TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00274 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00326/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
ER ND, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
PI, IO CI e LT IC, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 71/2023 del Tribunale ordinario di MA, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00326/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, ER ND ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 71/2023, pubblicata in data 29.3.2023, con la quale il Tribunale ordinario di
MA ha così statuito “dichiara il diritto di LA RE di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2022/23 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1500,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio, chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar e, successivamente, ha depositato una relazione affermando di aver proceduto ad attuare il decisum giudiziale soltanto per quanto concerne la corresponsione delle spese legali.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti, atteso che l'accoglimento della stessa comporterebbe un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00326/2025 REG.RIC.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 71/2023 del Tribunale ordinario di MA della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 14.2.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 17.11.2023), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
6.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 17.11.2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 17.3.2025.
7.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025 e 552 del
13.6.2025).
Infatti quanto riferito dal Ministero in ordine alla circostanza che l'esecuzione della sentenza sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato.
8.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel N. 00326/2025 REG.RIC.
termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della N. 00326/2025 REG.RIC.
sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite. N. 00326/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR LO BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00274 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00326/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
ER ND, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
PI, IO CI e LT IC, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 71/2023 del Tribunale ordinario di MA, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00326/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, ER ND ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 71/2023, pubblicata in data 29.3.2023, con la quale il Tribunale ordinario di
MA ha così statuito “dichiara il diritto di LA RE di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e
2022/23 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1500,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio, chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar e, successivamente, ha depositato una relazione affermando di aver proceduto ad attuare il decisum giudiziale soltanto per quanto concerne la corresponsione delle spese legali.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti, atteso che l'accoglimento della stessa comporterebbe un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00326/2025 REG.RIC.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 71/2023 del Tribunale ordinario di MA della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 14.2.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 17.11.2023), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
6.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 17.11.2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 17.3.2025.
7.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025 e 552 del
13.6.2025).
Infatti quanto riferito dal Ministero in ordine alla circostanza che l'esecuzione della sentenza sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato.
8.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel N. 00326/2025 REG.RIC.
termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della N. 00326/2025 REG.RIC.
sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite. N. 00326/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR LO BR
IL SEGRETARIO