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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3438/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 187/2024, pubblicata il 15/05/2024 da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Gino AMBROSINI (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1
Morbegno, via Fabani 45 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Valeria CIOTTA (C.F.
) e AR NC ( ), presso lo studio dei quali C.F._2 C.F._3 in Monza, via Passerini n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado n.
187/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, Giudice Unico dott.ssa Francesca Riccardi, nella causa civile di primo grado n. 478/2022 R.G., pubblicata in data 15/05/2024, non notificata, resa tra le stesse parti, così giudicare: nel merito: acclarato e dichiarato l'inadempimento da parte dell'attrice all'obbligo di restituzione dei ponteggi locati e di pagamento dei dimostrati canoni di mercato incrementati per l'intero periodo di occupazione/mancata restituzione dei ponteggi per cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1 pagamento a del relativo risarcimento corrispondente: Parte_1
a) al differenziale tra canone di nolo mensile maturato dal febbraio 2022 sino all'effettiva restituzione dei ponteggi ai primi di marzo 2024, secondo i prezzi applicati da nel Parte_1 medesimo periodo per il nolo a freddo di ponteggi e portato dalle fatture in atti emesse da nei confronti della e la minor somma da questa versata Parte_1 Controparte_1 sulle predette fatture, differenziale pari complessivamente ad € 34.823,94;
b) ovvero, alternativamente e secondo il prudente apprezzamento della Corte, al differenziale tra il canone stabilito in ragione del prezzario regionale delle opere pubbliche per il nolo a freddo di ponteggi documentato in atti e sopra illustrato e la minor somma versata dalla conduttrice sulle suddette fatture emesse da ovvero alla diversa somma ritenuta di Parte_1 giustizia;
in entrambi i casi oltre a interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 ed in ogni caso ex art.
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda in primo grado al saldo;
in via istruttoria: fermo restando quanto già comprovato documentalmente, per mancata contestazione e per dichiarazioni confessorie dell'appellata, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, per completezza difensiva ed al fine di non incorrere in decadenze processuali si ribadisce la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della ovvero ex art. 210 e/o art. 213 c.p.c. nei confronti del Comune di Controparte_1
Bormio, quale stazione appaltante, alle riserve iscritte dall'impresa nella contabilità del cantiere oggetto del contratto di appalto sub doc. 2 fascicolo attoreo primo grado;
in punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi.
Per Controparte_1
“nel merito ed in via di appello incidentale:
• rigettare, poiché infondate, le domande tutte proposte da nei confronti di Parte_1 con l'atto di appello con il quale è stato proposto gravame avverso Controparte_1 la sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Sondrio.
pagina 2 di 14 • in via di appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e statuire che il contratto di nolo a freddo intervenuto tra le parti e di cui all'ordine n. 3685 del
20.10.2020 di e pedissequa conferma di si è tacitamente Pt_1 Controparte_1 rinnovato alle stesse condizioni e termini e che, per l'effetto, non sono dovuti a i Parte_1 maggiori importi pretesi ad integrazione del canone convenuto tra le parti.
• in via degradata, nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello promosso da limitare la pretesa risarcitoria avanzata a quanto oggetto di rigorosa ed Parte_1 esaustiva prova ovvero determinare giudizialmente in misura equa tale importo. in via istruttoria:
• respingersi la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. nonché ogni altra istanza istruttoria formulata da ed ammettersi occorrendo, in caso di rimessione Parte_1 della causa in istruttoria, i capitoli di prova indicati da negli atti Controparte_1 del primo grado di giudizio qui di seguito interamente ritrascritti:
1) “Vero che è un'impresa che si occupa di costruzioni edili, civili, Controparte_1 industriali e militari, basandosi su un'esperienza di oltre sessantacinque anni sul campo”;
2) “Vero che tra interveniva contratto di nolo di CP_2 Controparte_1 ponteggio a freddo di cui all' ordine n. 3685 del 20.10.2020 di e pedissequa conferma Pt_1
d'ordine di in relazione all'appalto pubblico volto alla realizzazione della nuova CP_1 casa di riposo “Villa Sorriso” in comune di Bormio, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 1)”;
3) “Vero che l'importo totale per il nolo a freddo delle attrezzature oggetto del contratto intervenuto tra le parti veniva indicato in € 68.370,00 oltre IVA, il periodo di locazione veniva indicato di un anno con indicazione della data di consegna il 26.10.2020 ed ogni ulteriore pattuizione veniva riferita alle condizioni generali di locazione allegate all'ordine, come da documento che si rammostra (cfr.doc. 1)”;
4) “Vero che con riferimento alla durata del citato contratto di nolo a freddo l'Art. 2 del contratto intercorso tra le parti così testualmente recita: “La locazione decorrerà dalla data di consegna della macchina e terminerà alla data di restituzione della macchina presso la sede commerciale della ditta Saber…”. come da documento che si rammostra (cfr. doc. 1)”;
5) “Vero che il contratto di nolo a freddo, in ragione delle tempistiche di cantiere, si protraeva per cui che continuava e tuttora continua ad usufruire del ponteggio oggetto di CP_1 locazione, regolarmente provvedeva al pagamento delle somme del canone convenuto con mediante corresponsione rateale con cadenza mensile dell'importo di € 2.120,00 oltre Pt_1
pagina 3 di 14 iva, per complessivi € 2.686,40, come da documenti che mi si rammostrano (cfr. doc.12 e doc.
14)”;
6) “Vero che la consegna dei ponteggi di cui al contratto di nolo in essere tra le parti è avvenuta in varie fasi a partire dal 22/10/2020, e poi in data 27/10/2020, in data 05/11/2020, in data
06/11/2020, in data 23/11/2020, in data 8/2/2021 e, l'ultima, il 4/6/2021 ed è stata dunque completata, in base alle necessità di cantiere, fino al mese di giugno del 2021, come da ddt richiamati nelle fatture che si rammostrano (cfr. doc.15)”. 7) “Vero che la conferma d'ordine che mi si rammostra non prevede variazioni di prezzo nolo mensile, né la possibilità di eventuali adeguamenti del medesimo in base alle eventuali successive variazioni dei prezzi di mercato”;
8) “Vero che come da documento che mi si rammostra (cfr doc.5) Controparte_1 contestava le richieste di perché non dovute ai sensi del contratto di nolo di ponteggio a Pt_1 freddo in essere tra le parti”;
9) Vero che anche con comunicazione del 09.02.2022 che mi si Controparte_1 rammostra (cfr. doc.10) contestava le richieste di dicendo che avrebbe provveduto a Pt_1 respingere la con scadenza 30/04/2022 relativa al saldo della fattura n. 001012200165 Pt_2 emessa da dell'importo di € 3.182,58, oltre IVA, per complessivi € 3.882,75, in quanto Pt_1 emessa per un importo eccedente quello contrattuale e che avrebbe provveduto ad effettuare il bonifico dell'importo convenuto di € 2.586,40, IVA compresa, (€ 2.120,00+IVA 22%) sul c/c indicato nella conferma d'ordine”;
10) “Vero che come da documenti che mi si rammostrano (cfr doc. 13) Controparte_1 contestava le richieste di perché non dovute ai sensi del contratto di nolo di ponteggio a Pt_1 freddo in essere tra le parti”;
11) “Vero che i ponteggi, trattandosi di opere provvisionali, devono rimanere montati fino al completamento dei lavori in facciata”.
