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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/09/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 596/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 596/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Strambi Ferrini Maria Grazia RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha così concluso con note scritte autorizzate:
Contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. , con rito civile in Controparte_1
Casale Monferrato il giorno 20.11.2004 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 53, P.I, anno 2004, ordinando all'ufficiale di Stato di civile di procedere con le annotazioni di legge;
- disporre che il padre , contribuisca al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] M.to il 25.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il versamento di un contributo mensile di euro 300,00, da versarsi, entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo vigente;
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 20.11.2004 in Casale Parte_2 Controparte_1
Monferrato con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di (Registro Atti di
Matrimonio Anno 2004, Parte I, Numero 53).
Dall'unione sono nati due figli, (14.3.200) e (25.3.2007), entrambi attualmente Per_2 Per_1 maggiorenni.
Le parti si sono separate giudizialmente avanti al Tribunale di Vercelli, che con sentenza n. 557/2023 affidava il figlio in allora minore, alla madre, stabilendo in suo favore un contributo al Per_1 mantenimento indiretto di euro 300 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 15 luglio
2025 celebrata avanti al precedente Giudice relatore.
pagina 2 di 4 Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente, avanti alla quale parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Il convenuto, contumace e oggi anagraficamente irreperibile (cfr. doc. 1 parte ricorrente), ha lasciato il domicilio familiare già dal 2009
e dal 2015 ha interrotto tutti i contatti con la famiglia.
Pertanto, verificata l'insussistenza di circostanze impeditive e ostative, deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO Parte_3
Entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e non occorre provvedere sulla domanda di affidamento;
ma il solo figlio risulta economicamente indipendente. Il mantenimento stabilito Per_2 nella sentenza di separazione in favore del figlio neodiciottenne, appare congruo e può essere Per_1 confermato, come da richiesta della ricorrente.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 596/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_2 Controparte_1
20.11.2004 in Casale Monferrato, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di (Registro Atti di Matrimonio Anno 2004, Parte I, Numero 53).
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. PONE a carico del padre, , un contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1 di euro 300 mensili all'attualità, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Per_1
pagina 3 di 4 mese, rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.700 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso il 16.9.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 596/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Strambi Ferrini Maria Grazia RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha così concluso con note scritte autorizzate:
Contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. , con rito civile in Controparte_1
Casale Monferrato il giorno 20.11.2004 e successivamente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 53, P.I, anno 2004, ordinando all'ufficiale di Stato di civile di procedere con le annotazioni di legge;
- disporre che il padre , contribuisca al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] M.to il 25.03.2007, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, tramite il versamento di un contributo mensile di euro 300,00, da versarsi, entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo vigente;
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 20.11.2004 in Casale Parte_2 Controparte_1
Monferrato con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di (Registro Atti di
Matrimonio Anno 2004, Parte I, Numero 53).
Dall'unione sono nati due figli, (14.3.200) e (25.3.2007), entrambi attualmente Per_2 Per_1 maggiorenni.
Le parti si sono separate giudizialmente avanti al Tribunale di Vercelli, che con sentenza n. 557/2023 affidava il figlio in allora minore, alla madre, stabilendo in suo favore un contributo al Per_1 mantenimento indiretto di euro 300 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 15 luglio
2025 celebrata avanti al precedente Giudice relatore.
pagina 2 di 4 Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente, avanti alla quale parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Il convenuto, contumace e oggi anagraficamente irreperibile (cfr. doc. 1 parte ricorrente), ha lasciato il domicilio familiare già dal 2009
e dal 2015 ha interrotto tutti i contatti con la famiglia.
Pertanto, verificata l'insussistenza di circostanze impeditive e ostative, deve ritenersi che la situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita.
I presupposti per la pronuncia di divorzio risultano pertanto pienamente verificati.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO Parte_3
Entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e non occorre provvedere sulla domanda di affidamento;
ma il solo figlio risulta economicamente indipendente. Il mantenimento stabilito Per_2 nella sentenza di separazione in favore del figlio neodiciottenne, appare congruo e può essere Per_1 confermato, come da richiesta della ricorrente.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 596/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_2 Controparte_1
20.11.2004 in Casale Monferrato, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di (Registro Atti di Matrimonio Anno 2004, Parte I, Numero 53).
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. PONE a carico del padre, , un contributo al mantenimento indiretto del figlio Controparte_1 di euro 300 mensili all'attualità, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Per_1
pagina 3 di 4 mese, rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.700 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso il 16.9.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4