edilizi di rifacimento copertura e presidio antiribaltamento per le parti esterne e rifacimento delle facciate esterne del Condominio posto in Siena Strada di Renaccio 51/53 (all. 4);
- che l'importo dell'appalto totale veniva convenuto in € 159.516,05 oltre Iva al 10% o regime di Reverse Charge in base all'importo del computo metrico scontato del 10% e scorporata la voce n. 59 ('restauro di persiana in legno (…)' per € 9.450,00);
- che nel cantiere in questione si sono verificati degli episodi del tutto indipendenti dalla società e imputabili alla sola che hanno rallentato ed ostacolato la Pt_2 prosecuzion e opere;
- che, infatti, il consistente ritardo è dipeso dal Progettista e D.L. Ing. Per_1 incaricato da nella consegna alla MG dei disegni tecnici senza Pt_2 impossibile per la MG proseguire correttamente i lavori (doc. 5);
- che, ancora lo slittamento in avanti del termine di consegna delle opere è poi dovuto alla concausa, parimenti imputabile alla attrice, dalla inadeguatezza nel predisporre e organizzare il cantiere affinchè potessero essere realizzate le lavorazioni appaltate: in particolare, avendo incaricato la MG di eseguire le opere di rifacimento del tetto del Strada di Renaccio, o il professionista incaricato da CP_5 Pt_2 quest'ultima, avrebbero dovuto attivarsi tempestivamente per rendere liberi da persone e cose tutti gli appartamenti oggetto degli interventi(doc. 6);ù
- che dopo l'emissione della fattura corretta n. 5/24 per € 68.927,49, la Pt_2 provvedeva a pagare un acconto di € 10.000.00 senza sollevare contest rimostranze. Dopo tale primo acconto, la interrompeva qualsiasi pagamento, Pt_2 immotivatamente, pur non avendo mai so ntestazioni;
tanto che il residuo di
€ 58.927,49 risulta ad oggi ancora insoluto (e oggetto della procedura monitoria opposta). Tale fattura è stata ovviamente emessa sulla base della contabilità lavori asseverata dal D.L. (doc. 9);
- che successivamente e per il medesimo cantiere di Strada di Renaccio, veniva emessa la fattura n. 15/2024 (doc. 10) per € 157.769,94 avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)” calcolati attenendosi a quanto risultante dalla contabilità dei lavori aggiuntivi effettuati nel cantiere, per come asseverata dal D.L. incaricato da (doc. 11 e 12: documento B1 Pt_2 contenente l'asseverazione dell'importo to lavori antisismici del tetto: quelli edili sono a pag. 3 per €175.299,95 a cui è stato tolto lo sconto del 10% e fatturato per € 157.769,94 come da fatt. 15/24);
- che conseguentemente parte attrice risulta debitrice della dell'importo derivante dalle due fatture sopra citate per complessivi € 216.697,43 nonostante i numerosi solleciti inviati, la pagina 5 di 15 - che con riferimento al contratto di appalto del 3.9.2021 la società odierna opponente appaltava alla società l'esecuzione delle opere di “manutenzione straordinaria sulle facciate esterne applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento” dell'immobile posto in Siena, Via Martiri Caserma Lamarmora n. 15 (doc. 15);
- che L'importo dell'appalto totale veniva convenuto in € 128.256,32 oltre Iva al 10% in base all'importo del computo metrico scontato dell'8 % e scorporate le voci dalla n. 42 alla n. 49 comprese (infissi) e dalla n. 50 alla n 68 comprese (impianti);
- che a fronte della esecuzione dei lavori e a saldo del primo SAL, calcolato e asseverato in € 79.640,53, la emetteva la fattura 66/2021 per € 40.000,00 a titolo di acconto, che la a senza sollevare alcuna contestazione, scusandosi, Pt_2 peraltro, del ritardo nel saldo e dichiarando che avrebbe provveduto a pagare quanto prima (doc. 13);
- che successivamente, anche alla luce del comportamento tenuto dall'attrice nell'altro cantiere di Strada di Renaccio, la richiedeva il pagamento del residuo del primo SAL per € 39.640,53, che riconosceva di dover pagare;
Pt_2
- che La pertanto, g pevole del mancato pagamento dei dell'altro contratto di appalto e dovendo anticipare le spese comunicava alla che in Pt_2 difetto del saldo si sarebbe vista costretta a sospendere i lavori fino al azione dei pagamenti dovuti;
- che purtuttavia non provvedeva neanche in questo caso al saldo di € Pt_2
39.640,53, nonostante i numerosi solleciti.
