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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Capuzzo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e RL MO (C.F. ) in virtù della procura C.F._2 C.F._3
in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti n. 4, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le successive comunicazioni inerenti alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_1
Email_2
Parte appellante contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell di Vicenza, in CP_1
Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Notaio in Fiumicino, dall'avv. Persona_1
1 TO LL ( ), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma C.F._4
1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 ha indicato i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC
t Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 412/2021 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: diritto alla NASpI per il lavoratore detenuto
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in integrale riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Vicenza impugnata,
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno
appellante nel giudizio di primo grado che per comodità vengono ritrascritte:
1. per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, accertarsi e dichiararsi il diritto del
ricorrente di percepire la prestazione di SP richiesta in data 2.8.2019 e negata dall;
CP_1
CP_ 2. conseguentemente condannarsi l a pagare al ricorrente la prestazione di cui al punto 1,
maggiorati degli accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della
domanda amministrativa.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata:
“- Rigettare il ricorso ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata.
- Spese di lite rifuse o come per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Pt_1
volte a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI a seguito della perdita involontaria del lavoro prestato all'interno del carcere di Belluno, determinata dal suo trasferimento nel carcere di Vicenza. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. era detenuto presso il Carcere di Belluno e ha lavorato in favore del Pt_1
dall'1.10.2017 al 3.6.2019 con le mansioni Controparte_2
2 di “imbianchino, bilancio, addetto alle pulizie”.
In data 3.6.2019 è stato trasferito presso il carcere di Vicenza e, in considerazione della cessazione involontaria del lavoro presso il carcere di Belluno, in data 2.8.2019 ha presentato domanda per ottenere la NASpI.
A seguito del rigetto di tale domanda, ha esperito ricorso amministrativo e ha poi instaurato la presente causa.
1.2. Il primo giudice ha respinto le domande del ricorrente.
Ha premesso che è irrilevante la sent. n. 137/2021 della Corte Costituzionale, richiamata dal ricorrente, in quanto relativa ad un condannato non detenuto.
Ha precisato che l'art. 20, comma 1, L. 354/1975 prevede l'obbligo di favorire il lavoro carcerario e che il lavoro subordinato del detenuto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione
penitenziaria è disciplinato da norme peculiari.
Ha richiamato l'art. 20, commi 5 e 13, L. 354/1975 rilevando che è indiscutibile il riconoscimento delle tutele assicurative e previdenziali al lavoratore detenuto benché tale previsione, generica, non consenta l'accesso a qualsiasi prestazione.
Ha osservato che l ha rigettato la domanda di NASpI ritenendo insussistenti i CP_1
presupposti per il riconoscimento della prestazione ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015.
Ha evidenziato che, nel caso di specie, l'interruzione dell'attività lavorativa, dovuta al trasferimento da un Istituto carcerario ad un altro, aveva carattere necessariamente temporaneo, e che non risulta configurabile la cessazione del rapporto di lavoro in base alla documentazione in atti;
del resto, non risulta che il lavoratore abbia ricevuto il trattamento di fine rapporto.
Ha, altresì, affermato che la negazione del diritto a percepire la NASpI non confligge con il principio di uguaglianza, in quanto il riconoscimento delle tutele previdenziali e assistenziali ex L.
354/1975 non impedisce il necessario adattamento della disciplina al peculiare rapporto di lavoro.
Ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione.
Ha compensato le spese di lite, in considerazione della complessità della questione e dell'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di un unico Pt_1
3 motivo.
L'appellante lamenta che l'interpretazione offerta dal primo giudice confligge con una lettura logico-sistematica e costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, nonché con il principio di non discriminazione tra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti.
L'appellante richiama la normativa in materia, in particolare gli artt. 20 e 20bis L. 354/1975
nonché gli art. 47 e 10 D.P.R. 230/2000, ed evidenzia che l , fino al marzo 2019 (messaggio n. CP_1
909/2019), ha sempre riconosciuto l'indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori detenuti.
Richiama, altresì, giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui il lavoro prestato dai detenuti all'interno del carcere deve essere equiparato a quello dei liberi cittadini (cfr. Corte Cost. n.
1087/1988 e n. 158/2001).
L'appellante sostiene che la negazione della NASpI ai lavoratori detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria confligge con il principio di uguaglianza e con la funzione assegnata dal legislatore a tale prestazione.
L'appellante osserva che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – il rapporto di lavoro per cui è causa deve essere qualificato come a tempo determinato, essendo prevista ex
ante la sua durata in relazione alla “rotazione” ex art. 10 D.P.R. 230/2000 o al periodo di carcerazione nella struttura.