Si indicano quali testi, anche a prova contraria, Geom. Rag. Testimone_1 Tes_2
Ing. tutti presso Buglio in Monte - via
[...] Persona_1 Controparte_1
Ronchi n. 77, nonché il Geom. Tresivio (SO) - via Milano n. 22 e il signor Per_2 Tes_3 presso soc. Edilpiemme s.a.s. con sede a Grosio (SO) via Indipendenza n. 49 (sul
[...] cap. n. 6). in ogni caso:
• con rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 14 Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Sondrio di accertare e dichiarare che il contratto di nolo a Parte_1 freddo, della durata di un anno, stipulato tra le parti si era tacitamente rinnovato alle medesime condizioni in ragione delle tempistiche di cantiere e che pertanto non erano dovuti i maggiori importi pretesi da ad integrazione e adeguamento del canone convenuto. Chiedeva, Pt_1 inoltre, qualora il Tribunale avesse riconosciuto il diritto della società convenuta alla modifica del canone di nolo, di determinarne equamente la misura. Deduceva, in particolare, che il contratto di nolo a freddo stipulato il 20.10.2020, con consegna del ponteggio dal 26.10.2020 e suo completamento in data 8.2.2021, si sarebbe tacitamente rinnovato - allo scadere del primo anno - alle medesime condizioni contrattuali e che, per l'effetto, fossero illegittimi gli aggiornamenti a rialzo pretesi da da febbraio 2022. Pt_1
2. Quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di al risarcimento del danno sofferto per non aver potuto ri- Controparte_1 locare i beni detenuti da quest'ultima a un canone più vantaggioso, quantificato in base ai prezzi di mercato o al listino regionale delle opere pubbliche, nonché la condanna alla restituzione dei beni locati. Nello specifico, deduceva che il contratto di nolo fosse scaduto nel febbraio 2022, decorso un anno dal termine della consegna dei beni, così come previsto dal contratto, e che, a partire da tale data, aveva chiesto infruttuosamente all'attrice l'adeguamento del corrispettivo, non essendo stata prevista dalle parti alcuna clausola di rinnovo ed essendo stato convenuto, al contrario, che ogni accordo aggiuntivo o in deroga al contratto dovesse essere stipulato per iscritto.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, riservandosi all'esito ogni valutazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti. Con successiva ordinanza del 28.7.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa era quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 187 del 2024 il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di restituzione dei ponteggi (avvenuta in data 5 marzo 2024) e rigettava altresì le ulteriori domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, compensando integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 14 Nello specifico, dato atto che tra le parti era intercorso un contratto di nolo a freddo di cui all'ordine n. 3685 del 20.10.2020 per un corrispettivo pari ad € 68.370,00 oltre IVA e che la locazione - della durata di un anno - era decorsa, come previsto dall'art. 2, dalla data di consegna dei macchinari, completata l'8.2.2021, il Tribunale riteneva che, alla scadenza del contratto, parte convenuta avesse manifestato una volontà contraria al rinnovo tacito del medesimo di cui all'art. 1597 c.c., norma invocata da controparte e ritenuta dal primo giudice applicabile anche al contratto di nolo a freddo, trattandosi di locazione di cose mobili, avendo provveduto Pt_1
a chiedere l'adeguamento del canone e comunque la restituzione dei beni. Pertanto, rigettava la domanda di parte di attrice, non essendo stato accertato alcun rinnovo tacito del contratto, scaduto in data 8.02.2022 per decorrenza del termine annuale concordato dalle parti.
Con riferimento, poi, alla domanda riconvenzionale, con la quale la convenuta chiedeva la condanna di parte attrice al risarcimento del danno, il Tribunale, posto il pacifico pagamento del canone mensile di locazione originariamente pattuito effettuato dalla Controparte_1 fino alla riconsegna dei beni avvenuta il 5.3.2024, non riteneva assolto l'onere probatorio gravante su in relazione al “maggior danno” concretamente patito, di cui all'art. 1591 Pt_1
c.c.. Deduceva nello specifico che, applicando i chiari principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, non avesse fornito la prova del maggior danno subito per effetto della ritardata Pt_1 restituzione dei ponteggi dati a nolo. In particolare il Tribunale osservava che non Parte_1 ha dato prova del fatto che la mancata restituzione dei ponteggi da parte dell'attrice, alla scadenza del contratto, le abbia fatto perdere delle commesse a causa dell'indisponibilità del materiale, ovvero che tale materiale sarebbe stato in concreto nuovamente dato a nolo”, in quanto l'obbligo risarcitorio “non può dirsi sorto automaticamente in virtù dell'astratta utilizzabilità dei ponteggi da parte di essendo necessaria la prova di una effettiva Parte_1 lesione del patrimonio”. Concludeva, pertanto, con il rigetto della domanda risarcitoria per mancata prova del maggior danno e dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione dei beni.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, formulando cinque motivi con i quali ha Pt_1 chiesto la parziale riforma della pronuncia impugnata.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1 altresì appello incidentale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., il Presidente istruttore, lette le note depositate dai procuratori delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, discussa nella camera di consiglio del 28.10.2025.
pagina 6 di 14 5. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sul rigetto della domanda risarcitoria per
'inconfigurabilità' della stessa”, l'appellante lamenta “(l)'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur rigettando la domanda della conduttrice di rinnovo tacito alle medesime condizioni contrattuali, ha negato il ristoro del danno in capo alla locatrice corrispondente alla variazione di mercato del prezzo del nolo ritenendo che il maggior danno contemplato dalla norma a favore del locatore non possa avere la medesima natura del “danno minimo” dalla stessa previsto, ovvero di canone”.
Nello specifico, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, nell'applicare astrattamente la giurisprudenza più rigorosa in tema di prova del maggior danno da mancata restituzione del bene, avrebbe errato nel non considerare la variazione in aumento richiesta da quale Pt_1 componente minima del risarcimento del danno di cui all'art. 1591 c.c., tenuto conto del tipo di beni oggetto del contratto di nolo nonché delle mutate condizioni legate al peculiare momento storico, notoriamente caratterizzato da un forte incremento dei prezzi di mercato nel settore edile, interessato dagli interventi agevolati dei cc.dd. “ecobonus” e “sismabonus”.
Argomentava a tal proposito che “il canone di mercato - pur incrementato per effetto di aumenti generalizzati nel settore causa eventi eccezionali - costituisce parametro di riferimento per la liquidazione del danno quale danno in re ipsa, mentre esula da tale danno e dovrà essere oggetto di specifica dimostrazione il danno superiore a quello di mercato, che non è quanto richiesto dalla locatrice”. Osservava, quindi, di essersi limitata a chiedere un normale ristoro del differenziale tra il corrispettivo medio di mercato incrementato e il (minor) canone originariamente pattuito, costituente un danno in re ipsa da mancato godimento indiretto del bene che avrebbe potuto certamente concedere in locazione ad un prezzo maggiorato.
