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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3443/2021 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Maiorisi, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio del difensore in Alvignano, Corso Umberto I ° n. 335, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Farina, elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 studio del difensore in Caserta, Via Turati n.55, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI come da note scritte predisposte dalle parti per l'udienza figurata del 18.2.2025.
Con atto di precetto, notificato in data 23.3.2021, – sulla base di n. 11 effetti cambiari Parte_3
– intimava a e il pagamento della somma di euro 6.009,33, di cui € Parte_1 Parte_2
5.681,03 quale sorta capitale portata dalle cambiali.
Avverso tale atto di precetto spiegavano opposizione gli intimati.
1 In particolare, in punto di fatto, premettevano che sul finire degli anni '80, – d'intesa Parte_1 con il fratello (padre dell'odierno intimante) – intraprese una attività commerciale Persona_1 che non ebbe seguito e causò il fallimento di . Parte_1
Stando alla prospettazione degli istanti, su consiglio di sottoscrissero delle Persona_1 cambiali in bianco “… che, all'occorrenza, il fratello avrebbe potuto azionare nel fallimento …”
(cfr. pag. 1 atto introduttivo), circostanza che nondimeno non si verificò.
Al contempo, per un periodo, lavorò alle dipendenze del nipote , Parte_1 Parte_3 maturando nei suoi confronti un credito (rimasto inevaso) di € 2.058,53 e per il quale Parte_1 ricorreva in via monitoria al Tribunale, ottenendo D.I. n. 475/2018.
Nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. eccepiva l'esistenza di Parte_3 un controcredito di € 4.131,66 portato, appunto, dai titoli cambiari sottoscritti dagli odierni opponenti ed a lui pervenuti per girata.
Tanto premesso, evidenziando che il completamento degli effetti cambiari avveniva verosimilmente ad opera di , a supporto della opposizione gli intimati adducevano: 1. la inopponibilità Parte_3 dei titoli di credito emessi il 31.12.1992, allorquando nel giugno dello stesso anno Parte_1 veniva dichiarato fallito;
2. prescrizione del diritto di credito per mancata compilazione dei titoli entro tre anni dal loro rilascio (avvenuta nel 1987); 3. inesistenza del credito azionato.
Sulla scorta di tali ragioni – previa sospensione della efficacia dei titoli azionati – rassegnava le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa-garanzia di Per_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] -
[...]
C.F.: , con spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la C.F._1 citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.; - nel merito, accertare
l'inesistenza del diritto di credito azionato da e dal suo dante causa Parte_3 Persona_1 nei confronti degli attori, alla luce delle deduzioni sopra esposte ed in forza della documentazione prodotta;
- in subordine, comunque dichiarare l'avvenuta prescrizione (sia in capo a Per_1 che a ) del diritto di credito di cui ai titoli rilasciati “in bianco” ed azionati
[...] Parte_3 da con l'opposto atto di precetto, all'esito dell'accertamento della data di effettiva Parte_3 sottoscrizione dei titoli azionati, risalente alla fine degli anni 1980; - comunque dichiarare la prescrizione del diritto di credito portato dagli stessi, atteso che, in quanto titoli “in bianco”, sono stati completati e compilati in dispregio alla legge cambiaria ed in particolare dell'art.14 -comma
2- del RD 1669/1933; - in via ancora più gradata, ove risultasse effettivamente che la data di emissione apposta sugli stessi è quella di effettiva sottoscrizione, dichiarare la inopponibilità degli stessi ad per essere stati sottoscritti dall'attore-opponente in pendenza del suo stato Parte_1 di dichiarato fallimento da parte del Tribunale di S. RI C.V., con la sentenza indicata in
2 narrativa; per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di credito azionato da e del Parte_3 suo dante causa con l'opposto atto di precetto e, conseguentemente, di-chiarare Persona_1 la inesistenza del suo diritto a procedere ad esecuzione fondata su tali titoli, per le causali esposte
e l'allegata documentazione. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA si ribadisce la necessità di espletare la richiesta C.T.U., finalizzata allo studio e all'esame dei materiali relativi ai titoli di credito azionati (dei quali si chiede l'esibizione e la produzione degli originali) al fine di stabilire l'epoca di sottoscrizione da parte di e e di Parte_2 Parte_1 apposizione dell'importo a cifre, nonché l'epoca di apposizione della data di emissione, di scadenza, dei dati anagrafici e dei codici fiscali, nonché della “girata” e delle varie indicazioni, anche al fine di verificare la riconducibilità ad circa l'aggiunta di tali parti. …” (cfr. Parte_3 pag. 5 e 6 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'intimante che, contestando l'avverso dedotto anche in punto di ricostruzione della vicenda ed evidenziando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto ad a titolo di TFR (cfr. copia assegno in allegato alla II memoria istruttoria ex art. 183, Parte_1
VI comma c.p.c.), argomentava della regolarità dei titoli cambiari, dei quali gli opponenti non disconoscevano la sottoscrizione, e rappresentava che ne aveva avuto la disponibilità “solo di recente” in quanto girati dal padre Persona_1
Inoltre, deduceva - in ragione della astrattezza dei titoli - dell'inopponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti personali con il precedente possessore, ai sensi dell'art.1993, comma II c.c. e l'acquisto in buona fede delle cambiali.
