Art. 18.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, e' inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, e' inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.