5.1. Con il secondo motivo d'appello, relativo sempre al rigetto della domanda risarcitoria, lamentava “(l)'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur rigettando la domanda della conduttrice di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, ha negato il risarcimento - che è in re ipsa - rispetto all'utilizzo dei medesimi beni da parte della conduttrice e disapplicato i principi sull'onere della prova e di non contestazione”. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel ritenere che non avesse fornito la prova del maggior danno per effetto della ritardata Pt_1 restituzione dei ponteggi, trattandosi di un danno in re ipsa in quanto perdita del canone di mercato (e non mancato guadagno) legato alla “natura fruttifera del bene”.
Argomentava che la prova del danno era stata comunque fornita, posto che quei beni erano stati
“sfruttati in cantiere dalla stessa conduttrice verso il pagamento di un canone inferiore a quello di mercato”. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di prendere in considerazione i fatti notori e le presunzioni semplici legate alle agevolazioni fiscali previste per il settore edile nel periodo di pagina 7 di 14 interesse e lo stesso comportamento di controparte che, “consapevole dell'aumento notorio del canone di nolo”, chiedeva al Giudice, in caso di declaratoria di mancato rinnovo del contratto, una quantificazione equitativa del danno.
5.2. Con il terzo motivo, vertente “sulla quantificazione del danno da mancata restituzione”,
l'appellante ribadiva il suo diritto al ristoro del danno da mancata restituzione secondo i due criteri alternativi di calcolo del quantum ignorati dal primo Giudice. In particolare, proponeva di calcolare tale danno o nella misura corrispondente alle fatture non saldate emesse periodicamente da dalla scadenza del contratto (febbraio 2022) alla restituzione dei Pt_1 ponteggi (marzo 2024) e pagate nel minor importo pari al canone del contratto cessato, con un insoluto di € 34.823,94, oppure, alternativamente, in ragione del prezzario regionale delle opere pubbliche per il nolo a freddo di ponteggi, con un insoluto di € 122.857,15, comprensivo di
IVA, salva diversa quantificazione equitativa.
5.3. Con il quarto motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite, compensate in primo grado alla luce della soccombenza reciproca, dal momento che l'auspicato accoglimento del gravame comporta in sé la revisione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
5.4. L'appellante infine ha rinnovato la richiesta nei confronti di di Controparte_1 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle riserve iscritte ovvero ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti del Comune di Bormio - quale stazione appaltante - della contabilità del cantiere, limitatamente alle riserve iscritte dall'appaltatrice. Deduceva infatti che, secondo la Pt_1 disciplina dei contratti pubblici, l'appaltatrice ha facoltà di formulare riserve, cioè iscrivere nella contabilità di cantiere ogni fatto che produca maggiori spese, quale può essere quella di un maggior costo di nolo del ponteggio, soprattutto se tali costi hanno subito aumenti imprevisti in corso d'opera.
6. Si costituiva in giudizio formulando appello incidentale per il capo Controparte_1 della sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento del tacito rinnovo del contratto di nolo, ritenendo errato l'iter logico argomentativo seguito sul punto dal Giudice. Nello specifico, si riteneva errata la sentenza nella parte in cui aveva indicato, quale data iniziale ai fini della decorrenza della durata del contratto, l'8.02.2021, essendosi invece l'accordo perfezionato nel mese di ottobre 2020, con la conseguenza che la comunicazione inviata l'8 febbraio 2022, con la quale aveva preteso il pagamento di un nuovo e diverso canone di Pt_1 noleggio, era pervenuta a contratto già rinnovato alle medesime condizioni.
Specificava altresì che dalle previsioni contrattuali (in particolare dall'art. 2) non risultasse una data vincolante per la restituzione dei ponteggi, trattandosi di opere provvisionali e comunque pagina 8 di 14 collegate all'andamento dell'appalto. Di conseguenza, il termine annuale riportato nel frontespizio doveva essere interpretato, ai sensi dell'art. 1367 c.c., come mera previsione, dovendosi tener conto di quanto stabilito dall'art. 2 contenente un'indicazione implicita della volontà delle parti “di intendere rinnovato e/o comunque protratto automaticamente/tacitamente il contratto in ragione dell'effettiva necessità del ponteggio per completare i lavori”.
Il fatto poi che le parti non avessero previsto alcuna clausola penale per il protrarsi del noleggio oltre il termine annuale confermava la previsione di una sua automatica prosecuzione.
6.1. Con riferimento all'appello principale, ne contestava in fatto ed in Controparte_1 diritto la fondatezza, deducendo che correttamente il Giudice di prime cure non aveva ritenuto provato il maggior danno invocato da posto che la mera notorietà dell'aumento dei prezzi Pt_1 non forniva concreta prova dell'ulteriore danno patrimoniale asseritamente patito per il ritardato rilascio dei beni. Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante ne deduceva, infine,
l'inammissibilità perché estranee al thema decidendum e, comunque, non idonee a sopperire alle carenze probatorie di controparte.
7. Occorre preliminarmente esaminare le ragioni poste a fondamento dell'appello incidentale, vertendo lo stesso sull'asserito tacito rinnovo del contratto di nolo, questione la cui risoluzione rappresenta l'antecedente logico-giuridico per l'eventuale successiva disamina dei motivi d'appello principale, incentrati tutti sul rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado da in relazione alla ritardata restituzione dei beni a seguito della scadenza del Pt_1 contratto.
E' necessario in particolare chiarire se, come sostiene tale contratto si Controparte_1 sia tacitamente rinnovato alle medesime condizioni ovvero se, come affermato da Pt_1 scaduto il termine annuale, in assenza di nuove pattuizioni, il contratto abbia cessato i suoi effetti con la conseguente riconducibilità del trattenimento dei beni noleggiati da parte dell'attrice a un inadempimento legittimante la richiesta di risarcimento dei danni.
Con riferimento all'individuazione della data di decorrenza del contratto, la Corte condivide la decisione del Giudice di prime cure che ha considerato l'8 febbraio 2021 quale data iniziale del contratto, essendo state in tale data completate le operazioni di consegna dei ponteggi. Infatti,
l'art. 2 del contratto stabiliva che “la locazione decorrerà dalla data di consegna della macchina”, chiarendo quindi all'interprete che la locazione sarebbe decorsa dalla completa consegna dei beni, iniziata il 26.10.2020. Si consideri, a riprova di ciò, che, come si evince dall'ordine di locazione in atti (doc. 1 fascicolo attoreo di primo grado), il noleggio a freddo riguardava “circa 4500 mq di ponteggio” con la previsione che “il totale MQ verranno
pagina 9 di 14 conteggiati in presenza del committente al termine di ogni fase di montaggio”, completato, come già detto, l'8.2.2021.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti si evince infatti che la consegna è effettivamente terminata in tale data, come peraltro ammesso dalla stessa CP_3 nella mail del 9.02.2022 nella quale si legge: “la consegna dei ponteggi, e
[...]
conseguentemente il relativo nolo, ha avuto inizio a partire dal mese di ottobre 2020 ed è stata completata, in base alle necessità del cantiere, in data 8.02.2021”.
