TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1046/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
PERONI LUCIA
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (CF: con CP_1 C.F._2
l'avv. MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 19.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- assegnazione alla sig.ra dell'intero complesso immobiliare sito in Travagliato via G. Pt_1
Mameli n. 16 costituito da casa familiare e appartamento trilocale adiacente;
- al fine di regolare e per ciò stesso definire ogni rapporto non solo patrimoniale intercorso tra loro e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa reciproca, i coniugi concordano che il sig. cederà e CP_1 trasferirà alla sig.ra che accetterà ed acquisterà, la piena proprietà del predetto immobile Pt_1 sito in Travagliato via G. Mameli n. 16, catastalmente identificato al:
Foglio 15, mapp. 37, sub. 1, cat. A/7, vani 12,5, rendita € 1162,03 Foglio 15, mapp. 37, sub. 2 cat. C/6, cons. 53, rendita € 139,60
Foglio 15, mapp. 37 sub. 3, cat. A/7 vani 3,5, rendita € 225,95
Foglio 15, mapp. 37, sub. 4 cat. A/6 cons. 19, rendita € 50,04
Foglio 15, mapp. 37, sub 5 cat. C/6 cons. 35, rendita € 92,19 per la somma omnicomprensiva di € 195.000,00 che verrà versata in tre rate, ed in particolare un primo acconto di € 19.500,00 contestualmente al deposito dalle presenti note scritte, un secondo acconto di € 87.750,00 entro e non oltre il 31 agosto 2025 (in ogni caso successivamente all'emissione della sentenza), il saldo al rogito;
- i coniugi dichiarano, con riferimento alla intervenenda cessione, di essere integralmente soddisfatti, ritenendola atta, nel contesto della composizione degli interessi patrimoniali inerenti alla separazione, a definire ogni rapporto e dichiarano che il trasferimento immobiliare suddetto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i relativi costi saranno a carico della parte cessionaria;
- il sig. si impegna, in ogni caso, a rilasciare libero e nella disponibilità della sig.ra CP_1 Pt_1
l'appartamento trilocale identificato al Foglio 15, mapp. 37, sub. 3 e 4 entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in buone condizioni e con tutti gli arredi e le suppellettili che conteneva nel mese di ottobre 2024, quando è entrato nel predetto appartamento e a sgombrare entro il predetto termine di sei mesi anche l'archivio, i materiali e l'arredamento che costituivano beni della sua cessata attività professionale e che ancora sono presenti nell'immobile oggetto di cessione.
- il sig. dichiara di contribuire al mantenimento della sig.ra versando la somma di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione Istat sul conto corrente a lei intestato;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale per cui null'altro hanno a reciprocamente pretendere, fatti salvi i diritti successori del figlio Persona_1 venuto a mancare;
- le spese legali sono interamente compensate fra di loro.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.02.2025 premesso che in data 14.09.1968 in Parte_1
Travagliato (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione CP_1 erano nati i 3 figli (16/10/1969), gravemente disabile, (26/8/1976) e Per_1 Persona_2
(5/11/1981), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con Persona_3 assegnazione della casa familiare a sé per abitarvi con il figlio , maggiorenne ma gravemente Per_1 disabile, e obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 500,00 quale contributo al proprio mantenimento.
Si costituiva il 24.04.2025 che aderiva alla pronuncia della separazione con rigetto CP_1 delle richieste avverse, in quanto entrambe le parti economicamente autosufficienti.
Depositate le memorie ex art 473-bis.17, all'udienza del 03.06.2025 le parti, avendo trovato un accordo, chiedevano concordemente che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti, pertanto, per l'udienza cartolare del 19.06.2025 depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni contenete le condizioni congiunte riportate in epigrafe.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.39, parte II, serie A, anno 1968), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1046/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
PERONI LUCIA
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (CF: con CP_1 C.F._2
l'avv. MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 19.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- assegnazione alla sig.ra dell'intero complesso immobiliare sito in Travagliato via G. Pt_1
Mameli n. 16 costituito da casa familiare e appartamento trilocale adiacente;
- al fine di regolare e per ciò stesso definire ogni rapporto non solo patrimoniale intercorso tra loro e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa reciproca, i coniugi concordano che il sig. cederà e CP_1 trasferirà alla sig.ra che accetterà ed acquisterà, la piena proprietà del predetto immobile Pt_1 sito in Travagliato via G. Mameli n. 16, catastalmente identificato al:
Foglio 15, mapp. 37, sub. 1, cat. A/7, vani 12,5, rendita € 1162,03 Foglio 15, mapp. 37, sub. 2 cat. C/6, cons. 53, rendita € 139,60
Foglio 15, mapp. 37 sub. 3, cat. A/7 vani 3,5, rendita € 225,95
Foglio 15, mapp. 37, sub. 4 cat. A/6 cons. 19, rendita € 50,04
Foglio 15, mapp. 37, sub 5 cat. C/6 cons. 35, rendita € 92,19 per la somma omnicomprensiva di € 195.000,00 che verrà versata in tre rate, ed in particolare un primo acconto di € 19.500,00 contestualmente al deposito dalle presenti note scritte, un secondo acconto di € 87.750,00 entro e non oltre il 31 agosto 2025 (in ogni caso successivamente all'emissione della sentenza), il saldo al rogito;
- i coniugi dichiarano, con riferimento alla intervenenda cessione, di essere integralmente soddisfatti, ritenendola atta, nel contesto della composizione degli interessi patrimoniali inerenti alla separazione, a definire ogni rapporto e dichiarano che il trasferimento immobiliare suddetto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i relativi costi saranno a carico della parte cessionaria;
- il sig. si impegna, in ogni caso, a rilasciare libero e nella disponibilità della sig.ra CP_1 Pt_1
l'appartamento trilocale identificato al Foglio 15, mapp. 37, sub. 3 e 4 entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in buone condizioni e con tutti gli arredi e le suppellettili che conteneva nel mese di ottobre 2024, quando è entrato nel predetto appartamento e a sgombrare entro il predetto termine di sei mesi anche l'archivio, i materiali e l'arredamento che costituivano beni della sua cessata attività professionale e che ancora sono presenti nell'immobile oggetto di cessione.
- il sig. dichiara di contribuire al mantenimento della sig.ra versando la somma di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo la variazione Istat sul conto corrente a lei intestato;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale per cui null'altro hanno a reciprocamente pretendere, fatti salvi i diritti successori del figlio Persona_1 venuto a mancare;
- le spese legali sono interamente compensate fra di loro.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.02.2025 premesso che in data 14.09.1968 in Parte_1
Travagliato (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione CP_1 erano nati i 3 figli (16/10/1969), gravemente disabile, (26/8/1976) e Per_1 Persona_2
(5/11/1981), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con Persona_3 assegnazione della casa familiare a sé per abitarvi con il figlio , maggiorenne ma gravemente Per_1 disabile, e obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 500,00 quale contributo al proprio mantenimento.
Si costituiva il 24.04.2025 che aderiva alla pronuncia della separazione con rigetto CP_1 delle richieste avverse, in quanto entrambe le parti economicamente autosufficienti.
Depositate le memorie ex art 473-bis.17, all'udienza del 03.06.2025 le parti, avendo trovato un accordo, chiedevano concordemente che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti, pertanto, per l'udienza cartolare del 19.06.2025 depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni contenete le condizioni congiunte riportate in epigrafe.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.39, parte II, serie A, anno 1968), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti