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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON BE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.I.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.I.2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4610RU24 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente: “- di dichiarare l'illegittimità e la manifesta infondatezza del provvedimento di accoglimento parziale notificato in data 25/06/2025 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle
Dogane di Avellino in relazione all'istanza di rimborso del 06/12/2024 dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica maturata sulla fornitura erogata a favore di Società_3 S.r.l. tramite il seguente POD: POD n. IT001E00201063 situato in Avellino (AV), Zona Industriale Pianodardine - di riconoscere per l'effetto il diritto delle odierne ricorrenti, in solido tra loro, di ottenere l'ulteriore rimborso in misura pari a complessivi
€ 9.680,64, (di cui € 2.232,00 a titolo di IVA sull'accisa rimborsata al cliente finale, oltre ad € 7.448,64 a titolo di interessi oggetto di condanna), oltre agli interessi legali di cui all'art. 14 comma 5 TUA dalla data dell'istanza di rimborso alla data di notifica del presente ricorso ed agli interessi c.d. “superlegali” nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di notifica del presente ricorso all'effettivo pagamento;
- di condannare la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avellino a disporre il rimborso a favore delle ricorrenti dell'importo di € 9.680,64, già restituito a Società_3 S.r.l. per il citato POD, oltre agli interessi legali di cui all'art. 14 comma 5 TUA dalla data dell'istanza di rimborso alla data di notifica del presente ricorso ed agli interessi c.d. “superlegali” nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di notifica del presente ricorso all'effettivo pagamento;
- di condannare la Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avellino alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”; per l'ADM: “• nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 settembre 2025 e depositato il 24 settembre successivo, RICORRENTE 1 ed Ricorrente_2ude S.p.A. Ricorrente_2 hanno dedotto che, all'esito del giudizio iscritto al n. 3388/2021 R.G., il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3025/2024, passata in giudicato, le aveva condannate alla restituzione di
€ 24.552,00, oltre interessi per € 7.448,64, in precedenza riscosso per addizionale provinciale all'accisa maturata sulla somministrazione di energia elettrica alla Società_3 S.r.l. presso il POD n. IT001E00201063, in uso a detta società negli anni 2010 e 2011, sito in Avellino;
avevano pagato dette somme;
avevano chiesto il rimborso di quanto restituito a Società_3 S.r.l. anche all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli di Avellino, ma l'istanza del 6 dicembre 2024 non era stata riscontrata;
solo il 25 giugno 2025 l'ADM di Avellino aveva accolto la loro richiesta, rimborsando la somma di € 22.320,00 ma escludendo l'IVA di € 2.320,00; avevano diritto al rimborso dell'IVA versata sull'accisa rimborsata al cliente finale, oltre che degli interessi di € 7.448,64.
Le ricorrenti hanno dedotto de: il loro diritto al rimborso, dell'IVA e degli interessi pagati al cliente finale, nella misura quantificata dal giudice civile di Milano, posto che l'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (TUA), facendo riferimento alle “somme indebitamente percepite”, non escludeva il rimborso di tutti gli importi effettivamente pagati in forza di una decisione giudiziale, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia;
il diritto al rimborso degli interessi ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 nonché degli interessi c.d. superlegali ex art. 1284 c.c., dalla data della domanda di rimborso al saldo.
Costituendosi con memoria di controdeduzioni del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Direzione Territoriale Campania – UADM Campania, richiamato il complesso normativo vigente e la sua Direttiva n. 204116/RU del 13 maggio 2022, ha sostenuto che il rimborso andava limitato all'accisa versata, indebitamente percepita a titolo di rivalsa, ma con esclusione degli oneri accessori, che restano a carico del fornitore soccombente nel giudizio col cliente finale.; ha aggiunto che gli interessi spettano unicamente dalla data di presentazione della domanda di rimborso, restando irrilevante, nei rapporti tra la ricorrente e l'Ufficio, la statuizione del giudice civile.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 gennaio 2026, una memoria illustrativa proponendo la sua interpretazione dell'art. 14 del TUA e rappresentando che la sentenza del Tribunale di Milano non era invocata per il suo valore di accertamento nei confronti di ADM, ma quale presupposto di legge che fa sorgere il diritto al rimborso: il meccanismo di restituzione previsto dal legislatore sarebbe privato di efficacia nel caso in cui fosse ammissibile un successivo sindacato di merito sull'an e/o sul quantum da parte dell'amministrazione chiamata a rifondere il venditore. La ricorrente ha altresì richiamato la più recente giurisprudenza di merito,
a suffragio delle sue tesi, ed ha sottolineato il contrasto della diversa opinione dell'ADM con i principi in punto di ingiustificato arricchimento, buona fede e effettività ed equivalenza
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel corso dell'anno 2010 e 2011 RICORRENTE 1 ha fornito energia elettrica al proprio cliente Società_3 S.r.l. in relazione ai POD n. IT001E00201063, INDIRIZZO 1 per tale ragione e in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53 del TUA, l'indicata ricorrente ha addebitato alla cliente, nell'esercizio del proprio diritto di rivalsa, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 all'epoca dovuta sull'energia elettrica immessa in consumo, che è stata versata all'Erario.