Individuato il momento di decorrenza, è necessario appurare se le parti avessero previsto un termine di durata del contratto, come dedotto dall'appellante principale e negato viceversa da controparte. Anche la risposta a tale quesito pare a questa Corte correttamente fornita dal primo
Giudice e, comunque, di pronta soluzione documentale, posto che lo stesso contratto prevedeva espressamente che il periodo di locazione fosse di un anno (v. ordine di locazione in atti e condizioni allo stesso allegate) e che nessuna diversa o aggiuntiva previsione (da concordare unicamente per iscritto, come imposto dall'art. 12 delle richiamate condizioni) risulta mai essere stata pattuita.
A tale proposito, non risulta conferente l'argomentazione di parte appellante incidentale per cui l'assenza di una clausola penale o risolutiva espressa debba essere interpretata come volontà di non prevedere un termine preciso del contratto, trattandosi di strumenti di autotutela negoziali delle parti, in caso di patologia nel rapporto, che non hanno alcuna interferenza con la previsione di un termine di durata del contratto, espressamente stabilita e non diversamente derogata.
Chiarito quindi che il contratto, di durata annuale, è decorso dall'8.02.2021, è necessario verificare se, come dedotto da parte attrice, alla scadenza dell'8.2.2022 ci sia stato un tacito rinnovo. Ebbene, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, si ritiene che non sia possibile rinvenire alcuna (sia pur) tacita volontà della locatrice di rinnovare il contratto, avendo quest'ultima, al contrario, richiesto, ancor prima della scadenza (e, in particolare il
2.2.2022, come da doc. 3 fascicolo di primo grado), un adeguamento del Controparte_1 canone o, alternativamente, la riconsegna del bene, manifestando pacificamente la volontà di non voler rinnovare il contratto scaduto. 1 che oggi vorrebbe ritenere l'accordo perfezionato nell'ottobre 2021 e da considerare pertanto già rinnovato alle medesime condizioni allorquando inviò la comunicazione dell'8.2.2022 pretendendo un nuovo e diverso Pt_1 canone, salvo poi giungere contraddittoriamente ad affermare che non risulterebbe “nemmeno una data fissata per la restituzione dei ponteggi in quanto, trattandosi di opere provvisionali, devono rimanere montate fino al completamento dei lavori in facciata” (doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado), con ciò attribuendo al contratto una durata indeterminata. pagina 10 di 14 Si richiama in proposito l'orientamento di legittimità (Cass. n. 27731/2005; Cass. n.
22234/2014) per cui la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine;
e nemmeno dal pagamento e dall'accettazione dei canoni, ovvero dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio. Occorre infatti che queste circostanze siano qualificate da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto (rinuncia nella specie esclusa dalla comunicazione inviata da il 2.2.2022). Pt_1
Alla medesima conclusione si giunge tenendo in considerazione il già richiamato articolo 12 delle condizioni allegate all'ordine, secondo il quale “qualsiasi accordo fatto in deroga od aggiunta alle convenute stipulazioni dovrà risultare per iscritto;
qualsiasi intesa verbale sarà quindi nulla ed inefficace”.
Emerge, di conseguenza, come debba essere escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto, in considerazione - da un lato - della mancanza di volontà della locatrice, come evidenziata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e, comunque, dall'assenza di convenzione scritta, così come richiesto espressamente dal contratto.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
8. Passando alla trattazione dell'appello principale, con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, ha lamentato il rigetto, da parte del Pt_1
Tribunale, della domanda risarcitoria formulata in relazione alla ritardata restituzione dei beni, deducendo l'errore del Giudice di prime cure nel non aver considerato il differenziale richiesto
(corrispondente alla variazione di mercato del prezzo rispetto al canone originario) come
“danno minimo” risarcibile e comunque per non aver considerato il danno patito in “re ipsa”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1591 c.c., “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. La ratio della norma è quella di tutelare il locatore, in caso di ritardata restituzione del bene, mediante individuazione di un danno in re ipsa pari al canone locatizio precedentemente concordato. Come si evince pacificamente dall'interpretazione letterale dell'articolo, l'individuazione del danno operato ex lege è limitato al canone originario di locazione, mentre rimane onere del locatore provare l'eventuale maggior danno patito (come, ad esempio, il non aver potuto locare il bene a un canone maggiore).
Ne consegue che l'interpretazione proposta dall'appellante principale risulta contraria e non coerente col dettato normativo, che limita il danno in re ipsa (e quindi esente da prova) al pagina 11 di 14 quantum del canone di locazione, vincolando ogni ulteriore voce di danno all'onere probatorio gravante su chi intende farlo valere, in base ai principi dell'art. 2697 c.c.
Ammettere quale “danno minimo” il differenziale legato alla variazione di mercato del prezzo del nolo significherebbe eludere la norma e violare le regole dell'onere probatorio del maggior danno, cui essa rinvia. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte, “in tema di locazione e di ritardata consegna dell'immobile, mentre il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore, il maggior danno previsto ai sensi della seconda parte dell'articolo 1591 del Cc, costituendo specificazione di quanto disposto generalmente per le obbligazioni pecuniarie ex articoli 1223 e 1224, comma 2, del Cc, deve esser concretamente dimostrato dal locatore, secondo i principi in materia di onere della prova ex articolo 2697 del Cc.” (Cass. sez. III,
27/06/2023, n.18370).
A tale proposito, quanto dedotto da non è idoneo a fornire prova del (maggior) danno Pt_1 patito che, come richiesto dalla costante giurisprudenza puntualmente richiamata dal primo
Giudice, deve essere provato in concreto, non essendo sufficiente il mero aumento dei prezzi di mercato o astratte presunzioni. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, “Ai fini della prova del maggior danno ex articolo 1591 del codice civile, è ammissibile anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del locatore
(derivante dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto (con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato” (Cass. sez.
III, 17/05/2024, n.13877).
L'appellante, quindi, avrebbe dovuto fornire prova del danno concretamente patito, allegando per esempio proposte negoziali rifiutate per non avere avuto la materiale disponibilità dei beni richiesti. Al contrario, la capacità di soddisfare comunque le richieste negoziali, provata dalle fatture emesse nei confronti di terzi prodotte da dimostrano come la società sia riuscita Pt_1
a far fronte a tali richieste.
Ne consegue che i primi due motivi d'appello devono essere rigettati
8.1. Il terzo motivo, inerente alla modalità di quantificazione del danno, è assorbito dal rigetto della domanda formulata con i primi due motivi.
pagina 12 di 14 8.2. Deve essere respinto il quarto motivo, inerente alla ripartizione delle spese di lite, rimanendo l'appellante parzialmente soccombente rispetto alle domande formulate in primo grado e non essendo state accolte le doglianze formulate nel presente giudizio.
8.3. Infine, deve essere rigettata anche la richiesta di ordine di esibizione delle riserve iscritte, in quanto trattasi di richiesta esplorativa e non idonea a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova che gravava in capo a Come infatti ribadito dalla Suprema Corte, Pt_1
“L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi
e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021).
Nello specifico, occorre rilavare come, in primis, non si ha alcuna certezza della sussistenza dell'annotazione del “maggior costo” eventualmente iscritta nella contabilità di
[...]
e, in secundis, anche qualora tale voce fosse stata iscritta, la previsione Controparte_1 prudenziale di un maggiore costo non fornirebbe comunque prova del danno concreto patito dall'appellante.
9. Al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale consegue, stante la reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché su quello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Sondrio n. 187/2024, pubblicata il 15/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_4
Auricchio.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 187/2024, pubblicata il 15/05/2024 da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Gino AMBROSINI (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1
Morbegno, via Fabani 45 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Valeria CIOTTA (C.F.