Concludeva, dunque, per il rigetto della opposizione.
La richiesta di chiamata in causa di veniva respinta (cfr. ordinanza del Persona_1
31.3.2022).
L'istanza cautelare, ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti di legge, veniva rigettava.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 31.3.2022).
Gli istanti, con atto depositato in data 23.5.2023, proponevano querela di falso in via incidentale.
Con ordinanza del 18.7.2023, la scrivente – ritenuta configurabile un'ipotesi di riempimento degli effetti cambiari contra pacta, in violazione del pregresso accordo con – non Persona_1 autorizzava la presentazione della querela ed ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposto,
, sui capi 1) e 2) della II memoria istruttoria di parte opponente. Parte_3
Successivamente, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ed assegnato in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in sede di udienza figurata del 18.2.2025.
3 Tutto quanto innanzi premesso, in primo luogo va dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata dalla difesa della parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica, attesa la funzione meramente illustrativa di esse.
Come noto, la comparsa conclusionale ha natura meramente illustrativa e riepilogativa delle ragioni poste a fondamento delle rispettive difese, svolte dalle parti fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
le comparse conclusionali hanno “…soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto
e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 13 agosto 2018 n. 20723, nonché in senso conforme Cass. civ. sez. VI, 12 gennaio 2012 n. 315).
Fermo quanto appena detto, occorre altresì svolgere una autonoma considerazione in ordine alla questione relativa all'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale ed allegati agli atti del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “… il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza” (cfr. Cass. 25822 del 2014; Cass. n. 22200 del 2010;
Cass. n. 15353 del 2012), ed ancora: “…la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge” (cfr. Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 23612 del
2004; Cass. n. 4493 del 2010).
E' stato, poi, affermato il principio che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione
4 (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317;
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09-
2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019).
Tuttavia - se da un lato può senz'altro affermarsi che gli atti processuali formati in altri procedimenti giudiziali possano utilmente essere posti dal Giudice a sostengo della propria decisione e del processo di formazione del proprio libero convincimento (rientrando nell'ampio novero delle c.d. “prove atipiche”, la cui rilevanza ed utilizzabilità non è esclusa a priori dall'ordinamento processuale) – non vi è dubbio che, in ossequio al generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., spetti proprio alla parte che di una tale prova voglia avvalersi l'onere di compiutamente produrla in giudizio.
In conclusione, va affermata la non utilizzabilità dei documenti prodotti da parte opponente in allegato alle memorie conclusionali o, comunque, non ritualmente acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali.
Appare necessario – funzionalmente alla individuazione delle coordinate sottese alla presente decisione – svolgere le argomentazioni che seguono.
Come noto, la cambiale può considerarsi in bianco quando al momento dell'emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, che costituisce il requisito minimo della cambiale;
la mancanza di alcuno degli altri requisiti della cambiale, al momento della creazione della stessa, non ne determina l'invalidità.
Ove la stessa non venga mai riempita, potrà essere ritenuta – se ne abbia i requisiti – una comune promessa di pagamento e quindi una ricognizione di debito.
Nella specie, deve evidenziarsi che gli istanti non hanno disconosciuto la sottoscrizione dei titoli cambiari in questione - che secondo la prospettazione offerta recavano unicamente l'importo in cifre e la firma dei debitori - ma hanno proposto la eccezione di c.d. abuso di biancosegno, ipotesi che ricorre qualora vi sia una difformità tra il contenuto di una scrittura privata e la volontà del soggetto che ha sottoscritto tale documento in bianco.
La giurisprudenza di legittimità ha distinto due differenti ipotesi: a. il riempimento absque pactis, che si verifica ove il sottoscrittore di un documento in bianco lamenti che il riempimento del documento sia avvenuto in mancanza di una preventiva autorizzazione, ovvero in mancanza di un patto di riempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5459; Cass. civ. Sez. III, Ord.,
(ud. 09/03/2018) 12-07-2018, n. 18321); b. il riempimento contra pacta, che si verifica ove il sottoscrittore del documento in bianco eccepisce che il riempimento del documento è avvenuto in presenza di un accordo, ma in maniera difforme rispetto al contenuto di tale accordo. In questo
5 caso, non sussistendo un'ipotesi di falsità materiale ed essendo, perciò, in presenza di una scrittura privata autentica, il sottoscrittore ha comunque l'onere di provare il c.d. riempimento contra pacta,
“… con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e la sua violazione …” (cfr. Cass. 23.12.1992, n. 13596).