L'appellante precisa che – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – la pronuncia n. 137/2021 della Corte Costituzionale ha confermato il diritto del lavoratore detenuto a percepire le prestazioni previdenziali e assistenziali e che il il t.f.r. è stato percepito pro quota.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
Nel merito, l sostiene la correttezza della sentenza impugnata, non sussistendo alcuna CP_1
discriminazione nei confronti del lavoratore detenuto rispetto al lavoratore non detenuto. Ribadisce
che il rapporto di lavoro del lavoratore detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria
è una tipologia peculiare di rapporto ex art. 20 L. 354/1975. Evidenzia che l'applicazione del principio di uguaglianza sul piano retributivo non comporta l'uguaglianza di trattamento previdenziale/assistenziale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
4 L osserva che la pretesa qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro a termine CP_1
contrasta col dato formale risultante dalle denunce mensili e comunque non incide sulla CP_3
valutazione di spettanza della NASpI.
Nella denegata ipotesi di soccombenza, l precisa che la prestazione decorrerebbe dal CP_1
3.8.2019 al 9.10.2019 (data di reimpiego del sig. presso il carcere di Vicenza) e si riserva di Pt_1
determinarne la misura.
4. All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni che seguono che assorbono ogni ulteriore questione.
5.1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello
CP_ formulata da . L'appello contiene, invero, chiare e circostanziate censure, in fatto e in diritto, alla sentenza impugnata che devono essere esaminate nel merito.
6. Quanto al merito, questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede formulate argomentazioni che inducano a discostarsene, al recente e consolidato orientamento di legittimità espresso, con riferimento alla medesima fattispecie sub iudice, da Cass. 13578/2025 (v. anche Cass. 19746/2025).
6.1. La Suprema Corte, dopo un ampio excursus sulla disciplina del lavoro carcerario (con particolare riferimento alla sua attuale non obbligatorietà, al suo carattere non afflittivo e alle tutele che lo assistono) e sulle pronunce della Corte Costituzionale in materia, ha affermato: “Alla luce del
quadro come sopra sommariamente ricostruito, questa Corte ha già, pertanto, affermato che «il
lavoro intramurario [ha] sempre più perduto i tratti di specialità che all'inizio lo caratterizzavano ed
[ha] visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in
genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro», risultando decisivo al riguardo
che «la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e
remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione
economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra
5 prestazione lavorativa e compenso del lavoro» (Cass. n. 396/2024)…….
Non si sottrae a tale equiparazione (già più volte affermata da questa Corte a diversi fini, cfr.
Cass. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, n.9969/2007
in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, n.21573/2007 e
n.3062/2015 su voci retributive e trattenute datoriali, n. 27340/2019 e n. 8055/1991 in tema di
responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 cod. civ., n.12205/2019 e n.20055/2009 in
tema di competenza territoriale) la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti.”.
6.2. In particolare, nella sentenza Cass. 13578/2025 la Suprema Corte, analogamente alla fattispecie che viene in rilievo in questa sede, ha giudicato in ordine ad una fattispecie in cui veniva invocato diritto alla NASpI da parte di un detenuto che aveva cessato l'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in quanto trasferito presso diverso istituto di pena:
pacifico il possesso da parte dell'interessato dei requisiti di accesso al beneficio richiesti dall'art.3
del d.lgs. n. 22/2015, permaneva in contestazione solo la sussistenza della natura involontaria della perdita dell'occupazione.
Ebbene, dopo l'inquadramento generale della questione nei termini sopra riassunti, con riferimento alla questione della configurabilità della natura involontaria della perdita dell'occupazione la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “Con la più volte richiamata sentenza n. 396/2024
questa Corte ha già affermato la riconoscibilità dell'indennità SP in favore del detenuto che viene
scarcerato per fine pena, cessando, così, la prestazione lavorativa inframuraria precedentemente
resa.
Si è osservato che la funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al
reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione: tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si
colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché
l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per
giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti,
evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in
presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in
6 concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore. …….
Cass. n. 396/2024 ha, quindi, concluso che, «anche nella cessazione del lavoro intramurario
per fine pena, lo stato di disoccupazione è involontario, essendo la cessazione del rapporto
comunque estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore;
del resto, né la scarcerazione dipende
dalla volontà del detenuto, né il detenuto può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro.
A tali fini, ancora, non può nemmeno rilevare che al momento dell'assunzione il detenuto
possa magari già sapere quando sarà scarcerato e, conseguentemente, quando il suo rapporto
cesserà, trattandosi di situazione esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore assunto a
tempo determinato, cui spetta comunque la NASpI anche se la cessazione del rapporto è in qualche
modo riconducibile alla volontà che egli ha manifestato all'atto dell'assunzione a termine. Non va
infatti sottaciuto, sul piano strettamente giuridico, che la tutela verso la disoccupazione compete
anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del
termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti».