La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha affermato che l'addizionale all'accisa di cui al D.
L. n. 511 del 1988 "va disapplicata per contrasto con l'art. 7, p. 2, della direttiva n. 2008/778/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/73,
e 25 luglio 2018, in causa C - 703/77", sicché "il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica" (cfr. ex multis Cass. n. 27099/2019; v. pure Cass. n. 3233/2020 e n. 27101/2019). In ragione di questo orientamento, Società_3 S.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sentenza n. 3388/2021, poi passata in cosa giudicata, la restituzione dell'addizionale che le era stata addebitata per gli anni 2010 e 2011, per l'ammontare di € 22.320,00 oltre IVA e interessi.
In esecuzione di detta decisione RICORRENTE 1 ha pagato a Società_3 S.r.l. la somma complessiva di € 32.000,64; successivamente ha chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Avellino, a norma dell'art. 14, comma
4, del d.lgs. n. 504/1995, la restituzione della indicata somma, maggiorata degli interessi legali.
L'ADE col provvedimento notificato il 25 giugno 2025 ha accolto solo in parte tale istanza, corrispondendo la somma di € 22.320,00, escludendo l'IVA e gli interessi.
Col ricorso in esame, RICORRENTE 1 ed Ricorrente_2 impugnano il diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli alla loro domanda di rimborso dell'IVA e degli interessi sull'accisa rimborsata al cliente finale.
2.- Dispone il prima comma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione”. Il quarto comma di tale norma dispone che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
È pacifico e documentato che parte ricorrente, quale fornitore di energia elettrica a Società_3 S.r.l., è stata condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione al suo cliente, consumatore finale, le accise indebitamente percepite a titolo di rivalsa. Il diritto di parte ricorrente alla restituzione di quanto ha dovuto pagare alla indicata società non trova fondamento nel provvedimento di condanna emesso dal giudice civile, ma nella richiamata norma, che le riconosce la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 504 del 1995, avendo parte ricorrente dimostrato di avere restituito a Società_3 S.r.l. le somme da questa percepite a titolo di rivalsa a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 3388/202, circostanza neppure revocata in dubbio dall'Ufficio; inoltre, la domanda di rimborso rivolta all'Agenzia è stata proposta entro il termine di novanta giorni decorrente dal passaggio in giudicato di quella sentenza.
La norma, nel prevedere il diritto del fornitore alla “restituzione di somme indebitamente percepite”, pur facendo espresso riferimento al “titolo di rivalsa dell'accisa”, non può ritenersi limitata alla sola imposta diretta, ma deve intendersi estesa a tutti gli accessori a questa correlati, quale l'IVA (per € 2.232,00) e gli interessi sulla sorte capitale (per € 7.448,64), in conformità non solo ai principi interni di buona fede e correttezza, di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.), ma anche ai principi di effettività ed equivalenza nell'esecuzione del diritto unionale europeo, che impone agli Stati membri di rimborsare ogni prelievo incompatibile con il diritto comunitario. Diversamente opinando, si legittimerebbe il paradossale e inaccettabile effetto che le conseguenze patrimoniali negative di una violazione commessa dall'Amministrazione finanziaria (che ha incamerato, oltre al tributo illegittimo, anche i relativi accessori) ricadrebbero unicamente sul soggetto privato che, in ottemperanza ad un obbligo di legge, aveva versato l'accisa all'Erario.