- Che le domande ed eccezioni riconvenzionali erano pertanto da ritenersi infondate posto che tanto il ritardo quanto la dedotta e non provata perdita dei benefici fiscali erano da imputarsi entrambe a fatto della stessa attrice;
Che tutto quanto sopra esposto concludeva affinchè “l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: • In via preliminare: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.370/2024 del Tribunale di Siena di efficacia provvisoriamente esecutiva;
• Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2024 del Tribunale di Siena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva in quanto infondato per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione • condannare la società n persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore al versamento di € 256.337, a somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della società istante;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”
La causa veniva istruita mediante documentazione e tramite lo sfogo delle prove orali integralmente avvenuto alla udienza del 5 maggio 2025.
All'esito, veniva fissata udienza di rimessione in decisione per la data del 17.11.25 sostituta ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni e delle difese articolate nelle comparse e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** *** *** pagina 6 di 15 L'opposizione merita parziale accoglimento per quanto si seguito sarà esposto.
Al fine di rendere più chiara l'esposizione dei motivi della decisione, si procederà valutando separatamente le reciproche pretese avanzate dalle parti in relazione ai lavori oggetto dei distinti contratti di appalto e le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, volte ad ottenere l'accertamento del colpevole ritardo della opposta nella consegna delle opere foriero anche del dedotto danno da perdita dei benefici fiscali connessi alla su cennate opere appaltate.
In via preliminare al merito occorre ricordare come che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Ancora devesi ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il pagina 7 di 15 creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
Il cantiere d Parte_4 facendo applicazione dei su cennati principi alle lavorazioni svoltesi nel cantiere di
[...]
“ strada di Renaccio 51/55” risulta ex actis che le parti ebbero a stipulate in data 27.10.2021 contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della copertura e delle facciate dell'immobile de quo, rimandando quanto alle specifiche lavorazioni ed alla determinazione del prezzo “ a misura” al computo iniziale meglio indicato come allegato B.
Ebbene detto computo, stabiliva l'importo totale delle opere” a misura” in € 159.516,05 + IVA 10% o Regime di reverse charge, già scontato del 10% e già scorporata la voce 59 ( cfr doc. 11 monitorio seconda parte).
Ciò che invece risulta controverso, oltre al contestato ritardo di cui si dirà infra, è prima di tutto l'entità del credito residuo oggetto della fattura n.15/2024 pari ad € 157.769,94 e dei quali la opposta era gravata dal preciso onere di offrirne prova.
Sul punto preme evidenziare che allorquando il contratto di appalto preveda opere a misura, è onere della impresa appaltatrice provarne l'entità e ove, come nel caso di specie, l'entità sia di molto superiore a quella inizialmente preventivata, offrire adeguata allegazione di tutte quelle lavorazioni che pur rientrando nel computo metrico di massima, all'esito se ne discostino per maggior quantità.
Detto onere, per quanto si dirà infra, non risulta minimamente assolto, essendo la documentazione richiamata a sostegno delle spiegate difese in parte inconferente ed in parte non probante alcunchè.
Preme evidenziare che né in fase monitoria né in fase di giudizio di merito, la abbia prodotto alcuna integrale asseverazione delle maggiori opere afferenti la co ra ed pagina 8 di 15 effettuate per il condominio posto in Strada di Renaccio 51/53.
Quello che viene allegato tanto nel fascicolo monitorio quanto in quello di merito altro non è che la copia del contratto cennato ( allegato 11 seconda parte monitorio e doc. 4 giudizio di merito) al quale si aggiunge l'unico computo metrico avente stato finale afferente le facciate emesso in data 19.12.23 per complessivi € 78.697,50 ( allegato 9 comparsa di costituzione e risposta).