) e AR NC ( ), presso lo studio dei quali C.F._2 C.F._3 in Monza, via Passerini n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado n.
187/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio, Giudice Unico dott.ssa Francesca Riccardi, nella causa civile di primo grado n. 478/2022 R.G., pubblicata in data 15/05/2024, non notificata, resa tra le stesse parti, così giudicare: nel merito: acclarato e dichiarato l'inadempimento da parte dell'attrice all'obbligo di restituzione dei ponteggi locati e di pagamento dei dimostrati canoni di mercato incrementati per l'intero periodo di occupazione/mancata restituzione dei ponteggi per cui è causa, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1 pagamento a del relativo risarcimento corrispondente: Parte_1
a) al differenziale tra canone di nolo mensile maturato dal febbraio 2022 sino all'effettiva restituzione dei ponteggi ai primi di marzo 2024, secondo i prezzi applicati da nel Parte_1 medesimo periodo per il nolo a freddo di ponteggi e portato dalle fatture in atti emesse da nei confronti della e la minor somma da questa versata Parte_1 Controparte_1 sulle predette fatture, differenziale pari complessivamente ad € 34.823,94;
b) ovvero, alternativamente e secondo il prudente apprezzamento della Corte, al differenziale tra il canone stabilito in ragione del prezzario regionale delle opere pubbliche per il nolo a freddo di ponteggi documentato in atti e sopra illustrato e la minor somma versata dalla conduttrice sulle suddette fatture emesse da ovvero alla diversa somma ritenuta di Parte_1 giustizia;
in entrambi i casi oltre a interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 ed in ogni caso ex art.
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda in primo grado al saldo;
in via istruttoria: fermo restando quanto già comprovato documentalmente, per mancata contestazione e per dichiarazioni confessorie dell'appellata, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, per completezza difensiva ed al fine di non incorrere in decadenze processuali si ribadisce la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della ovvero ex art. 210 e/o art. 213 c.p.c. nei confronti del Comune di Controparte_1
Bormio, quale stazione appaltante, alle riserve iscritte dall'impresa nella contabilità del cantiere oggetto del contratto di appalto sub doc. 2 fascicolo attoreo primo grado;
in punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi.
Per Controparte_1
“nel merito ed in via di appello incidentale:
• rigettare, poiché infondate, le domande tutte proposte da nei confronti di Parte_1 con l'atto di appello con il quale è stato proposto gravame avverso Controparte_1 la sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Sondrio.
pagina 2 di 14 • in via di appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e statuire che il contratto di nolo a freddo intervenuto tra le parti e di cui all'ordine n. 3685 del
20.10.2020 di e pedissequa conferma di si è tacitamente Pt_1 Controparte_1 rinnovato alle stesse condizioni e termini e che, per l'effetto, non sono dovuti a i Parte_1 maggiori importi pretesi ad integrazione del canone convenuto tra le parti.
• in via degradata, nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello promosso da limitare la pretesa risarcitoria avanzata a quanto oggetto di rigorosa ed Parte_1 esaustiva prova ovvero determinare giudizialmente in misura equa tale importo. in via istruttoria:
• respingersi la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. nonché ogni altra istanza istruttoria formulata da ed ammettersi occorrendo, in caso di rimessione Parte_1 della causa in istruttoria, i capitoli di prova indicati da negli atti Controparte_1 del primo grado di giudizio qui di seguito interamente ritrascritti:
1) “Vero che è un'impresa che si occupa di costruzioni edili, civili, Controparte_1 industriali e militari, basandosi su un'esperienza di oltre sessantacinque anni sul campo”;
2) “Vero che tra interveniva contratto di nolo di CP_2 Controparte_1 ponteggio a freddo di cui all' ordine n. 3685 del 20.10.2020 di e pedissequa conferma Pt_1
d'ordine di in relazione all'appalto pubblico volto alla realizzazione della nuova CP_1 casa di riposo “Villa Sorriso” in comune di Bormio, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 1)”;
3) “Vero che l'importo totale per il nolo a freddo delle attrezzature oggetto del contratto intervenuto tra le parti veniva indicato in € 68.370,00 oltre IVA, il periodo di locazione veniva indicato di un anno con indicazione della data di consegna il 26.10.2020 ed ogni ulteriore pattuizione veniva riferita alle condizioni generali di locazione allegate all'ordine, come da documento che si rammostra (cfr.doc. 1)”;
4) “Vero che con riferimento alla durata del citato contratto di nolo a freddo l'Art. 2 del contratto intercorso tra le parti così testualmente recita: “La locazione decorrerà dalla data di consegna della macchina e terminerà alla data di restituzione della macchina presso la sede commerciale della ditta Saber…”. come da documento che si rammostra (cfr. doc. 1)”;
5) “Vero che il contratto di nolo a freddo, in ragione delle tempistiche di cantiere, si protraeva per cui che continuava e tuttora continua ad usufruire del ponteggio oggetto di CP_1 locazione, regolarmente provvedeva al pagamento delle somme del canone convenuto con mediante corresponsione rateale con cadenza mensile dell'importo di € 2.120,00 oltre Pt_1
pagina 3 di 14 iva, per complessivi € 2.686,40, come da documenti che mi si rammostrano (cfr. doc.12 e doc.
14)”;
6) “Vero che la consegna dei ponteggi di cui al contratto di nolo in essere tra le parti è avvenuta in varie fasi a partire dal 22/10/2020, e poi in data 27/10/2020, in data 05/11/2020, in data
06/11/2020, in data 23/11/2020, in data 8/2/2021 e, l'ultima, il 4/6/2021 ed è stata dunque completata, in base alle necessità di cantiere, fino al mese di giugno del 2021, come da ddt richiamati nelle fatture che si rammostrano (cfr. doc.15)”. 7) “Vero che la conferma d'ordine che mi si rammostra non prevede variazioni di prezzo nolo mensile, né la possibilità di eventuali adeguamenti del medesimo in base alle eventuali successive variazioni dei prezzi di mercato”;
8) “Vero che come da documento che mi si rammostra (cfr doc.5) Controparte_1 contestava le richieste di perché non dovute ai sensi del contratto di nolo di ponteggio a Pt_1 freddo in essere tra le parti”;
9) Vero che anche con comunicazione del 09.02.2022 che mi si Controparte_1 rammostra (cfr. doc.10) contestava le richieste di dicendo che avrebbe provveduto a Pt_1 respingere la con scadenza 30/04/2022 relativa al saldo della fattura n. 001012200165 Pt_2 emessa da dell'importo di € 3.182,58, oltre IVA, per complessivi € 3.882,75, in quanto Pt_1 emessa per un importo eccedente quello contrattuale e che avrebbe provveduto ad effettuare il bonifico dell'importo convenuto di € 2.586,40, IVA compresa, (€ 2.120,00+IVA 22%) sul c/c indicato nella conferma d'ordine”;
10) “Vero che come da documenti che mi si rammostrano (cfr doc. 13) Controparte_1 contestava le richieste di perché non dovute ai sensi del contratto di nolo di ponteggio a Pt_1 freddo in essere tra le parti”;
11) “Vero che i ponteggi, trattandosi di opere provvisionali, devono rimanere montati fino al completamento dei lavori in facciata”.