Le conseguenze sul piano giuridico sono diverse, dal momento che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “… il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale …”, dacché al fine di vincere il valore probatorio del documento, è necessario esperire lo specifico rimedio della querela di falso;
diversamente, il riempimento contra pacta, essendovi alla base un accordo - sebbene di contenuto divergente rispetto al documento - rappresenta una ipotesi di difformità tra voluto e realizzato che non comporta la necessità di esperire la querela di falso (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018).
In definitiva, “… Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha
l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, n.1548).
Facendo applicazione dei principi appena illustrati, la deduzione dell'abusivo riempimento “contra pacta” induceva lo scrivente magistrato a non autorizzare la presentazione della querela.
Ne deriva - tenuto conto della reiterazione della querela di falso ad opera della difesa di parte opponente in sede di comparsa conclusionale - che non sussistano ragioni di discostarsi da quanto disposto con ordinanza del 18.7.2023, al cui contenuto si rinvia.
Ed invero, la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sè, al procedimento di falso, essendo prevista dall'art. 222 c.p.c., una preventiva delibazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato che, solo ove positiva, sfocia nella autorizzazione alla presentazione della querela (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2015, n.
25456).
6 In punto di qualificazione sub specie juris, i motivi di opposizione - involgendo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata – vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 615 c. 1 c.p.c.
Appare opportuno precisare che, ove l'opposizione preesecutiva sia fondata, come nel caso di specie, su titoli di formazione stragiudiziale il debitore può contrastare la pretesa esecutiva con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita in relazione ad una domanda di condanna o di accertamento del debito, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 2123 del 2011).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo ed all'opposto contrastare le avverse deduzioni avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento ai titoli cambiari, poi, va detto che le contestazioni devolvibili si caratterizzano per la loro ampiezza che, però, rinvengono il proprio limite negli art. 21 e 65 della legge cambiaria, di cui si dirà subito infra.
Procedendo alla gradata disamina delle doglianze devolute, il Tribunale rileva la infondatezza della censura di inopponibilità dei titoli azionati ad “… per essere lo Parte_1 stesso, nel giugno 1992, stato dichiarato fallito con sentenza n. 6401/92 del Tribunale di Santa
RI C.V., per cui non aveva alcuna capacità e possibilità di emetterli …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo).
Al riguardo, in disparte il rilievo che la circostanza devoluta afferisce alla posizione personale di uno soltato dei debitori (avendo sottoscritto le cambiali, altresì, , va detto che la Parte_2 cambiale è un mero strumento di credito e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provveda ad onorarla.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che la questione della inopponibilità esula dal tema introdotto - afferendo al più alla inefficacia dei pagamenti in costanza di fallimento – ove mai ciò si fosse verificato.
Nella fattispecie in esame, i “pagherò cambiario” (n. 11) sottesi all'atto di precetto opposto, venivano tutti emessi in data 31.12.1992 a firma di e in favore di Parte_1 Parte_2
e da questi girati a , tutti recanti la scadenza del 31.12.2019. Persona_1 Parte_3
Trattandosi di titoli all'ordine, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli cambiari compete a colui che può essere considerato portatore legittimo dei titoli stessi sulla base di
7 una serie continua di girate, che risultano direttamente dai titoli stessi, ai sensi dell'art. 2008
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/07/1991, n. 7584): con il titolo di credito si realizza, infatti, un vero e proprio fenomeno di astrazione materiale rispetto al rapporto sottostante.
Dal dettato dell'art. 1994 c.c. – espressione del principio enunciato dall'art. 1153 c.c., secondo cui il possesso vale titolo – si ricava che ogni successivo passaggio del documento contenente il titolo di credito è indipendente dal precedente.
Dunque, un titolo di credito quale la cambiale può essere ripetutamente ceduto prima di essere presentato al debitore per il pagamento, senza che quest'ultimo possa opporre all'ultimo prenditore di buona fede eccezioni che attengono ai precedenti passaggi.
Il richiamato art. 21 del R.D. 1669/33 stabilisce, difatti, che “La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.”.
Ciò in base al principio della autonomia sancito dall'art. 1993 c.c. per il quale il debitore può opporre al possessore del titolo solo le eccezioni reali e non anche le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori del titolo, a meno che nell'acquistare il titolo il possessore non abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che l'emissione di un titolo cambiario in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempirne le lacune, è lecita e, pertanto, validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale;
la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di titolo per la cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento al solo portatore di mala fede (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/11/1996, n.10007).
