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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 810/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARTOLI BETTINA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.11.1943, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TEDESCHI RIZZONE
ERMELINDA MARIA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 premesso di aver contratto a Parte_1
Mazzarino in data 15.3.1984 matrimonio concordatario con , Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 13 Parte
II Serie A– anno 1984, unione dalla quale sono nati i figli e Persona_1 [...]
– entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti – chiedeva che Persona_2
venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che la vita matrimoniale si era svolta in maniera serena e ciò sino ai primi mesi del 2022, allorquando l'acuirsi delle incompatibilità caratteriali della coppia e l'assunzione da parte di un atteggiamento oppositivo nei confronti della moglie hanno reso Controparte_1
intollerabile la convivenza.
Precisava, sul punto, di essersi allontanata dal marito per qualche giorno – temendo per la propria incolumità – e di aver raggiunto il figlio in Lombardia e di non aver fatto più rientro nella Per_2
casa coniugale poiché il marito, approfittando dei pochi giorni di assenza della moglie, si era disfatto di gran parte dei suoi vestiti.
Allegava di essersi occupata – per la durata della convivenza matrimoniale – dell'accudimento dei figli e della gestione della casa consentendo al resistente di potersi dedicare alla propria attività di bracciante agricolo.
Deduceva, in ordine alle attuale condizioni economiche della coppia, di essere priva di impiego e di non godere di buone condizioni di salute a differenza del marito che essendo un pensionato percepisce redditi mensili pari a circa € 1.200,00.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare l' uso della casa coniugale sita in Mazzarino, via Natoli n. 5 alla sig.ra Parte_1 affinché vi continui ad abitare;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della sig.ra in misura non inferiore ad € 400,00 Parte_1 mensili. Con condanna del resistente alle spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
Sentita la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 25.10.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, con ordinanza presidenziale emessa in data 3.11.2022 venivano autorizzati i coniugi a vivere separati nonché posto a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 22.2.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quando esposto in ricorso in ordine alle ragioni della crisi coniugale.
[...]
Contestava, in primo luogo, che la ricorrente abbia rinunciato nel corso del matrimonio alle proprie aspirazioni lavorative, tenuto conto che sempre stata sprovvista di un titolo di studio Pt_1
professionalizzante e non ha mai manifestato la volontà di inserirsi nel mercato del lavoro.
Deduceva, inoltre, di percepire una pensione mensile pari ad € 729,10 con la quale deve far fronte ad un finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, la cui rata mensile ammonta ad €
252,65.
Allegava, difatti, versare in condizioni economiche precarie, come evincibile dal saldo negativo del proprio conto corrente personale, e di soffrire di seri problemi agli occhi, motivo per il quale da diversi mesi è in terapia presso l'Ospedale Sant'Elia di AN (Cfr. certificato medico prodotto in allegato alla comparsa di risposta).
Affermava, inoltre, che la casa coniugale, sita a Mazzarino in via Natoli n. 5 – acquistata dalle parti in costanza di matrimonio – presenta caratteristiche tali da consentirne una comoda divisibilità, motivo per il quale ha formulata richiesta di coassegnazione della casa coniugale ad ambedue i coniugi, ciascuno per una porzione indipendente dell'immobile.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare la separazione personale dei signori nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Mazzarino il 16/11/1943; Ritenere e dichiarare l'obbligo del sig. a Controparte_1
corrispondere alla signora la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
Assegnare al sig.
il diritto di uso e di abitazione della porzione di immobile sito in Controparte_1
Mazzarino con ingresso dalla Via Natoli n. 5 con obbligo di sopportare i relativi oneri e spese ordinarie e straordinarie ed alla signora il diritto di uso e di abitazione della Parte_1
porzione di immobile con ingresso dalla Via della Neve n. 65 con obbligo di sopportare i relativi oneri e spese ordinarie e straordinarie”.