Si indicano quali testi, anche a prova contraria, Geom. Rag. Testimone_1 Tes_2
Ing. tutti presso Buglio in Monte - via
[...] Persona_1 Controparte_1
Ronchi n. 77, nonché il Geom. Tresivio (SO) - via Milano n. 22 e il signor Per_2 Tes_3 presso soc. Edilpiemme s.a.s. con sede a Grosio (SO) via Indipendenza n. 49 (sul
[...] cap. n. 6). in ogni caso:
• con rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 14 Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Sondrio di accertare e dichiarare che il contratto di nolo a Parte_1 freddo, della durata di un anno, stipulato tra le parti si era tacitamente rinnovato alle medesime condizioni in ragione delle tempistiche di cantiere e che pertanto non erano dovuti i maggiori importi pretesi da ad integrazione e adeguamento del canone convenuto. Chiedeva, Pt_1 inoltre, qualora il Tribunale avesse riconosciuto il diritto della società convenuta alla modifica del canone di nolo, di determinarne equamente la misura. Deduceva, in particolare, che il contratto di nolo a freddo stipulato il 20.10.2020, con consegna del ponteggio dal 26.10.2020 e suo completamento in data 8.2.2021, si sarebbe tacitamente rinnovato - allo scadere del primo anno - alle medesime condizioni contrattuali e che, per l'effetto, fossero illegittimi gli aggiornamenti a rialzo pretesi da da febbraio 2022. Pt_1
2. Quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di al risarcimento del danno sofferto per non aver potuto ri- Controparte_1 locare i beni detenuti da quest'ultima a un canone più vantaggioso, quantificato in base ai prezzi di mercato o al listino regionale delle opere pubbliche, nonché la condanna alla restituzione dei beni locati. Nello specifico, deduceva che il contratto di nolo fosse scaduto nel febbraio 2022, decorso un anno dal termine della consegna dei beni, così come previsto dal contratto, e che, a partire da tale data, aveva chiesto infruttuosamente all'attrice l'adeguamento del corrispettivo, non essendo stata prevista dalle parti alcuna clausola di rinnovo ed essendo stato convenuto, al contrario, che ogni accordo aggiuntivo o in deroga al contratto dovesse essere stipulato per iscritto.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, riservandosi all'esito ogni valutazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti. Con successiva ordinanza del 28.7.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa era quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 187 del 2024 il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di restituzione dei ponteggi (avvenuta in data 5 marzo 2024) e rigettava altresì le ulteriori domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, compensando integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 14 Nello specifico, dato atto che tra le parti era intercorso un contratto di nolo a freddo di cui all'ordine n. 3685 del 20.10.2020 per un corrispettivo pari ad € 68.370,00 oltre IVA e che la locazione - della durata di un anno - era decorsa, come previsto dall'art. 2, dalla data di consegna dei macchinari, completata l'8.2.2021, il Tribunale riteneva che, alla scadenza del contratto, parte convenuta avesse manifestato una volontà contraria al rinnovo tacito del medesimo di cui all'art. 1597 c.c., norma invocata da controparte e ritenuta dal primo giudice applicabile anche al contratto di nolo a freddo, trattandosi di locazione di cose mobili, avendo provveduto Pt_1
a chiedere l'adeguamento del canone e comunque la restituzione dei beni. Pertanto, rigettava la domanda di parte di attrice, non essendo stato accertato alcun rinnovo tacito del contratto, scaduto in data 8.02.2022 per decorrenza del termine annuale concordato dalle parti.
Con riferimento, poi, alla domanda riconvenzionale, con la quale la convenuta chiedeva la condanna di parte attrice al risarcimento del danno, il Tribunale, posto il pacifico pagamento del canone mensile di locazione originariamente pattuito effettuato dalla Controparte_1 fino alla riconsegna dei beni avvenuta il 5.3.2024, non riteneva assolto l'onere probatorio gravante su in relazione al “maggior danno” concretamente patito, di cui all'art. 1591 Pt_1
c.c.. Deduceva nello specifico che, applicando i chiari principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, non avesse fornito la prova del maggior danno subito per effetto della ritardata Pt_1 restituzione dei ponteggi dati a nolo. In particolare il Tribunale osservava che non Parte_1 ha dato prova del fatto che la mancata restituzione dei ponteggi da parte dell'attrice, alla scadenza del contratto, le abbia fatto perdere delle commesse a causa dell'indisponibilità del materiale, ovvero che tale materiale sarebbe stato in concreto nuovamente dato a nolo”, in quanto l'obbligo risarcitorio “non può dirsi sorto automaticamente in virtù dell'astratta utilizzabilità dei ponteggi da parte di essendo necessaria la prova di una effettiva Parte_1 lesione del patrimonio”. Concludeva, pertanto, con il rigetto della domanda risarcitoria per mancata prova del maggior danno e dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione dei beni.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, formulando cinque motivi con i quali ha Pt_1 chiesto la parziale riforma della pronuncia impugnata.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1 altresì appello incidentale.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., il Presidente istruttore, lette le note depositate dai procuratori delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, discussa nella camera di consiglio del 28.10.2025.
pagina 6 di 14 5. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sul rigetto della domanda risarcitoria per
'inconfigurabilità' della stessa”, l'appellante lamenta “(l)'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur rigettando la domanda della conduttrice di rinnovo tacito alle medesime condizioni contrattuali, ha negato il ristoro del danno in capo alla locatrice corrispondente alla variazione di mercato del prezzo del nolo ritenendo che il maggior danno contemplato dalla norma a favore del locatore non possa avere la medesima natura del “danno minimo” dalla stessa previsto, ovvero di canone”.
Nello specifico, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, nell'applicare astrattamente la giurisprudenza più rigorosa in tema di prova del maggior danno da mancata restituzione del bene, avrebbe errato nel non considerare la variazione in aumento richiesta da quale Pt_1 componente minima del risarcimento del danno di cui all'art. 1591 c.c., tenuto conto del tipo di beni oggetto del contratto di nolo nonché delle mutate condizioni legate al peculiare momento storico, notoriamente caratterizzato da un forte incremento dei prezzi di mercato nel settore edile, interessato dagli interventi agevolati dei cc.dd. “ecobonus” e “sismabonus”.
Argomentava a tal proposito che “il canone di mercato - pur incrementato per effetto di aumenti generalizzati nel settore causa eventi eccezionali - costituisce parametro di riferimento per la liquidazione del danno quale danno in re ipsa, mentre esula da tale danno e dovrà essere oggetto di specifica dimostrazione il danno superiore a quello di mercato, che non è quanto richiesto dalla locatrice”. Osservava, quindi, di essersi limitata a chiedere un normale ristoro del differenziale tra il corrispettivo medio di mercato incrementato e il (minor) canone originariamente pattuito, costituente un danno in re ipsa da mancato godimento indiretto del bene che avrebbe potuto certamente concedere in locazione ad un prezzo maggiorato.