Con specifico riferimento ai titoli cambiari va, poi, richiamato l'art. 65 r.d. 14.12.1933, n. 1669, secondo cui “Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21. …”.
Ebbene, le eccezioni sollevate dall'opponente non rientrano tra quelle previste dall'art. 2 del suddetto regio decreto, né è configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 21.
Ed invero, i titoli azionati constano di tutti i requisiti indicati all'art.1 del R.D. n. 1669/1933 e le eccezioni sollevate dagli istanti non possono essere opposte al portatore, odierno opposto, ciò per le ragioni che seguono.
Ai sensi di quanto previsto dal comma II dell'art. 14 L. n. 1669/93 “… Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di
8 tali accordi non puo' essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo. …”.
Dall'art.14 L.C. si desume anche la trasferibilità del documento in bianco, dato che la inosservanza degli accordi di riempimento non può essere opposta al portatore di buona fede (cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. I - 12/03/2003, n. 3653, secondo cui “Lo stesso art. 14 della legge cambiaria
(r. d. n. 1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale sia emessa in bianco, in particolare priva della data di emissione, e destinata ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo la presenza dei requisiti nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore e risolvendosi ogni questione alla stregua (della osservanza
o meno) degli accordi di riempimento (cfr. Cass. n. 839 del 1981; Cass. n. 958/1992). …”).
In base alla menzionata norma, non esistono dunque limiti alla incompletezza del titolo.
La firma esprime la volontà del creatore del titolo di obbligarsi e presuppone un patto di riempimento. Nella emissione di un titolo in bianco, l'emittente deve aver attribuito al creditore il potere di completar il titolo, convenendone il contenuto minimo previsto dagli artt.1 e 100.
Parimenti inopponibile, per le ragioni innanzi esposte, si reputa la eccezione di tardivo riempimento dei titoli in bianco, atteso che l'invocata applicazione del comma II dell'art. 14 del R.D. 1669/33 è riferita alla posizione del primo prenditore del titolo, (cfr. pag. 3 atto introduttivo, Persona_1 ove si legge: “… quei titoli sono stati rilasciati nel 1987 (ovvero in epoca prossima a quella data)
“in bianco” da e a e non compilati nei tre anni dal Parte_1 Parte_2 Persona_1 loro rilascio …”).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che gli opponenti hanno incentrato le proprie difese sulla inopponibilità della pretesa, sostanzialmente negando la legittimità del precetto per intervenuta prescrizione del titolo, legata al rilascio della cambiale in bianco.
Come detto, l'emissione di una cambiale in bianco - accompagnata da un accordo diretto a riempirne le lacune - è lecita e valida, quand'anche la compilazione sia avvenuta ad opera di un altro soggetto;
al contempo, la assunta contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull'emittente la relativa prova
(cfr. Cass. 10007/1996, cit.).
Il Tribunale reputa che i presupposti costitutivi dell'eccezione non siano stati integrati.
La parte opposta affermava di aver avuto la disponibilità “… solo di recente dei suddetti titoli che
9 gli sono stati girati dal padre creditore del fratello .”, ponendo in rilievo Persona_1 Pt_1 che gli intimati sono sempre stati aiutati e sovvenzionati da (cfr. pag. 2 comparsa Persona_1 di costituzione).
Al riguardo, i capitoli di prova per testi articolati dagli istanti nella seconda memoria istruttoria – funzionali a dimostrare l'inosservanza dell'accordo di riempimento (cfr. in particolare capo n. 3 e n.
7) - non avrebbero potuto scalfire la cartolarità del titolo portato nel precetto, giacchè relativi ad eccezioni non opponibili al terzo giratario.
Ne deriva che il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alla richiesta avanzata nell'interesse della parte opponente in sede di comparsa conclusionale di “… rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'ammissione e all'espletamento della prova testimoniale già articolata, con i testi indicati …”.
Riguardo, infine, alla eccepita prescrizione – fermo quanto innanzi detto – va fatto richiamo al primo comma dell'art. 94 R.D. 14/12/1933, n. 1669 (applicabile al “pagherò cambiario” in forza dell'art. 102 della medesima legge) che prevede l'esercizio delle azioni cambiarie dirette nel termine di tre anni dalla scadenza della cambiale.
Ebbene, alla data di notificazione dell'atto di precetto (avvenuta in data 23.3.2021) il termine di prescrizione - considerato che la scadenza degli effetti cambiari è il 31.12.2019 – non era decorso.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
A tanto segue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dagli istanti.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza degli opponenti;
tuttavia, il Tribunale, avuto riguardo delle vicende intercorse tra le parti, reputa sussistano i presupposti di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3443/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione spiegata nell'interesse di e , avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 precetto notificato in data 23.3.2021;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa RI Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US VE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3443/2021 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Maiorisi, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio del difensore in Alvignano, Corso Umberto I ° n. 335, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Farina, elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 studio del difensore in Caserta, Via Turati n.55, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI come da note scritte predisposte dalle parti per l'udienza figurata del 18.2.2025.