La causa – concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – veniva istruita con la sola documentazione prodotta in atti stante la superfluità delle prove orali articolate con le memorie istruttorie, in quanto essenzialmente vertenti sulle cause dell'intollerabilità della convivenza benché non sia stata avanzata da alcuna delle parti domanda di addebito.
Infine, all'udienza dell'8.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da anni, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, invece, di essere accolta la domanda di assegnazione (ovvero coassegnazione, previa divisione) della casa familiare avanzata da ambedue le parti.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Mazzarino in via Natoli n. 5, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), sicché le relative domande devono essere rigettate.
4. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
4 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, il pur ridotto compendio documentale versato in atti restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica risiede nella persona del resistente Controparte_1
poiché percettore di un reddito da pensione, come implicitamente confermato dallo
[...] stesso nella parte in cui afferma di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie.
Invero, emerge plasticamente dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti che gode di redditi annui pari a circa € 13.000,00 lordo Controparte_1
(corrispondenti a circa € 12.200,00 netti. Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta
2023 prodotta in allegato alla comparsa conclusionale), circostanza che appare confermata dalla pur limitata produzione dell'estratto del conto corrente intestato al resistente (cfr. estratto conto allegato alla comparsa di risposta).
D'altro canto, parte resistente non ha fornito alcuna prova che corrobori i costi che lo stesso ha allegato di sostenere mensilmente, in quanto i contratti prodotti attengono a prestiti che – sulla base del loro piano di ammortamento – risultano ampiamente scaduti (cfr. contratti allegati alla comparsa conclusionale).
Risulta, infine, provato lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente poiché Parte_1 priva di redditi e impossibilitata per ragioni legate all'età e all'assenza di esperienze lavorative a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, fattori che giustificano la previsione in capo al
5 resistente di un contributo per il mantenimento della moglie anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (più che trentennale).
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 300,00 mensili – in conformità a quanto chiesto dalla Controparte_1 ricorrente in sede di modifica della domanda con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – somma da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
5. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Mazzarino in data 15.3.1984, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 13 Parte II Serie A– anno 1984;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da ambedue le parti;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 810/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARTOLI BETTINA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.11.1943, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TEDESCHI RIZZONE
ERMELINDA MARIA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 premesso di aver contratto a Parte_1
Mazzarino in data 15.3.1984 matrimonio concordatario con , Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 13 Parte
II Serie A– anno 1984, unione dalla quale sono nati i figli e Persona_1 [...]
– entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti – chiedeva che Persona_2
venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Esponeva che la vita matrimoniale si era svolta in maniera serena e ciò sino ai primi mesi del 2022, allorquando l'acuirsi delle incompatibilità caratteriali della coppia e l'assunzione da parte di un atteggiamento oppositivo nei confronti della moglie hanno reso Controparte_1
intollerabile la convivenza.
Precisava, sul punto, di essersi allontanata dal marito per qualche giorno – temendo per la propria incolumità – e di aver raggiunto il figlio in Lombardia e di non aver fatto più rientro nella Per_2
casa coniugale poiché il marito, approfittando dei pochi giorni di assenza della moglie, si era disfatto di gran parte dei suoi vestiti.
Allegava di essersi occupata – per la durata della convivenza matrimoniale – dell'accudimento dei figli e della gestione della casa consentendo al resistente di potersi dedicare alla propria attività di bracciante agricolo.
Deduceva, in ordine alle attuale condizioni economiche della coppia, di essere priva di impiego e di non godere di buone condizioni di salute a differenza del marito che essendo un pensionato percepisce redditi mensili pari a circa € 1.200,00.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare l' uso della casa coniugale sita in Mazzarino, via Natoli n. 5 alla sig.ra Parte_1 affinché vi continui ad abitare;
3) porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della sig.ra in misura non inferiore ad € 400,00 Parte_1 mensili. Con condanna del resistente alle spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
Sentita la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 25.10.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, con ordinanza presidenziale emessa in data 3.11.2022 venivano autorizzati i coniugi a vivere separati nonché posto a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 22.2.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quando esposto in ricorso in ordine alle ragioni della crisi coniugale.