Tali considerazioni, che il Collegio condivide appieno, valgono anche nel caso oggi affrontato:
anche per il detenuto che cessi l'attività lavorativa a causa del trasferimento in altro istituto di pena,
conseguente al cambiamento dello status detentivo, non può non evidenziarsi la non volontarietà
della perdita dell'occupazione inframuraria, non rientrando nella sfera di disponibilità dell'interessato
la decisione di cambiare (o non cambiare) il luogo in cui espiare la pena né quella di rifiutare il
trasferimento al fine di evitare la cessazione del rapporto di lavoro.
Non vale in senso contrario richiamare, come fatto dall in memoria, la giurisprudenza CP_1
di questa Corte in punto decorrenza della prescrizione del diritto all'adeguamento retributivo, laddove
viene affermato che il rapporto di lavoro con l'Amministrazione va considerato come unico, «non
essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la
persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non
ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus», di tal
chè dette “cessazioni intermedie” sono irrilevanti ai fini della prescrizione proprio perché, «a ben
guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni del rapporto di
lavoro» (ex multis, Cass. n. 19007/2024).
7 Sul punto si registra un orientamento ormai costante, ben espresso, ex multis, da Cass. n.
19007/2024 (altresì, solo da ultimo, n. 17484/2024, n. 3252172024, n. 5510/2025), nel caso di
detenuto che aveva svolto attività alle dipendenze dell'Amministrazione presso diverse case
circondariali ed in diversi periodi….Pertanto, «in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione
le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto
come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato
periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico
contesto di detenzione»: rileva, invece, solo la cessazione del rapporto.
Ed allora, se certamente detta cessazione si ha con la fine dello stato di detenzione, «che
non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il
rapporto di lavoro», ciò non esclude che non possano esservi anche cessazioni pur in costanza di
detenzione, essendo «onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di
lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine
dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre
circostanze [(] come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc. [)]» nonché, come nella
specie, il trasferimento ad altro istituto di pena.
Ricondotto, in generale, il lavoro svolto dal detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione
penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che l'art. 20 cit. garantisce ai detenuti
«la tutela assicurativa e previdenziale» ed esclusa la volontarietà della cessazione del rapporto
lavorativo, non vi sono ragioni che rendano il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento
della NASpI.
Del resto, non solo l'Amministrazione penitenziaria versa all i contributi per la CP_1
disoccupazione anche per i detenuti lavoratori, il che corrobora la soluzione che riconosce all'ex-
detenuto la tutela previdenziale richiesta, ma altresì non è rilevante che l'Amministrazione
penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la NASpI spetta a tutti i lavoratori di
cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro.
Neppure rileva che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione», atteso che
si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di
8 «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta
di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento
previdenziale….Infine, come già osservato in Cass. n. 4741/2025, «infondata è l'ulteriore
osservazione svolta da sulla incompatibilità della condizione di disoccupazione involontaria CP_1
del detenuto in ragione dell'indisponibile dichiarazione di incollocabilità al lavoro poiché è previsto
sia l'inserimento del detenuto disponibile al lavoro nelle graduatorie interne formate a cura della
Commissione di cui all'art. 20 commi 4 e 5 L.354/75 (trattasi di elenchi “per l'assegnazione al lavoro
dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione
maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative
possedute”), sia la facoltà dei detenuti, a mente dell'art. 19 co.2 L.56/87, “di iscriversi nelle liste di
collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla
conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione
dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di
internamento”».
6.3. La spettanza della SP anche al lavoratore che perda il lavoro intramurario in conseguenza del trasferimento da un carcere ad un altro è confermata da Cass. 19746/2025.
7. Sicchè, anche nel caso di specie, ove è contestato in questa sede solo il requisito dell'involontarietà della perdita dell'occupazione a causa del trasferimento del lavoratore detenuto da un istituto di pena ad un altro, la domanda proposta in primo grado dallo deve essere Pt_1
accolta in relazione alla data della domanda di prestazione e alla durata della disoccupazione involontaria (è pacifico che lo ha presentato domanda di disoccupazione in data 2.8.2019 ed Per_2
è stato rioccupato nel carcere di Vicenza il 9.10.2019, v. pag. 6 della memoria di costituzione
CP_ dell ).
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di di percepire la prestazione SP, richiesta Parte_1
in data 2.8.2019, sino alla permanenza dei relativi presupposti, attesa la successiva rioccupazione in data 9.10.2019.
CP_ Conseguentemente l deve essere condannato a pagare all'appellante la prestazione
9 SP, nei termini che precedono, maggiorata degli accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
9. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse vengono compensate tra le parti in considerazione della circostanza che la giurisprudenza della Suprema Corte è intervenuta solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto di di percepire la prestazione SP, richiesta in data 2.8.2019, sino Parte_1
alla permanenza dei relativi presupposti;
CP_ 2) conseguentemente condanna l a pagare al ricorrente la prestazione di cui al punto 1, maggiorata degli accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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