Con atto di precetto, notificato in data 23.3.2021, – sulla base di n. 11 effetti cambiari Parte_3
– intimava a e il pagamento della somma di euro 6.009,33, di cui € Parte_1 Parte_2
5.681,03 quale sorta capitale portata dalle cambiali.
Avverso tale atto di precetto spiegavano opposizione gli intimati.
1 In particolare, in punto di fatto, premettevano che sul finire degli anni '80, – d'intesa Parte_1 con il fratello (padre dell'odierno intimante) – intraprese una attività commerciale Persona_1 che non ebbe seguito e causò il fallimento di . Parte_1
Stando alla prospettazione degli istanti, su consiglio di sottoscrissero delle Persona_1 cambiali in bianco “… che, all'occorrenza, il fratello avrebbe potuto azionare nel fallimento …”
(cfr. pag. 1 atto introduttivo), circostanza che nondimeno non si verificò.
Al contempo, per un periodo, lavorò alle dipendenze del nipote , Parte_1 Parte_3 maturando nei suoi confronti un credito (rimasto inevaso) di € 2.058,53 e per il quale Parte_1 ricorreva in via monitoria al Tribunale, ottenendo D.I. n. 475/2018.
Nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. eccepiva l'esistenza di Parte_3 un controcredito di € 4.131,66 portato, appunto, dai titoli cambiari sottoscritti dagli odierni opponenti ed a lui pervenuti per girata.
Tanto premesso, evidenziando che il completamento degli effetti cambiari avveniva verosimilmente ad opera di , a supporto della opposizione gli intimati adducevano: 1. la inopponibilità Parte_3 dei titoli di credito emessi il 31.12.1992, allorquando nel giugno dello stesso anno Parte_1 veniva dichiarato fallito;
2. prescrizione del diritto di credito per mancata compilazione dei titoli entro tre anni dal loro rilascio (avvenuta nel 1987); 3. inesistenza del credito azionato.
Sulla scorta di tali ragioni – previa sospensione della efficacia dei titoli azionati – rassegnava le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa-garanzia di Per_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] -
[...]
C.F.: , con spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la C.F._1 citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.; - nel merito, accertare
l'inesistenza del diritto di credito azionato da e dal suo dante causa Parte_3 Persona_1 nei confronti degli attori, alla luce delle deduzioni sopra esposte ed in forza della documentazione prodotta;
- in subordine, comunque dichiarare l'avvenuta prescrizione (sia in capo a Per_1 che a ) del diritto di credito di cui ai titoli rilasciati “in bianco” ed azionati
[...] Parte_3 da con l'opposto atto di precetto, all'esito dell'accertamento della data di effettiva Parte_3 sottoscrizione dei titoli azionati, risalente alla fine degli anni 1980; - comunque dichiarare la prescrizione del diritto di credito portato dagli stessi, atteso che, in quanto titoli “in bianco”, sono stati completati e compilati in dispregio alla legge cambiaria ed in particolare dell'art.14 -comma
2- del RD 1669/1933; - in via ancora più gradata, ove risultasse effettivamente che la data di emissione apposta sugli stessi è quella di effettiva sottoscrizione, dichiarare la inopponibilità degli stessi ad per essere stati sottoscritti dall'attore-opponente in pendenza del suo stato Parte_1 di dichiarato fallimento da parte del Tribunale di S. RI C.V., con la sentenza indicata in
2 narrativa; per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di credito azionato da e del Parte_3 suo dante causa con l'opposto atto di precetto e, conseguentemente, di-chiarare Persona_1 la inesistenza del suo diritto a procedere ad esecuzione fondata su tali titoli, per le causali esposte
e l'allegata documentazione. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA si ribadisce la necessità di espletare la richiesta C.T.U., finalizzata allo studio e all'esame dei materiali relativi ai titoli di credito azionati (dei quali si chiede l'esibizione e la produzione degli originali) al fine di stabilire l'epoca di sottoscrizione da parte di e e di Parte_2 Parte_1 apposizione dell'importo a cifre, nonché l'epoca di apposizione della data di emissione, di scadenza, dei dati anagrafici e dei codici fiscali, nonché della “girata” e delle varie indicazioni, anche al fine di verificare la riconducibilità ad circa l'aggiunta di tali parti. …” (cfr. Parte_3 pag. 5 e 6 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio l'intimante che, contestando l'avverso dedotto anche in punto di ricostruzione della vicenda ed evidenziando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto ad a titolo di TFR (cfr. copia assegno in allegato alla II memoria istruttoria ex art. 183, Parte_1
VI comma c.p.c.), argomentava della regolarità dei titoli cambiari, dei quali gli opponenti non disconoscevano la sottoscrizione, e rappresentava che ne aveva avuto la disponibilità “solo di recente” in quanto girati dal padre Persona_1
Inoltre, deduceva - in ragione della astrattezza dei titoli - dell'inopponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti personali con il precedente possessore, ai sensi dell'art.1993, comma II c.c. e l'acquisto in buona fede delle cambiali.