[...]
Contestava, in primo luogo, che la ricorrente abbia rinunciato nel corso del matrimonio alle proprie aspirazioni lavorative, tenuto conto che sempre stata sprovvista di un titolo di studio Pt_1
professionalizzante e non ha mai manifestato la volontà di inserirsi nel mercato del lavoro.
Deduceva, inoltre, di percepire una pensione mensile pari ad € 729,10 con la quale deve far fronte ad un finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, la cui rata mensile ammonta ad €
252,65.
Allegava, difatti, versare in condizioni economiche precarie, come evincibile dal saldo negativo del proprio conto corrente personale, e di soffrire di seri problemi agli occhi, motivo per il quale da diversi mesi è in terapia presso l'Ospedale Sant'Elia di AN (Cfr. certificato medico prodotto in allegato alla comparsa di risposta).
Affermava, inoltre, che la casa coniugale, sita a Mazzarino in via Natoli n. 5 – acquistata dalle parti in costanza di matrimonio – presenta caratteristiche tali da consentirne una comoda divisibilità, motivo per il quale ha formulata richiesta di coassegnazione della casa coniugale ad ambedue i coniugi, ciascuno per una porzione indipendente dell'immobile.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare la separazione personale dei signori nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Mazzarino il 16/11/1943; Ritenere e dichiarare l'obbligo del sig. a Controparte_1
corrispondere alla signora la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
Assegnare al sig.
il diritto di uso e di abitazione della porzione di immobile sito in Controparte_1
Mazzarino con ingresso dalla Via Natoli n. 5 con obbligo di sopportare i relativi oneri e spese ordinarie e straordinarie ed alla signora il diritto di uso e di abitazione della Parte_1
porzione di immobile con ingresso dalla Via della Neve n. 65 con obbligo di sopportare i relativi oneri e spese ordinarie e straordinarie”.
La causa – concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – veniva istruita con la sola documentazione prodotta in atti stante la superfluità delle prove orali articolate con le memorie istruttorie, in quanto essenzialmente vertenti sulle cause dell'intollerabilità della convivenza benché non sia stata avanzata da alcuna delle parti domanda di addebito.
Infine, all'udienza dell'8.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da anni, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, invece, di essere accolta la domanda di assegnazione (ovvero coassegnazione, previa divisione) della casa familiare avanzata da ambedue le parti.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni, sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Mazzarino in via Natoli n. 5, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), sicché le relative domande devono essere rigettate.
4. Domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
4 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, il pur ridotto compendio documentale versato in atti restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica risiede nella persona del resistente Controparte_1
poiché percettore di un reddito da pensione, come implicitamente confermato dallo
[...] stesso nella parte in cui afferma di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie.
Invero, emerge plasticamente dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti che gode di redditi annui pari a circa € 13.000,00 lordo Controparte_1
(corrispondenti a circa € 12.200,00 netti. Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta
2023 prodotta in allegato alla comparsa conclusionale), circostanza che appare confermata dalla pur limitata produzione dell'estratto del conto corrente intestato al resistente (cfr. estratto conto allegato alla comparsa di risposta).
D'altro canto, parte resistente non ha fornito alcuna prova che corrobori i costi che lo stesso ha allegato di sostenere mensilmente, in quanto i contratti prodotti attengono a prestiti che – sulla base del loro piano di ammortamento – risultano ampiamente scaduti (cfr. contratti allegati alla comparsa conclusionale).
Risulta, infine, provato lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente poiché Parte_1 priva di redditi e impossibilitata per ragioni legate all'età e all'assenza di esperienze lavorative a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, fattori che giustificano la previsione in capo al
5 resistente di un contributo per il mantenimento della moglie anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (più che trentennale).
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 300,00 mensili – in conformità a quanto chiesto dalla Controparte_1 ricorrente in sede di modifica della domanda con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. – somma da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
5. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Mazzarino in data 15.3.1984, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 13 Parte II Serie A– anno 1984;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da ambedue le parti;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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