La direttiva dell'Agenzia n. 204116/RU del 13 maggio 2022, nell'escludere la rimborsabilità degli accessori connessi alla soccombenza del fornitore nel giudizio che l'ha visto contrapposto al cliente finale, deve ritenersi riferita e limitata agli oneri del processo, correlati alla soccombenza giudiziale (quindi alle spese di quel giudizio), non anche agli accessori correlati all'indebita applicazione dell'accisa (quali l'IVA e gli interessi compensativi, quali frutti civili del denaro, correlatiti a un credito liquido ed esigibile): la norma di legge, invero, riconosce il diritto del fornitore alla restituzione di tutte le “somme indebitamente percepite” e restituite, senza distinzione tra capitale, accessori e interessi.
La domanda di restituzione va pertanto accolta. 3.- Sulle somme come innanzi indicate (IVA + interessi restituiti alla cliente Società_3 S.p.A.) spettano a parte ricorrente gli ulteriori interessi, a computarsi nella misura del tasso di legge di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 5, TUA e dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della richiesta di rimborso (6 dicembre
2024) al saldo effettivo.
Vanno, invece, negati i maggiori interessi cd. interessi “reclamati ex comma 4 dell'art. 1284 c.c. (c.d. interessi commerciali), che presuppongono specifici requisiti costitutivi (fonte dell'obbligazione: contrattuale, extracontrattuale, credito di lavoro……; assenza di un accordo tra le parti sul saggio degli interessi) nella specie insussistenti, trattandosi di obbligazione restitutoria ex lege (cfr. Cass. n. 28409/2018).
4.- In conclusione, il ricorso va solo in parte accolto, condannandosi l'ADM a pagare a parte ricorrente la complessiva somma di € 9.680,64, oltre gli interessi al tasso di legge dal 6 dicembre 2024 al saldo.
5.- Le spese del procedimento vanno interamente compensate tra le parti, attesa la natura delle questioni trattate, la recente evoluzione giurisprudenziale e la controvertibilità della decisione in fatto.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento del ricorso condanna l'ADM a pagare a parte ricorrente euro 9.680,64 oltre gli interessi al tasso di legge dal 06/12/2024 al saldo;
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON BE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - P.I.1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.I.2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4610RU24 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente: “- di dichiarare l'illegittimità e la manifesta infondatezza del provvedimento di accoglimento parziale notificato in data 25/06/2025 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle
Dogane di Avellino in relazione all'istanza di rimborso del 06/12/2024 dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica maturata sulla fornitura erogata a favore di Società_3 S.r.l. tramite il seguente POD: POD n. IT001E00201063 situato in Avellino (AV), Zona Industriale Pianodardine - di riconoscere per l'effetto il diritto delle odierne ricorrenti, in solido tra loro, di ottenere l'ulteriore rimborso in misura pari a complessivi
€ 9.680,64, (di cui € 2.232,00 a titolo di IVA sull'accisa rimborsata al cliente finale, oltre ad € 7.448,64 a titolo di interessi oggetto di condanna), oltre agli interessi legali di cui all'art. 14 comma 5 TUA dalla data dell'istanza di rimborso alla data di notifica del presente ricorso ed agli interessi c.d. “superlegali” nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di notifica del presente ricorso all'effettivo pagamento;
- di condannare la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avellino a disporre il rimborso a favore delle ricorrenti dell'importo di € 9.680,64, già restituito a Società_3 S.r.l. per il citato POD, oltre agli interessi legali di cui all'art. 14 comma 5 TUA dalla data dell'istanza di rimborso alla data di notifica del presente ricorso ed agli interessi c.d. “superlegali” nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di notifica del presente ricorso all'effettivo pagamento;
- di condannare la Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avellino alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”; per l'ADM: “• nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 settembre 2025 e depositato il 24 settembre successivo, RICORRENTE 1 ed Ricorrente_2ude S.p.A. Ricorrente_2 hanno dedotto che, all'esito del giudizio iscritto al n. 3388/2021 R.G., il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3025/2024, passata in giudicato, le aveva condannate alla restituzione di
€ 24.552,00, oltre interessi per € 7.448,64, in precedenza riscosso per addizionale provinciale all'accisa maturata sulla somministrazione di energia elettrica alla Società_3 S.r.l. presso il POD n. IT001E00201063, in uso a detta società negli anni 2010 e 2011, sito in Avellino;
avevano pagato dette somme;
avevano chiesto il rimborso di quanto restituito a Società_3 S.r.l. anche all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli di Avellino, ma l'istanza del 6 dicembre 2024 non era stata riscontrata;
solo il 25 giugno 2025 l'ADM di Avellino aveva accolto la loro richiesta, rimborsando la somma di € 22.320,00 ma escludendo l'IVA di € 2.320,00; avevano diritto al rimborso dell'IVA versata sull'accisa rimborsata al cliente finale, oltre che degli interessi di € 7.448,64.