Concludeva, dunque, per il rigetto della opposizione.
La richiesta di chiamata in causa di veniva respinta (cfr. ordinanza del Persona_1
31.3.2022).
L'istanza cautelare, ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti di legge, veniva rigettava.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 31.3.2022).
Gli istanti, con atto depositato in data 23.5.2023, proponevano querela di falso in via incidentale.
Con ordinanza del 18.7.2023, la scrivente – ritenuta configurabile un'ipotesi di riempimento degli effetti cambiari contra pacta, in violazione del pregresso accordo con – non Persona_1 autorizzava la presentazione della querela ed ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposto,
, sui capi 1) e 2) della II memoria istruttoria di parte opponente. Parte_3
Successivamente, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ed assegnato in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in sede di udienza figurata del 18.2.2025.
3 Tutto quanto innanzi premesso, in primo luogo va dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata dalla difesa della parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica, attesa la funzione meramente illustrativa di esse.
Come noto, la comparsa conclusionale ha natura meramente illustrativa e riepilogativa delle ragioni poste a fondamento delle rispettive difese, svolte dalle parti fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
le comparse conclusionali hanno “…soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto
e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 13 agosto 2018 n. 20723, nonché in senso conforme Cass. civ. sez. VI, 12 gennaio 2012 n. 315).
Fermo quanto appena detto, occorre altresì svolgere una autonoma considerazione in ordine alla questione relativa all'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale ed allegati agli atti del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “… il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza” (cfr. Cass. 25822 del 2014; Cass. n. 22200 del 2010;
Cass. n. 15353 del 2012), ed ancora: “…la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge” (cfr. Cass. n. 3626 del 2004; Cass. n. 23612 del
2004; Cass. n. 4493 del 2010).
E' stato, poi, affermato il principio che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione
4 (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317;
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09-
2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019).
Tuttavia - se da un lato può senz'altro affermarsi che gli atti processuali formati in altri procedimenti giudiziali possano utilmente essere posti dal Giudice a sostengo della propria decisione e del processo di formazione del proprio libero convincimento (rientrando nell'ampio novero delle c.d. “prove atipiche”, la cui rilevanza ed utilizzabilità non è esclusa a priori dall'ordinamento processuale) – non vi è dubbio che, in ossequio al generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., spetti proprio alla parte che di una tale prova voglia avvalersi l'onere di compiutamente produrla in giudizio.
In conclusione, va affermata la non utilizzabilità dei documenti prodotti da parte opponente in allegato alle memorie conclusionali o, comunque, non ritualmente acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali.
Appare necessario – funzionalmente alla individuazione delle coordinate sottese alla presente decisione – svolgere le argomentazioni che seguono.
Come noto, la cambiale può considerarsi in bianco quando al momento dell'emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, che costituisce il requisito minimo della cambiale;
la mancanza di alcuno degli altri requisiti della cambiale, al momento della creazione della stessa, non ne determina l'invalidità.
Ove la stessa non venga mai riempita, potrà essere ritenuta – se ne abbia i requisiti – una comune promessa di pagamento e quindi una ricognizione di debito.
Nella specie, deve evidenziarsi che gli istanti non hanno disconosciuto la sottoscrizione dei titoli cambiari in questione - che secondo la prospettazione offerta recavano unicamente l'importo in cifre e la firma dei debitori - ma hanno proposto la eccezione di c.d. abuso di biancosegno, ipotesi che ricorre qualora vi sia una difformità tra il contenuto di una scrittura privata e la volontà del soggetto che ha sottoscritto tale documento in bianco.
La giurisprudenza di legittimità ha distinto due differenti ipotesi: a. il riempimento absque pactis, che si verifica ove il sottoscrittore di un documento in bianco lamenti che il riempimento del documento sia avvenuto in mancanza di una preventiva autorizzazione, ovvero in mancanza di un patto di riempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5459; Cass. civ. Sez. III, Ord.,
(ud. 09/03/2018) 12-07-2018, n. 18321); b. il riempimento contra pacta, che si verifica ove il sottoscrittore del documento in bianco eccepisce che il riempimento del documento è avvenuto in presenza di un accordo, ma in maniera difforme rispetto al contenuto di tale accordo. In questo
5 caso, non sussistendo un'ipotesi di falsità materiale ed essendo, perciò, in presenza di una scrittura privata autentica, il sottoscrittore ha comunque l'onere di provare il c.d. riempimento contra pacta,
“… con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e la sua violazione …” (cfr. Cass. 23.12.1992, n. 13596).
