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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 29/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, di professione agente di commercio, presentava ricorso per l'accesso alla Parte_1 procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento che si era stratificata nel corso degli anni derivava essenzialmente sia dalla pesante contrazione delle provvigioni sopportate durante la pandemia e sia dalla sopravvenuta disoccupazione della coniuge, circostanze – queste - che lo avevano peraltro costretto alla accensione di finanziamenti.
Egli, pertanto, volendo definire le posizione relative ai crediti di matrice imprenditoriale
(quantificati nella proposta in totali euro 225.761,16) proponeva di offrire, in favore della procedura, inizialmente la complessiva somma di euro 62.400,00 da corrispondersi secondo quanto indicato nel ricorso nell'arco di circa quattro anni e:
nella misura del 100% ai creditori di cui alle classi 1 e 2;
nella misura del 28% ai creditori di cui alle classe 3;
nella misura del 27% ai creditori di cui alla classe 4;
nella misura del 20% ai creditori di cui alla classe 5;
nella misura del 15% ai creditori di cui alla classe 6;
nella misura dell'11% ai creditori di cui alla classe 7;
1 La provvista necessaria a far fronte agli impegni di pagamenti appena esposti sarebbe derivata unicamente dai proventi dell'attività di agente di commercio del ricorrente, oggi ripresasi in seguito – come visto – alla contrazione causata dalla pandemia di covid.
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
appariva pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
il ricorrente non agiva in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti dall'attività imprenditoriale e libero-professionale;
il ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata (e la successiva integrazione) dell'OCC dott.ri e;
Persona_1 Pt_1
Con decreto 17.07.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC riferiva anzitutto che alcuni creditori (vd. pag. 2 della relazione) avevano meglio precisato l'ammontare dei loro crediti, ragion per cui era stato – in recepimento di tali indicazioni – aggiornato il passivo in carico al ricorrente.
Aggiungeva poi che, con riferimento in particolare all'Agenzia delle Entrate, la stessa aveva ricostruito il totale del credito tributario in euro 117.947,36 (oltre interessi di mora) ma detta puntualizzazione dell'Erario era in realtà superiore al dovuto a causa della duplicazione di due ruoli. Ne conseguiva che, in definitiva, il credito da considerare corretto risultava di euro 110.842,82 ed il passivo complessivo del , così, Pt_1 definitivamente di euro 232.168,53 (con necessario incremento anche dell'attivo, per mantenere inalterate le percentuali, sino ad euro 63.826,71)
Quanto invece ai consensi espressi – chiarito che non partecipavano al voto le classi 1 e
2 in quanto soddisfatte integralmente secondo quanto prescritto dall'art. 79 co. 1 cod.
2 crisi – l'OCC riferiva che, delle 5 classi votanti, solamente la n. 5 e la n. 7 avevano approvato la proposta, riportando l'adesione (crediti votanti euro 222.295,13) di crediti per euro 24.268,40.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta non otteneva l'approvazione necessaria, dal momento che – come visto - non veniva raggiunta né la maggioranza dei crediti ammessi al voto né risultava favorevole il maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene quindi invocato l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), il credito erariale ammesso al voto (classe 4) ammontava ad euro 110.842,82 sicché appare chiaro che, in caso di ipotetica adesione, sarebbe stata raggiunta (e superata) la maggioranza normativamente richiesta, posto che, da un lato, i crediti favorevoli sarebbero divenuti di euro 135.111,22 e, dall'altro, si sarebbe realizzata (posto che la classe 4 sarebbe divenuta favorevole) anche la maggioranza delle classi.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), occorre considerare quanto il creditore erariale avrebbe incamerato in caso di liquidazione controllata.
Nell'ipotesi, infatti, di liquidazione pura, e cioè senza alcuna prosecuzione dell'attività per tre anni, l'attivo distribuibile ai creditori (vd. prospetto pag. 8 relazione OCC) sarebbe risultato di circa 9.658,57 tenendo conto del fatto che il ricorrente possiede la quota di un immobile (mezza proprietà di due locali ad uso magazzino) per un valore di euro
5.250,00, la piena proprietà di un motociclo “Moto Guzzi – Mod. Nevada 750” (anno d'immatricolazione 1998), non funzionante e da riparare, del valore di euro 1.000,00,
3 oltre a crediti e disponibilità finanziarie per circa euro 7.768,00. Detratti i costi della procedura (ausiliari, periti, pubblicazioni, ecc.) l'attivo a disposizione dei creditori sarebbe stato, verosimilmente, assai vicino alla somma più sopra individuata.
Orbene, considerando che – nell'ordine di graduazione - davanti all'Agenzia delle Entrate vi sono creditori titolari di crediti ben superiori ad euro 9.658,57, è chiaro che alcun importo sarebbe stato distribuibile in favore dell'erario nel contesto della liquidazione controllata.
Anche nel caso in cui si volesse (per pura ipotesi) confrontare l'alternativa liquidatoria considerando la prosecuzione dell'attività lavorativa del per un triennio la Pt_2 posizione, per l'Agenzia delle Entrate, non si rivelerebbe comunque più favorevole.
Infatti, pur a fronte di un attivo distribuibile verosimilmente più consistente (e stimato dall'OCC in euro 42.921,95), questo comunque non basterebbe a tacitare i creditori delle classi 1, 2 e 3 (solo quest'ultima composta da crediti per euro 58.959,45) collocati avanti all'Agenzia e a lasciare in favore di quest'ultima una somma superiore a quella (27% del credito erariale e cioè circa 30 mila euro) offerta con la proposta che qui si discute.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da;
Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato risolvendo eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandolo sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 19.03.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 29/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, di professione agente di commercio, presentava ricorso per l'accesso alla Parte_1 procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento che si era stratificata nel corso degli anni derivava essenzialmente sia dalla pesante contrazione delle provvigioni sopportate durante la pandemia e sia dalla sopravvenuta disoccupazione della coniuge, circostanze – queste - che lo avevano peraltro costretto alla accensione di finanziamenti.
