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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2224/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2224/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elda Mari, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall' Avv. Palombella Rocco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio
[...] come previste con la sentenza di divorzio n. 5002/2017 emessa dal Tribunale di
1 Proc. n. 2224/2025 R.V.G.
Salerno in data 03.11.2017. In particolare, le parti chiedevano, in virtù del mutamento delle condizioni economiche del sig. , di recepire le seguenti Pt_1 pattuizioni:
“
1. La revoca dell'assegno divorzile di mantenimento a carico del sig. Pt_1 ed a favore della sig.ra ;
[...] Controparte_1
2. La sig.ra rinuncia ad ogni azione e/o ragione Controparte_1 creditoria nei confronti del sig. per tutte le somme alla medesima Parte_1 dovute a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo dalla data del divorzio ad oggi;
3. Il sig. di obbliga a pagare tutte le utenze domestiche afferenti la Parte_1 casa coniugale di spettanza della sig.ra ed al medesimo Controparte_1 intestate ed addebitate fino ad oggi;
4. Il sig. rinuncia ad ogni azione e/o diritto di detenzione sulla Parte_1 casa di sua proprietà che resterà in possesso della sig.ra Controparte_1 fino a quando la medesima lo vorrà;
5) La sig.ra rinuncia ad ogni forma di assegno divorzile Controparte_1
a far data dal 31 gennaio 2025 liberando definitivamente il sig. Parte_1 da ogni obbligo di pagamento a tal titolo”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento e possano, dunque, essere recepite.
2 Proc. n. 2224/2025 R.V.G.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza n. 5002/2017 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 03.11.2017;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2224/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elda Mari, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall' Avv. Palombella Rocco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio
[...] come previste con la sentenza di divorzio n. 5002/2017 emessa dal Tribunale di
1 Proc. n. 2224/2025 R.V.G.
Salerno in data 03.11.2017. In particolare, le parti chiedevano, in virtù del mutamento delle condizioni economiche del sig. , di recepire le seguenti Pt_1 pattuizioni:
“
1. La revoca dell'assegno divorzile di mantenimento a carico del sig. Pt_1 ed a favore della sig.ra ;
[...] Controparte_1
2. La sig.ra rinuncia ad ogni azione e/o ragione Controparte_1 creditoria nei confronti del sig. per tutte le somme alla medesima Parte_1 dovute a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo dalla data del divorzio ad oggi;
3. Il sig. di obbliga a pagare tutte le utenze domestiche afferenti la Parte_1 casa coniugale di spettanza della sig.ra ed al medesimo Controparte_1 intestate ed addebitate fino ad oggi;
4. Il sig. rinuncia ad ogni azione e/o diritto di detenzione sulla Parte_1 casa di sua proprietà che resterà in possesso della sig.ra Controparte_1 fino a quando la medesima lo vorrà;
5) La sig.ra rinuncia ad ogni forma di assegno divorzile Controparte_1
a far data dal 31 gennaio 2025 liberando definitivamente il sig. Parte_1 da ogni obbligo di pagamento a tal titolo”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento e possano, dunque, essere recepite.
2 Proc. n. 2224/2025 R.V.G.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza n. 5002/2017 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 03.11.2017;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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