Le ricorrenti hanno dedotto de: il loro diritto al rimborso, dell'IVA e degli interessi pagati al cliente finale, nella misura quantificata dal giudice civile di Milano, posto che l'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (TUA), facendo riferimento alle “somme indebitamente percepite”, non escludeva il rimborso di tutti gli importi effettivamente pagati in forza di una decisione giudiziale, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia;
il diritto al rimborso degli interessi ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 nonché degli interessi c.d. superlegali ex art. 1284 c.c., dalla data della domanda di rimborso al saldo.
Costituendosi con memoria di controdeduzioni del 14 novembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Direzione Territoriale Campania – UADM Campania, richiamato il complesso normativo vigente e la sua Direttiva n. 204116/RU del 13 maggio 2022, ha sostenuto che il rimborso andava limitato all'accisa versata, indebitamente percepita a titolo di rivalsa, ma con esclusione degli oneri accessori, che restano a carico del fornitore soccombente nel giudizio col cliente finale.; ha aggiunto che gli interessi spettano unicamente dalla data di presentazione della domanda di rimborso, restando irrilevante, nei rapporti tra la ricorrente e l'Ufficio, la statuizione del giudice civile.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 gennaio 2026, una memoria illustrativa proponendo la sua interpretazione dell'art. 14 del TUA e rappresentando che la sentenza del Tribunale di Milano non era invocata per il suo valore di accertamento nei confronti di ADM, ma quale presupposto di legge che fa sorgere il diritto al rimborso: il meccanismo di restituzione previsto dal legislatore sarebbe privato di efficacia nel caso in cui fosse ammissibile un successivo sindacato di merito sull'an e/o sul quantum da parte dell'amministrazione chiamata a rifondere il venditore. La ricorrente ha altresì richiamato la più recente giurisprudenza di merito,
a suffragio delle sue tesi, ed ha sottolineato il contrasto della diversa opinione dell'ADM con i principi in punto di ingiustificato arricchimento, buona fede e effettività ed equivalenza
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel corso dell'anno 2010 e 2011 RICORRENTE 1 ha fornito energia elettrica al proprio cliente Società_3 S.r.l. in relazione ai POD n. IT001E00201063, INDIRIZZO 1 per tale ragione e in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53 del TUA, l'indicata ricorrente ha addebitato alla cliente, nell'esercizio del proprio diritto di rivalsa, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 all'epoca dovuta sull'energia elettrica immessa in consumo, che è stata versata all'Erario.
La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha affermato che l'addizionale all'accisa di cui al D.
L. n. 511 del 1988 "va disapplicata per contrasto con l'art. 7, p. 2, della direttiva n. 2008/778/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/73,
e 25 luglio 2018, in causa C - 703/77", sicché "il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica" (cfr. ex multis Cass. n. 27099/2019; v. pure Cass. n. 3233/2020 e n. 27101/2019). In ragione di questo orientamento, Società_3 S.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sentenza n. 3388/2021, poi passata in cosa giudicata, la restituzione dell'addizionale che le era stata addebitata per gli anni 2010 e 2011, per l'ammontare di € 22.320,00 oltre IVA e interessi.
In esecuzione di detta decisione RICORRENTE 1 ha pagato a Società_3 S.r.l. la somma complessiva di € 32.000,64; successivamente ha chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Avellino, a norma dell'art. 14, comma
4, del d.lgs. n. 504/1995, la restituzione della indicata somma, maggiorata degli interessi legali.
L'ADE col provvedimento notificato il 25 giugno 2025 ha accolto solo in parte tale istanza, corrispondendo la somma di € 22.320,00, escludendo l'IVA e gli interessi.