Le conseguenze sul piano giuridico sono diverse, dal momento che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “… il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale …”, dacché al fine di vincere il valore probatorio del documento, è necessario esperire lo specifico rimedio della querela di falso;
diversamente, il riempimento contra pacta, essendovi alla base un accordo - sebbene di contenuto divergente rispetto al documento - rappresenta una ipotesi di difformità tra voluto e realizzato che non comporta la necessità di esperire la querela di falso (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018).
In definitiva, “… Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha
l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, n.1548).
Facendo applicazione dei principi appena illustrati, la deduzione dell'abusivo riempimento “contra pacta” induceva lo scrivente magistrato a non autorizzare la presentazione della querela.
Ne deriva - tenuto conto della reiterazione della querela di falso ad opera della difesa di parte opponente in sede di comparsa conclusionale - che non sussistano ragioni di discostarsi da quanto disposto con ordinanza del 18.7.2023, al cui contenuto si rinvia.
Ed invero, la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sè, al procedimento di falso, essendo prevista dall'art. 222 c.p.c., una preventiva delibazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato che, solo ove positiva, sfocia nella autorizzazione alla presentazione della querela (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/12/2015, n.
25456).
6 In punto di qualificazione sub specie juris, i motivi di opposizione - involgendo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata – vanno ricondotti nell'alveo dell'art. 615 c. 1 c.p.c.
Appare opportuno precisare che, ove l'opposizione preesecutiva sia fondata, come nel caso di specie, su titoli di formazione stragiudiziale il debitore può contrastare la pretesa esecutiva con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita in relazione ad una domanda di condanna o di accertamento del debito, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 2123 del 2011).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo ed all'opposto contrastare le avverse deduzioni avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento ai titoli cambiari, poi, va detto che le contestazioni devolvibili si caratterizzano per la loro ampiezza che, però, rinvengono il proprio limite negli art. 21 e 65 della legge cambiaria, di cui si dirà subito infra.
Procedendo alla gradata disamina delle doglianze devolute, il Tribunale rileva la infondatezza della censura di inopponibilità dei titoli azionati ad “… per essere lo Parte_1 stesso, nel giugno 1992, stato dichiarato fallito con sentenza n. 6401/92 del Tribunale di Santa
RI C.V., per cui non aveva alcuna capacità e possibilità di emetterli …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo).
Al riguardo, in disparte il rilievo che la circostanza devoluta afferisce alla posizione personale di uno soltato dei debitori (avendo sottoscritto le cambiali, altresì, , va detto che la Parte_2 cambiale è un mero strumento di credito e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provveda ad onorarla.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che la questione della inopponibilità esula dal tema introdotto - afferendo al più alla inefficacia dei pagamenti in costanza di fallimento – ove mai ciò si fosse verificato.
Nella fattispecie in esame, i “pagherò cambiario” (n. 11) sottesi all'atto di precetto opposto, venivano tutti emessi in data 31.12.1992 a firma di e in favore di Parte_1 Parte_2
e da questi girati a , tutti recanti la scadenza del 31.12.2019. Persona_1 Parte_3
Trattandosi di titoli all'ordine, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli cambiari compete a colui che può essere considerato portatore legittimo dei titoli stessi sulla base di
7 una serie continua di girate, che risultano direttamente dai titoli stessi, ai sensi dell'art. 2008
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/07/1991, n. 7584): con il titolo di credito si realizza, infatti, un vero e proprio fenomeno di astrazione materiale rispetto al rapporto sottostante.
Dal dettato dell'art. 1994 c.c. – espressione del principio enunciato dall'art. 1153 c.c., secondo cui il possesso vale titolo – si ricava che ogni successivo passaggio del documento contenente il titolo di credito è indipendente dal precedente.
Dunque, un titolo di credito quale la cambiale può essere ripetutamente ceduto prima di essere presentato al debitore per il pagamento, senza che quest'ultimo possa opporre all'ultimo prenditore di buona fede eccezioni che attengono ai precedenti passaggi.
Il richiamato art. 21 del R.D. 1669/33 stabilisce, difatti, che “La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.”.
Ciò in base al principio della autonomia sancito dall'art. 1993 c.c. per il quale il debitore può opporre al possessore del titolo solo le eccezioni reali e non anche le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori del titolo, a meno che nell'acquistare il titolo il possessore non abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che l'emissione di un titolo cambiario in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempirne le lacune, è lecita e, pertanto, validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale;
la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di titolo per la cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento al solo portatore di mala fede (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/11/1996, n.10007).