Resta oscuro a questa giudicante la deduzione offerta in comparsa allorquando la difesa osserva che “ Dopo aver avviato i lavori, secondo quanto pattuito dal contratto di appalto e dopo aver ottenuto l'autorizzazione del D.L., la emetteva la fattura n. 5 del 31.1.2024 per la somma di € 68.927,49 quale saldo del “primo SAL per rifacimento delle facciate esterne dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)” (doc. 7)” posto che non vi è prova di alcuna autorizzazione in tal senso da parte del al netto della non contestabile circostanza che l'emissione di nota di credito risulti ere dovuta all'accoglimento delle immediate contestazioni della parte attrice quanto alla mancata applicazione dello sconto previsto in contratto ed alla mancata decurtazione delle fatture dei materiali presumibilmente dalla acquistati (doc. 8). Parte_2
Ancora del tutto non provato già sotto il profilo documentale è quanto successivamente dedotto “ Successivamente e per il medesimo cantiere di Strada di Renaccio, veniva emessa la fattura n. 15/2024 (doc. 10) per € 157.769,94 avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena (SI)”: la contestava tale fattura sostenendo che recava un importo errato (perché maggiore di quanto Pt_2 preventivato) rispetto agli accordi contrattuali delle parti (doc. 11). In realtà la ha correttamente calcolato il totale attenendosi a quanto risultante dalla contabilità dei lavori aggiuntivi effettuati nel cantiere, per come asseverata dal D.L. incaricato da (doc. 12: documento B1 contenente l'asseverazione Pt_2 dell'importo totale dei lavori antisismici del te i edili sono a pag. 3 per €175.299,95 a cui è stato tolto lo sconto del 10% e fatturato per € 157.769,94 come da fatt. 15/24).
Sia bastevole in questa sede osservare che il doc. 12 allegato alla comparsa contiene il solo contratto del diverso cantiere “ Caserma di Via La marmora” irrilevante nel caso che qui occupa e che alcun altro documento, anche avente diversa numerazione allegato dalla difesa della opposta tanto in fase monitoria quanto in quella di merito, contiene alcuna asseverazione nei termini indicati sopra.
Conseguentemente la mancata prova di un fatto che si ha l'onere di allegare ricade necessariamente sulla parte che ne era gravata, con inevitabile mancato accertamento in questa sede giudiziale del maggior importo preteso da per complessivi € 157.769,94 avente ad oggetto lo stato finale dei “lavori di tenzione straordinaria per il rafforzamento statico della copertura dell'immobile condominiale sito in Strada di Renaccio 51/53, Siena.
Peraltro verso sempre la opposta non ha contestato, come era sua onere, le lavorazioni che già in sede stragiudiziale, la aveva dedotto non essere state espletate men che Parte_2 meno gli importi da questa ultima anticipati per conto della .
pagina 9 di 15 Valga invero osservare che il doc. 5 allegato alla citazione contenete la contabilità finale delle opere appaltate ad specifica in modo chiaro ogni aspetto dedotto in sede di eccezione e sul quale, n via assertiva né in via documentale la opposta ha preso posizione con ciò dovendosi ritenere provato ex art. 115 c.p.c., quanto in esso eccepito.
La circostanza che esso sia un file word denominato “ contabilità marchetti e mucci per Renaccio” privo delle sottoscrizioni di questi ultimi, non toglie al medesimo la valenza di allegazione probatoria di parte.
Vieppiù che il doc. 9 allegato dalla stessa difesa attrice (seppur a fini diversi da quelli che qui occupa), riguardante la dichiarazione asseverata di fine lavori rilasciata alle competenti Autorità amministrative da parte dell'Amministratore di condominio di Via Renaccio 51/55 per il tramite del nominato DL che alla data del 19/4/24, non si pone in Persona_2 insanabile contrasto con l'eccepito dedotto mancato espletamento delle lavorazioni ivi indicate, in parte qua accessorie alle opere appaltate, e comunque afferenti alla predisposizione della cantieristica.
Del resto lo stesso teste audito alla udienza del 5 maggio 2025 pur non Persona_2 confermando la paternità dello schema meglio rappresentato come doc. 5 di parte attrice ha comunque chiarito che la contabilità finale redatta per le opere appaltate complessivamente eseguite da si aggirava intorno alla somma di € 150.000,00 e non già a quella maggiore pretesa e non provata dalla opposta con la emissione a saldo della fattura 15/24.
