Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11758/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11758/2024 RGAC e vertente
TRA
Avv. Giancarlo Di Rienzo, difensore di sé stesso;
nonchè ; elettivamente CP_1 domiciliati in Napoli al Largo Santi Apostoli 17 presso l'avv. Giancarlo Di Rienzo, dal quale la seconda è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato in Serre alla Piazza XXIV Maggio 5 presso l'avv. Liliana Cornetta, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telemtaicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
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, chiedendo di dichiarare nulle o Controparte_2 annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea del Condominio convenuto in data 3/7/2023 sui capi 1 e 2 all'OdG, con le quali erano stati approvati il consuntivo 2022 ed il preventivo 2023, con vittoria delle spese di lite e di mediazione;
si è costituito il convenuto, chiedendo di rigettare l'opposizione a delibera, con vittoria di CP_2 spese;
non è stata svolta attività istruttoria, ed alla udienza del 12/11/2024 le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e decidere solo sulle spese;
ora la causa va decisa. Resta da decidere sulle spese, in base al Avendo le parti, come si è visto, concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve pronunciare conformemente a tale richiesta. Con il primo motivo d'opposizione, si deduce che l'assemblea abbia deliberato in seconda convocazione quando erano presenti 13 condomini su 45, ossia meno di 1/3 dei partecipanti al – e così è, in quanto risulta dal verbale dell'assemblea del CP_2
3/7/2023: mancava pertanto il quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136.4 cc. Sul punto, il si è difeso sostenendo che in realtà fossero presenti per delega altri CP_2 due condomini, cosicché all'assemblea avessero partecipato 15 condomini, ossia 1/3 di 45: ma tale circostanza non è provata. La mancanza del quorum deliberativo sarebbe stata sufficiente ad annullare entrambe le deliberazioni, se non fosse cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza virtuale del convenuto, e si liquidano come in dispositivo (cause di scaglione tra i CP_2
260001 e i 52000 sulla base del valore complessivo dei due bilanci, valori minimi, e senza fase istruttoria/trattazione).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11758/2014 rgac tra: avv. Giancarlo Di Rienzo nonché , attori;
Largo Santi CP_1 Controparte_2
Apostoli 17, convenuto;
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese della fase di CP_2 mediazione, che liquida in euro 190,32 per esborsi ed euro 536 per compensi, oltre Iva e Cpa se dovuti;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, CP_2 che liquida in € 545 per esborsi ed € 2.906 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 6/3/2025 Il giudice unico
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