Articolo 3 della Legge 9 dicembre 2005, n. 257
Articolo 2Articolo 4
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23 dicembre 2005
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2005