Ancora nessuna contestazione la difesa della opponente ha specificatamente mosso quanto agli importi detratti a titolo di materiale anticipato da per conto di ed Parte_2 indicati sempre nel richiamato doc. 5; peraltro, quanto alla loro esistenza se ne deduce implicitamente la sussistenza dalla stessa condotta tenuta dalla opposta in occasione della accolta richiesta di emenda della prima fattura 5/24 nei termini indicati proprio dalla committente.
Conclusivamente, all'esito del presente giudizio, risulta accertato come le opere complessivamente imputabili alla incluse quelle extra capitolato pacificamente ammesse da er € 15.283,10, ammonti al minor € 150.023,13. Parte_2
Credito di MG che discende alla minor somma di € 140.023,13 per il pacifico e non contestato pagamento della somma di € 10.000,00 da parte della committenza.
Sulle domande riconvenzionali di accertamento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle opere nonché della imputabilità ad della perdita dei benefici fiscali.
Le domande riconvenzionali formulate dalla difesa attorea quanto al danno da ritardo così come relativamente al danno asseritamente derivante dalla perdita dei benefici fiscali non possono trovare accoglimento.
Assorbente ogni rilievo in tal senso è la mail scritta proprio dal Geom. l 22.9.22 che Per_2 in qualità di direttore lavori di entrambi i cantieri oggetto del presente rappresenta pagina 10 di 15 senza indugio come lo spostamento in avanti del termine delle lavorazioni rispetto a quello contrattualmente pattuito sia frutto delle richieste provenienti da a fronte Parte_2 delle indisponibilità economiche dichiarate dalle amministrazioni co gli edifici interessati dalle opere in appalto ( cfr doc. 15 di parte convenuta).
Vieppiù che con particolare riferimento proprio al cantiere di “ Renaccio” la difesa della opposta ha ben posto in luce, anche per il tramite di adeguata documentazione epistolare ( cfr docc. 5 e 6 comparsa), come i dedotti ritardi afferenti le lavorazioni siano certamente imputabili a causa concorrente, se non esclusiva della committenza.
In particolare ci si riferisce alla mancata consegna da parte degli elaborati esecutivi alla MG, di cui proprio il udito alla udienza del 5 maggio 2025 ha dichiarato di non averne Per_2 un preciso rico come del mancato e tempestivo accoglimento da parte dei proprietari le abitazioni poste all'ultimo piano dell'immobile di Via Renaccio, di lasciare le stesse per il tempo strettamente necessario per le lavorazioni in copertura proprio per evitare il rischio di caduta dall'alto di materiale e/o verosimili cedimenti della soffitta ( che si descrive essere strettamente collegata alla cennata copertura). ( cfr docc. Da 16 a 19 fasc. opposta).
Alcuna delle condotte in ultimo sopra esposte può essere sussunta all'interno dell'alveo di un colpevole ritardo imputabile ad posto che la consegna degli elaborati esecutivi ( al netto del loro possibile rinveniment sistema PORTOS) è obbligo dalla direzione lavori, così come era preciso obbligo della rispettare tutte le normative antifortunistiche per la tutela dei terzi quanto alle lavor i in copertura, presidiate peraltro da un nutrito apparato sanzionatorio rinvenibile nel Dlgs 81/2008 ( T.U. sicurezza sul lavoro).
Conclusivamente il mancato completamento delle opere nel termine inizialmente pattuito non può essere in alcun modo addebitabile alla inerzia della impresa appaltatrice ma alle diverse scelte concorrenti se non esclusive della committenza.
Del resto, non risulta agli atti la prova che le parti avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
Il rigetto della domanda di accertamento di un imputabile ritardo ad per la consegna delle opere, assorbe in sé, per il principio della ragione più liquida anch teriore domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla attrice per perdita dei benefici fiscali nella misura sperata.
Tale ultima domanda comunque appare ulteriormente infondata in quanto i danni non sono stati né allegati, né provati dalla parte ricorrente.
Né può riconoscersi al ricorrente un danno da perdita di chance, non essendo stata formulata apposita domanda
Cantiere Caserma la RA
Venendo ora al Cantiere di Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, risulta per tabulas che
[...]
e la ebbero a sottoscrivere, altresì, in data CP_7 Controparte_2 verso ad oggetto “l'esecuzione delle opere di pagina 11 di 15 manutenzione straordinaria sulle facciate esterne con applicazione di cappotto termico e modifica impianti di riscaldamento dell'immobile condominiale ubicato in Siena, e più precisamente in Via Martiri Caserma Lamarmora n.15, rientranti nel Superbonus 110% (doc.12 fasc. attorea e doc, 11 fasc, monitorio).
L'importo totale dell'appalto veniva convenuto in € 128.256,32 + IVA 10%, corrispondente all'importo a misura previsto nel computo metrico (all.B al contratto), scontato del 8% e scorporate le voci dalla n.42 alla n.49 comprese (infissi) e dalla n.50 alla n.68 comprese (impianti).
Il termine dei lavori veniva pattuito per la data del 31.01.2022. Per il ritardo nel termine dei lavori veniva pattuita una penale di € 150,00 giornaliere.
Con riferimento a tale specifico appalto la difesa di parte attrice non muove alcuna contestazione in ordine al credito portato dalle fatture a SAL emesso per le lavorazioni eseguite, limitandosi alla contestazione che le cennate opere non furono mai portate a termine da né nel termine previsto di cui si dirà infra né in seguito.
Ebbene la circostanza del mancato completamento delle opere non è contestata dalla convenuta opposta, la quale, però, ha offerto ampia ed adeguata prova documentale del fatto che la sospensione della lavorazioni ( diversa da quella disposta dalla DL) sia frutto del legittimo esercizio delle eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c..
Infatti a fronte della esecuzione dei lavori e a saldo del primo SAL, determinato in € 79.640,53, la emetteva la fattura 66/2021 per € 40.000,00 a titolo di acconto, che la società attrice va senza sollevare alcuna contestazione, addirittura scusandosi del ritardo nel saldo e dichiarando che avrebbe provveduto a pagare quanto prima (doc. 13).
Successivamente, anche alla luce del comportamento inadempiente alle obbligazioni di pagamento tenute nel diverso cantiere di Strada di Renaccio, dove la stava lavorando in contemporanea, la richiedeva il pagamento del residuo del prim L per € 39.640,53, che non ha mai contestato non essere dovuto. Parte_2
La pertanto, comunicava alla che in difetto del saldo si sarebbe vista costretta Pt_2
a sospendere i lavori fino alla effettuazione dei pagamenti dovuti. non provvedeva Pt_2 neanche in questo caso al saldo di € 39.640,53, nonostante i num eciti inviati (doc. 14).
Pagamento, peraltro avvenuto nel corso del presente giudizio come pacificamente riconosciuto dalle parti, ancorchè la difesa attorea né escluda la tacita ammissione quanto alla fondatezza della complessiva pretesa attorea.
Conclusivamente quanto al cantiere “ la marmora” tutte le pretese avanzata da parte opposta risultano soddisfate seppur in corso di giudizio.
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo delle lavorazioni nel cantiere di Via la RA nonché su quella diversa da perdita dei benefici fiscali.
Anche le cennate domande riconvenzionali non sono meritorie di accoglimento, ma per pagina 12 di 15 ragioni diverse da quelle esposte in relazione al Cantiere “ renaccio”.
In via preliminare devesi osservare che affinchè possa trovare logica e giuridica applicazione la clausola penale espressamente pattuita per il solo ritardo, occorre che l'opera appaltata risulti compiuta.
Circostanza che nel caso che qui occupa pacificamente non sussiste per corale ammesso non completamento delle opere.
Infatti deve evidenziarsi come, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè,
o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. 03/09/2019, n.22050).
In altri termini, dal momento che il ritardo presuppone necessariamente l'adempimento della prestazione – e, quindi, nel caso di contratto di appalto, l'ultimazione dell'opera (sebbene oltre il termine pattuito) – qualora una delle parti sia rimasta inadempiente, in capo all'altra si configura esclusivamente il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento e non anche del ritardo.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, poiché, nel caso di specie, è pacifico che non abbia completato i lavori, la domanda appare davvero inammissibile.
