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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5984 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE TA Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 5984 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Via Avigliana 14, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MARIA RIBALDONE in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 94, Torino, con il CP_1 patrocinio dell'avv. MONICA DELLA GATTA in virtù di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Perso relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte del 10/09/2025 depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 04/04/2024, chiedeva al Tribunale di pronunciarsi, Parte_1 in merito all'affidamento della figlia minore e alla sua collocazione prevalente presso di sè, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione del regime di visita padre - figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad € 250,00 oltre le spese straordinarie.
Infine, all'attribuzione dell'assegno unico.
si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti riportata dalla parte CP_1 ricorrente e domandando, nel merito, la previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad
€ 220,00 oltre il 50% delle le spese straordinarie.
All'udienza del 10/07/2024, comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il Giudice relatore autorizzava le parti a vivere separate e si riservava.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territoriali e NPI/psicologia, rinviando altresì a successiva udienza.
Nelle more perveniva la relazione da parte dei Servizi sociali, nella quale si evidenziava la necessità di attivare un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 26/02/2025, il Giudice prendeva atto della volontà delle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare e rinviava la discussione all'udienza successiva.
All'udienza del 08/10/2025 comparivano personalmente le parti con i difensori, i quali davano atto che le parti erano pervenute ad un accordo.
Il Giudice Relatore assegnava alle parti termine ex 127 ter per il deposito delle note sostitutive dell'udienza e i ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte ex artt. 127 ter e 473 bis 51 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Spese di lite compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l' 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA:
- la minore nata a Pinerolo il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_2 prevalente e residenza presso la madre – residente in [...] - e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
CONFERMA:
- la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI con funzioni di sostegno e monitoraggio degli incontri padre-figlia, attualmente disciplinati in luogo neutro con presenza di personale educativo, con facoltà del Servizio Sociale di ampliare gradualmente e liberalizzare gli incontri in questione con i tempi e modi ritenuti dal medesimo più opportuni;
DÀ ATTO che:
- entrambe le parti si impegnano espressamente a collaborare nell'esecuzione del progetto in questione;
DISPONE:
- a carico del signor un contributo mensile al mantenimento della figlia di € 175,00, importo CP_1 annualmente rinnovabile secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione a luglio 2026), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie già note, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessarie e sempre successivamente documentate, facendo espresso richiamo al Protocollo sulle spese straordinarie per i figli sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio degli Avvocati di Torino in data 15.3.2016.
DÀ ATTO che: - il signor entro il 30 novembre 2025, si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora CP_1
, a titolo di acconto delle quote di sua spettanza relative al pagamento della retta scolastica Pt_1 dell'asilo nido di Zoe Terigi, l'importo complessivo di Euro 500,00;
- l'assegno unico per la minore viene attribuito nella misura del 100% in favore della Per_2 madre sig.ra ; Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali e alla NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/10/2025.
Il Presidente Rel.
BE TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE TA Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 5984 /2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Via Avigliana 14, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MARIA RIBALDONE in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 94, Torino, con il CP_1 patrocinio dell'avv. MONICA DELLA GATTA in virtù di procura speciale in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Perso relativo alla minore: nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte del 10/09/2025 depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 04/04/2024, chiedeva al Tribunale di pronunciarsi, Parte_1 in merito all'affidamento della figlia minore e alla sua collocazione prevalente presso di sè, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione del regime di visita padre - figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad € 250,00 oltre le spese straordinarie.
Infine, all'attribuzione dell'assegno unico.
si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti riportata dalla parte CP_1 ricorrente e domandando, nel merito, la previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad
€ 220,00 oltre il 50% delle le spese straordinarie.
All'udienza del 10/07/2024, comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il Giudice relatore autorizzava le parti a vivere separate e si riservava.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore emanava provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territoriali e NPI/psicologia, rinviando altresì a successiva udienza.
Nelle more perveniva la relazione da parte dei Servizi sociali, nella quale si evidenziava la necessità di attivare un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 26/02/2025, il Giudice prendeva atto della volontà delle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare e rinviava la discussione all'udienza successiva.
All'udienza del 08/10/2025 comparivano personalmente le parti con i difensori, i quali davano atto che le parti erano pervenute ad un accordo.
Il Giudice Relatore assegnava alle parti termine ex 127 ter per il deposito delle note sostitutive dell'udienza e i ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte ex artt. 127 ter e 473 bis 51 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Spese di lite compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l' 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA:
- la minore nata a Pinerolo il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_2 prevalente e residenza presso la madre – residente in [...] - e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
CONFERMA:
- la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del Servizio di NPI con funzioni di sostegno e monitoraggio degli incontri padre-figlia, attualmente disciplinati in luogo neutro con presenza di personale educativo, con facoltà del Servizio Sociale di ampliare gradualmente e liberalizzare gli incontri in questione con i tempi e modi ritenuti dal medesimo più opportuni;
DÀ ATTO che:
- entrambe le parti si impegnano espressamente a collaborare nell'esecuzione del progetto in questione;
DISPONE:
- a carico del signor un contributo mensile al mantenimento della figlia di € 175,00, importo CP_1 annualmente rinnovabile secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione a luglio 2026), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie già note, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessarie e sempre successivamente documentate, facendo espresso richiamo al Protocollo sulle spese straordinarie per i figli sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio degli Avvocati di Torino in data 15.3.2016.
DÀ ATTO che: - il signor entro il 30 novembre 2025, si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora CP_1
, a titolo di acconto delle quote di sua spettanza relative al pagamento della retta scolastica Pt_1 dell'asilo nido di Zoe Terigi, l'importo complessivo di Euro 500,00;
- l'assegno unico per la minore viene attribuito nella misura del 100% in favore della Per_2 madre sig.ra ; Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali e alla NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/10/2025.
Il Presidente Rel.
BE TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.