Col ricorso in esame, RICORRENTE 1 ed Ricorrente_2 impugnano il diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli alla loro domanda di rimborso dell'IVA e degli interessi sull'accisa rimborsata al cliente finale.
2.- Dispone il prima comma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione”. Il quarto comma di tale norma dispone che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
È pacifico e documentato che parte ricorrente, quale fornitore di energia elettrica a Società_3 S.r.l., è stata condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione al suo cliente, consumatore finale, le accise indebitamente percepite a titolo di rivalsa. Il diritto di parte ricorrente alla restituzione di quanto ha dovuto pagare alla indicata società non trova fondamento nel provvedimento di condanna emesso dal giudice civile, ma nella richiamata norma, che le riconosce la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 504 del 1995, avendo parte ricorrente dimostrato di avere restituito a Società_3 S.r.l. le somme da questa percepite a titolo di rivalsa a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 3388/202, circostanza neppure revocata in dubbio dall'Ufficio; inoltre, la domanda di rimborso rivolta all'Agenzia è stata proposta entro il termine di novanta giorni decorrente dal passaggio in giudicato di quella sentenza.
La norma, nel prevedere il diritto del fornitore alla “restituzione di somme indebitamente percepite”, pur facendo espresso riferimento al “titolo di rivalsa dell'accisa”, non può ritenersi limitata alla sola imposta diretta, ma deve intendersi estesa a tutti gli accessori a questa correlati, quale l'IVA (per € 2.232,00) e gli interessi sulla sorte capitale (per € 7.448,64), in conformità non solo ai principi interni di buona fede e correttezza, di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.), ma anche ai principi di effettività ed equivalenza nell'esecuzione del diritto unionale europeo, che impone agli Stati membri di rimborsare ogni prelievo incompatibile con il diritto comunitario. Diversamente opinando, si legittimerebbe il paradossale e inaccettabile effetto che le conseguenze patrimoniali negative di una violazione commessa dall'Amministrazione finanziaria (che ha incamerato, oltre al tributo illegittimo, anche i relativi accessori) ricadrebbero unicamente sul soggetto privato che, in ottemperanza ad un obbligo di legge, aveva versato l'accisa all'Erario.
La direttiva dell'Agenzia n. 204116/RU del 13 maggio 2022, nell'escludere la rimborsabilità degli accessori connessi alla soccombenza del fornitore nel giudizio che l'ha visto contrapposto al cliente finale, deve ritenersi riferita e limitata agli oneri del processo, correlati alla soccombenza giudiziale (quindi alle spese di quel giudizio), non anche agli accessori correlati all'indebita applicazione dell'accisa (quali l'IVA e gli interessi compensativi, quali frutti civili del denaro, correlatiti a un credito liquido ed esigibile): la norma di legge, invero, riconosce il diritto del fornitore alla restituzione di tutte le “somme indebitamente percepite” e restituite, senza distinzione tra capitale, accessori e interessi.
La domanda di restituzione va pertanto accolta. 3.- Sulle somme come innanzi indicate (IVA + interessi restituiti alla cliente Società_3 S.p.A.) spettano a parte ricorrente gli ulteriori interessi, a computarsi nella misura del tasso di legge di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 5, TUA e dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della richiesta di rimborso (6 dicembre
2024) al saldo effettivo.
Vanno, invece, negati i maggiori interessi cd. interessi “reclamati ex comma 4 dell'art. 1284 c.c. (c.d. interessi commerciali), che presuppongono specifici requisiti costitutivi (fonte dell'obbligazione: contrattuale, extracontrattuale, credito di lavoro……; assenza di un accordo tra le parti sul saggio degli interessi) nella specie insussistenti, trattandosi di obbligazione restitutoria ex lege (cfr. Cass. n. 28409/2018).
4.- In conclusione, il ricorso va solo in parte accolto, condannandosi l'ADM a pagare a parte ricorrente la complessiva somma di € 9.680,64, oltre gli interessi al tasso di legge dal 6 dicembre 2024 al saldo.
5.- Le spese del procedimento vanno interamente compensate tra le parti, attesa la natura delle questioni trattate, la recente evoluzione giurisprudenziale e la controvertibilità della decisione in fatto.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento del ricorso condanna l'ADM a pagare a parte ricorrente euro 9.680,64 oltre gli interessi al tasso di legge dal 06/12/2024 al saldo;
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.