La scrivente, tuttavia, non ignora l'esistenza di una diversa linea interpretativa in giurisprudenza, che ritiene che il diritto al risarcimento del danno da ritardo, liquidato sulla base della clausola penale pattuita nel contratto, possa coesistere con diritto al risarcimento del danno da inadempimento (in questo senso, Cass. 31/10/2018, n.27994).
Anche a voler aderire a tale orientamento, non sembra che, nella vicenda oggetto di causa, possa riconoscersi un diritto al risarcimento del danno da ritardo in favore dei convenuti posto che proprio gli allegati già richiamati da 15 a 19 alla comparsa di costituzione e risposta evidenziano come la sospensione delle opere nel cantiere de quo fu il frutto di precise e motivate scelte della committenza in alcun modo imputabili ad
Se in ragione delle su cennate argomentazioni il diverso danno da perdita dei benefici fiscali risulta, come già ut supra osservato, assorbito per il principio della ragione più liquida, per mero scrupolo motivazionale, bisogna mettere in evidenza che nello specifico non sia ravvisabile alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza tra il patrimonio attuale della società attrice e il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in presenza dell'ipotetico completamento delle opere ad opera della appaltatrice.
Parte attrice, infatti, non ha provato di aver dato corso alle opere originariamente appaltate a parte resistente, né tantomeno di aver sostenuto alcuna spesa per l'esecuzione delle stesse.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'attrice avesse fatto eseguire le opere di ristrutturazione ad un'impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la resistente, in ragione pagina 13 di 15 della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge;
ma così non è stato.
Non è dunque ravvisabile alcun danno conseguenza foriero di conseguenze risarcitorie a carico della convenuta, così come difetta la prova del nesso di causalità materiale tra il dedotto inadempimento della resistente e l' asserita perdita dei benefici fiscali di legge.
Ed infatti, parte ricorrente non ha dimostrato né l'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l'incarico per l'esecuzione delle opere, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini di legge, né il collegamento causale tra inadempimento dell'appaltatrice e definitiva impossibilità di godere dei bonus.
Conclusivamente le cennate domande riconvenzionali debbono essere reiette.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato, e parte attrice condannata al pagamento in favore di della residua somma di € 140.023,13 a titolo di residuo credito per le opere appaltate nel cantiere di “ renaccio”, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda monitoria sino al saldo effettivo.
In ragione dell'accoglimento parziale della opposizione spiegata si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti nella misura della metà, ponendo per contro la restante parte a carico della parte attrice, oltre alle spese di procedura monitoria anch'esse compensate per la metà da corrispondersi in favore del procuratore legale della che nel chiederne l'attribuzione si è Controparte_2 sostanzialmente dichiarato distrattario.
Con riguardo alla individuazione dei parametri sui quali liquidare le spese occorre aver riguardo al criterio del disputatum ( valore indicato nel libello introduttivo pari ad € 329.416,49 ) in base al D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi previsti per tutte le fasi dello scaglione di riferimento ( da 260.001 a 520.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione: Revoca il decreto ingiuntivo n. 370/24 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.5.24 Tribunale di Siena. Accerta e dichiara l'intervenuto pagamento in corso di giudizio del saldo della fattura n. 31/2022 per complessivi € 39.640,53 ad opera della attrice opponente Accerta e dichiara per le ragioni di cui in parte motiva che la convenuta opposta
[...]
è creditrice nei confronti della attrice opponente della residua Controparte_2
. Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di € eressi dal dì della domanda Rigetta tutte le domande riconvenzionali formulate della parte attrice opponente. Condanna al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese Parte_1 di giudizio e di quelle di procedura monitoria già dimidiate nella misura che segue: pagina 14 di 15 - Quanto alla fase monitoria in € 203,25 per esborsi, € 1.212,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15% da corrispondersi in favore dell'Avv. Duccio Bari che si è dichiarato distrattario.
- Quanto alla fase di merito in € 9.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali al 15% da corrispondersi in favore dell'Avv. Duccio Bari che si è dichiarato distrattario. Compensa fra le parti la restante metà nel modo che segue:
- Quanto alla fase monitoria in € 203,25 per esborsi, € 1.212,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
- Quanto alla fase di merito in € 9.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Siena, 18 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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