Articolo 4 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1217
Articolo 3
Versione
12 gennaio 1958
Art. 4.
All'onere di milioni 500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
per l'esercizio finanziario 1956-57 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario medesimo;
per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 a carico del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1958