5.1. Con il secondo motivo d'appello, relativo sempre al rigetto della domanda risarcitoria, lamentava “(l)'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur rigettando la domanda della conduttrice di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, ha negato il risarcimento - che è in re ipsa - rispetto all'utilizzo dei medesimi beni da parte della conduttrice e disapplicato i principi sull'onere della prova e di non contestazione”. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel ritenere che non avesse fornito la prova del maggior danno per effetto della ritardata Pt_1 restituzione dei ponteggi, trattandosi di un danno in re ipsa in quanto perdita del canone di mercato (e non mancato guadagno) legato alla “natura fruttifera del bene”.
Argomentava che la prova del danno era stata comunque fornita, posto che quei beni erano stati
“sfruttati in cantiere dalla stessa conduttrice verso il pagamento di un canone inferiore a quello di mercato”. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di prendere in considerazione i fatti notori e le presunzioni semplici legate alle agevolazioni fiscali previste per il settore edile nel periodo di pagina 7 di 14 interesse e lo stesso comportamento di controparte che, “consapevole dell'aumento notorio del canone di nolo”, chiedeva al Giudice, in caso di declaratoria di mancato rinnovo del contratto, una quantificazione equitativa del danno.
5.2. Con il terzo motivo, vertente “sulla quantificazione del danno da mancata restituzione”,
l'appellante ribadiva il suo diritto al ristoro del danno da mancata restituzione secondo i due criteri alternativi di calcolo del quantum ignorati dal primo Giudice. In particolare, proponeva di calcolare tale danno o nella misura corrispondente alle fatture non saldate emesse periodicamente da dalla scadenza del contratto (febbraio 2022) alla restituzione dei Pt_1 ponteggi (marzo 2024) e pagate nel minor importo pari al canone del contratto cessato, con un insoluto di € 34.823,94, oppure, alternativamente, in ragione del prezzario regionale delle opere pubbliche per il nolo a freddo di ponteggi, con un insoluto di € 122.857,15, comprensivo di
IVA, salva diversa quantificazione equitativa.
5.3. Con il quarto motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite, compensate in primo grado alla luce della soccombenza reciproca, dal momento che l'auspicato accoglimento del gravame comporta in sé la revisione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
5.4. L'appellante infine ha rinnovato la richiesta nei confronti di di Controparte_1 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle riserve iscritte ovvero ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti del Comune di Bormio - quale stazione appaltante - della contabilità del cantiere, limitatamente alle riserve iscritte dall'appaltatrice. Deduceva infatti che, secondo la Pt_1 disciplina dei contratti pubblici, l'appaltatrice ha facoltà di formulare riserve, cioè iscrivere nella contabilità di cantiere ogni fatto che produca maggiori spese, quale può essere quella di un maggior costo di nolo del ponteggio, soprattutto se tali costi hanno subito aumenti imprevisti in corso d'opera.
6. Si costituiva in giudizio formulando appello incidentale per il capo Controparte_1 della sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento del tacito rinnovo del contratto di nolo, ritenendo errato l'iter logico argomentativo seguito sul punto dal Giudice. Nello specifico, si riteneva errata la sentenza nella parte in cui aveva indicato, quale data iniziale ai fini della decorrenza della durata del contratto, l'8.02.2021, essendosi invece l'accordo perfezionato nel mese di ottobre 2020, con la conseguenza che la comunicazione inviata l'8 febbraio 2022, con la quale aveva preteso il pagamento di un nuovo e diverso canone di Pt_1 noleggio, era pervenuta a contratto già rinnovato alle medesime condizioni.
Specificava altresì che dalle previsioni contrattuali (in particolare dall'art. 2) non risultasse una data vincolante per la restituzione dei ponteggi, trattandosi di opere provvisionali e comunque pagina 8 di 14 collegate all'andamento dell'appalto. Di conseguenza, il termine annuale riportato nel frontespizio doveva essere interpretato, ai sensi dell'art. 1367 c.c., come mera previsione, dovendosi tener conto di quanto stabilito dall'art. 2 contenente un'indicazione implicita della volontà delle parti “di intendere rinnovato e/o comunque protratto automaticamente/tacitamente il contratto in ragione dell'effettiva necessità del ponteggio per completare i lavori”.
Il fatto poi che le parti non avessero previsto alcuna clausola penale per il protrarsi del noleggio oltre il termine annuale confermava la previsione di una sua automatica prosecuzione.
6.1. Con riferimento all'appello principale, ne contestava in fatto ed in Controparte_1 diritto la fondatezza, deducendo che correttamente il Giudice di prime cure non aveva ritenuto provato il maggior danno invocato da posto che la mera notorietà dell'aumento dei prezzi Pt_1 non forniva concreta prova dell'ulteriore danno patrimoniale asseritamente patito per il ritardato rilascio dei beni. Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante ne deduceva, infine,
l'inammissibilità perché estranee al thema decidendum e, comunque, non idonee a sopperire alle carenze probatorie di controparte.
7. Occorre preliminarmente esaminare le ragioni poste a fondamento dell'appello incidentale, vertendo lo stesso sull'asserito tacito rinnovo del contratto di nolo, questione la cui risoluzione rappresenta l'antecedente logico-giuridico per l'eventuale successiva disamina dei motivi d'appello principale, incentrati tutti sul rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado da in relazione alla ritardata restituzione dei beni a seguito della scadenza del Pt_1 contratto.
E' necessario in particolare chiarire se, come sostiene tale contratto si Controparte_1 sia tacitamente rinnovato alle medesime condizioni ovvero se, come affermato da Pt_1 scaduto il termine annuale, in assenza di nuove pattuizioni, il contratto abbia cessato i suoi effetti con la conseguente riconducibilità del trattenimento dei beni noleggiati da parte dell'attrice a un inadempimento legittimante la richiesta di risarcimento dei danni.
Con riferimento all'individuazione della data di decorrenza del contratto, la Corte condivide la decisione del Giudice di prime cure che ha considerato l'8 febbraio 2021 quale data iniziale del contratto, essendo state in tale data completate le operazioni di consegna dei ponteggi. Infatti,
l'art. 2 del contratto stabiliva che “la locazione decorrerà dalla data di consegna della macchina”, chiarendo quindi all'interprete che la locazione sarebbe decorsa dalla completa consegna dei beni, iniziata il 26.10.2020. Si consideri, a riprova di ciò, che, come si evince dall'ordine di locazione in atti (doc. 1 fascicolo attoreo di primo grado), il noleggio a freddo riguardava “circa 4500 mq di ponteggio” con la previsione che “il totale MQ verranno
pagina 9 di 14 conteggiati in presenza del committente al termine di ogni fase di montaggio”, completato, come già detto, l'8.2.2021.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti si evince infatti che la consegna è effettivamente terminata in tale data, come peraltro ammesso dalla stessa CP_3 nella mail del 9.02.2022 nella quale si legge: “la consegna dei ponteggi, e
[...]
conseguentemente il relativo nolo, ha avuto inizio a partire dal mese di ottobre 2020 ed è stata completata, in base alle necessità del cantiere, in data 8.02.2021”.
Individuato il momento di decorrenza, è necessario appurare se le parti avessero previsto un termine di durata del contratto, come dedotto dall'appellante principale e negato viceversa da controparte. Anche la risposta a tale quesito pare a questa Corte correttamente fornita dal primo
Giudice e, comunque, di pronta soluzione documentale, posto che lo stesso contratto prevedeva espressamente che il periodo di locazione fosse di un anno (v. ordine di locazione in atti e condizioni allo stesso allegate) e che nessuna diversa o aggiuntiva previsione (da concordare unicamente per iscritto, come imposto dall'art. 12 delle richiamate condizioni) risulta mai essere stata pattuita.
A tale proposito, non risulta conferente l'argomentazione di parte appellante incidentale per cui l'assenza di una clausola penale o risolutiva espressa debba essere interpretata come volontà di non prevedere un termine preciso del contratto, trattandosi di strumenti di autotutela negoziali delle parti, in caso di patologia nel rapporto, che non hanno alcuna interferenza con la previsione di un termine di durata del contratto, espressamente stabilita e non diversamente derogata.
Chiarito quindi che il contratto, di durata annuale, è decorso dall'8.02.2021, è necessario verificare se, come dedotto da parte attrice, alla scadenza dell'8.2.2022 ci sia stato un tacito rinnovo. Ebbene, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, si ritiene che non sia possibile rinvenire alcuna (sia pur) tacita volontà della locatrice di rinnovare il contratto, avendo quest'ultima, al contrario, richiesto, ancor prima della scadenza (e, in particolare il
2.2.2022, come da doc. 3 fascicolo di primo grado), un adeguamento del Controparte_1 canone o, alternativamente, la riconsegna del bene, manifestando pacificamente la volontà di non voler rinnovare il contratto scaduto. 1 che oggi vorrebbe ritenere l'accordo perfezionato nell'ottobre 2021 e da considerare pertanto già rinnovato alle medesime condizioni allorquando inviò la comunicazione dell'8.2.2022 pretendendo un nuovo e diverso Pt_1 canone, salvo poi giungere contraddittoriamente ad affermare che non risulterebbe “nemmeno una data fissata per la restituzione dei ponteggi in quanto, trattandosi di opere provvisionali, devono rimanere montate fino al completamento dei lavori in facciata” (doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado), con ciò attribuendo al contratto una durata indeterminata. pagina 10 di 14 Si richiama in proposito l'orientamento di legittimità (Cass. n. 27731/2005; Cass. n.
22234/2014) per cui la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine;
e nemmeno dal pagamento e dall'accettazione dei canoni, ovvero dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio. Occorre infatti che queste circostanze siano qualificate da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto (rinuncia nella specie esclusa dalla comunicazione inviata da il 2.2.2022). Pt_1
Alla medesima conclusione si giunge tenendo in considerazione il già richiamato articolo 12 delle condizioni allegate all'ordine, secondo il quale “qualsiasi accordo fatto in deroga od aggiunta alle convenute stipulazioni dovrà risultare per iscritto;
qualsiasi intesa verbale sarà quindi nulla ed inefficace”.
Emerge, di conseguenza, come debba essere escluso qualsiasi rinnovo tacito del contratto, in considerazione - da un lato - della mancanza di volontà della locatrice, come evidenziata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e, comunque, dall'assenza di convenzione scritta, così come richiesto espressamente dal contratto.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
8. Passando alla trattazione dell'appello principale, con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, ha lamentato il rigetto, da parte del Pt_1
Tribunale, della domanda risarcitoria formulata in relazione alla ritardata restituzione dei beni, deducendo l'errore del Giudice di prime cure nel non aver considerato il differenziale richiesto
(corrispondente alla variazione di mercato del prezzo rispetto al canone originario) come
“danno minimo” risarcibile e comunque per non aver considerato il danno patito in “re ipsa”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1591 c.c., “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. La ratio della norma è quella di tutelare il locatore, in caso di ritardata restituzione del bene, mediante individuazione di un danno in re ipsa pari al canone locatizio precedentemente concordato. Come si evince pacificamente dall'interpretazione letterale dell'articolo, l'individuazione del danno operato ex lege è limitato al canone originario di locazione, mentre rimane onere del locatore provare l'eventuale maggior danno patito (come, ad esempio, il non aver potuto locare il bene a un canone maggiore).
Ne consegue che l'interpretazione proposta dall'appellante principale risulta contraria e non coerente col dettato normativo, che limita il danno in re ipsa (e quindi esente da prova) al pagina 11 di 14 quantum del canone di locazione, vincolando ogni ulteriore voce di danno all'onere probatorio gravante su chi intende farlo valere, in base ai principi dell'art. 2697 c.c.
Ammettere quale “danno minimo” il differenziale legato alla variazione di mercato del prezzo del nolo significherebbe eludere la norma e violare le regole dell'onere probatorio del maggior danno, cui essa rinvia. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte, “in tema di locazione e di ritardata consegna dell'immobile, mentre il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore, il maggior danno previsto ai sensi della seconda parte dell'articolo 1591 del Cc, costituendo specificazione di quanto disposto generalmente per le obbligazioni pecuniarie ex articoli 1223 e 1224, comma 2, del Cc, deve esser concretamente dimostrato dal locatore, secondo i principi in materia di onere della prova ex articolo 2697 del Cc.” (Cass. sez. III,
27/06/2023, n.18370).
A tale proposito, quanto dedotto da non è idoneo a fornire prova del (maggior) danno Pt_1 patito che, come richiesto dalla costante giurisprudenza puntualmente richiamata dal primo
Giudice, deve essere provato in concreto, non essendo sufficiente il mero aumento dei prezzi di mercato o astratte presunzioni. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, “Ai fini della prova del maggior danno ex articolo 1591 del codice civile, è ammissibile anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del locatore
(derivante dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto (con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato” (Cass. sez.
III, 17/05/2024, n.13877).
L'appellante, quindi, avrebbe dovuto fornire prova del danno concretamente patito, allegando per esempio proposte negoziali rifiutate per non avere avuto la materiale disponibilità dei beni richiesti. Al contrario, la capacità di soddisfare comunque le richieste negoziali, provata dalle fatture emesse nei confronti di terzi prodotte da dimostrano come la società sia riuscita Pt_1
a far fronte a tali richieste.
Ne consegue che i primi due motivi d'appello devono essere rigettati
8.1. Il terzo motivo, inerente alla modalità di quantificazione del danno, è assorbito dal rigetto della domanda formulata con i primi due motivi.
pagina 12 di 14 8.2. Deve essere respinto il quarto motivo, inerente alla ripartizione delle spese di lite, rimanendo l'appellante parzialmente soccombente rispetto alle domande formulate in primo grado e non essendo state accolte le doglianze formulate nel presente giudizio.
8.3. Infine, deve essere rigettata anche la richiesta di ordine di esibizione delle riserve iscritte, in quanto trattasi di richiesta esplorativa e non idonea a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova che gravava in capo a Come infatti ribadito dalla Suprema Corte, Pt_1
“L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi
e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021).
Nello specifico, occorre rilavare come, in primis, non si ha alcuna certezza della sussistenza dell'annotazione del “maggior costo” eventualmente iscritta nella contabilità di
[...]
e, in secundis, anche qualora tale voce fosse stata iscritta, la previsione Controparte_1 prudenziale di un maggiore costo non fornirebbe comunque prova del danno concreto patito dall'appellante.
9. Al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale consegue, stante la reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché su quello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Sondrio n. 187/2024, pubblicata il 15/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_4
Auricchio.
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