Con specifico riferimento ai titoli cambiari va, poi, richiamato l'art. 65 r.d. 14.12.1933, n. 1669, secondo cui “Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21. …”.
Ebbene, le eccezioni sollevate dall'opponente non rientrano tra quelle previste dall'art. 2 del suddetto regio decreto, né è configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 21.
Ed invero, i titoli azionati constano di tutti i requisiti indicati all'art.1 del R.D. n. 1669/1933 e le eccezioni sollevate dagli istanti non possono essere opposte al portatore, odierno opposto, ciò per le ragioni che seguono.
Ai sensi di quanto previsto dal comma II dell'art. 14 L. n. 1669/93 “… Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di
8 tali accordi non puo' essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo. …”.
Dall'art.14 L.C. si desume anche la trasferibilità del documento in bianco, dato che la inosservanza degli accordi di riempimento non può essere opposta al portatore di buona fede (cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. I - 12/03/2003, n. 3653, secondo cui “Lo stesso art. 14 della legge cambiaria
(r. d. n. 1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale sia emessa in bianco, in particolare priva della data di emissione, e destinata ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo la presenza dei requisiti nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore e risolvendosi ogni questione alla stregua (della osservanza
o meno) degli accordi di riempimento (cfr. Cass. n. 839 del 1981; Cass. n. 958/1992). …”).
In base alla menzionata norma, non esistono dunque limiti alla incompletezza del titolo.
La firma esprime la volontà del creatore del titolo di obbligarsi e presuppone un patto di riempimento. Nella emissione di un titolo in bianco, l'emittente deve aver attribuito al creditore il potere di completar il titolo, convenendone il contenuto minimo previsto dagli artt.1 e 100.
Parimenti inopponibile, per le ragioni innanzi esposte, si reputa la eccezione di tardivo riempimento dei titoli in bianco, atteso che l'invocata applicazione del comma II dell'art. 14 del R.D. 1669/33 è riferita alla posizione del primo prenditore del titolo, (cfr. pag. 3 atto introduttivo, Persona_1 ove si legge: “… quei titoli sono stati rilasciati nel 1987 (ovvero in epoca prossima a quella data)
“in bianco” da e a e non compilati nei tre anni dal Parte_1 Parte_2 Persona_1 loro rilascio …”).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che gli opponenti hanno incentrato le proprie difese sulla inopponibilità della pretesa, sostanzialmente negando la legittimità del precetto per intervenuta prescrizione del titolo, legata al rilascio della cambiale in bianco.
Come detto, l'emissione di una cambiale in bianco - accompagnata da un accordo diretto a riempirne le lacune - è lecita e valida, quand'anche la compilazione sia avvenuta ad opera di un altro soggetto;
al contempo, la assunta contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull'emittente la relativa prova
(cfr. Cass. 10007/1996, cit.).
Il Tribunale reputa che i presupposti costitutivi dell'eccezione non siano stati integrati.
La parte opposta affermava di aver avuto la disponibilità “… solo di recente dei suddetti titoli che
9 gli sono stati girati dal padre creditore del fratello .”, ponendo in rilievo Persona_1 Pt_1 che gli intimati sono sempre stati aiutati e sovvenzionati da (cfr. pag. 2 comparsa Persona_1 di costituzione).
Al riguardo, i capitoli di prova per testi articolati dagli istanti nella seconda memoria istruttoria – funzionali a dimostrare l'inosservanza dell'accordo di riempimento (cfr. in particolare capo n. 3 e n.
7) - non avrebbero potuto scalfire la cartolarità del titolo portato nel precetto, giacchè relativi ad eccezioni non opponibili al terzo giratario.
Ne deriva che il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alla richiesta avanzata nell'interesse della parte opponente in sede di comparsa conclusionale di “… rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'ammissione e all'espletamento della prova testimoniale già articolata, con i testi indicati …”.
Riguardo, infine, alla eccepita prescrizione – fermo quanto innanzi detto – va fatto richiamo al primo comma dell'art. 94 R.D. 14/12/1933, n. 1669 (applicabile al “pagherò cambiario” in forza dell'art. 102 della medesima legge) che prevede l'esercizio delle azioni cambiarie dirette nel termine di tre anni dalla scadenza della cambiale.
Ebbene, alla data di notificazione dell'atto di precetto (avvenuta in data 23.3.2021) il termine di prescrizione - considerato che la scadenza degli effetti cambiari è il 31.12.2019 – non era decorso.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
A tanto segue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dagli istanti.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza degli opponenti;
tuttavia, il Tribunale, avuto riguardo delle vicende intercorse tra le parti, reputa sussistano i presupposti di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 3443/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione spiegata nell'interesse di e , avverso l'atto di Parte_1 Parte_2 precetto notificato in data 23.3.2021;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa RI Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US VE
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