Egli, pertanto, volendo definire le posizione relative ai crediti di matrice imprenditoriale
(quantificati nella proposta in totali euro 225.761,16) proponeva di offrire, in favore della procedura, inizialmente la complessiva somma di euro 62.400,00 da corrispondersi secondo quanto indicato nel ricorso nell'arco di circa quattro anni e:
nella misura del 100% ai creditori di cui alle classi 1 e 2;
nella misura del 28% ai creditori di cui alle classe 3;
nella misura del 27% ai creditori di cui alla classe 4;
nella misura del 20% ai creditori di cui alla classe 5;
nella misura del 15% ai creditori di cui alla classe 6;
nella misura dell'11% ai creditori di cui alla classe 7;
1 La provvista necessaria a far fronte agli impegni di pagamenti appena esposti sarebbe derivata unicamente dai proventi dell'attività di agente di commercio del ricorrente, oggi ripresasi in seguito – come visto – alla contrazione causata dalla pandemia di covid.
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
appariva pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
il ricorrente non agiva in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti dall'attività imprenditoriale e libero-professionale;
il ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata (e la successiva integrazione) dell'OCC dott.ri e;
Persona_1 Pt_1
Con decreto 17.07.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC riferiva anzitutto che alcuni creditori (vd. pag. 2 della relazione) avevano meglio precisato l'ammontare dei loro crediti, ragion per cui era stato – in recepimento di tali indicazioni – aggiornato il passivo in carico al ricorrente.
Aggiungeva poi che, con riferimento in particolare all'Agenzia delle Entrate, la stessa aveva ricostruito il totale del credito tributario in euro 117.947,36 (oltre interessi di mora) ma detta puntualizzazione dell'Erario era in realtà superiore al dovuto a causa della duplicazione di due ruoli. Ne conseguiva che, in definitiva, il credito da considerare corretto risultava di euro 110.842,82 ed il passivo complessivo del , così, Pt_1 definitivamente di euro 232.168,53 (con necessario incremento anche dell'attivo, per mantenere inalterate le percentuali, sino ad euro 63.826,71)
Quanto invece ai consensi espressi – chiarito che non partecipavano al voto le classi 1 e
2 in quanto soddisfatte integralmente secondo quanto prescritto dall'art. 79 co. 1 cod.
2 crisi – l'OCC riferiva che, delle 5 classi votanti, solamente la n. 5 e la n. 7 avevano approvato la proposta, riportando l'adesione (crediti votanti euro 222.295,13) di crediti per euro 24.268,40.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta non otteneva l'approvazione necessaria, dal momento che – come visto - non veniva raggiunta né la maggioranza dei crediti ammessi al voto né risultava favorevole il maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene quindi invocato l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), il credito erariale ammesso al voto (classe 4) ammontava ad euro 110.842,82 sicché appare chiaro che, in caso di ipotetica adesione, sarebbe stata raggiunta (e superata) la maggioranza normativamente richiesta, posto che, da un lato, i crediti favorevoli sarebbero divenuti di euro 135.111,22 e, dall'altro, si sarebbe realizzata (posto che la classe 4 sarebbe divenuta favorevole) anche la maggioranza delle classi.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), occorre considerare quanto il creditore erariale avrebbe incamerato in caso di liquidazione controllata.
Nell'ipotesi, infatti, di liquidazione pura, e cioè senza alcuna prosecuzione dell'attività per tre anni, l'attivo distribuibile ai creditori (vd. prospetto pag. 8 relazione OCC) sarebbe risultato di circa 9.658,57 tenendo conto del fatto che il ricorrente possiede la quota di un immobile (mezza proprietà di due locali ad uso magazzino) per un valore di euro
5.250,00, la piena proprietà di un motociclo “Moto Guzzi – Mod. Nevada 750” (anno d'immatricolazione 1998), non funzionante e da riparare, del valore di euro 1.000,00,
3 oltre a crediti e disponibilità finanziarie per circa euro 7.768,00. Detratti i costi della procedura (ausiliari, periti, pubblicazioni, ecc.) l'attivo a disposizione dei creditori sarebbe stato, verosimilmente, assai vicino alla somma più sopra individuata.
Orbene, considerando che – nell'ordine di graduazione - davanti all'Agenzia delle Entrate vi sono creditori titolari di crediti ben superiori ad euro 9.658,57, è chiaro che alcun importo sarebbe stato distribuibile in favore dell'erario nel contesto della liquidazione controllata.
Anche nel caso in cui si volesse (per pura ipotesi) confrontare l'alternativa liquidatoria considerando la prosecuzione dell'attività lavorativa del per un triennio la Pt_2 posizione, per l'Agenzia delle Entrate, non si rivelerebbe comunque più favorevole.
Infatti, pur a fronte di un attivo distribuibile verosimilmente più consistente (e stimato dall'OCC in euro 42.921,95), questo comunque non basterebbe a tacitare i creditori delle classi 1, 2 e 3 (solo quest'ultima composta da crediti per euro 58.959,45) collocati avanti all'Agenzia e a lasciare in favore di quest'ultima una somma superiore a quella (27% del credito erariale e cioè circa 30 mila euro) offerta con la proposta che qui si discute.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da;
Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato risolvendo eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandolo sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 19.03.2025
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